Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 novembre 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 agosto 1993 |
Commentari • 11
- 1. Archivi Segnalazionihttps://www.wikilabour.it/ · 1
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Giurisprudenza • 241
- 1. Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2364Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro ❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6701/2025 R.G.L., vertente TRA Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso RICORRENTE-OPPONENTE E Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' CP_1 (avv. Luigi Lorusso) RESISTENTE-OPPOSTO OGGETTO: opposizione e contestuale richiesta di sospensione degli avvisi di addebito n. 34320250000428360000 per il pagamento di …Leggi di più...
- ripetizione somme previdenziali·
- decadenza opposizione·
- indebita percezione disoccupazione agricola·
- opposizione avvisi di addebito·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- art. 24 D.lgs. n. 46/1999·
- iscrizione elenchi OTD·
- giudizio di cognizione·
- indebita percezione maternità·
- art. 617 c.p.c.
Versioni del testo
- Titolo I : Personale sanitario incaricato
- Capo I : Medici incaricati sezione 1ª norme generali
- Art. 1. (Qualifica)
I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.
Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.