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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62/2025 e promossa con ricorso depositato il 29/1/2025 da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. CAMPONE LUIGI (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Cavour 60/C 38068 Rovereto Italia;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18/11/1979 e residente in [...];
(C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._4 il 27/09/2022 e residente in [...]; entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
MALFER CLAUDIO (c.f. ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._5 difensore in Viale Damiano Chiesa n.5, 38066 Riva Del Garda (TN) Italia;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina1 di 3 Conclusioni
Parte ricorrente: come da conclusioni del 05.06.2025, così come integrate con atto del 03.07.2025;
Parte resistente: come da conclusioni del 05.06.2025, così come integrate con atto del 03.07.2025;
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni convenute tra le parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29/01/2025, a chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di mantenimento della figlia maggiorenne , nata il [...] a Controparte_2
WI (Polonia)così come stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 134/2018, pubblicata il 05.06.2018 dal Tribunale di Rovereto.
2. Con memoria di costituzione depositata il 27/05/2025, e Controparte_1
, pur operando alcune precisazioni, hanno sostanzialmente Controparte_2 aderito alle richieste del ricorrente e pertanto le parti in data 05.06.2025 hanno depositato conclusioni congiunte, successivamente integrate in data 03.07.2025.
3. All'udienza del 16.07.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento dell'accordo raggiunto, così come integrato con note del 03.07.2025, e la a causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 18/7/2025, il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Ed infatti le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, appaiono giustificate alla luce della incontestata sopravvenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
5.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica sentenza di scioglimento del matrimonio n. 134/2018, pubblicata il 05.06.2018 dal
Tribunale di Rovereto, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Revoca ogni obbligo di mantenimento, ordinario e straordinario, a carico del signor Parte_1 nei confronti della figlia nata a [...] il [...]
[...] CP_2 con decorrenza dal mese di aprile dell'anno 2025;
2. Autorizza il conservatore tavolare a procedere alla cancellazione delle annotazioni GN 2509/1
e GN 2590/2 d.d. 25.07.2016 (n. 341/2016);
3. Spese di causa integralmente compensate.
pagina2 di 3 Così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli
Il presidente Giulio Adilardi
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62/2025 e promossa con ricorso depositato il 29/1/2025 da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. CAMPONE LUIGI (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Cavour 60/C 38068 Rovereto Italia;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18/11/1979 e residente in [...];
(C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._4 il 27/09/2022 e residente in [...]; entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
MALFER CLAUDIO (c.f. ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._5 difensore in Viale Damiano Chiesa n.5, 38066 Riva Del Garda (TN) Italia;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina1 di 3 Conclusioni
Parte ricorrente: come da conclusioni del 05.06.2025, così come integrate con atto del 03.07.2025;
Parte resistente: come da conclusioni del 05.06.2025, così come integrate con atto del 03.07.2025;
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni convenute tra le parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29/01/2025, a chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di mantenimento della figlia maggiorenne , nata il [...] a Controparte_2
WI (Polonia)così come stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 134/2018, pubblicata il 05.06.2018 dal Tribunale di Rovereto.
2. Con memoria di costituzione depositata il 27/05/2025, e Controparte_1
, pur operando alcune precisazioni, hanno sostanzialmente Controparte_2 aderito alle richieste del ricorrente e pertanto le parti in data 05.06.2025 hanno depositato conclusioni congiunte, successivamente integrate in data 03.07.2025.
3. All'udienza del 16.07.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento dell'accordo raggiunto, così come integrato con note del 03.07.2025, e la a causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 18/7/2025, il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Ed infatti le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, appaiono giustificate alla luce della incontestata sopravvenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
5.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica sentenza di scioglimento del matrimonio n. 134/2018, pubblicata il 05.06.2018 dal
Tribunale di Rovereto, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Revoca ogni obbligo di mantenimento, ordinario e straordinario, a carico del signor Parte_1 nei confronti della figlia nata a [...] il [...]
[...] CP_2 con decorrenza dal mese di aprile dell'anno 2025;
2. Autorizza il conservatore tavolare a procedere alla cancellazione delle annotazioni GN 2509/1
e GN 2590/2 d.d. 25.07.2016 (n. 341/2016);
3. Spese di causa integralmente compensate.
pagina2 di 3 Così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli
Il presidente Giulio Adilardi
pagina3 di 3