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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1907/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Paolo PUGLIESE, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cerignola (FG), Corso Aldo Moro n. 50, presso lo studio legale dell'avv. PUGLIESE
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Pia PENNELLI, elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo (FG), Piazza Europa n. 112, presso lo studio legale dell'avv. PENNELLI
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, appello avverso la sentenza n. 502/2018 del
Giudice di Pace di Cerignola.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Cerignola, e rispettivamente Controparte_2 Controparte_1
conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo Ford Focus, targato DT100MC, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data
04.07.2014, alle ore 20.45 circa, in Cerignola, quantificati nella somma di € 10.880,05.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, , alla guida della propria Parte_1
bicicletta, viaggiava lungo via Bradano, in Cerignola, allorquando veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo Ford Focus, targato DT100MC, di proprietà e condotto da che ripartiva improvvisamente dalla posizione di sosta;
Controparte_2
- a seguito del sinistro, ha riportato lesioni personali che hanno reso Parte_1 necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso di Cerignola, dove gli veniva diagnosticato “frattura di diafisi esposta perone e tibia”, con una prognosi di trenta giorni;
- con lettera raccomandata a/r del 10.11.2014, l'attrice ha costituito formalmente in mora
[...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Controparte_1
L'attrice ha concluso chiedendo “dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il signor conducente-proprietario dell'autovettura Ford Focus tg. DT100MC, e per Controparte_2
l'effetto condannarlo in solido a in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante, nella spiegata qualità, per un importo complessivo pari ad € 10.880,05 (diecimilaottocentottanta,05) ovvero di quella maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, il tutto nell'ambito della competenza funzionale del giudice di
Pace adito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano
Paolo Pugliese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il giudizio è stato rubricato al n. 1689/2015 ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di
Cerignola.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto.
sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un testimone e nell'assunzione di una CTU medico-legale, è stato definito con sentenza n. 502/2018, depositata in data 12.09.2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha dichiarato la concorsuale responsabilità del danneggiato e del convenuto nella causazione del sinistro e per l'effetto ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici subiti da di , da corrispondere nella misura del 50% in base alla responsabilità riconosciuta, Pt_1 Pt_1 con compensazione nella misura del 50% delle spese di lite relative alla fase di studio, introduttiva e di trattazione e compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase decisionale.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , il quale ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma della sentenza del Giudice Di Pace per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie , avendolo erroneamente ritenuto corresponsabile nella causazione dell'evento lesivo.
In particolare l'appellante ha chiesto, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento CP_2 in suo favore della complessiva somma di € 6.839,23, per i danni fisici subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, non Controparte_2
si è costituito in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale si è costituita in giudizio
[...]
che ha censurato la sentenza appellata per erronea valutazione delle risultanze Controparte_1 istruttorie ed erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. In particolare, l'appellante in via incidentale ha concluso domandando il rigetto dell'appello principale, poiché infondato, e, in accoglimento della propria domanda, la condanna dell'appellante principale alla restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza impugnata e al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
⁕⁕⁕⁕⁕
2. Preliminarmente, giova dare atto che nonostante regolare e tempestiva Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di Parte_1
prime cure, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Con l'appello proposto, ha censurato integralmente la pronuncia resa dal Giudice Parte_1
di Pace, lamentando l'erronea applicazione della presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ex art. 2054, comma 2, c.c., nonché l'indebita compensazione delle spese legali di lite. In particolare, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l'imprudente condotta di guida tenuta da le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal Controparte_2 testimone nonché la mancata contestazione specifica ad opera della Testimone_1
compagnia convenuta dei fatti allegati dall'istante, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
Dal canto suo, proponendo appello incidentale, ha censurato la sentenza Controparte_1
resa dal Giudice di prime cure, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., per aver il Giudice di Pace omesso di valutare le incongruenze emerse dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, nonché per aver indebitamente riconosciuto il risarcimento del danno morale in assenza di adeguata prova ad opera dell'istante.
3.a Ciò posto in relazione alle argomentazioni delle parti, nel caso in esame ricorre un'ipotesi di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, di talché l'obbligo risarcitorio si configura solo ove risultino la verificazione del danno, la condotta colposa dell'agente e il collegamento eziologico tra tale condotta e l'evento dannoso.
In relazione all'elemento soggettivo di tale fattispecie di illecito civile, occorre rilevare che l'art. 2054 c.c. contempla una presunzione di colpa in capo al vettore, salvo la prova liberatoria di aver fatto quanto possibile per evitare il danno.
Permane, tuttavia, in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto storico, il danno e il collegamento causale tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace, sulla base dell'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, ritendo provato l'evento storico denunciato dall'istante, ha applicato la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente, prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c., così condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
nella misura del 50%.
Orbene, ritiene questo Giudice che la sentenza impugnata sia da riformare, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da giacché dall'attività istruttoria svolta Controparte_1
nel giudizio di primo grado non risultano elementi idonei a provare che il sinistro sia avvenuto nelle modalità descritte nell'atto di citazione, quindi la prova del collegamento eziologico tra il danno asseritamente patito dall'appellante e la condotta colposa del vettore, né una dinamica alternativa del sinistro che possa giustificare l'applicazione della presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti ex art. 2054, comma 2, c.c.
Si ritiene, infatti, che il Giudice di Pace abbia fondato la propria decisione su una errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria, così applicando in maniera erronea la presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c.
Invero, nel caso di scontro tra veicoli, opera, ex art. 2054 co. 2 c.c., la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ove non sia possibile accertare il grado di colpa di ciascuno. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “In caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15376 del 2022). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672 del 2019). Al contrario,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” (cfr. Cass., 13540/2023). La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la presunzione citata opera anche per i conducenti di bicicletta, attesa l'equiparazione dei velocipedi ai veicoli a motore, in base a quanto emerge dal nuovo codice della strada (cfr. Cass.,
12524/2000). Ciò nondimeno, la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente presuppone che l'istante abbia quanto meno allegato e provato in maniera specifica, prima di tutto, la dinamica effettiva del sinistro, nonché il collegamento eziologico tra la condotta di guida del veicolo condotto dal convenuto e il danno lamentato.
Nel caso di specie, invece, dagli atti del processo di primo grado, non risulta sufficientemente provato il fatto storico come denunciato dall'appellante. Con maggiore impegno esplicativo, dalle risultanze istruttorie non risulta provato il nesso eziologico tra il danno lamentato dall'odierno appellante e l'imprudente condotta di guida tenuta da Controparte_2
Invero, l'appellante ha tentato di assolvere all'onere della prova in relazione al sinistro per cui è causa mediante la testimonianza resa nel giudizio di primo grado da . Testimone_1
Sul punto, occorre ribadire che è compito del Giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la loro congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (cfr. Cass. 15270/2024; Cass., 1547/2015).
Ciò posto, sebbene si ritenga che la prova di un fatto possa essere data anche mediante l'escussione di un solo testimone, la sua deposizione va valutata con particolare rigore, dovendosi accertare la compatibilità delle sue dichiarazioni con le altre risultanze istruttorie, soprattutto nel caso in cui si tratti di un sinistro stradale in cui non siano intervenute le forze dell'ordine nell'immediatezza del fatto e non siano stati prodotti rilievi fotografici sul luogo del sinistro.
In particolare, il teste escusso ha testualmente riferito: “vedevo che la Ford Focus, di colore oscuro, presumo nera o blu oscuro era parcheggiata sul lato del , all'improvviso si immetteva Parte_3
nel flusso della circolazione stradale nel mentre arrivava la bicicletta con a bordo il ragazzo di tredici o quattordici anni circa. Ricordo che la Ford Focus urtava con lo spigolo anteriore destro, contro la parte posteriore sinistra della bicicletta… A seguito dell'urto la bicicletta terminava al suolo unitamente al ragazzo” (cfr. verbale di udienza del 11.11.2016 allegato al fascicolo di primo grado).
Ebbene, tale deposizione deve essere esaminata congiuntamente al complesso delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado.
In particolare, la dinamica del sinistro denunciata nell'atto di citazione, secondo cui il veicolo condotto da nel mentre ripartiva da una posizione di sosta, urtava la bicicletta Controparte_2
condotta da , risulta contraddetta dalla documentazione prodotta nel giudizio di Parte_1
prime cure. Infatti, nella relazione del Pronto Soccorso, è testualmente indicato che “la mamma del giovane riferisce che quest'ultimo è stato investito da una macchina in retromarcia mentre scendeva dal marciapiede” (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo di parte attrice).
Inoltre, dalla relazione depositata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott.
[...]
sulla base di quanto riferito dallo stesso , risulta che “Il Persona_1 Parte_1
ragazzo mentre montava la propria bicicletta in via Bradano veniva investito da Parte_1
auto Tipo Ford Focus tg DT100MC che eseguiva manovra di retromarcia guidata dal Sig.re
che non avvertendosi della presenza dell'infortunato provocava trauma gamba Controparte_2 destra” (cfr. relazione CTU del 13.02.2017 allegata al fascicolo di primo grado).
Dunque, dall'attività istruttoria espletata non emerge con chiarezza se alla guida Controparte_2 della Ford Focus, abbia cagionato la caduta di con un'improvvisa ripartenza da Parte_1
una posizione di sosta ovvero tramite una manovra di retromarcia.
Ad ogni modo, grava sul vettore l'obbligo di rispettare le norme contenute nel codice della strada, al fine di evitare il prodursi di eventi dannosi nella sfera giuridica di terzi.
In particolare, ai sensi dell'art. 154 del codice della strada, i conducenti che intendano eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione ovvero per fare retromarcia, devono tenere una condotta prudente, dando la precedenza ai veicoli in marcia e senza creare pericolo agli altri utenti della strada. Inoltre, l'art. 149 del codice della strada prevede che i veicoli sono tenuti a rispettare una distanza di sicurezza tale da consentire la collisione con i veicoli che li precedono.
Sul punto, questo Giudice non ignora l'indirizzo a mente del quale l'eventuale collisione prova in re ipsa l'inosservanza del citato obbligo di tenere una distanza adeguata di sicurezza, in quanto lo scontro pone a carico del conducente del veicolo coinvolto una presunzione di colpa in deroga alla presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente ex art. 2054, comma 2, c.c. (cfr. Cass.,
20916/2016; Cass., 6193/2014). Ciò nondimeno, è comunque ammessa la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto del mezzo sia dipeso da cause a lui non imputabili, come ad esempio la circostanza che il veicolo danneggiato abbia rappresentato un ostacolo anomalo e improvviso nel normale flusso della circolazione stradale (cfr. Cass., 8051/2016; Cass., 27134/2006; Cass.,
9727/1992).
Nel caso in esame, la mancata prova della collisione tra il veicolo condotto da e la CP_4 bicicletta dell'istante non permette a questo Giudice di applicare la citata presunzione di colpa in capo al vettore convenuto.
Neppure rileva il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice deve ritenere provati i fatti non specificatamente contestati. Invero, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi del diritto sorge in capo alla parte convenuta purché l'attore abbia a sua volta assolto all'onere di allegazione specifica dei medesimi fatti, sicché il citato principio non opera allorquando l'attore si sia limitato a fornire una deduzione generica. In altri termini,
l'allegazione generica del ricorrente giustifica una contestazione altrettanto generica ad opera della controparte, di talché non si produce l'effetto di relevatio ab onere probandi (cfr. Cass.,
26908/2020; Cass., 11032/2018; Cass., 22055/2017; Cass., 21075/2016). Nel caso in esame, non risulta che l'istante abbia dedotto in maniera specifica i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio, essendosi limitato a fornire una descrizione generica del sinistro denunciato. Pertanto, risulta giustificata la contestazione generica ad opera della convenuta
[...]
non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 Controparte_1
c.p.c.
Dunque, dagli esiti istruttori di primo grado, non sono emersi elementi utili ad accertare la dinamica del sinistro descritta dal danneggiato o altrimenti idonea a giustificare la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei conducenti.
Ciò posto, stante l'infondatezza della domanda in punto di an, appare irrilevante l'accertamento del quantum debeatur.
Pertanto, le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea, rendono superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni e questioni sollevate dalle parti;
ciò anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014).
In considerazione di quanto testé enunciato, la gravata sentenza deve essere integralmente riformata, con accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, alla luce della globale CP_5 rivalutazione degli elementi istruttori, attesa la mancata prova riguardante l'an, la domanda di dovrà essere rigettata. Parte_1
4. Da tanto consegue che deve essere condannato alla restituzione di quanto Parte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza n. 502/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola.
5. In considerazione delle risultanze del presente giudizio di appello, che ha riformato integralmente la sentenza gravata, le spese del doppio grado di giudizio e quelle di c.t.u. devono essere poste integralmente in capo a , secondo il principio della soccombenza, liquidate in Parte_1
relazione al valore della domanda e alle fasi di giudizio svolte.
In relazione al primo grado di giudizio, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi per le fasi espletate.
In relazione al giudizio di appello, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
5.a. Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica in grado di appello nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Elena de Tura, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di per le ragioni esposte in parte motiva;
[...] Controparte_2
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_1
sentenza n. 502/2018, rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui Parte_1
in parte motiva;
- per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 Controparte_1
di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 502/2018 resa dal Giudice di Pace
[...]
di Cerignola;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Parte_1 Controparte_1
relative al primo grado di giudizio che liquida in euro 1.990,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- pone le spese della c.t.u. del primo grado di giudizio definitivamente in capo a Parte_1
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di che liquida in euro 3.397,00, oltre IVA e CPA e rimborso Controparte_1
spese generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1907/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Paolo PUGLIESE, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cerignola (FG), Corso Aldo Moro n. 50, presso lo studio legale dell'avv. PUGLIESE
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Pia PENNELLI, elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo (FG), Piazza Europa n. 112, presso lo studio legale dell'avv. PENNELLI
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, appello avverso la sentenza n. 502/2018 del
Giudice di Pace di Cerignola.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Cerignola, e rispettivamente Controparte_2 Controparte_1
conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo Ford Focus, targato DT100MC, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data
04.07.2014, alle ore 20.45 circa, in Cerignola, quantificati nella somma di € 10.880,05.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, , alla guida della propria Parte_1
bicicletta, viaggiava lungo via Bradano, in Cerignola, allorquando veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo Ford Focus, targato DT100MC, di proprietà e condotto da che ripartiva improvvisamente dalla posizione di sosta;
Controparte_2
- a seguito del sinistro, ha riportato lesioni personali che hanno reso Parte_1 necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso di Cerignola, dove gli veniva diagnosticato “frattura di diafisi esposta perone e tibia”, con una prognosi di trenta giorni;
- con lettera raccomandata a/r del 10.11.2014, l'attrice ha costituito formalmente in mora
[...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Controparte_1
L'attrice ha concluso chiedendo “dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il signor conducente-proprietario dell'autovettura Ford Focus tg. DT100MC, e per Controparte_2
l'effetto condannarlo in solido a in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante, nella spiegata qualità, per un importo complessivo pari ad € 10.880,05 (diecimilaottocentottanta,05) ovvero di quella maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, il tutto nell'ambito della competenza funzionale del giudice di
Pace adito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano
Paolo Pugliese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il giudizio è stato rubricato al n. 1689/2015 ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di
Cerignola.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto.
sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un testimone e nell'assunzione di una CTU medico-legale, è stato definito con sentenza n. 502/2018, depositata in data 12.09.2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha dichiarato la concorsuale responsabilità del danneggiato e del convenuto nella causazione del sinistro e per l'effetto ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici subiti da di , da corrispondere nella misura del 50% in base alla responsabilità riconosciuta, Pt_1 Pt_1 con compensazione nella misura del 50% delle spese di lite relative alla fase di studio, introduttiva e di trattazione e compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase decisionale.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , il quale ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma della sentenza del Giudice Di Pace per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie , avendolo erroneamente ritenuto corresponsabile nella causazione dell'evento lesivo.
In particolare l'appellante ha chiesto, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento CP_2 in suo favore della complessiva somma di € 6.839,23, per i danni fisici subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, non Controparte_2
si è costituito in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale si è costituita in giudizio
[...]
che ha censurato la sentenza appellata per erronea valutazione delle risultanze Controparte_1 istruttorie ed erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. In particolare, l'appellante in via incidentale ha concluso domandando il rigetto dell'appello principale, poiché infondato, e, in accoglimento della propria domanda, la condanna dell'appellante principale alla restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza impugnata e al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
⁕⁕⁕⁕⁕
2. Preliminarmente, giova dare atto che nonostante regolare e tempestiva Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di Parte_1
prime cure, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Con l'appello proposto, ha censurato integralmente la pronuncia resa dal Giudice Parte_1
di Pace, lamentando l'erronea applicazione della presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ex art. 2054, comma 2, c.c., nonché l'indebita compensazione delle spese legali di lite. In particolare, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l'imprudente condotta di guida tenuta da le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal Controparte_2 testimone nonché la mancata contestazione specifica ad opera della Testimone_1
compagnia convenuta dei fatti allegati dall'istante, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
Dal canto suo, proponendo appello incidentale, ha censurato la sentenza Controparte_1
resa dal Giudice di prime cure, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., per aver il Giudice di Pace omesso di valutare le incongruenze emerse dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, nonché per aver indebitamente riconosciuto il risarcimento del danno morale in assenza di adeguata prova ad opera dell'istante.
3.a Ciò posto in relazione alle argomentazioni delle parti, nel caso in esame ricorre un'ipotesi di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, di talché l'obbligo risarcitorio si configura solo ove risultino la verificazione del danno, la condotta colposa dell'agente e il collegamento eziologico tra tale condotta e l'evento dannoso.
In relazione all'elemento soggettivo di tale fattispecie di illecito civile, occorre rilevare che l'art. 2054 c.c. contempla una presunzione di colpa in capo al vettore, salvo la prova liberatoria di aver fatto quanto possibile per evitare il danno.
Permane, tuttavia, in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto storico, il danno e il collegamento causale tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace, sulla base dell'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, ritendo provato l'evento storico denunciato dall'istante, ha applicato la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente, prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c., così condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
nella misura del 50%.
Orbene, ritiene questo Giudice che la sentenza impugnata sia da riformare, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da giacché dall'attività istruttoria svolta Controparte_1
nel giudizio di primo grado non risultano elementi idonei a provare che il sinistro sia avvenuto nelle modalità descritte nell'atto di citazione, quindi la prova del collegamento eziologico tra il danno asseritamente patito dall'appellante e la condotta colposa del vettore, né una dinamica alternativa del sinistro che possa giustificare l'applicazione della presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti ex art. 2054, comma 2, c.c.
Si ritiene, infatti, che il Giudice di Pace abbia fondato la propria decisione su una errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria, così applicando in maniera erronea la presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c.
Invero, nel caso di scontro tra veicoli, opera, ex art. 2054 co. 2 c.c., la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ove non sia possibile accertare il grado di colpa di ciascuno. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “In caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15376 del 2022). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672 del 2019). Al contrario,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” (cfr. Cass., 13540/2023). La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la presunzione citata opera anche per i conducenti di bicicletta, attesa l'equiparazione dei velocipedi ai veicoli a motore, in base a quanto emerge dal nuovo codice della strada (cfr. Cass.,
12524/2000). Ciò nondimeno, la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente presuppone che l'istante abbia quanto meno allegato e provato in maniera specifica, prima di tutto, la dinamica effettiva del sinistro, nonché il collegamento eziologico tra la condotta di guida del veicolo condotto dal convenuto e il danno lamentato.
Nel caso di specie, invece, dagli atti del processo di primo grado, non risulta sufficientemente provato il fatto storico come denunciato dall'appellante. Con maggiore impegno esplicativo, dalle risultanze istruttorie non risulta provato il nesso eziologico tra il danno lamentato dall'odierno appellante e l'imprudente condotta di guida tenuta da Controparte_2
Invero, l'appellante ha tentato di assolvere all'onere della prova in relazione al sinistro per cui è causa mediante la testimonianza resa nel giudizio di primo grado da . Testimone_1
Sul punto, occorre ribadire che è compito del Giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la loro congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (cfr. Cass. 15270/2024; Cass., 1547/2015).
Ciò posto, sebbene si ritenga che la prova di un fatto possa essere data anche mediante l'escussione di un solo testimone, la sua deposizione va valutata con particolare rigore, dovendosi accertare la compatibilità delle sue dichiarazioni con le altre risultanze istruttorie, soprattutto nel caso in cui si tratti di un sinistro stradale in cui non siano intervenute le forze dell'ordine nell'immediatezza del fatto e non siano stati prodotti rilievi fotografici sul luogo del sinistro.
In particolare, il teste escusso ha testualmente riferito: “vedevo che la Ford Focus, di colore oscuro, presumo nera o blu oscuro era parcheggiata sul lato del , all'improvviso si immetteva Parte_3
nel flusso della circolazione stradale nel mentre arrivava la bicicletta con a bordo il ragazzo di tredici o quattordici anni circa. Ricordo che la Ford Focus urtava con lo spigolo anteriore destro, contro la parte posteriore sinistra della bicicletta… A seguito dell'urto la bicicletta terminava al suolo unitamente al ragazzo” (cfr. verbale di udienza del 11.11.2016 allegato al fascicolo di primo grado).
Ebbene, tale deposizione deve essere esaminata congiuntamente al complesso delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado.
In particolare, la dinamica del sinistro denunciata nell'atto di citazione, secondo cui il veicolo condotto da nel mentre ripartiva da una posizione di sosta, urtava la bicicletta Controparte_2
condotta da , risulta contraddetta dalla documentazione prodotta nel giudizio di Parte_1
prime cure. Infatti, nella relazione del Pronto Soccorso, è testualmente indicato che “la mamma del giovane riferisce che quest'ultimo è stato investito da una macchina in retromarcia mentre scendeva dal marciapiede” (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo di parte attrice).
Inoltre, dalla relazione depositata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott.
[...]
sulla base di quanto riferito dallo stesso , risulta che “Il Persona_1 Parte_1
ragazzo mentre montava la propria bicicletta in via Bradano veniva investito da Parte_1
auto Tipo Ford Focus tg DT100MC che eseguiva manovra di retromarcia guidata dal Sig.re
che non avvertendosi della presenza dell'infortunato provocava trauma gamba Controparte_2 destra” (cfr. relazione CTU del 13.02.2017 allegata al fascicolo di primo grado).
Dunque, dall'attività istruttoria espletata non emerge con chiarezza se alla guida Controparte_2 della Ford Focus, abbia cagionato la caduta di con un'improvvisa ripartenza da Parte_1
una posizione di sosta ovvero tramite una manovra di retromarcia.
Ad ogni modo, grava sul vettore l'obbligo di rispettare le norme contenute nel codice della strada, al fine di evitare il prodursi di eventi dannosi nella sfera giuridica di terzi.
In particolare, ai sensi dell'art. 154 del codice della strada, i conducenti che intendano eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione ovvero per fare retromarcia, devono tenere una condotta prudente, dando la precedenza ai veicoli in marcia e senza creare pericolo agli altri utenti della strada. Inoltre, l'art. 149 del codice della strada prevede che i veicoli sono tenuti a rispettare una distanza di sicurezza tale da consentire la collisione con i veicoli che li precedono.
Sul punto, questo Giudice non ignora l'indirizzo a mente del quale l'eventuale collisione prova in re ipsa l'inosservanza del citato obbligo di tenere una distanza adeguata di sicurezza, in quanto lo scontro pone a carico del conducente del veicolo coinvolto una presunzione di colpa in deroga alla presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente ex art. 2054, comma 2, c.c. (cfr. Cass.,
20916/2016; Cass., 6193/2014). Ciò nondimeno, è comunque ammessa la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto del mezzo sia dipeso da cause a lui non imputabili, come ad esempio la circostanza che il veicolo danneggiato abbia rappresentato un ostacolo anomalo e improvviso nel normale flusso della circolazione stradale (cfr. Cass., 8051/2016; Cass., 27134/2006; Cass.,
9727/1992).
Nel caso in esame, la mancata prova della collisione tra il veicolo condotto da e la CP_4 bicicletta dell'istante non permette a questo Giudice di applicare la citata presunzione di colpa in capo al vettore convenuto.
Neppure rileva il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice deve ritenere provati i fatti non specificatamente contestati. Invero, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi del diritto sorge in capo alla parte convenuta purché l'attore abbia a sua volta assolto all'onere di allegazione specifica dei medesimi fatti, sicché il citato principio non opera allorquando l'attore si sia limitato a fornire una deduzione generica. In altri termini,
l'allegazione generica del ricorrente giustifica una contestazione altrettanto generica ad opera della controparte, di talché non si produce l'effetto di relevatio ab onere probandi (cfr. Cass.,
26908/2020; Cass., 11032/2018; Cass., 22055/2017; Cass., 21075/2016). Nel caso in esame, non risulta che l'istante abbia dedotto in maniera specifica i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio, essendosi limitato a fornire una descrizione generica del sinistro denunciato. Pertanto, risulta giustificata la contestazione generica ad opera della convenuta
[...]
non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 Controparte_1
c.p.c.
Dunque, dagli esiti istruttori di primo grado, non sono emersi elementi utili ad accertare la dinamica del sinistro descritta dal danneggiato o altrimenti idonea a giustificare la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei conducenti.
Ciò posto, stante l'infondatezza della domanda in punto di an, appare irrilevante l'accertamento del quantum debeatur.
Pertanto, le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea, rendono superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni e questioni sollevate dalle parti;
ciò anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014).
In considerazione di quanto testé enunciato, la gravata sentenza deve essere integralmente riformata, con accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, alla luce della globale CP_5 rivalutazione degli elementi istruttori, attesa la mancata prova riguardante l'an, la domanda di dovrà essere rigettata. Parte_1
4. Da tanto consegue che deve essere condannato alla restituzione di quanto Parte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza n. 502/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola.
5. In considerazione delle risultanze del presente giudizio di appello, che ha riformato integralmente la sentenza gravata, le spese del doppio grado di giudizio e quelle di c.t.u. devono essere poste integralmente in capo a , secondo il principio della soccombenza, liquidate in Parte_1
relazione al valore della domanda e alle fasi di giudizio svolte.
In relazione al primo grado di giudizio, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi per le fasi espletate.
In relazione al giudizio di appello, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
5.a. Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica in grado di appello nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Elena de Tura, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di per le ragioni esposte in parte motiva;
[...] Controparte_2
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_1
sentenza n. 502/2018, rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui Parte_1
in parte motiva;
- per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 Controparte_1
di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 502/2018 resa dal Giudice di Pace
[...]
di Cerignola;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Parte_1 Controparte_1
relative al primo grado di giudizio che liquida in euro 1.990,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- pone le spese della c.t.u. del primo grado di giudizio definitivamente in capo a Parte_1
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di che liquida in euro 3.397,00, oltre IVA e CPA e rimborso Controparte_1
spese generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura