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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8295 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3932 2025 del ruolo generale vertente tra
., rapp.to e difeso dall' avv. ELBERTI MAURO, con cui domiciliato Pt_1 telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. SANTOCHIRICO SARA e dall 'avv. Controparte_1
AN ND, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 18.2.2025, l'Ente di cui in epigrafe, premesso che, in data 10.2.2025, gli veniva notificato atto di precetto con il quale si chiedeva pagamento di Euro 193,13 a titolo di interessi legali per i quali v'è condanna nella sentenza della Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro n. 812/24.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “L' chiede che il Giudice Pt_1 del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento della presente opposizione, accertato il pagamento, dichiari l'inefficacia e l'illegittimità dell'opposto atto di precetto”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, l' accettava la rinuncia Pt_1 del precetto e si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto della rinuncia all'atto di precetto della parte convenuta, avvenuta in corso di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta rinuncia all'atto di precetto da parte della convenuta, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, tenuto conto dell'eseguità del valore della controversia, vadano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 13/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3932 2025 del ruolo generale vertente tra
., rapp.to e difeso dall' avv. ELBERTI MAURO, con cui domiciliato Pt_1 telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. SANTOCHIRICO SARA e dall 'avv. Controparte_1
AN ND, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 18.2.2025, l'Ente di cui in epigrafe, premesso che, in data 10.2.2025, gli veniva notificato atto di precetto con il quale si chiedeva pagamento di Euro 193,13 a titolo di interessi legali per i quali v'è condanna nella sentenza della Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro n. 812/24.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “L' chiede che il Giudice Pt_1 del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento della presente opposizione, accertato il pagamento, dichiari l'inefficacia e l'illegittimità dell'opposto atto di precetto”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, l' accettava la rinuncia Pt_1 del precetto e si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto della rinuncia all'atto di precetto della parte convenuta, avvenuta in corso di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta rinuncia all'atto di precetto da parte della convenuta, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, tenuto conto dell'eseguità del valore della controversia, vadano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 13/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo