Art. 2.
La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell' art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303 , e' elevata a lire 6.250.000.
La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell' art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303 , e' elevata a lire 6.250.000.