Art. 2.
A favore degli agenti ex combattenti o assimilati assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita una anzianita' di due anni all'atto dell'assunzione. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio, di cui all' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina".
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962".
A favore degli agenti ex combattenti o assimilati assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita una anzianita' di due anni all'atto dell'assunzione. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio, di cui all' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina".
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962".