Decreto decisorio 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 12/10/2021, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01564/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V.E.G.A. S.r.l. - Veneziana Gestioni Immobili Alberghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, BA GO, DA AL, AM GO, SA PO, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Giulio Gidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
Soprintendenza per i Beni Aechitettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti depositati il 26.11.2014:
dell'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 33 DPR 380/01 datata 6 settembre 2013 (prot: gen. 2013/386074) inerente opere in immobile sito in Venezia, Castello, 3286-3288, e del verbale di sopralluogo 14.5.2013, l'istruttoria tecnica dell'Ufficio e la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio 11.7.2013 (prot 2013/309921);
quanto ai motivi aggiunti depositati l'11.11.2015:
del provvedimento datato 7 agosto 2015, comunicato tramite posta elettronica certificata alla Società ricorrente in data 12 agosto 2015, con cui il Comune di Venezia — Direzione Commercio e Attività Produttive — Settore Commercio e Attività Produttive, ha disposto l'annullamento e/o la revoca degli effetti dei seguenti provvedimenti: nulla osta igienico-sanitario prot. n. 418060 del 6 novembre 2002 e della D.I.A. prot. N. 2003/61377 del 11 febbraio 2003 (affittacamere — sub. 9);
- D.I.A. 2003/89709 del 3 marzo 2003; S.C.I.A. prot. n. 2012/103297 del 7 marzo 2012 (unità abitativa ad uso turistico classificata "San Giorgio degli Schiavoni" — sub. 27); S.C.I.A. prot. n. 2013/215144 del 21 maggio 2012 (unità abitativa ad uso turistico classificata "San Giorgio degli Schiavoni" sub. 28); S.C.I.A. prot. n. 200986 del 3 maggio 2013 (Sez. VE foglio 16 mapp. 2126 sub. 22); l'istruttoria tecnica degli Uffici, in particolare, la nota prot. n. 275475 del 19 giugno 2013 della Direzione Sportello Unico Edilizia; la nota prot. n. 359440 del 14 agosto 2013 della Polizia Municipale e gli allegati verbali nn. 22644, 22645, 22649, 25401, 25402 del 12 giugno 2013; della diffida prot. n. 397571 del 13 settembre 2013 della Direzione Ambiente ed il successivo provvedimento prot. n. 47598 del 2 febbraio 2015; dei provvedimenti istruttori, in particolare, il verbale reso all'esito della riunione del gruppo di lavoro interdirezionale tenutasi il 10 dicembre 2013 e dei provvedimenti assunti all'esito della riunione del 13 gennaio 2015; della nota del Comune di Venezia prot. n. 21375 del 15 gennaio 2014; della nota prot. n. 108933 del 12 marzo 2014; del provvedimento 3 settembre 2015 della medesima Direzione Commercio e Attività Produttive del Comune di Venezia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 novembre 2013;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 12 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO