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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 143 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura in atti, Guido d'Arezzo 32
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Controparte_1
AV CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Piazzale Clodio 56
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5249 pubblicata in data 21/07/2023
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di condannava la società Controparte_1 Parte_1 quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento in favore del suddetto ricorrente, titolo di crediti retributivi, della somma di € 5.924,03 oltre accessori della maturazione al saldo.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare il suo Controparte_1 preteso diritto a percepire da quale responsabile in solido ai sensi dell'art. Parte_1
1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 della società la somma di € Controparte_2
13.371,03 a titolo di retribuzioni maturate per le mensilità da novembre 2019 e 19/01/2020, ratei di 13ª mensilità, TFR, festività e indennità di preavviso lavorando alle dipendenze della società con conseguente pronuncia di condanna. CP_2
Allegava di essere stato assunto da in data 01/08/2014 con contratto di CP_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'ambito dell'appalto affidato a tale società da per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti Parte_1 industriali situati nell'ambito territoriale della Regione Lazio e con rapporto di lavoro protrattosi sino al 31/1/2020 data di decorrenza del licenziamento intimatogli da
. CP_2
Allegava che la suddetta società datrice aveva omesso il pagamento in suo favore delle retribuzioni del mese di ottobre 2019 e che avrebbe corrisposto interamente in Parte_1 suo favore solo il pagamento della retribuzione di tale ultima mensilità limitandosi, per quanto riguarda quelle successive sino a gennaio 2020 a corrispondergli esclusivamente somme a titolo di acconto sulla maggiore retribuzione dovuta nulla corrispondendo a titolo di TFR, festività e indennità sostitutiva del preavviso.
Nel corso del giudizio l'odierno appellante riduceva la domanda all'importo di
€ 5.924,03 dando atto di avere ricevuto dall'Inps l'importo richiesto a titolo di TFR.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, nei termini in cui era stata ridotta, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di merito dello stesso Tribunale.
Rilevava come il avesse fornito in atti idonea dimostrazione della sua CP_1 continua adibizione all'appalto tra e la sua datrice di lavoro oltre che Parte_1 dell'esistenza del contratto stesso, circostanze che, rilevava il giudice di prime cure, risultavano comunque non contestate. Respingeva l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 29 del Parte_1
d.lgs. 276/2003 rilevando come il contratto di appalto fosse cessato il 31/1/2020 (atteso Cont che i lavoratori impiegati in tale appalto erano transitati alle dipendenze della società subentrante nell'appalto a decorrere dal 01/02/2020, come da verbale di accordo per cambio appalto sottoscritto il 27/01/2020 e che la società resistente non aveva offerto prova della cessazione dell'appalto all'anteriore data dell'8/1/2020) con conseguente tempestività rispetto al termine biennale previsto da tale norma del deposito del ricorso di 1° grado avvenuto il 28/01/2022.
Respingeva inoltre l'eccezione di inapplicabilità a dell'art. 29 d.lgs. Parte_1
276/2003, rilevando, in conformità a precedente di merito dello stesso Tribunale e richiamando giurisprudenza di legittimità, la natura di diritto privato della suddetta società resistente e l'assenza di disposizioni derogatorie rispetto alla generale disciplina dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Rilevava altresì come il credito retributivo fatto valere dal risultasse provato CP_1 dalle buste paga prodotte affermando la fondatezza delle rivendicazioni del suddetto lavoratore anche con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso.
Quantificava la somma dovuta in € 5.924,03 come da conteggi del ricorrente dando atto della riduzione della domanda da parte di quest'ultimo a seguito della detrazione dell'importo rivendicato a titolo di TFR in quanto corrisposto dall'Inps.
Con più motivi contesta la gravata sentenza per: Parte_1
1)- erroneità della mancata declaratoria di inammissibilità delle domande azionate con il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ribadendo la cessazione del contratto di appalto con il 8/1/2020 con conseguente tardività del deposito CP_2 del ricorso di primo grado in data 28/1/2022 rispetto al termine di decadenza biennale di cui alla norma invocata.
2)- erronea valutazione in relazione all' applicabilità a dell'art. 29 d.lgs. Parte_1
276/2003, in quanto soggetto rientrante nell'alveo della Pubblica Amministrazione
3)- erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ex art. 2697 c.c., per difetto di idonea prova a carico dei lavoratori (erroneamente ravvisata nelle buste paga, negli elenchi allegati al verbale di cambio appalto) dei fatti costitutivi dei crediti pretesi, contestando in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di prova della effettiva adibizione del alle attività oggetto di appalto. CP_1
4)- omesso esame delle eccezioni di rispetto ai conteggi avversari;
difetto di Parte_1 prova e non intelligibilità dei conteggi;
violazione dell'art. 2697 c.c. evidenziando, in particolare il carattere apodittico dell'affermazione del giudice di prime cure in ordine all'essere il credito provato dalle buste paga prodotte e l'assenza di prova in ordine alla mancata percezione delle somme pretese anche alla luce di quanto dedotto in ordine all'avvenuta presentazione di istanza di ammissione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di . CP_2 5)- erroneità della sentenza per non corretta interpretazione del art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 nonché del art. 16 del C.C.N.L. Attività Ferroviarie del 2016 nella parte in cui aveva ritenuto la natura retributiva dell'indennità di mancato preavviso, emolumento quest'ultimo di cui affermava invece la natura risarcitoria;
6)-erronea interpretazione dell'art. 29, comma 2 d.lgs. 276/2003 per aver incluso le festività residue nel regime di garanzia solidale della committente emolumento di cui contestava la natura retributiva.
Il primo motivo è infondato, dovendo reputarsi meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure.
La cessazione del contratto di appalto fra l'odierno appellante e la società CP_2 alla data del 31/01/2020 (con conseguente decorrenza, da tale data, del termine biennale di decadenza invocato dall'appellante) risulta infatti desumibile dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare la data di materiale cessazione dell'appalto in questione può desumersi dalle risultanze del verbale di accordo di cambio appalto del 27/01/2020 (all. 4 del ricorso Cont di primo grado) ove si prevede espressamente come la società subentrata nell'appalto, avrebbe assunto, con passaggio diretto ed immediato alle sue dipendenze, tutti i lavoratori ivi precedentemente impiegati presso , “senza soluzione di CP_2 continuità”, a decorrere dal 1/2/2020 prevedendo altresì come la predetta società uscente avrebbe provveduto alla liquidazione al personale delle spettanze di fine rapporto maturate al 31/01/2020.
Ulteriore riscontro in tal senso è desumibile altresì dalla stessa lettera di licenziamento inviata da all'odierno appellante ove si comunica che a seguito della CP_2 cessazione dell'appalto con , l'odierno appellato sarebbe stato licenziato a far Parte_1 data dal 31/01/2020 data definita in tale atto di recesso come “ultimo giorno di lavoro” (all. 7 del ricorso).
Trattasi di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti che, in assenza di idonea prova contraria (che era certamente onere della società appellante fornire, tanto più se si considera che, trattandosi di fatto estintivo del diritto, la stessa era gravata, ai sensi dell'art. 2697, comma 2 c.c., del relativo onere probatorio) portano a ritenere, in via quanto meno presuntiva, che la materiale cessazione dell'appalto in questione sia avvenuta in data 31/1/2020, e cioè in corrispondenza con la cessazione del rapporto di lavoro del personale ivi impiegato presso e con il suo successivo passaggio, CP_2 il giorno successivo (“senza soluzione di continuità” come affermato nel verbale del Cont 27/1/2020), alle dipendenze della società subentrante
Né elementi di prova in contrario potrebbero trarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, dal documento prodotto come all. 3 della memoria difensiva di primo grado, costituito da una lettera inviata ad un soggetto terzo, il con una mera Pt_2 richiesta a quest'ultimo di manifestazione di disponibilità a subentrare nell'esecuzione dell'appalto (prospettando il suo eventuale subentro in un giorno non meglio precisato del gennaio 2020), lettera che non risulta quindi rappresentativa della materiale cessazione dell'appalto con , così come non risulta riscontro contrario la CP_2 menzione nel citato verbale di cambio appalto del 27/01/2020 della avvenuta aggiudicazione, il 10/01/2020 dell'appalto in questione al frase quest'ultima Pt_2 rappresentativa di un evento, l'aggiudicazione dell'appalto ad un soggetto terzo, di per sé non significativo della materiale e contestuale cessazione, alla stessa data, dell'appalto precedentemente assegnato.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di decadenza risultando tempestiva rispetto al termine di decadenza biennale invocato la la stessa proposizione della Parte_1 domanda giudiziale introduttivo del presente giudizio avvenuta, ex art. 414 c.p.c., mediante il deposito del ricorso di primo grado in data 28/01/2022.
Infondato anche il secondo motivo.
La questione dell'applicabilità o meno del disposto dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003 a
è stata specificamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta in Parte_1 senso positivo con i principi di seguito richiamati, dai quali il Collegio non intende dissentire, difettando convincenti ragioni contrarie.
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al Parte_1 codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (Cass. n. 10777 del 03/05/2017. Sempre in tal senso Cass. n. 6333 del 05/03/2019 e Cass. n. 32867 del 27/11/2023
Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Risultano innanzitutto meritevoli di conferma le valutazioni del giudice di prime cure in ordine all'essere sufficientemente dimostrata la stabile e continuativa adibizione del all'appalto tra e . CP_1 Parte_1 CP_2
Trattasi di circostanza che trova pieno riscontro documentale nel complessivo contenuto dei verbali di cambio appalto rispettivamente del 28/07/2014 di subentro della società nell'appalto alla società PA RO (all.5 del ricorso CP_2 Parte_1 di primo grado) e del citato verbale del 27/01/2020 di subentro a , nello stesso CP_2 Cont appalto, della società (all. 4 del ricorso di primo grado), documenti in cui si dà atto dapprima, all'inizio dello svolgimento dell'appalto, dell'assunzione presso e CP_2 successivamente del loro passaggio dalle dipendenze di quest'ultima società a quelle della Cont società subentrante di una molteplicità di lavoratori ivi impiegati, rappresentati negli elenchi allegati ai suddetti verbali, comprensivi in entrambi i casi del nominativo
CP_1
La stabile adibizione all'appalto di quest'ultimo lavoratore, trova peraltro, Parte_1 ulteriore riscontro nella lettera di licenziamento intimato da all'odierno CP_2 appellante, licenziamento espressamente motivato con la cessazione dell'appalto in questione (all. 7 del ricorso di primo grado).
Parimenti infondate le contestazioni, oggetto del quarto motivo, in ordine alla prova dei crediti retributivi oggetto di rivendicazione e dei conteggi posti a suo fondamento, prova che, in assenza di elementi significativi in senso contrario (non forniti dalla società appellante) ben può essere costituita dai prospetti paga prodotti in allegato al ricorso e provenienti dall'attrice . CP_2
Del tutto generiche risultano, anche con riferimento ai conteggi degli importi rivendicati come dovuti, le contestazioni effettuate a tale proposito da non Parte_1 potendo trovare accoglimento, in particolare le eccezioni in ordine alla mancata prova della non percezione delle somme ivi rappresentate (essendo il pagamento, quale fatto estintivo del diritto di credito, gravante sull'onere probatorio del debitore) o in ordine a possibili pagamenti ottenuti dalla procedura fallimentare, pagamenti non oggetto di specifiche allegazioni o prove, ma di mera ipotesi da parte dell'ente committente.
Non può trovare accoglimento nemmeno il quinto motivo.
A tale proposito, nel ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già precedentemente affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr., tra le altre, CdA Roma nn. 3501 del 21/1025, n. 3149 del 29/10/2024 e n. 3350 del 23/10/2023) si richiamano i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince i committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (Cass. n. 27140 del 21/10/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
“- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127)” (Cass. n. 27140/2024 cit.)
L'emolumento in questione risulta pertanto dovuto all'appellato risultando documentalmente come il licenziamento del sia stato intimato con lettera del CP_1
28/2/2020 addirittura in data successiva a quello della sua effettiva decorrenza (31/01/2020, data ivi indicata come ultimo giorno di lavoro e da intendersi coincidente con la materiale cessazione dell'appalto non potendo ritenersi fondate, alla stregua delle considerazioni che precedono, le contestazioni avanzate a tale proposito dalla società appellante) con conseguente mancata pacifica concessione del termine di preavviso e senza che risultino contestazioni specifiche in ordine alla sua quantificazione.
Nè a tale proposito possono trarsi elementi utili dal disposto dell'art. 16 C.C.N.L. Attività ferroviarie 2016 alla cui stregua “in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità”.
Trattasi infatti di clausola contrattuale significativa esclusivamente dell'assenza di soluzione di continuità nell'attività lavorativa dei dipendenti nel passaggio all'impresa subentrante nell'appalto ma che non può determinare il venir meno del diritto del lavoratore, a fronte di un licenziamento intimatogli senza preavviso, del diritto alla relativa indennità.
Devono ribadirsi, anche in questo caso, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un' mancando nella Controparte_4 contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione (Cass. n. 27140 del 21/10/2024 emessa con riferimento a diversa fattispecie contrattuale ma i cui principi risultano chiaramente applicabili per analogia fattispecie anche alla presente controversia).
Non può infine trovare accoglimento nemmeno il sesto motivo intendendo infatti il Collegio ribadire, in ordine alla natura retributiva e non risarcitoria di tale monumento con conseguente sua riconducibilità all'ambito di applicabilità della responsabilità solidale in questione, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già precedentemente affermato da questa stessa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe, con la sentenza n. 3630 del 10/11/2023.
Le festività sono infatti giornate durante le quali non è prevista la prestazione di lavoro, ma viene comunque maturata la corrispondente retribuzione.
Per le giornate festive, il datore di lavoro è dunque tenuto a corrispondere la normale retribuzione giornaliera anche se il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa, il che esclude qualsiasi natura risarcitoria alla voce in esame.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi
€ 3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 143 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura in atti, Guido d'Arezzo 32
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Controparte_1
AV CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Piazzale Clodio 56
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5249 pubblicata in data 21/07/2023
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di condannava la società Controparte_1 Parte_1 quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento in favore del suddetto ricorrente, titolo di crediti retributivi, della somma di € 5.924,03 oltre accessori della maturazione al saldo.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare il suo Controparte_1 preteso diritto a percepire da quale responsabile in solido ai sensi dell'art. Parte_1
1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 della società la somma di € Controparte_2
13.371,03 a titolo di retribuzioni maturate per le mensilità da novembre 2019 e 19/01/2020, ratei di 13ª mensilità, TFR, festività e indennità di preavviso lavorando alle dipendenze della società con conseguente pronuncia di condanna. CP_2
Allegava di essere stato assunto da in data 01/08/2014 con contratto di CP_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'ambito dell'appalto affidato a tale società da per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti Parte_1 industriali situati nell'ambito territoriale della Regione Lazio e con rapporto di lavoro protrattosi sino al 31/1/2020 data di decorrenza del licenziamento intimatogli da
. CP_2
Allegava che la suddetta società datrice aveva omesso il pagamento in suo favore delle retribuzioni del mese di ottobre 2019 e che avrebbe corrisposto interamente in Parte_1 suo favore solo il pagamento della retribuzione di tale ultima mensilità limitandosi, per quanto riguarda quelle successive sino a gennaio 2020 a corrispondergli esclusivamente somme a titolo di acconto sulla maggiore retribuzione dovuta nulla corrispondendo a titolo di TFR, festività e indennità sostitutiva del preavviso.
Nel corso del giudizio l'odierno appellante riduceva la domanda all'importo di
€ 5.924,03 dando atto di avere ricevuto dall'Inps l'importo richiesto a titolo di TFR.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, nei termini in cui era stata ridotta, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di merito dello stesso Tribunale.
Rilevava come il avesse fornito in atti idonea dimostrazione della sua CP_1 continua adibizione all'appalto tra e la sua datrice di lavoro oltre che Parte_1 dell'esistenza del contratto stesso, circostanze che, rilevava il giudice di prime cure, risultavano comunque non contestate. Respingeva l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 29 del Parte_1
d.lgs. 276/2003 rilevando come il contratto di appalto fosse cessato il 31/1/2020 (atteso Cont che i lavoratori impiegati in tale appalto erano transitati alle dipendenze della società subentrante nell'appalto a decorrere dal 01/02/2020, come da verbale di accordo per cambio appalto sottoscritto il 27/01/2020 e che la società resistente non aveva offerto prova della cessazione dell'appalto all'anteriore data dell'8/1/2020) con conseguente tempestività rispetto al termine biennale previsto da tale norma del deposito del ricorso di 1° grado avvenuto il 28/01/2022.
Respingeva inoltre l'eccezione di inapplicabilità a dell'art. 29 d.lgs. Parte_1
276/2003, rilevando, in conformità a precedente di merito dello stesso Tribunale e richiamando giurisprudenza di legittimità, la natura di diritto privato della suddetta società resistente e l'assenza di disposizioni derogatorie rispetto alla generale disciplina dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Rilevava altresì come il credito retributivo fatto valere dal risultasse provato CP_1 dalle buste paga prodotte affermando la fondatezza delle rivendicazioni del suddetto lavoratore anche con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso.
Quantificava la somma dovuta in € 5.924,03 come da conteggi del ricorrente dando atto della riduzione della domanda da parte di quest'ultimo a seguito della detrazione dell'importo rivendicato a titolo di TFR in quanto corrisposto dall'Inps.
Con più motivi contesta la gravata sentenza per: Parte_1
1)- erroneità della mancata declaratoria di inammissibilità delle domande azionate con il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ribadendo la cessazione del contratto di appalto con il 8/1/2020 con conseguente tardività del deposito CP_2 del ricorso di primo grado in data 28/1/2022 rispetto al termine di decadenza biennale di cui alla norma invocata.
2)- erronea valutazione in relazione all' applicabilità a dell'art. 29 d.lgs. Parte_1
276/2003, in quanto soggetto rientrante nell'alveo della Pubblica Amministrazione
3)- erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ex art. 2697 c.c., per difetto di idonea prova a carico dei lavoratori (erroneamente ravvisata nelle buste paga, negli elenchi allegati al verbale di cambio appalto) dei fatti costitutivi dei crediti pretesi, contestando in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di prova della effettiva adibizione del alle attività oggetto di appalto. CP_1
4)- omesso esame delle eccezioni di rispetto ai conteggi avversari;
difetto di Parte_1 prova e non intelligibilità dei conteggi;
violazione dell'art. 2697 c.c. evidenziando, in particolare il carattere apodittico dell'affermazione del giudice di prime cure in ordine all'essere il credito provato dalle buste paga prodotte e l'assenza di prova in ordine alla mancata percezione delle somme pretese anche alla luce di quanto dedotto in ordine all'avvenuta presentazione di istanza di ammissione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di . CP_2 5)- erroneità della sentenza per non corretta interpretazione del art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 nonché del art. 16 del C.C.N.L. Attività Ferroviarie del 2016 nella parte in cui aveva ritenuto la natura retributiva dell'indennità di mancato preavviso, emolumento quest'ultimo di cui affermava invece la natura risarcitoria;
6)-erronea interpretazione dell'art. 29, comma 2 d.lgs. 276/2003 per aver incluso le festività residue nel regime di garanzia solidale della committente emolumento di cui contestava la natura retributiva.
Il primo motivo è infondato, dovendo reputarsi meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure.
La cessazione del contratto di appalto fra l'odierno appellante e la società CP_2 alla data del 31/01/2020 (con conseguente decorrenza, da tale data, del termine biennale di decadenza invocato dall'appellante) risulta infatti desumibile dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare la data di materiale cessazione dell'appalto in questione può desumersi dalle risultanze del verbale di accordo di cambio appalto del 27/01/2020 (all. 4 del ricorso Cont di primo grado) ove si prevede espressamente come la società subentrata nell'appalto, avrebbe assunto, con passaggio diretto ed immediato alle sue dipendenze, tutti i lavoratori ivi precedentemente impiegati presso , “senza soluzione di CP_2 continuità”, a decorrere dal 1/2/2020 prevedendo altresì come la predetta società uscente avrebbe provveduto alla liquidazione al personale delle spettanze di fine rapporto maturate al 31/01/2020.
Ulteriore riscontro in tal senso è desumibile altresì dalla stessa lettera di licenziamento inviata da all'odierno appellante ove si comunica che a seguito della CP_2 cessazione dell'appalto con , l'odierno appellato sarebbe stato licenziato a far Parte_1 data dal 31/01/2020 data definita in tale atto di recesso come “ultimo giorno di lavoro” (all. 7 del ricorso).
Trattasi di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti che, in assenza di idonea prova contraria (che era certamente onere della società appellante fornire, tanto più se si considera che, trattandosi di fatto estintivo del diritto, la stessa era gravata, ai sensi dell'art. 2697, comma 2 c.c., del relativo onere probatorio) portano a ritenere, in via quanto meno presuntiva, che la materiale cessazione dell'appalto in questione sia avvenuta in data 31/1/2020, e cioè in corrispondenza con la cessazione del rapporto di lavoro del personale ivi impiegato presso e con il suo successivo passaggio, CP_2 il giorno successivo (“senza soluzione di continuità” come affermato nel verbale del Cont 27/1/2020), alle dipendenze della società subentrante
Né elementi di prova in contrario potrebbero trarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, dal documento prodotto come all. 3 della memoria difensiva di primo grado, costituito da una lettera inviata ad un soggetto terzo, il con una mera Pt_2 richiesta a quest'ultimo di manifestazione di disponibilità a subentrare nell'esecuzione dell'appalto (prospettando il suo eventuale subentro in un giorno non meglio precisato del gennaio 2020), lettera che non risulta quindi rappresentativa della materiale cessazione dell'appalto con , così come non risulta riscontro contrario la CP_2 menzione nel citato verbale di cambio appalto del 27/01/2020 della avvenuta aggiudicazione, il 10/01/2020 dell'appalto in questione al frase quest'ultima Pt_2 rappresentativa di un evento, l'aggiudicazione dell'appalto ad un soggetto terzo, di per sé non significativo della materiale e contestuale cessazione, alla stessa data, dell'appalto precedentemente assegnato.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di decadenza risultando tempestiva rispetto al termine di decadenza biennale invocato la la stessa proposizione della Parte_1 domanda giudiziale introduttivo del presente giudizio avvenuta, ex art. 414 c.p.c., mediante il deposito del ricorso di primo grado in data 28/01/2022.
Infondato anche il secondo motivo.
La questione dell'applicabilità o meno del disposto dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003 a
è stata specificamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta in Parte_1 senso positivo con i principi di seguito richiamati, dai quali il Collegio non intende dissentire, difettando convincenti ragioni contrarie.
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al Parte_1 codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (Cass. n. 10777 del 03/05/2017. Sempre in tal senso Cass. n. 6333 del 05/03/2019 e Cass. n. 32867 del 27/11/2023
Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Risultano innanzitutto meritevoli di conferma le valutazioni del giudice di prime cure in ordine all'essere sufficientemente dimostrata la stabile e continuativa adibizione del all'appalto tra e . CP_1 Parte_1 CP_2
Trattasi di circostanza che trova pieno riscontro documentale nel complessivo contenuto dei verbali di cambio appalto rispettivamente del 28/07/2014 di subentro della società nell'appalto alla società PA RO (all.5 del ricorso CP_2 Parte_1 di primo grado) e del citato verbale del 27/01/2020 di subentro a , nello stesso CP_2 Cont appalto, della società (all. 4 del ricorso di primo grado), documenti in cui si dà atto dapprima, all'inizio dello svolgimento dell'appalto, dell'assunzione presso e CP_2 successivamente del loro passaggio dalle dipendenze di quest'ultima società a quelle della Cont società subentrante di una molteplicità di lavoratori ivi impiegati, rappresentati negli elenchi allegati ai suddetti verbali, comprensivi in entrambi i casi del nominativo
CP_1
La stabile adibizione all'appalto di quest'ultimo lavoratore, trova peraltro, Parte_1 ulteriore riscontro nella lettera di licenziamento intimato da all'odierno CP_2 appellante, licenziamento espressamente motivato con la cessazione dell'appalto in questione (all. 7 del ricorso di primo grado).
Parimenti infondate le contestazioni, oggetto del quarto motivo, in ordine alla prova dei crediti retributivi oggetto di rivendicazione e dei conteggi posti a suo fondamento, prova che, in assenza di elementi significativi in senso contrario (non forniti dalla società appellante) ben può essere costituita dai prospetti paga prodotti in allegato al ricorso e provenienti dall'attrice . CP_2
Del tutto generiche risultano, anche con riferimento ai conteggi degli importi rivendicati come dovuti, le contestazioni effettuate a tale proposito da non Parte_1 potendo trovare accoglimento, in particolare le eccezioni in ordine alla mancata prova della non percezione delle somme ivi rappresentate (essendo il pagamento, quale fatto estintivo del diritto di credito, gravante sull'onere probatorio del debitore) o in ordine a possibili pagamenti ottenuti dalla procedura fallimentare, pagamenti non oggetto di specifiche allegazioni o prove, ma di mera ipotesi da parte dell'ente committente.
Non può trovare accoglimento nemmeno il quinto motivo.
A tale proposito, nel ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già precedentemente affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr., tra le altre, CdA Roma nn. 3501 del 21/1025, n. 3149 del 29/10/2024 e n. 3350 del 23/10/2023) si richiamano i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince i committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (Cass. n. 27140 del 21/10/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
“- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127)” (Cass. n. 27140/2024 cit.)
L'emolumento in questione risulta pertanto dovuto all'appellato risultando documentalmente come il licenziamento del sia stato intimato con lettera del CP_1
28/2/2020 addirittura in data successiva a quello della sua effettiva decorrenza (31/01/2020, data ivi indicata come ultimo giorno di lavoro e da intendersi coincidente con la materiale cessazione dell'appalto non potendo ritenersi fondate, alla stregua delle considerazioni che precedono, le contestazioni avanzate a tale proposito dalla società appellante) con conseguente mancata pacifica concessione del termine di preavviso e senza che risultino contestazioni specifiche in ordine alla sua quantificazione.
Nè a tale proposito possono trarsi elementi utili dal disposto dell'art. 16 C.C.N.L. Attività ferroviarie 2016 alla cui stregua “in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità”.
Trattasi infatti di clausola contrattuale significativa esclusivamente dell'assenza di soluzione di continuità nell'attività lavorativa dei dipendenti nel passaggio all'impresa subentrante nell'appalto ma che non può determinare il venir meno del diritto del lavoratore, a fronte di un licenziamento intimatogli senza preavviso, del diritto alla relativa indennità.
Devono ribadirsi, anche in questo caso, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un' mancando nella Controparte_4 contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione (Cass. n. 27140 del 21/10/2024 emessa con riferimento a diversa fattispecie contrattuale ma i cui principi risultano chiaramente applicabili per analogia fattispecie anche alla presente controversia).
Non può infine trovare accoglimento nemmeno il sesto motivo intendendo infatti il Collegio ribadire, in ordine alla natura retributiva e non risarcitoria di tale monumento con conseguente sua riconducibilità all'ambito di applicabilità della responsabilità solidale in questione, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già precedentemente affermato da questa stessa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe, con la sentenza n. 3630 del 10/11/2023.
Le festività sono infatti giornate durante le quali non è prevista la prestazione di lavoro, ma viene comunque maturata la corrispondente retribuzione.
Per le giornate festive, il datore di lavoro è dunque tenuto a corrispondere la normale retribuzione giornaliera anche se il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa, il che esclude qualsiasi natura risarcitoria alla voce in esame.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi
€ 3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa