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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 356/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.02.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. CARRARO BARBARA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via Barbaro n. 1,
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- contumace -
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
• In via preliminare: accertato in capo al lavoratore il credito certo, liquido ed esigibile pari ad
€.3.928,91, dichiarare con sentenza parziale o con altro provvedimento che riterrà opportuno, la condanna della società in persona del legale rappres. p.t., al pagamento a Controparte_1
1 favore del sig. della sopra indicata cifra o di quella maggiore o minore ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze al saldo effettivo.
• In via principale: accertato in capo al lavoratore il credito, condannare il datore di lavoro,
[...]
in persona del legale rappres. p.t., al pagamento a favore del sig. Controparte_1 Parte_2
della restante somma pari ad €.4.326,37 o di quella cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze al saldo effettivo
• In via subordinata: accertato in capo al lavoratore il credito, condannare il datore di lavoro,
[...]
in persona del legale rappres. p.t., al pagamento a favore del sig. Controparte_1 Parte_2
della somma pari ad €.8.255,28 o di quella cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze al saldo effettivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.02.2025 il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del proprio ex datore di lavoro lamentando sia la mancata Controparte_1
corresponsione delle mensilità di settembre 2024 e ottobre 2024, le quali comprendevano le spettanze di fine rapporto, che l'erroneo calcolo del TFR con riferimento al residuo al
31.12.2023 ed al mancato computo di quanto maturato nell'anno 2024.
2. Concludeva, dunque, perché gli fossero riconosciute le differenze retributive relative al periodo suindicato.
3. Rimaneva invece contumace . Controparte_1
4. Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti di per € Controparte_1
3.928,91, oltre accessori, la causa perveniva infine in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
2 5. La documentazione prodotta da parte ricorrente consente di ritenere accertati i presupposti per la corresponsione di quanto azionato in giudizio.
6. Innanzitutto risultano dovuti gli importi per retribuzione indicati nelle buste paga di settembre ed ottobre 2024, in assenza di prova del relativo pagamento;
in relazione agli stessi è stata emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c..
7. Inoltre, dall'esame delle buste paga (cfr doc 9 ricorrente) risulta che non siano state liquidate le spettanze di fine rapporto (indennità per permessi ed ex festività residui) ed ingiustamente decurtato il TFR. La ricostruzione presentata da parte ricorrente (cfr doc
10) circa i calcoli effettuati per ricostruire il totale delle differenze retributive risulta dettagliata e attendibile in quanto trova riscontro nella documentazione prodotta.
8. Per quanto fin qui argomentato, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente, per i titoli azionati in ricorso, l'importo di € 8.255,28 - già in parte oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. limitatamente all'importo di € 3.928,91- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per i titoli azionati in ricorso, l'importo di € 8.255,28,
specificando che tale importo comprende quanto già previsto dall'ordinanza ex art 423 c.p.c.
del 18.7.2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00 da maggiorare del 30% (D.M. n. 55/2014 art. 4, co.
1-bis), oltre CPA
ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 21/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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