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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 9375/2024 + 11557/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 9375/2024 + 11557/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Badini Confalonieri e Fabrizio Sudiero;
Parte_1
attrice contro
Green Work s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Mancini e Giorgia Cara;
convenuta
avente ad oggetto: contratto di subappalto, riduzione del prezzo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 18.03.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione del giudizio RG n. 9375/2024 con cui citava in giudizio Green Work s.r.l. rappresentando: 1) di aver sottoscritto in data Parte_1
09.07.2021 con il sito in Torino, via Sansovino nn. 121-123-125, un contratto di CP_1
appalto per lavori di ristrutturazione comprendenti, fra l'altro, la sostituzione degli infissi;
2) di aver quindi incaricato la convenuta proprio della fornitura e posa degli infissi, delle serrande e dei portoncini sulla base di un preventivo del 30.11.2021 poi modificato in data 08.02.2022 con la previsione di migliorie circa l'isolamento acustico dei vetri e l'isolamento termico dei portoncini;
3) che al termine dei lavori si accorse che lo spessore dei vetri era inferiore a quello pattuito e che lo spessore dei portoncini sembrava escludere la presenza del concordato kit termico, fatto contestato alla convenuta in data 10.11.2023 con annessa richiesta di rimborso delle somme pagate in eccesso;
4) di voler pertanto ottenere la riduzione del prezzo pattuito (eventualmente previa risoluzione parziale del contratto), per un totale di € 162.690,00 rispetto al prezzo pattuito di € 769.208,00, sicché, avendo già pagato € 740.000,00, la somma da restituire era pari ad € Pt_1
2 133.382,00 oltre Iva, non essendo di conseguenza neppure dovuto il saldo preteso da Green Work, pari ad € 29.208,00 (oltre Iva);
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta del giudizio RG n.
9375/2024 on cui Green Work s.r.l. contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) il difetto di legittimazione attiva di posto che solamente i singoli Pt_1
condòmini destinatari degli infissi sarebbero legittimati a contestare l'esistenza di vizi nelle opere oggetto del contratto di subappalto;
2) l'inammissibilità della domanda di risoluzione parziale del contratto, in quanto non prevista dalla legge ed in quanto accompagnata dalla pretesa di tenere gli infissi;
3) la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per essere stata l'opera accettata dal committente e perché la prima denuncia dei vizi di è datata 10.11.2023 a fronte CP_1 Pt_1
di una conclusione dei lavori alli 09.06.2023; 4) che era stata integralmente pagata dal Pt_1
Condominio, che nulla ha contestato all'attrice; 5) la rispondenza della merce posata al dettato contrattuale (i portoncini, anzi, erano pure di una classe superiore per quanto riguarda la capacità antrieffrazione); 6) il difetto di interesse ad agire in assenza della denuncia del committente, assenza che renderebbe impossibile agire in via di regresso (questione sviluppata soprattutto con la memoria n. 1);
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione del giudizio RG n. 11557/2024 con cui citava in giudizio Green Work s.r.l. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8593/2024 Parte_1
con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 35.633,76, oltre interessi e spese di lite, a titolo di pagamento del saldo delle spettanze relative al contratto intercorso fra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa dei serramenti relativi anche in questo procedimento alla commessa affidata a dal Condominio sito in Torino, via Sansovino nn. 121-123-125, Pt_1
rappresentando, in pratica, le medesime circostanze riferite nella causa RG n. 9375/2024, oltre alla richiesta di condanna per lite temeraria;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta del giudizio RG n.
11557/2024 con cui Green Work s.r.l. contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando le medesime circostanze riferite nella causa RG n. 9375/2024;
- dato atto che le due cause, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riunite con provvedimento datato 11.07.2024;
- dato atto che con ordinanza 17.12.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova dedotti dalle parti nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava
3 udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al
18.03.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione e le domande tutte formulate nei due giudizi riuniti da parte attrice Pt_1
non siano accoglibili per le ragioni di seguito espresse;
- che, in particolare, è fondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata da parte convenuta nella memoria n. 1 (per quanto i fatti materiali posti a suo fondamento fossero già stati indicati nelle comparse costitutive e per quanto la convenuta spesso la qualifichi come difetto di legittimazione attiva), con conseguente assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti sulla base del principio della decisione assunta in forza della ragione più liquida secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018,
n. 11458; Tribunale, Cassino, 25/11/2019; Consiglio di Stato, sez. IV, 27/08/2019, n. 5891);
- che al riguardo va premesso che il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va qualificato come una condizione dell'azione, sicché è rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass., sez. II, 13/04/1987, n. 3670; Cass., sez. II, 30/10/2020 , n. 24041), sicché la sua espressa formulazione nella memoria n. 1 non può certo essere considerata tardiva, eccezione peraltro che parte attrice non ha affatto formulato nella memoria n. 2, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente in memoria n. 3;
- che, quindi, venendo ad esaminare la fondatezza della predetta eccezione, va premesso che nel caso di specie fra le parti è indubbiamente intercorso un contratto di subappalto in forza del quale (pag. 1 atto di citazione causa RG n. 9375/2024) ha affidato a Green Work una parte Pt_1
dei lavori a lei commissionati dal Condominio sito in Torino, via Sansovino nn. 121-123-125, in particolare la fornitura e posa degli infissi, delle serrande e dei portoncini;
4 - che il contratto intercorso fra le parti sia da qualificare come un subappalto è poi confermato anche dall'invocazione da parte di della normativa dettata in materia di appalto Pt_1
(artt. 1666, 1667 e 1668 c.c.), normativa che, infatti, si applica anche al subappalto;
- che, invece, la difesa di parte attrice secondo cui soltanto in senso lato potrebbe parlarsi di subappalto in quanto in realtà avrebbe commissionato per (indimostrate) ragioni di Pt_1
reputazione commerciale a Green Work prestazioni diverse ed ulteriori da quelle a lei commissionate dal Condominio è francamente tesi non condivisibile (in pratica la società attrice afferma di aver omaggiato il Condominio con opere dal valore di € 162.690,00 oltre Iva);
- che, in effetti, secondo il contratto oggetto di causa presenterebbe caratteri di novità Pt_1
rispetto al contratto di appalto stipulato da parte attrice con il Condominio, ragion per cui Pt_1
sarebbe legittimata a contestare a Green Work gli inadempimenti correlati ad obbligazioni non rientranti nel contratto di appalto originario;
- che, in particolare, sostiene di aver commissionato a Green Work la fornitura e posa di Pt_1
serramenti di qualità e prestazioni superiori a quelli concordati con il Condominio, ragion per cui, in relazione alle qualità superiori, sarebbe applicabile la normativa dell'appalto e non quella del subappalto;
- che detta tesi, tuttavia, non può essere condivisa in quanto: 1) gli infissi forniti sono stati posati a favore dei condòmini in esecuzione del contratto di appalto fra e , Pt_1 CP_1
ragion per cui essi non possono che essere parte dell'oggetto del suddetto contratto d'appalto; 2) con la posa dei suddetti infissi ha adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Pt_1 CP_1
in forza del contratto di appalto, ed a null'altro; 3) le caratteristiche migliorative degli infissi concordate in un secondo momento sono state previamente comunicate in data 02.02.2022 al direttore dei lavori nominato dal (doc. n. 6 di parte attrice), perché questi Controparte_2
ne avesse contezza, il che è da rapportare al fatto che il contratto di appalto (art. 10) espressamente prevedeva il potere del DL di esaminare e verificare la conformità delle opere e dei materiali al contratto d'appalto, in tal modo venendo formalmente a far parte dell'oggetto del contratto di appalto stipulato con il Condominio;
4) nel successivo contratto fra e Green Pt_1
Work datato 08.02.2022 le parti espressamente hanno previsto che i serramenti dovevano avere le caratteristiche comunicate al DL ing. (previsione che ha come presupposto logico che il CP_2
si aspettava la consegna degli infissi oggetto della precedente comunicazione in CP_1
esecuzione del contratto di appalto); 5) non vi è alcuna prova della volontà di di omaggiare il Pt_1
5 Condominio delle suddette migliorie per ragioni di reputazione commerciale, così come non vi è neppure la prova del fatto che il sia stato consapevole del suddetto “omaggio”; CP_1
- che, dunque, risulta palese come gli infissi oggetto di causa abbiano avuto il loro esclusivo fondamento nella necessità di di adempiere alle obbligazioni assunte verso il;
Pt_1 CP_1
- che, in altre parole, doveva fornire dei serramenti al in forza del contratto Pt_1 CP_1
di appalto, senza l'indicazione di requisiti tecnici particolarmente stringenti, ed in adempimento alla suddetta obbligazione ha scelto dei serramenti che sono stati comunicati al DL in conformità alle previsioni contrattuali perché questi ne potesse accertare la conformità, accertamento da ritenere implicito dalla mancata contestazione da parte del DL circa la tipologia di serramenti proposta da (sia al momento della recezione della comunicazione, sia in corso d'opera, sia Pt_1
con l'accettazione finale dei lavori);
- che poi , nello scegliere i serramenti, abbia deciso di posare una tipologia di infissi di Pt_1
qualità superiore rispetto a quella che pure avrebbe potuto legittimamente fornire al CP_1
(tesi che peraltro risulta del tutto apodittica non avendo mai parte attrice indicato con esattezza quali sarebbero state le caratteristiche qualitative minime dei serramenti) non vale certo a modificare il contratto da subappalto ad appalto diretto fra e Green Work, come tale dotato Pt_1
di una propria autonomia di scopo rispetto al contratto d'appalto fra attrice e , posto CP_1
che l'unica causa (intesa come funzione economica sociale oggettivamente perseguita dalle parti) del contratto fra e Green Work attiene alla necessità di di adempiere al contratto Pt_1 Pt_1
d'appalto intercorso con il Condominio mediante l'opera della convenuta, come del resto evincibile dal fatto che solamente il è stato destinatario degli infissi posati da Green CP_1
Work, sicché la natura di contratto derivato è palese;
- che, dunque, qualificato come subappalto il contratto oggetto di causa, risulta allora applicabile il disposto di cui all'art. 1670 c.c. secondo cui “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”, perché, in difetto di denuncia del committente, l'appaltatore non ha sostanzialmente interesse a contestare inadempimenti di sorta al suo subappaltatore;
- che, infatti, sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che “l'appaltatore è tenuto
a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i
6 vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (Cass., sez. II,
08/10/2018, n. 24717; Corte Appello Perugia, n. 231/2021), ragion per cui “di nulla potrebbe dolersi
l'appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore” (Corte Appello Brescia, n. 644/2019);
- che l'assunto che precede è fondato sul fatto che "la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore,
l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti
l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità" (Cass.
Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009);
- che, dunque, in assenza di denuncia da parte del Condominio, non ha interesse ad Pt_1
agire
contro
Green Work;
- che sotto questo profilo non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo cui l'art. 1670 c.c. riguarderebbe la sola azione di regresso, ragion per cui, non agendo in regresso Pt_1
(rispetto alla domanda del Condominio) ma in autonomia perseguendo il proprio interesse a remunerare il subappaltatore dell'opera da questi effettivamente eseguita, la domanda formulata nelle due cause riunite non sarebbe soggetta ai limiti previsti dal citato art. 1670 c.c.;
- che, infatti, detto assunto non comprende il fatto che l'azione di cui all'art. 1670 c.c. è l'unica prevista dall'ordinamento a tutela dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in relazione alle obbligazioni derivate dal contratto di appalto, posto che detta norma “configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, proprio
a voler segnalare che l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano
7 stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria” (Cass., sez. II,
12/05/2016, n. 9766);
- che, di conseguenza, la pretesa del subappaltatore di vedersi riconoscere il compenso
(ipotesi sussistente nella fattispecie in esame avendo Green Work agito in sede monitoria per il pagamento del saldo) non può essere elusa dall'appaltatore qualora non abbia ricevuto contestazioni dal committente, atteso che “la pretesa, secondo cui l'art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l'appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all'inadempimento dell'appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento;
così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l'avverso inadempimento) nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass., Sez. VI, 22/10/2020, n. 23071);
- che, in altre parole, posto che l'inadempimento del subappaltatore si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica di un soggetto formalmente estraneo al contratto di subappalto (ovvero il committente originario, nel caso di specie il ), l'interesse CP_1
dell'appaltatore a dolersi dell'inadempimento del subappaltatore è condizionato dal fatto che a monte il abbia contestato analogo inadempimento all'appaltatore; CP_1
- che, dunque, l'appaltatore non può agire “in responsabilità” (così, testualmente, la già citata
Cass. Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009 che volutamente non parla di regresso in senso stretto ma di azione in responsabilità, che comprende anche l'azione formulata dall'appaltatore prima della denuncia da parte del committente) contro il subappaltatore in assenza di una preventiva azione da parte del committente;
- che, infatti, la sentenza da ultimo menzionata afferma in motivazione che
“conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Giustamente, pertanto,
8 il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per vizi e difformità dell'opera non avendo
l'appaltatore dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale”, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo provato e neppure allegato di aver ricevuto lamentele dal;
Pt_1 CP_1
- che la ratio di una tale previsione normativa è di facile intuizione: nel caso in cui il committente riceva un'opera viziata a causa di lavori non eseguiti diligentemente dal subappaltatore, egli ha indubbiamente patito un danno (con conseguente diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno), mentre l'appaltatore, se riceve il pagamento integrale del compenso dal committente che ha comunque accettato l'opera difforme o viziata, non ha in concreto sofferto alcun danno, avendo egli ricevuto esattamente il compenso pattuito;
- che, conseguentemente, l'appaltatore non ha interesse di dolersi con il subappaltatore dei lavori da questi eseguiti male, in quanto un'azione di questo tipo avrebbe l'effetto di porre l'appaltatore in condizioni migliori di quelle in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il subappaltatore avesse correttamente eseguito i lavori a lui affidati;
- che, infatti, qualora venisse ammessa la domanda dell'appaltatore contro il subappaltatore anche in assenza di contestazioni da parte del committente, l'appaltatore conseguirebbe sia il compenso originariamente pattuito con il committente, sia il risarcimento del danno dal subappaltatore (eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo), con conseguente aumento del proprio profitto complessivo;
- che, tuttavia, una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento proprio perché l'appaltatore ha ricevuto il suo regolare compenso dal committente, sicché il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo che dovrebbero essere sopportati dal subappaltatore a favore dell'appaltatore avrebbero l'effetto di fare incamerare a quest'ultimo un extraprofitto in danno, sostanzialmente del committente: è il committente, infatti, ad aver subito il danno dalla negligenza del subappaltatore, sicché lui solo, e non l'appaltatore, avrebbe diritto di vedersi ristorare la propria integrità patrimoniale dall'appaltatore (l'unico con cui ha un rapporto contrattuale);
- che nel caso, e solo nel caso, ciò avvenga, allora l'appaltatore ha titolo di agire contro il subappaltatore;
- che in memoria n. 2 parte attrice ha affermato che una siffatta conclusione implicherebbe ammettere la tolleranza dell'ordinamento verso un indebito arricchimento di una parte verso
9 l'altra, remunerando il subappaltatore per ciò che non ha fatto ed impedendo all'appaltatore di agire verso il subappaltatore;
- che, tuttavia, detto assunto non è condivisibile per le ragioni appena espresse, in quanto l'ordinamento in realtà tutela il soggetto che ha concretamente patito l'inadempimento del subappaltatore, solo che detto soggetto non è l'appaltatore (come ritenuto da , atteso che Pt_1
l'appaltatore è stato regolarmente remunerato dal Condominio) ma il committente, cui solo, di conseguenza, spetta la decisione circa la contestazione del vizio: e pertanto, solamente nel caso in cui il committente abbia contestato i vizi all'appaltatore, allora questi risulta a sua volta titolare di un danno, con conseguente sorgere dell'interesse a contestare l'inadempimento del subappaltatore, interesse che prima della contestazione del committente è insussistente
“trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo committente” (come statuito dalla sopra ricordata Cass., sez. II, 12/05/2016, n. 9766);
- che, in altre parole, “i vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell'appaltante”, ovvero del committente (Cass., Sez. II, 02/04/2024, n. 8647);
- che, dunque, l'ordinamento ha deciso, in caso di mancata contestazione da parte del committente dei vizi imputabili in definitiva al subappaltatore, di lasciare l'extraprofitto discendente dall'inadempimento in carico al soggetto che l'ha conseguito per primo (ovvero il subappaltatore), ritenendo non meritevole di tutela la domanda dell'appaltatore di vedersi attribuire il suddetto extraprofitto, avendo egli già incamerato dal committente il profitto sperato, ovvero il compenso pattuito, in quanto il trasferimento dal subappaltatore all'appaltatore dell'extraprofitto discendente dal danno patito dal committente implicherebbe l'acquisizione da parte dell'appaltatore di un risarcimento di un danno patito da un terzo, ovvero dal suo committente, in aperta violazione, fra l'altro, del disposto di cui all'art. 81 c.p.c. secondo cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire di in relazione a tutte le domande formulate nei due giudizi riuniti, non essendo stata Pt_1
mai neppure allegata l'esistenza di contestazioni da parte del in relazione alle CP_1
forniture posate dalla convenuta, ragion per cui Green Work, alla luce della giurisprudenza che precede, ha pure il diritto di vedersi pagare il corrispettivo residuo portato dal decreto ingiuntivo
10 oggetto dell'opposizione di Rizza di cui al giudizio RG 11557/2024, posto che, avendo Pt_1
ricevuto il pagamento integrale dal anche in relazione alle opere comunque eseguite CP_1
da Green Work, l'opponente è allora tenuta a corrispondere il corrispettivo pattuito con la resistente;
- che, infatti, diversamente opinando, si creerebbe di nuovo quella situazione osteggiata dall'ordinamento in forza della quale l'appaltatore si vedrebbe riconoscere un extraprofitto a spese del subappaltatore per vizi che hanno creato un danno sostanziale esclusivamente al committente;
- che, ovviamente, l'esito del giudizio comporta il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria formulata da nel giudizio RG n. 11557/2024; Pt_1
- che, infine, le spese di lite seguono la soccombenza pressoché integrale di con le Pt_1
seguenti precisazioni, determinate dall'autonomia formale e sostanziale dei due giudizi riuniti;
- che in relazione al giudizio RG n. 11557/2024 prima della riunione sono state eseguite le fasi di studio ed introduttiva, sicché devono essere autonomamente liquidate, con valori pari ai minimi per lo scaglione di riferimento (sino ad € 260.000,00), trattandosi di attività processuale pressoché identica a quella espletata nel giudizio RG n. 9375/2024;
- che, invece, le spese di lite del giudizio RG n. 9375/2024 vanno liquidate per tutte le fasi,
(scaglione sino ad € 260.000,00) anche per le fasi istruttoria e decisoria, che sono state espletate in modo unitario al giudizio RG n. 11557/2024, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria (liquidata in misura unitaria per i 2 giudizi riuniti) alla luce della modesta attività processuale svolta nelle suddette fasi:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
11 Dichiara il difetto di interesse ad agire in relazione alle domande tutte formulate da parte attrice nei due giudizi riuniti, e per l'effetto Conferma il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio RG n.
11557/2024, decreto che dichiara esecutivo.
Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria formulata da nel giudizio RG n. Parte_1
11557/2024.
Condanna a pagare le spese di lite del giudizio RG n. 11557/2024 maturate prima della Parte_1
riunione a favore di Green Work s.r.l., spese che liquida in € 2.090,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Condanna a pagare le spese di lite del giudizio RG n. 9375/2024 unitamente alle spese Parte_1
dei due giudizi maturate dopo la riunione a favore di Green Work s.r.l., spese che liquida in €
9.142,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 20.03.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
12
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 9375/2024 + 11557/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Badini Confalonieri e Fabrizio Sudiero;
Parte_1
attrice contro
Green Work s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Mancini e Giorgia Cara;
convenuta
avente ad oggetto: contratto di subappalto, riduzione del prezzo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 18.03.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione del giudizio RG n. 9375/2024 con cui citava in giudizio Green Work s.r.l. rappresentando: 1) di aver sottoscritto in data Parte_1
09.07.2021 con il sito in Torino, via Sansovino nn. 121-123-125, un contratto di CP_1
appalto per lavori di ristrutturazione comprendenti, fra l'altro, la sostituzione degli infissi;
2) di aver quindi incaricato la convenuta proprio della fornitura e posa degli infissi, delle serrande e dei portoncini sulla base di un preventivo del 30.11.2021 poi modificato in data 08.02.2022 con la previsione di migliorie circa l'isolamento acustico dei vetri e l'isolamento termico dei portoncini;
3) che al termine dei lavori si accorse che lo spessore dei vetri era inferiore a quello pattuito e che lo spessore dei portoncini sembrava escludere la presenza del concordato kit termico, fatto contestato alla convenuta in data 10.11.2023 con annessa richiesta di rimborso delle somme pagate in eccesso;
4) di voler pertanto ottenere la riduzione del prezzo pattuito (eventualmente previa risoluzione parziale del contratto), per un totale di € 162.690,00 rispetto al prezzo pattuito di € 769.208,00, sicché, avendo già pagato € 740.000,00, la somma da restituire era pari ad € Pt_1
2 133.382,00 oltre Iva, non essendo di conseguenza neppure dovuto il saldo preteso da Green Work, pari ad € 29.208,00 (oltre Iva);
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta del giudizio RG n.
9375/2024 on cui Green Work s.r.l. contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) il difetto di legittimazione attiva di posto che solamente i singoli Pt_1
condòmini destinatari degli infissi sarebbero legittimati a contestare l'esistenza di vizi nelle opere oggetto del contratto di subappalto;
2) l'inammissibilità della domanda di risoluzione parziale del contratto, in quanto non prevista dalla legge ed in quanto accompagnata dalla pretesa di tenere gli infissi;
3) la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per essere stata l'opera accettata dal committente e perché la prima denuncia dei vizi di è datata 10.11.2023 a fronte CP_1 Pt_1
di una conclusione dei lavori alli 09.06.2023; 4) che era stata integralmente pagata dal Pt_1
Condominio, che nulla ha contestato all'attrice; 5) la rispondenza della merce posata al dettato contrattuale (i portoncini, anzi, erano pure di una classe superiore per quanto riguarda la capacità antrieffrazione); 6) il difetto di interesse ad agire in assenza della denuncia del committente, assenza che renderebbe impossibile agire in via di regresso (questione sviluppata soprattutto con la memoria n. 1);
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione del giudizio RG n. 11557/2024 con cui citava in giudizio Green Work s.r.l. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8593/2024 Parte_1
con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 35.633,76, oltre interessi e spese di lite, a titolo di pagamento del saldo delle spettanze relative al contratto intercorso fra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa dei serramenti relativi anche in questo procedimento alla commessa affidata a dal Condominio sito in Torino, via Sansovino nn. 121-123-125, Pt_1
rappresentando, in pratica, le medesime circostanze riferite nella causa RG n. 9375/2024, oltre alla richiesta di condanna per lite temeraria;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta del giudizio RG n.
11557/2024 con cui Green Work s.r.l. contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando le medesime circostanze riferite nella causa RG n. 9375/2024;
- dato atto che le due cause, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riunite con provvedimento datato 11.07.2024;
- dato atto che con ordinanza 17.12.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova dedotti dalle parti nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava
3 udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al
18.03.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione e le domande tutte formulate nei due giudizi riuniti da parte attrice Pt_1
non siano accoglibili per le ragioni di seguito espresse;
- che, in particolare, è fondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata da parte convenuta nella memoria n. 1 (per quanto i fatti materiali posti a suo fondamento fossero già stati indicati nelle comparse costitutive e per quanto la convenuta spesso la qualifichi come difetto di legittimazione attiva), con conseguente assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti sulla base del principio della decisione assunta in forza della ragione più liquida secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018,
n. 11458; Tribunale, Cassino, 25/11/2019; Consiglio di Stato, sez. IV, 27/08/2019, n. 5891);
- che al riguardo va premesso che il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va qualificato come una condizione dell'azione, sicché è rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass., sez. II, 13/04/1987, n. 3670; Cass., sez. II, 30/10/2020 , n. 24041), sicché la sua espressa formulazione nella memoria n. 1 non può certo essere considerata tardiva, eccezione peraltro che parte attrice non ha affatto formulato nella memoria n. 2, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente in memoria n. 3;
- che, quindi, venendo ad esaminare la fondatezza della predetta eccezione, va premesso che nel caso di specie fra le parti è indubbiamente intercorso un contratto di subappalto in forza del quale (pag. 1 atto di citazione causa RG n. 9375/2024) ha affidato a Green Work una parte Pt_1
dei lavori a lei commissionati dal Condominio sito in Torino, via Sansovino nn. 121-123-125, in particolare la fornitura e posa degli infissi, delle serrande e dei portoncini;
4 - che il contratto intercorso fra le parti sia da qualificare come un subappalto è poi confermato anche dall'invocazione da parte di della normativa dettata in materia di appalto Pt_1
(artt. 1666, 1667 e 1668 c.c.), normativa che, infatti, si applica anche al subappalto;
- che, invece, la difesa di parte attrice secondo cui soltanto in senso lato potrebbe parlarsi di subappalto in quanto in realtà avrebbe commissionato per (indimostrate) ragioni di Pt_1
reputazione commerciale a Green Work prestazioni diverse ed ulteriori da quelle a lei commissionate dal Condominio è francamente tesi non condivisibile (in pratica la società attrice afferma di aver omaggiato il Condominio con opere dal valore di € 162.690,00 oltre Iva);
- che, in effetti, secondo il contratto oggetto di causa presenterebbe caratteri di novità Pt_1
rispetto al contratto di appalto stipulato da parte attrice con il Condominio, ragion per cui Pt_1
sarebbe legittimata a contestare a Green Work gli inadempimenti correlati ad obbligazioni non rientranti nel contratto di appalto originario;
- che, in particolare, sostiene di aver commissionato a Green Work la fornitura e posa di Pt_1
serramenti di qualità e prestazioni superiori a quelli concordati con il Condominio, ragion per cui, in relazione alle qualità superiori, sarebbe applicabile la normativa dell'appalto e non quella del subappalto;
- che detta tesi, tuttavia, non può essere condivisa in quanto: 1) gli infissi forniti sono stati posati a favore dei condòmini in esecuzione del contratto di appalto fra e , Pt_1 CP_1
ragion per cui essi non possono che essere parte dell'oggetto del suddetto contratto d'appalto; 2) con la posa dei suddetti infissi ha adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Pt_1 CP_1
in forza del contratto di appalto, ed a null'altro; 3) le caratteristiche migliorative degli infissi concordate in un secondo momento sono state previamente comunicate in data 02.02.2022 al direttore dei lavori nominato dal (doc. n. 6 di parte attrice), perché questi Controparte_2
ne avesse contezza, il che è da rapportare al fatto che il contratto di appalto (art. 10) espressamente prevedeva il potere del DL di esaminare e verificare la conformità delle opere e dei materiali al contratto d'appalto, in tal modo venendo formalmente a far parte dell'oggetto del contratto di appalto stipulato con il Condominio;
4) nel successivo contratto fra e Green Pt_1
Work datato 08.02.2022 le parti espressamente hanno previsto che i serramenti dovevano avere le caratteristiche comunicate al DL ing. (previsione che ha come presupposto logico che il CP_2
si aspettava la consegna degli infissi oggetto della precedente comunicazione in CP_1
esecuzione del contratto di appalto); 5) non vi è alcuna prova della volontà di di omaggiare il Pt_1
5 Condominio delle suddette migliorie per ragioni di reputazione commerciale, così come non vi è neppure la prova del fatto che il sia stato consapevole del suddetto “omaggio”; CP_1
- che, dunque, risulta palese come gli infissi oggetto di causa abbiano avuto il loro esclusivo fondamento nella necessità di di adempiere alle obbligazioni assunte verso il;
Pt_1 CP_1
- che, in altre parole, doveva fornire dei serramenti al in forza del contratto Pt_1 CP_1
di appalto, senza l'indicazione di requisiti tecnici particolarmente stringenti, ed in adempimento alla suddetta obbligazione ha scelto dei serramenti che sono stati comunicati al DL in conformità alle previsioni contrattuali perché questi ne potesse accertare la conformità, accertamento da ritenere implicito dalla mancata contestazione da parte del DL circa la tipologia di serramenti proposta da (sia al momento della recezione della comunicazione, sia in corso d'opera, sia Pt_1
con l'accettazione finale dei lavori);
- che poi , nello scegliere i serramenti, abbia deciso di posare una tipologia di infissi di Pt_1
qualità superiore rispetto a quella che pure avrebbe potuto legittimamente fornire al CP_1
(tesi che peraltro risulta del tutto apodittica non avendo mai parte attrice indicato con esattezza quali sarebbero state le caratteristiche qualitative minime dei serramenti) non vale certo a modificare il contratto da subappalto ad appalto diretto fra e Green Work, come tale dotato Pt_1
di una propria autonomia di scopo rispetto al contratto d'appalto fra attrice e , posto CP_1
che l'unica causa (intesa come funzione economica sociale oggettivamente perseguita dalle parti) del contratto fra e Green Work attiene alla necessità di di adempiere al contratto Pt_1 Pt_1
d'appalto intercorso con il Condominio mediante l'opera della convenuta, come del resto evincibile dal fatto che solamente il è stato destinatario degli infissi posati da Green CP_1
Work, sicché la natura di contratto derivato è palese;
- che, dunque, qualificato come subappalto il contratto oggetto di causa, risulta allora applicabile il disposto di cui all'art. 1670 c.c. secondo cui “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”, perché, in difetto di denuncia del committente, l'appaltatore non ha sostanzialmente interesse a contestare inadempimenti di sorta al suo subappaltatore;
- che, infatti, sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che “l'appaltatore è tenuto
a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i
6 vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (Cass., sez. II,
08/10/2018, n. 24717; Corte Appello Perugia, n. 231/2021), ragion per cui “di nulla potrebbe dolersi
l'appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore” (Corte Appello Brescia, n. 644/2019);
- che l'assunto che precede è fondato sul fatto che "la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore,
l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti
l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità" (Cass.
Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009);
- che, dunque, in assenza di denuncia da parte del Condominio, non ha interesse ad Pt_1
agire
contro
Green Work;
- che sotto questo profilo non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo cui l'art. 1670 c.c. riguarderebbe la sola azione di regresso, ragion per cui, non agendo in regresso Pt_1
(rispetto alla domanda del Condominio) ma in autonomia perseguendo il proprio interesse a remunerare il subappaltatore dell'opera da questi effettivamente eseguita, la domanda formulata nelle due cause riunite non sarebbe soggetta ai limiti previsti dal citato art. 1670 c.c.;
- che, infatti, detto assunto non comprende il fatto che l'azione di cui all'art. 1670 c.c. è l'unica prevista dall'ordinamento a tutela dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in relazione alle obbligazioni derivate dal contratto di appalto, posto che detta norma “configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, proprio
a voler segnalare che l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano
7 stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria” (Cass., sez. II,
12/05/2016, n. 9766);
- che, di conseguenza, la pretesa del subappaltatore di vedersi riconoscere il compenso
(ipotesi sussistente nella fattispecie in esame avendo Green Work agito in sede monitoria per il pagamento del saldo) non può essere elusa dall'appaltatore qualora non abbia ricevuto contestazioni dal committente, atteso che “la pretesa, secondo cui l'art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l'appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all'inadempimento dell'appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento;
così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l'avverso inadempimento) nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass., Sez. VI, 22/10/2020, n. 23071);
- che, in altre parole, posto che l'inadempimento del subappaltatore si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica di un soggetto formalmente estraneo al contratto di subappalto (ovvero il committente originario, nel caso di specie il ), l'interesse CP_1
dell'appaltatore a dolersi dell'inadempimento del subappaltatore è condizionato dal fatto che a monte il abbia contestato analogo inadempimento all'appaltatore; CP_1
- che, dunque, l'appaltatore non può agire “in responsabilità” (così, testualmente, la già citata
Cass. Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009 che volutamente non parla di regresso in senso stretto ma di azione in responsabilità, che comprende anche l'azione formulata dall'appaltatore prima della denuncia da parte del committente) contro il subappaltatore in assenza di una preventiva azione da parte del committente;
- che, infatti, la sentenza da ultimo menzionata afferma in motivazione che
“conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Giustamente, pertanto,
8 il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per vizi e difformità dell'opera non avendo
l'appaltatore dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale”, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo provato e neppure allegato di aver ricevuto lamentele dal;
Pt_1 CP_1
- che la ratio di una tale previsione normativa è di facile intuizione: nel caso in cui il committente riceva un'opera viziata a causa di lavori non eseguiti diligentemente dal subappaltatore, egli ha indubbiamente patito un danno (con conseguente diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno), mentre l'appaltatore, se riceve il pagamento integrale del compenso dal committente che ha comunque accettato l'opera difforme o viziata, non ha in concreto sofferto alcun danno, avendo egli ricevuto esattamente il compenso pattuito;
- che, conseguentemente, l'appaltatore non ha interesse di dolersi con il subappaltatore dei lavori da questi eseguiti male, in quanto un'azione di questo tipo avrebbe l'effetto di porre l'appaltatore in condizioni migliori di quelle in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il subappaltatore avesse correttamente eseguito i lavori a lui affidati;
- che, infatti, qualora venisse ammessa la domanda dell'appaltatore contro il subappaltatore anche in assenza di contestazioni da parte del committente, l'appaltatore conseguirebbe sia il compenso originariamente pattuito con il committente, sia il risarcimento del danno dal subappaltatore (eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo), con conseguente aumento del proprio profitto complessivo;
- che, tuttavia, una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento proprio perché l'appaltatore ha ricevuto il suo regolare compenso dal committente, sicché il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo che dovrebbero essere sopportati dal subappaltatore a favore dell'appaltatore avrebbero l'effetto di fare incamerare a quest'ultimo un extraprofitto in danno, sostanzialmente del committente: è il committente, infatti, ad aver subito il danno dalla negligenza del subappaltatore, sicché lui solo, e non l'appaltatore, avrebbe diritto di vedersi ristorare la propria integrità patrimoniale dall'appaltatore (l'unico con cui ha un rapporto contrattuale);
- che nel caso, e solo nel caso, ciò avvenga, allora l'appaltatore ha titolo di agire contro il subappaltatore;
- che in memoria n. 2 parte attrice ha affermato che una siffatta conclusione implicherebbe ammettere la tolleranza dell'ordinamento verso un indebito arricchimento di una parte verso
9 l'altra, remunerando il subappaltatore per ciò che non ha fatto ed impedendo all'appaltatore di agire verso il subappaltatore;
- che, tuttavia, detto assunto non è condivisibile per le ragioni appena espresse, in quanto l'ordinamento in realtà tutela il soggetto che ha concretamente patito l'inadempimento del subappaltatore, solo che detto soggetto non è l'appaltatore (come ritenuto da , atteso che Pt_1
l'appaltatore è stato regolarmente remunerato dal Condominio) ma il committente, cui solo, di conseguenza, spetta la decisione circa la contestazione del vizio: e pertanto, solamente nel caso in cui il committente abbia contestato i vizi all'appaltatore, allora questi risulta a sua volta titolare di un danno, con conseguente sorgere dell'interesse a contestare l'inadempimento del subappaltatore, interesse che prima della contestazione del committente è insussistente
“trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo committente” (come statuito dalla sopra ricordata Cass., sez. II, 12/05/2016, n. 9766);
- che, in altre parole, “i vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell'appaltante”, ovvero del committente (Cass., Sez. II, 02/04/2024, n. 8647);
- che, dunque, l'ordinamento ha deciso, in caso di mancata contestazione da parte del committente dei vizi imputabili in definitiva al subappaltatore, di lasciare l'extraprofitto discendente dall'inadempimento in carico al soggetto che l'ha conseguito per primo (ovvero il subappaltatore), ritenendo non meritevole di tutela la domanda dell'appaltatore di vedersi attribuire il suddetto extraprofitto, avendo egli già incamerato dal committente il profitto sperato, ovvero il compenso pattuito, in quanto il trasferimento dal subappaltatore all'appaltatore dell'extraprofitto discendente dal danno patito dal committente implicherebbe l'acquisizione da parte dell'appaltatore di un risarcimento di un danno patito da un terzo, ovvero dal suo committente, in aperta violazione, fra l'altro, del disposto di cui all'art. 81 c.p.c. secondo cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire di in relazione a tutte le domande formulate nei due giudizi riuniti, non essendo stata Pt_1
mai neppure allegata l'esistenza di contestazioni da parte del in relazione alle CP_1
forniture posate dalla convenuta, ragion per cui Green Work, alla luce della giurisprudenza che precede, ha pure il diritto di vedersi pagare il corrispettivo residuo portato dal decreto ingiuntivo
10 oggetto dell'opposizione di Rizza di cui al giudizio RG 11557/2024, posto che, avendo Pt_1
ricevuto il pagamento integrale dal anche in relazione alle opere comunque eseguite CP_1
da Green Work, l'opponente è allora tenuta a corrispondere il corrispettivo pattuito con la resistente;
- che, infatti, diversamente opinando, si creerebbe di nuovo quella situazione osteggiata dall'ordinamento in forza della quale l'appaltatore si vedrebbe riconoscere un extraprofitto a spese del subappaltatore per vizi che hanno creato un danno sostanziale esclusivamente al committente;
- che, ovviamente, l'esito del giudizio comporta il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria formulata da nel giudizio RG n. 11557/2024; Pt_1
- che, infine, le spese di lite seguono la soccombenza pressoché integrale di con le Pt_1
seguenti precisazioni, determinate dall'autonomia formale e sostanziale dei due giudizi riuniti;
- che in relazione al giudizio RG n. 11557/2024 prima della riunione sono state eseguite le fasi di studio ed introduttiva, sicché devono essere autonomamente liquidate, con valori pari ai minimi per lo scaglione di riferimento (sino ad € 260.000,00), trattandosi di attività processuale pressoché identica a quella espletata nel giudizio RG n. 9375/2024;
- che, invece, le spese di lite del giudizio RG n. 9375/2024 vanno liquidate per tutte le fasi,
(scaglione sino ad € 260.000,00) anche per le fasi istruttoria e decisoria, che sono state espletate in modo unitario al giudizio RG n. 11557/2024, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria (liquidata in misura unitaria per i 2 giudizi riuniti) alla luce della modesta attività processuale svolta nelle suddette fasi:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
11 Dichiara il difetto di interesse ad agire in relazione alle domande tutte formulate da parte attrice nei due giudizi riuniti, e per l'effetto Conferma il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio RG n.
11557/2024, decreto che dichiara esecutivo.
Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria formulata da nel giudizio RG n. Parte_1
11557/2024.
Condanna a pagare le spese di lite del giudizio RG n. 11557/2024 maturate prima della Parte_1
riunione a favore di Green Work s.r.l., spese che liquida in € 2.090,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Condanna a pagare le spese di lite del giudizio RG n. 9375/2024 unitamente alle spese Parte_1
dei due giudizi maturate dopo la riunione a favore di Green Work s.r.l., spese che liquida in €
9.142,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 20.03.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
12