TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nuoro, alla via Dante 22, presso lo studio dell'avv. Angelo Marongiu, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
IN PERSONA DELL'AMM.RE GEOM. (C.F. Controparte_1 CP_2
), elettivamente domiciliato in Nuoro, alla via Monsignor Melas 20, presso lo studio P.IVA_1 dell' avv. Luigi Manca del Foro di Milano che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
C ONVENUTO
OGGETTO: Altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: Nell'interesse dell'attore: come da atto di citazione : Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, a) accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine ai danni lamentati Controparte_3 dall'attore di cui all'espositiva che precede, condannandolo per l'effetto:
- all'eliminazione delle cause del danno derivante dallo sversamento dei liquami denunziato in citazione, attraverso tutti gli interventi necessari ad eliminare i periodici trabocchi nei locali de quo;
-al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza dei predetti allagamenti, patrimoniali e non, nella misura che emergerà compiutamente in corso di causa;
- al completamento dei lavori della facciata, nella misura che emergerà compiutamente in corso di causa, ponendo le spese del rifacimento a carico del . CP_3
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
pagina 1 di 4 Nell'interesse del convenuto: In conformità della comparsa di costituzione e risposta: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, nel merito rigettando la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione di legge e con il favore delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, usufruttuario (unitamente alla coniuge Parte_1
dell'immobile ad uso commerciale posto al piano terra della via Mons. ai Controparte_4 Pt_2 civici n.ri 43-45-47, facente parte del complesso condominiale “ esponeva che : CP_1
-da tempo si verificavano, e venivano denunziati frequenti rigurgiti dalle condotte condominiali orizzontali di scarico delle acque luride provenienti dai piani alti (che per inciso, non servono il locale de quo) del predetto condominio, con cospicua fuoriuscita di liquami e allagamento di ampie porzioni del suo immobile;
- erano state effettuate le necessarie verifiche per il tramite di un tecnico al fine di risalire alla cause di detta situazione, coll'esponente che aveva suo malgrado appreso, a seguito di apposita indagine effettuata dall'Ing. attraverso l'apertura dei chiusini metallici posti sul pavimento e Per_1 l'ispezione delle tubature da dove i rigurgiti fognari provengono, della presenza al loro interno di un notevole accumulo di carta e materiale solido che il flusso dei liquami, per la conformazione delle colonne, non era in grado di trascinare, con conseguente accumulo, tappo e fuoriuscita ciclica nel salone;
- le ripetute fuoriuscite dei liquami avevano provocato e stavano provocando danni rilevanti, non solo alle opere di finitura del locale, quali pavimentazione, intonaci, e tinteggiature, ma anche alle armature in acciaio del plinto di fondazione del ritto adiacente ad una delle condotte discendenti di scarico, che cominciavano ad essere interessate da fenomeni di corrosione destinati chiaramente ad aggravarsi col tempo;
-per i soli interventi di ripristino era stata stimata una spesa di Euro 12.282,99 oltre l'ulteriore profilo da quantificarsi, per la mancata locazione dell'immobile;
- il Geom. aveva inutilmente tentato di locare l'immobile, ma a causa dei miasmi fognari che Pt_1 ammorbavano il locale e delle condizioni di degrado create dalle continue fuoriuscite dei liquami, solo recentemente era riuscito nel proprio intento per un canone corrispondente alla metà della somma stabilita col precedente locatore;
-di aver rivolto più volte l'invito all'amministratore condominiale, a voler dare seguito ed ultimare i lavori di rifacimento della facciata, originariamente appaltati nell'anno 2001, alla ditta Edil Restauri di Ladu Tonino, ma mai portati a termine a causa di un contenzioso con l'impresa chiuso poi con una transazione.
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta con la quale , respinta CP_3 ogni contraria eccezione e deduzione, chiedeva in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, nel merito rigettare la domanda avversaria per infondatezza. In particolare eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto mero usufruttuario dell'immobile mentre il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso, in ogni caso contestava la domanda avversaria in quanto infondata. La causa istruita per documenti e c.t.u., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 17.12.2024 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere rigettata l' eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto nei confronti dell'attore. La Suprema Corte ha chiarito che l'usufruttuario è legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti riconducibili al godimento della cosa (nella specie unità immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'art. 1004 c.c. comma 1 e 2, mentre è il nudo proprietario , ex art. 1005 c.c. che deve provvedere alle riparazioni straordinarie, determinandosi così una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario e al nudo proprietario (cfr. Cass. 6877/2014). L'usufruttuario quale titolare di un diritto reale vanta nei confronti di tutti i terzi una pretesa di astensione da ingerenze sulla cosa che possano incidere sulla sfera di godimento e di uso a lui spettante sicchè i terzi hanno l'obbligo di non effettuare sulla cosa oggetto di usufrutto ingerenze che facciano venir meno in tutto o in parte le facoltà costituenti il contenuto del diritto di cui trattasi o ne diminuiscano l'esercizio (Cass. Civ. n. 10733/2000). Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Dagli accertamenti peritali svolti nel corso del giudizio deve ritenersi accertato che l'immobile in questione è stato oggetto di allagamenti conseguenti a rigurgiti fognari verificatisi dai pozzetti condominiali.
In particolare il C.T.U. Ing. ha riscontrato: danni da umidità latente su pareti Persona_2
e pilastri nell'area di palestra vicina ai pozzetti fognari condominiali, rigonfiamenti nella pavimentazione in laminato posata nell'intorno dei pozzetti fognari condominiali, segni di perdite idriche nell'area circostante il secondo pozzetto fognario quello adiacente al pilastro CP_5 più interno su cui è stato realizzato il cavedio della colonna di scarico fognario condominiale. I danni suindicati sono compatibili con gli asseriti rigurgiti fognari, causati dall'accidentale intasamento (per l'eccessiva portata di corpi solidi o semisolidi versati dagli utenti dello scarico) dei pozzetti realizzati a livello della pavimentazione dell'immobile, i quali presentano gravi condizioni di uso e manutenzione, come si evince dalla corrosione dei chiusini e dei ferri d'armatura della struttura circostante.
Il C.T.U. ha precisato che successivamente al primo sopralluogo e precisamente in data 24/01/2024, è tornato a visionare i luoghi oggetto di causa per via di un nuovo e più consistente allagamento della pavimentazione: la perdita idrica è apparsa subito provenire dallo scarico condominiale sul secondo pozzetto fognario, visto lo stato di grave danneggiamento (da umidità e bagnamento) del pilastro- cavedio della struttura condominiale, della pavimentazione circostante in laminato e dell'attrezzatura della palestra ivi installata e individuata la causa dell'allagamento: mediante breccia sul cavedio in muratura della colonna di scarico condominiale, si è constatato il cedimento dell'ultimo tratto di colonna di scarico condominiale, per deterioramento (da vetustà) della relativa guarnizione di tenuta, con conseguente perdita idrica di acque nere. L'ausiliario nell'elaborato, apparso esaustivo che viene condiviso dal Tribunale siccome immune di vizi logico – giuridico, per evitare che si ripetano gli inconvenienti lamentati dall'attore ha indicato gli interventi che devono essere eseguiti quantificandone i costi. Inoltre il C.T.U. ha riscontrato il mancato completamento dei lavori dello scarico delle acque piovane con percolamento di acqua piovana sulla facciata e con conseguente rovina delle finiture a parete prevedendo l'intervento di correzione di tale scarico e il costo di risanamento della parete adiacente. La più recente giurisprudenza in materia tende ad individuare nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e pagina 3 di 4 l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacchè funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti.
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perchè l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito per liberarlo da responsabilità che, nel caso di specie, il non ha fornito. CP_3
Ne consegue che, per quanto emerso dall'istruttoria, la responsabilità dei danni provocati nell'immobile de quo deve essere addebitata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., unicamente al convenuto che ha dato luogo con la sua condotta causalmente idonea a causare il danno, per non aver eliminato le cause che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento lamentato dal Pt_1
Per quanto attiene la domanda di danno al locale per le opere di ripristino il C.T.U. ha quantificato i costi dei lavori di risanamento in euro 13.300,00 (vedi allegato 3 c.t.u.). Tuttavia tale importo non può essere riconosciuto a parte attrice (usufruttuario pro quota di ½ dell'immobile) stante la mancanza di prova circa l'effettuazione dei lavori a sua cura e spese. Si evidenzia che la domanda da risarcimento da lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui presumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. La dedotta mancata locazione dell'immobile così come la riduzione del canone di locazione non appare sufficiente per fornire gli elementi a sostegno della domanda cio' essendo determinato anche da flessioni del mercato immobiliare. In mancanza di prova la richiesta di tale voce di danno va rigettata. In definitiva il convenuto deve essere condannato all'esecuzione dei lavori come specificati nella consulenza tecnica d'ufficio alla quale si rimanda e che costituisce parte integrante della sentenza. Le spese del giudizio, considerata la parziale reciproca soccombenza vengono compensate per la metà e la restante metà vengono liquidate in favore di parte attrice come da dispositivo tenuto conto della istruttoria espletata e del valore della causa, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.
Le spese di c.t.u., come in atti liquidate, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1)in parziale accoglimento della domanda, accertata la responsabilità del Controparte_3 corrente in Nuoro alla Via Monsignor Melas 20, in persona dell'amministratore p.t.,
[...] condanna il convenuto:
-all' esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dei rigurgiti fognari del fabbricato del attoreo come da consulenza tecnica d'ufficio redatta dal C.T.U. Ing. CP_3 [...]
alla quale si rimanda e che costituisce parte integrante della sentenza;
Persona_2
- all' esecuzione delle opere necessarie al completamento dei lavori della facciata del fabbricato del condominio attoreo come da consulenza tecnica d'ufficio redatta dal C.T.U. Ing.
[...]
alla quale si rimanda e che costituisce parte integrante della sentenza;
Persona_2
-rigetta ogni altra domanda.
2)Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore che, compensate per la metà, liquida la restante metà in complessivi € 3.050,00 per compenso professionale, € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre le spese di ctu come in atti liquidate. Nuoro, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nuoro, alla via Dante 22, presso lo studio dell'avv. Angelo Marongiu, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
IN PERSONA DELL'AMM.RE GEOM. (C.F. Controparte_1 CP_2
), elettivamente domiciliato in Nuoro, alla via Monsignor Melas 20, presso lo studio P.IVA_1 dell' avv. Luigi Manca del Foro di Milano che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
C ONVENUTO
OGGETTO: Altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: Nell'interesse dell'attore: come da atto di citazione : Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, a) accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine ai danni lamentati Controparte_3 dall'attore di cui all'espositiva che precede, condannandolo per l'effetto:
- all'eliminazione delle cause del danno derivante dallo sversamento dei liquami denunziato in citazione, attraverso tutti gli interventi necessari ad eliminare i periodici trabocchi nei locali de quo;
-al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza dei predetti allagamenti, patrimoniali e non, nella misura che emergerà compiutamente in corso di causa;
- al completamento dei lavori della facciata, nella misura che emergerà compiutamente in corso di causa, ponendo le spese del rifacimento a carico del . CP_3
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
pagina 1 di 4 Nell'interesse del convenuto: In conformità della comparsa di costituzione e risposta: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, nel merito rigettando la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione di legge e con il favore delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, usufruttuario (unitamente alla coniuge Parte_1
dell'immobile ad uso commerciale posto al piano terra della via Mons. ai Controparte_4 Pt_2 civici n.ri 43-45-47, facente parte del complesso condominiale “ esponeva che : CP_1
-da tempo si verificavano, e venivano denunziati frequenti rigurgiti dalle condotte condominiali orizzontali di scarico delle acque luride provenienti dai piani alti (che per inciso, non servono il locale de quo) del predetto condominio, con cospicua fuoriuscita di liquami e allagamento di ampie porzioni del suo immobile;
- erano state effettuate le necessarie verifiche per il tramite di un tecnico al fine di risalire alla cause di detta situazione, coll'esponente che aveva suo malgrado appreso, a seguito di apposita indagine effettuata dall'Ing. attraverso l'apertura dei chiusini metallici posti sul pavimento e Per_1 l'ispezione delle tubature da dove i rigurgiti fognari provengono, della presenza al loro interno di un notevole accumulo di carta e materiale solido che il flusso dei liquami, per la conformazione delle colonne, non era in grado di trascinare, con conseguente accumulo, tappo e fuoriuscita ciclica nel salone;
- le ripetute fuoriuscite dei liquami avevano provocato e stavano provocando danni rilevanti, non solo alle opere di finitura del locale, quali pavimentazione, intonaci, e tinteggiature, ma anche alle armature in acciaio del plinto di fondazione del ritto adiacente ad una delle condotte discendenti di scarico, che cominciavano ad essere interessate da fenomeni di corrosione destinati chiaramente ad aggravarsi col tempo;
-per i soli interventi di ripristino era stata stimata una spesa di Euro 12.282,99 oltre l'ulteriore profilo da quantificarsi, per la mancata locazione dell'immobile;
- il Geom. aveva inutilmente tentato di locare l'immobile, ma a causa dei miasmi fognari che Pt_1 ammorbavano il locale e delle condizioni di degrado create dalle continue fuoriuscite dei liquami, solo recentemente era riuscito nel proprio intento per un canone corrispondente alla metà della somma stabilita col precedente locatore;
-di aver rivolto più volte l'invito all'amministratore condominiale, a voler dare seguito ed ultimare i lavori di rifacimento della facciata, originariamente appaltati nell'anno 2001, alla ditta Edil Restauri di Ladu Tonino, ma mai portati a termine a causa di un contenzioso con l'impresa chiuso poi con una transazione.
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta con la quale , respinta CP_3 ogni contraria eccezione e deduzione, chiedeva in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, nel merito rigettare la domanda avversaria per infondatezza. In particolare eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto mero usufruttuario dell'immobile mentre il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso, in ogni caso contestava la domanda avversaria in quanto infondata. La causa istruita per documenti e c.t.u., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 17.12.2024 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere rigettata l' eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto nei confronti dell'attore. La Suprema Corte ha chiarito che l'usufruttuario è legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti riconducibili al godimento della cosa (nella specie unità immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'art. 1004 c.c. comma 1 e 2, mentre è il nudo proprietario , ex art. 1005 c.c. che deve provvedere alle riparazioni straordinarie, determinandosi così una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario e al nudo proprietario (cfr. Cass. 6877/2014). L'usufruttuario quale titolare di un diritto reale vanta nei confronti di tutti i terzi una pretesa di astensione da ingerenze sulla cosa che possano incidere sulla sfera di godimento e di uso a lui spettante sicchè i terzi hanno l'obbligo di non effettuare sulla cosa oggetto di usufrutto ingerenze che facciano venir meno in tutto o in parte le facoltà costituenti il contenuto del diritto di cui trattasi o ne diminuiscano l'esercizio (Cass. Civ. n. 10733/2000). Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Dagli accertamenti peritali svolti nel corso del giudizio deve ritenersi accertato che l'immobile in questione è stato oggetto di allagamenti conseguenti a rigurgiti fognari verificatisi dai pozzetti condominiali.
In particolare il C.T.U. Ing. ha riscontrato: danni da umidità latente su pareti Persona_2
e pilastri nell'area di palestra vicina ai pozzetti fognari condominiali, rigonfiamenti nella pavimentazione in laminato posata nell'intorno dei pozzetti fognari condominiali, segni di perdite idriche nell'area circostante il secondo pozzetto fognario quello adiacente al pilastro CP_5 più interno su cui è stato realizzato il cavedio della colonna di scarico fognario condominiale. I danni suindicati sono compatibili con gli asseriti rigurgiti fognari, causati dall'accidentale intasamento (per l'eccessiva portata di corpi solidi o semisolidi versati dagli utenti dello scarico) dei pozzetti realizzati a livello della pavimentazione dell'immobile, i quali presentano gravi condizioni di uso e manutenzione, come si evince dalla corrosione dei chiusini e dei ferri d'armatura della struttura circostante.
Il C.T.U. ha precisato che successivamente al primo sopralluogo e precisamente in data 24/01/2024, è tornato a visionare i luoghi oggetto di causa per via di un nuovo e più consistente allagamento della pavimentazione: la perdita idrica è apparsa subito provenire dallo scarico condominiale sul secondo pozzetto fognario, visto lo stato di grave danneggiamento (da umidità e bagnamento) del pilastro- cavedio della struttura condominiale, della pavimentazione circostante in laminato e dell'attrezzatura della palestra ivi installata e individuata la causa dell'allagamento: mediante breccia sul cavedio in muratura della colonna di scarico condominiale, si è constatato il cedimento dell'ultimo tratto di colonna di scarico condominiale, per deterioramento (da vetustà) della relativa guarnizione di tenuta, con conseguente perdita idrica di acque nere. L'ausiliario nell'elaborato, apparso esaustivo che viene condiviso dal Tribunale siccome immune di vizi logico – giuridico, per evitare che si ripetano gli inconvenienti lamentati dall'attore ha indicato gli interventi che devono essere eseguiti quantificandone i costi. Inoltre il C.T.U. ha riscontrato il mancato completamento dei lavori dello scarico delle acque piovane con percolamento di acqua piovana sulla facciata e con conseguente rovina delle finiture a parete prevedendo l'intervento di correzione di tale scarico e il costo di risanamento della parete adiacente. La più recente giurisprudenza in materia tende ad individuare nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e pagina 3 di 4 l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacchè funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti.
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perchè l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito per liberarlo da responsabilità che, nel caso di specie, il non ha fornito. CP_3
Ne consegue che, per quanto emerso dall'istruttoria, la responsabilità dei danni provocati nell'immobile de quo deve essere addebitata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., unicamente al convenuto che ha dato luogo con la sua condotta causalmente idonea a causare il danno, per non aver eliminato le cause che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento lamentato dal Pt_1
Per quanto attiene la domanda di danno al locale per le opere di ripristino il C.T.U. ha quantificato i costi dei lavori di risanamento in euro 13.300,00 (vedi allegato 3 c.t.u.). Tuttavia tale importo non può essere riconosciuto a parte attrice (usufruttuario pro quota di ½ dell'immobile) stante la mancanza di prova circa l'effettuazione dei lavori a sua cura e spese. Si evidenzia che la domanda da risarcimento da lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui presumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. La dedotta mancata locazione dell'immobile così come la riduzione del canone di locazione non appare sufficiente per fornire gli elementi a sostegno della domanda cio' essendo determinato anche da flessioni del mercato immobiliare. In mancanza di prova la richiesta di tale voce di danno va rigettata. In definitiva il convenuto deve essere condannato all'esecuzione dei lavori come specificati nella consulenza tecnica d'ufficio alla quale si rimanda e che costituisce parte integrante della sentenza. Le spese del giudizio, considerata la parziale reciproca soccombenza vengono compensate per la metà e la restante metà vengono liquidate in favore di parte attrice come da dispositivo tenuto conto della istruttoria espletata e del valore della causa, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.
Le spese di c.t.u., come in atti liquidate, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1)in parziale accoglimento della domanda, accertata la responsabilità del Controparte_3 corrente in Nuoro alla Via Monsignor Melas 20, in persona dell'amministratore p.t.,
[...] condanna il convenuto:
-all' esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dei rigurgiti fognari del fabbricato del attoreo come da consulenza tecnica d'ufficio redatta dal C.T.U. Ing. CP_3 [...]
alla quale si rimanda e che costituisce parte integrante della sentenza;
Persona_2
- all' esecuzione delle opere necessarie al completamento dei lavori della facciata del fabbricato del condominio attoreo come da consulenza tecnica d'ufficio redatta dal C.T.U. Ing.
[...]
alla quale si rimanda e che costituisce parte integrante della sentenza;
Persona_2
-rigetta ogni altra domanda.
2)Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore che, compensate per la metà, liquida la restante metà in complessivi € 3.050,00 per compenso professionale, € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre le spese di ctu come in atti liquidate. Nuoro, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 4 di 4