Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2024, proposto da CH LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Generoso Yuri Restina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 927/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., la sig.ra CH LL ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 927/2024, pubblicata in data 14.8.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli aa.ss. scolastico 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 1.000,00 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il MIM a corrispondere alla ricorrente Euro 1.000,00”.
2.- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 927/2024 del Tribunale di Bergamo della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 12.12.2024, depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale è avvenuta il 15.8.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 17.12.2024.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024 e n. 682 del 31.7.2024.
A fronte dell’allegato inadempimento della parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore di parte ricorrente, della Carta elettronica per l’importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
5.1. Pertanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
5.2. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
5.3. È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
5.4. Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 settembre 2023, n. 5186) – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie – l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
5.5. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte - decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni fissato all’Amministrazione -, in sostituzione di questa, darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione.
6. Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
L’assegnazione di una penalità di mora si presenta in specie del tutto ingiustificata, tenuto conto che la somma oggetto di debito per la sua esiguità e per la sua finalità non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, come si sostiene nel ricorso, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro d’impiego affatto facoltativo.
7.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Per quanto attiene alla richiesta maggiorazione di cui all’art. 4, comma 1 bis , del D.M. 55/2014 ss.mm.ii, (“ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto ”) non v’è motivo di riconoscerla, essendo in generale di utilità pressoché nulla per la consultazione o la fruizione del fascicolo processuale formato per l’ottemperanza delle sentenze de quibus.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima):
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento di apposita istanza proposta dalla parte ricorrente alla scadenza del termine precedente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell’avvocato Generoso Yuri Restina, dichiaratosi antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO