Articolo 17 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 novembre 1970
Art. 17. (Riposo settimanale e festivo)

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; puo' essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.
Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.
Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato e tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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