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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Francesca Altrui consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 760/2022
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vantaggiato, elettivamente Parte_1
domiciliato nel di lui studio in Perugia Via Cesare Caporali 17, attore appellante
CONTRO
, in persona del Curatore legale rappresentante pro Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mingarelli, elettivamente domiciliata nel di CP_2 lui studio in Perugia, via XIV Settembre 73 convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 717/2022, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, in persona del Dr. Federico
Falfari, nel giudizio n. 1252/2020, pubblicata il 7.11.2022, la quale ha rigettato l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2020 emanato dal Parte_1
Tribunale di Spoleto il 23.4.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante, contesta le argomentazioni e le conclusioni spiegate da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta, e chiede l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto di appello. Nell'atto di appello aveva così concluso: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi che precedono ed in accoglimento del proposto appello: in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c in via principale: riformare la sentenza n. 717/2022, pubblicata
1 il 07.11.2022 dal Tribunale di Spoleto nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1252/2020, e per
l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere l'opposizione spiegata dal Sig.
decreto ingiuntivo n. 324/2020 del 23.04.2020 - R.G. 616/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale di Spoleto in favore della , e Controparte_3
dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo con condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via subordinata ed istruttoria: revocare
l'ordinanza del 09.12.2021 emessa dal Tribunale di Spoleto disporre la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che nell'anno 2011 la forniva al Sig. Controparte_1 Parte_1
materiale elettrico per il quale venivano emesse le fatture n.111 e n. 384.; 2)Vero
[...] che , che per il pagamento dell'intera fornitura il Sig. Controparte_1
rilasciava alla degli effetti cambiari. 3) Vero che tutti gli Parte_1 Controparte_1
effetti cambiari rilasciati dal Sig. alla a copertura Parte_1 Controparte_1
dell'intera fornitura di cui alle fatture n. 111 e n. 384, venivano onorati alle rispettive scadenze.
Indica a testi su tutte le circostanze che precedono il Sig. residente in [...]
(PG), il Sig. elett.te dom.to presso Testimone_2 Controparte_4 con sede in Foligno.
Appellato: In via preliminare rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza e per i motivi individuati in narrativa;
Nel merito, respingere l'appello di controparte e, per l'effetto confermare le statuizioni contenute nella sentenza appellata e, per quanto occorrer possa, nel
n. 324/2020 – R.G. 616/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto e, per l'effetto, condannare
in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € Controparte_3
13.818,35 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 o di quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, anche del giudizio di primo grado e della precedente fase monitoria. In via istruttoria respingere le richieste istruttorie di controparte, inammissibili, irrilevanti e palesemente defatiganti;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse accogliere l'avversaria eccezione in base alla quale era onere provare Controparte_3
l'esistenza di una pluralità di rapporti e qualora non si ritenga già raggiunta detta prova chiede reitera la richiesta già formulata in primo grado di ammettersi prova per testimoni del signor già amministratore unico della in bonis sulle seguenti Controparte_5 Controparte_1
circostanze: 1) “ Vero che e il Signor intrattenevano Controparte_1 Parte_1
2 plurimi rapporti di fornitura 2) “Vero che Nel corso del tempo il Signor Parte_1 provvedeva al pagamento di acconti e/o al rilascio di titoli cambiari “ 3) “ Vero che i pagamenti
e le cambiali andavano a saldare soltanto in parte il debito esistente alla data del pagamento o del rilascio 4) “Vero che le fatture nn. 111 e 384 del 2011 sono state pagate” (il presente
subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ammettere la prova per testi richiesta dal Signor e indicata nel capitolo 1) della seconda Parte_1
memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'appellante, reitera la richiesta già formulata in primo grado di ammettersi prova contraria sul medesimo capitolo indicando a teste il Signor
[...] già amministratore unico della in bonis. CP_5 Controparte_1
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava davanti al Parte_1
Tribunale di Spoleto la , proponendo opposizione e Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 324/20 emesso il 23/04/2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.818,35 a titolo di corrispettivo di alcune fatture (nn. 111 e 384 del 2011), emesse per forniture di materiale elettrico.
L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità del decreto per la mancanza del nome del legale rappresentante della società e la illeggibilità della sottoscrizione nella procura. Nel merito eccepiva la conclusione di un accordo transattivo e l'avvenuta estinzione del debito, in quanto il corrispettivo era stato corrisposto mediante cambiali regolarmente pagate per complessivi euro 13.100,00, oltre al saldo. Concludeva per la revoca del decreto.
La si costituiva in giudizio evidenziando la leggibilità del nominativo del curatore, CP_1 dott. e la sottoscrizione nella procura. Nel merito rilevava come non fosse stata Persona_1 fornita la prova di alcuna transazione, nè della imputazione delle cambiali al credito azionato in via monitoria, considerata tra l'altro la pluralità dei rapporti di credito esistenti tra le parti al momento della emissione dei titoli.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, la causa veniva istruita con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Indi, precisate le conclusioni e la causa veniva spedita in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza di rigetto dell'opposizione, ritenendo infondata sia l'eccezione di difetto di jus postulandi, in quanto la parte che aveva sottoscritto la procura era identificabile, sia la eccezione di estinzione del debito. Trovava infatti applicazione il principio secondo cui, qualora il debitore opponga il pagamento tramite i titoli di credito e il creditore
3 contesti la imputabilità dei titoli al credito azionato, sul debitore grava l'onere di provare il collegamento tra i titoli e il credito azionato.
La sentenza è stata impugnata da per i seguenti motivi a) Violazione di Parte_1 legge ed errore logico;
erroneità e contraddittorietà della sentenza;
erronea e/o inesatta valutazione del materiale probatorio;
b) Revoca o modifica della sentenza sulle richieste istruttorie;
erronea o inesatta valutazione del materiale probatorio. Ammissione dei capitoli di prova esclusi.
La Curatela del fallimento si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del gravame.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata spedita in decisione.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni in appresso.
1. Sulla violazione di legge, sull'erroneità logica e sulla contraddittorietà motivazionale della sentenza in punto di valutazione del materiale probatorio.
Il primo motivo critica la sentenza in quanto ha affermato che il “non ha fornito in Parte_1 alcun modo la prova del collegamento fra la somma corrisposta tramite cambiale e il debito di cui alle fatture allegate. Peraltro, il fatto che la somma non coincide con il debito totale costituisce fattore ulteriore per non ritenere fornita, da parte del debitore, la prova del collegamento fra pagamento e credito.” Il Tribunale avrebbe inoltre a torto affermato che qualora “debitore opponga a un'avversa richiesta di pagamento l'avvenuto adempimento fornendo prova della corresponsione di tale somma, spetta al creditore dimostrare che tale pagamento si riferisca all'estinzione di altra e differente posta debitoria”; mentre “nel caso di eccezione di adempimento tramite cambiali non può sottacersi come si atteggi differentemente
l'onere probatorio alla luce della natura di tale metodo di pagamento, costituente in verità promessa di pagamento che in sé fornisce la prova di un sottostante debito cartolare”; per cui spetta al debitore convenuto dimostrare il collegamento fra il debito azionato ed il successivo debito cartolare con conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali.
Parte appellante osserva che, essendo pacifico il pagamento delle cambiali, la non CP_1 avrebbe mai allegato e provato l'esistenza degli altri debiti del Da qui la Parte_1
fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. All'orientamento giurisprudenziale
4 richiamato dal Tribunale l'appellante contrappone un diverso indirizzo, secondo cui, in caso di pagamento con titoli di credito e in presenza di una pluralità di rapporti creditori, spetta al creditore dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei criteri sussidiari di imputazione stabilità dall'art. 1193 c.c..
La differenza tra l'importo pagato (euro 13.100,00) e il totale del crediti della ricorrente (euro
13.818,35), sarebbe d'altro canto irrilevante, in quanto l'importo di euro 718,35 era contenuto in una cambiale smarrita.
Il Tribunale è quindi incorso in violazione di legge e in un errore logico, giacché, non avendo la creditrice provato la imputazione del pagamento con cambiali a fatture diverse da quelle azionate in via monitoria, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Il motivo non ha fondamento.
1.1 Sul piano generale, in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, costituisce jus receptum il principio secondo cui allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. civ., sez VI, 3 novembre 2021, n. 31429).
Peraltro, nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento mediante titoli di credito, l'indirizzo maggioritario afferma che il principio generale suesposto, che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento, non può trovare applicazione. In tali ipotesi, implicando l'emissione del titolo la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare ai sensi dell'art. 1988 c.c., resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il credito azionato ed il debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegno o del titolo di credito. Per cui grava sul debitore l'onere probatorio di dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. Civ. n. 27247 del 25/09/2023; Cass. Civ., sez. III , 13/09/2022 , n. 26897; Cass. civ., sez. VI, 3.11.2021, n. 31429; Cass. Civ. n. 26275 del 06/11/2017; Cass. Civ. sez. lav.,
07/01/2020, n.115; Cass. Civ. 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., civ. 15 febbraio 2007, n. 3457;
Cass., civ. 28 febbraio 2012, n. 3008; Cass. Civ. 18471/2015, 3194/2016; Cass. Civ. 12.8.1977, n.
3735; Cass. Civ. 11.2.1985, n. 1121; Cass. Civ.
9.10.1997 n. 9784; Cass. Civ. n. 20134 del 2005).
5 Non mancano pronunce che valorizzano l'analisi in concreto del collegamento tra l'emissione del titolo di credito e il credito, riversando a seconda dei casi sul creditore ovvero sul debitore l'onere della prova della imputazione del pagamento a un determinato credito.
Si è infatti affermato che, in presenza della prova del pagamento, il principio che addossa al creditore la prova della imputazione a un credito diverso, trova applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenga che l'adempimento sia avvenuto a mezzo di assegno bancario, e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi (Cass., 22/12/1978 n. 6155).
Altre decisioni hanno precisato che l'onere della prova del collegamento tra il titolo di credito emesso in favore del creditore e il pagamento di una determinata fattura grava sul debitore, in presenza di elementi oggettivi contrastanti con tale collegamento, quali: a) la emissione del titolo di credito in data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito (Cass. 31/3/2016, n. 6217;
Cass., 15/2/2007, n. 3457); b) la non coincidenza degli importi di cui agli assegni con le fatture
(Cass. Civ. n. 27247 del 25/09/2023; Cass. Civ. n. 26275 del 06/11/2017).
Minoritario appare l'orientamento richiamato da parte appellante, secondo il quale, anche nel caso di pagamento con titoli di credito trova applicazione il principio generale secondo cui, ove il debitore dimostri di avere corrisposto somme idonee ad estinguere un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. n.
10322 del 29.05.2020, in relazione al pagamento con nove assegni postdatati).
Circa i precedenti richiamati in tale sentenza (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102 e Cass. civ.
Sez. III Sent., 23/06/2009, n. 14620), Cass, n. 14620 del 23.06.2009, riguarda il caso di un pagamento avvenuto con assegno circolare, mentre Cass. n. 17102 del 27.7.2006 richiama il principio generale in un caso di pagamento con somme di denaro.
1.2 Sulla scorta delle considerazioni superiori e del quadro probatorio, la Corte ritiene che l'onere della prova della destinazione delle cambiali al pagamento delle fatture nn. 111 del
31.01.2011 di euro 11.257,12 e 384 del 28.02.2011 di euro 2.561,33 gravava su Parte_1
giacché le seguenti circostanze non consentono di ravvisare un collegamento tra
[...]
le cambiali e le fatture 111 e 384 del 2011:
6 a) il lasso di tempo trascorso tra la emissione delle fatture all'inizio del 2011, e le cambiali, emesse tra il 30.07.2012 e il 31 Luglio 2013, con scadenze comprese tra il 5.09.2012 e il
7.01.2014;
b) la non corrispondenza dell'importo complessivo di euro 13.818,35 per il credito fatturato, e di euro 13.100,00 per quanto riguarda le cambiali, con una differenza di euro 718,35;
c) la pendenza di una pluralità di rapporti di debito tra il la , in relazione Parte_1 CP_1
ai quali, come evidenzia la Curatela nella comparsa costitutiva di primo grado e nella prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc, il debitore era uso emettere una pluralità di cambiali diluite nel tempo. Circostanza questa non contestata dal il quale nell'opporsi ai capitoli di Parte_1 prova testi della Curatela, richiesti con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc, ha affermato che essi erano superflui, non essendo in contestazione l'intrattenimento dei rapporti commerciali tra le parti, nonché il pagamento attraverso il rilascio di cambiali (pag. 4 memoria art. 183 c. 6
n. 3 cpc . Parte_1
2. Sulla istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti e sulla modifica dell'ordinanza del
09.12.2021.
Il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe a torto ritenuto inammissibile la prova per testimoni, vertente in parte su circostanze non contestate, e in parte su circostanze da provarsi o provate per iscritto. Le prove per testi avrebbero infatti potuto avvalorare la specifica finalità delle cambiali di estinguere i crediti di cui alle fatture n. 111/2011 e 384/2011.
La prova per testimoni sarebbe per contro ammissibile, tanto più considerato che la scheda contabile prodotta dalla Curatela non costituisce prova legale, in quanto irregolarmente tenuta, risalendo l'ultima registrazione al 10.2.2012, mentre le cambiali è del settembre 2012.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
2.1 La Corte conferma la statuizione di rigetto della prova per testimoni, per le seguenti ragioni.
Il primo capitolo verte su fatti pacifici, in quanto non contestati.
Il secondo capitolo è formulato in modo generico, in quanto il fatto descritto, inerente il rilascio da parte di degli effetti cambiari per il pagamento della Parte_1
fornitura non specifica quali cambiali fossero state consegnate per il pagamento delle fatture azionate, di quale importo e se esse corrispondano a quelle versate in atti.
Di riflesso è inammissibile anche il terzo capitolo, avente ad oggetto l'avvenuto pagamento, non essendo chiaro se gli effetti cambiari siano quelli prodotti in giudizio o altri. Esso è inoltre
7 inammissibile in quanto incorre nel divieto di ammissione della prova per testimoni in materia di pagamento di cui all'art. 2726 c.c..
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
L'impugnazione deve essere respinta.
Al rigetto segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado, quantificate in base al D. M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione corrispondente all'importo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del convenuto appellato delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
8
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Francesca Altrui consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 760/2022
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vantaggiato, elettivamente Parte_1
domiciliato nel di lui studio in Perugia Via Cesare Caporali 17, attore appellante
CONTRO
, in persona del Curatore legale rappresentante pro Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mingarelli, elettivamente domiciliata nel di CP_2 lui studio in Perugia, via XIV Settembre 73 convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 717/2022, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, in persona del Dr. Federico
Falfari, nel giudizio n. 1252/2020, pubblicata il 7.11.2022, la quale ha rigettato l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2020 emanato dal Parte_1
Tribunale di Spoleto il 23.4.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante, contesta le argomentazioni e le conclusioni spiegate da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta, e chiede l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto di appello. Nell'atto di appello aveva così concluso: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi che precedono ed in accoglimento del proposto appello: in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c in via principale: riformare la sentenza n. 717/2022, pubblicata
1 il 07.11.2022 dal Tribunale di Spoleto nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1252/2020, e per
l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere l'opposizione spiegata dal Sig.
decreto ingiuntivo n. 324/2020 del 23.04.2020 - R.G. 616/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale di Spoleto in favore della , e Controparte_3
dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo con condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via subordinata ed istruttoria: revocare
l'ordinanza del 09.12.2021 emessa dal Tribunale di Spoleto disporre la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che nell'anno 2011 la forniva al Sig. Controparte_1 Parte_1
materiale elettrico per il quale venivano emesse le fatture n.111 e n. 384.; 2)Vero
[...] che , che per il pagamento dell'intera fornitura il Sig. Controparte_1
rilasciava alla degli effetti cambiari. 3) Vero che tutti gli Parte_1 Controparte_1
effetti cambiari rilasciati dal Sig. alla a copertura Parte_1 Controparte_1
dell'intera fornitura di cui alle fatture n. 111 e n. 384, venivano onorati alle rispettive scadenze.
Indica a testi su tutte le circostanze che precedono il Sig. residente in [...]
(PG), il Sig. elett.te dom.to presso Testimone_2 Controparte_4 con sede in Foligno.
Appellato: In via preliminare rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza e per i motivi individuati in narrativa;
Nel merito, respingere l'appello di controparte e, per l'effetto confermare le statuizioni contenute nella sentenza appellata e, per quanto occorrer possa, nel
n. 324/2020 – R.G. 616/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto e, per l'effetto, condannare
in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € Controparte_3
13.818,35 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 o di quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, anche del giudizio di primo grado e della precedente fase monitoria. In via istruttoria respingere le richieste istruttorie di controparte, inammissibili, irrilevanti e palesemente defatiganti;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse accogliere l'avversaria eccezione in base alla quale era onere provare Controparte_3
l'esistenza di una pluralità di rapporti e qualora non si ritenga già raggiunta detta prova chiede reitera la richiesta già formulata in primo grado di ammettersi prova per testimoni del signor già amministratore unico della in bonis sulle seguenti Controparte_5 Controparte_1
circostanze: 1) “ Vero che e il Signor intrattenevano Controparte_1 Parte_1
2 plurimi rapporti di fornitura 2) “Vero che Nel corso del tempo il Signor Parte_1 provvedeva al pagamento di acconti e/o al rilascio di titoli cambiari “ 3) “ Vero che i pagamenti
e le cambiali andavano a saldare soltanto in parte il debito esistente alla data del pagamento o del rilascio 4) “Vero che le fatture nn. 111 e 384 del 2011 sono state pagate” (il presente
subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ammettere la prova per testi richiesta dal Signor e indicata nel capitolo 1) della seconda Parte_1
memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'appellante, reitera la richiesta già formulata in primo grado di ammettersi prova contraria sul medesimo capitolo indicando a teste il Signor
[...] già amministratore unico della in bonis. CP_5 Controparte_1
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava davanti al Parte_1
Tribunale di Spoleto la , proponendo opposizione e Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 324/20 emesso il 23/04/2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.818,35 a titolo di corrispettivo di alcune fatture (nn. 111 e 384 del 2011), emesse per forniture di materiale elettrico.
L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità del decreto per la mancanza del nome del legale rappresentante della società e la illeggibilità della sottoscrizione nella procura. Nel merito eccepiva la conclusione di un accordo transattivo e l'avvenuta estinzione del debito, in quanto il corrispettivo era stato corrisposto mediante cambiali regolarmente pagate per complessivi euro 13.100,00, oltre al saldo. Concludeva per la revoca del decreto.
La si costituiva in giudizio evidenziando la leggibilità del nominativo del curatore, CP_1 dott. e la sottoscrizione nella procura. Nel merito rilevava come non fosse stata Persona_1 fornita la prova di alcuna transazione, nè della imputazione delle cambiali al credito azionato in via monitoria, considerata tra l'altro la pluralità dei rapporti di credito esistenti tra le parti al momento della emissione dei titoli.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, la causa veniva istruita con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Indi, precisate le conclusioni e la causa veniva spedita in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza di rigetto dell'opposizione, ritenendo infondata sia l'eccezione di difetto di jus postulandi, in quanto la parte che aveva sottoscritto la procura era identificabile, sia la eccezione di estinzione del debito. Trovava infatti applicazione il principio secondo cui, qualora il debitore opponga il pagamento tramite i titoli di credito e il creditore
3 contesti la imputabilità dei titoli al credito azionato, sul debitore grava l'onere di provare il collegamento tra i titoli e il credito azionato.
La sentenza è stata impugnata da per i seguenti motivi a) Violazione di Parte_1 legge ed errore logico;
erroneità e contraddittorietà della sentenza;
erronea e/o inesatta valutazione del materiale probatorio;
b) Revoca o modifica della sentenza sulle richieste istruttorie;
erronea o inesatta valutazione del materiale probatorio. Ammissione dei capitoli di prova esclusi.
La Curatela del fallimento si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del gravame.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata spedita in decisione.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni in appresso.
1. Sulla violazione di legge, sull'erroneità logica e sulla contraddittorietà motivazionale della sentenza in punto di valutazione del materiale probatorio.
Il primo motivo critica la sentenza in quanto ha affermato che il “non ha fornito in Parte_1 alcun modo la prova del collegamento fra la somma corrisposta tramite cambiale e il debito di cui alle fatture allegate. Peraltro, il fatto che la somma non coincide con il debito totale costituisce fattore ulteriore per non ritenere fornita, da parte del debitore, la prova del collegamento fra pagamento e credito.” Il Tribunale avrebbe inoltre a torto affermato che qualora “debitore opponga a un'avversa richiesta di pagamento l'avvenuto adempimento fornendo prova della corresponsione di tale somma, spetta al creditore dimostrare che tale pagamento si riferisca all'estinzione di altra e differente posta debitoria”; mentre “nel caso di eccezione di adempimento tramite cambiali non può sottacersi come si atteggi differentemente
l'onere probatorio alla luce della natura di tale metodo di pagamento, costituente in verità promessa di pagamento che in sé fornisce la prova di un sottostante debito cartolare”; per cui spetta al debitore convenuto dimostrare il collegamento fra il debito azionato ed il successivo debito cartolare con conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali.
Parte appellante osserva che, essendo pacifico il pagamento delle cambiali, la non CP_1 avrebbe mai allegato e provato l'esistenza degli altri debiti del Da qui la Parte_1
fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. All'orientamento giurisprudenziale
4 richiamato dal Tribunale l'appellante contrappone un diverso indirizzo, secondo cui, in caso di pagamento con titoli di credito e in presenza di una pluralità di rapporti creditori, spetta al creditore dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei criteri sussidiari di imputazione stabilità dall'art. 1193 c.c..
La differenza tra l'importo pagato (euro 13.100,00) e il totale del crediti della ricorrente (euro
13.818,35), sarebbe d'altro canto irrilevante, in quanto l'importo di euro 718,35 era contenuto in una cambiale smarrita.
Il Tribunale è quindi incorso in violazione di legge e in un errore logico, giacché, non avendo la creditrice provato la imputazione del pagamento con cambiali a fatture diverse da quelle azionate in via monitoria, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Il motivo non ha fondamento.
1.1 Sul piano generale, in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, costituisce jus receptum il principio secondo cui allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. civ., sez VI, 3 novembre 2021, n. 31429).
Peraltro, nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento mediante titoli di credito, l'indirizzo maggioritario afferma che il principio generale suesposto, che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento, non può trovare applicazione. In tali ipotesi, implicando l'emissione del titolo la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare ai sensi dell'art. 1988 c.c., resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il credito azionato ed il debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegno o del titolo di credito. Per cui grava sul debitore l'onere probatorio di dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. Civ. n. 27247 del 25/09/2023; Cass. Civ., sez. III , 13/09/2022 , n. 26897; Cass. civ., sez. VI, 3.11.2021, n. 31429; Cass. Civ. n. 26275 del 06/11/2017; Cass. Civ. sez. lav.,
07/01/2020, n.115; Cass. Civ. 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., civ. 15 febbraio 2007, n. 3457;
Cass., civ. 28 febbraio 2012, n. 3008; Cass. Civ. 18471/2015, 3194/2016; Cass. Civ. 12.8.1977, n.
3735; Cass. Civ. 11.2.1985, n. 1121; Cass. Civ.
9.10.1997 n. 9784; Cass. Civ. n. 20134 del 2005).
5 Non mancano pronunce che valorizzano l'analisi in concreto del collegamento tra l'emissione del titolo di credito e il credito, riversando a seconda dei casi sul creditore ovvero sul debitore l'onere della prova della imputazione del pagamento a un determinato credito.
Si è infatti affermato che, in presenza della prova del pagamento, il principio che addossa al creditore la prova della imputazione a un credito diverso, trova applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenga che l'adempimento sia avvenuto a mezzo di assegno bancario, e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi (Cass., 22/12/1978 n. 6155).
Altre decisioni hanno precisato che l'onere della prova del collegamento tra il titolo di credito emesso in favore del creditore e il pagamento di una determinata fattura grava sul debitore, in presenza di elementi oggettivi contrastanti con tale collegamento, quali: a) la emissione del titolo di credito in data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito (Cass. 31/3/2016, n. 6217;
Cass., 15/2/2007, n. 3457); b) la non coincidenza degli importi di cui agli assegni con le fatture
(Cass. Civ. n. 27247 del 25/09/2023; Cass. Civ. n. 26275 del 06/11/2017).
Minoritario appare l'orientamento richiamato da parte appellante, secondo il quale, anche nel caso di pagamento con titoli di credito trova applicazione il principio generale secondo cui, ove il debitore dimostri di avere corrisposto somme idonee ad estinguere un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. n.
10322 del 29.05.2020, in relazione al pagamento con nove assegni postdatati).
Circa i precedenti richiamati in tale sentenza (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102 e Cass. civ.
Sez. III Sent., 23/06/2009, n. 14620), Cass, n. 14620 del 23.06.2009, riguarda il caso di un pagamento avvenuto con assegno circolare, mentre Cass. n. 17102 del 27.7.2006 richiama il principio generale in un caso di pagamento con somme di denaro.
1.2 Sulla scorta delle considerazioni superiori e del quadro probatorio, la Corte ritiene che l'onere della prova della destinazione delle cambiali al pagamento delle fatture nn. 111 del
31.01.2011 di euro 11.257,12 e 384 del 28.02.2011 di euro 2.561,33 gravava su Parte_1
giacché le seguenti circostanze non consentono di ravvisare un collegamento tra
[...]
le cambiali e le fatture 111 e 384 del 2011:
6 a) il lasso di tempo trascorso tra la emissione delle fatture all'inizio del 2011, e le cambiali, emesse tra il 30.07.2012 e il 31 Luglio 2013, con scadenze comprese tra il 5.09.2012 e il
7.01.2014;
b) la non corrispondenza dell'importo complessivo di euro 13.818,35 per il credito fatturato, e di euro 13.100,00 per quanto riguarda le cambiali, con una differenza di euro 718,35;
c) la pendenza di una pluralità di rapporti di debito tra il la , in relazione Parte_1 CP_1
ai quali, come evidenzia la Curatela nella comparsa costitutiva di primo grado e nella prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc, il debitore era uso emettere una pluralità di cambiali diluite nel tempo. Circostanza questa non contestata dal il quale nell'opporsi ai capitoli di Parte_1 prova testi della Curatela, richiesti con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc, ha affermato che essi erano superflui, non essendo in contestazione l'intrattenimento dei rapporti commerciali tra le parti, nonché il pagamento attraverso il rilascio di cambiali (pag. 4 memoria art. 183 c. 6
n. 3 cpc . Parte_1
2. Sulla istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti e sulla modifica dell'ordinanza del
09.12.2021.
Il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe a torto ritenuto inammissibile la prova per testimoni, vertente in parte su circostanze non contestate, e in parte su circostanze da provarsi o provate per iscritto. Le prove per testi avrebbero infatti potuto avvalorare la specifica finalità delle cambiali di estinguere i crediti di cui alle fatture n. 111/2011 e 384/2011.
La prova per testimoni sarebbe per contro ammissibile, tanto più considerato che la scheda contabile prodotta dalla Curatela non costituisce prova legale, in quanto irregolarmente tenuta, risalendo l'ultima registrazione al 10.2.2012, mentre le cambiali è del settembre 2012.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
2.1 La Corte conferma la statuizione di rigetto della prova per testimoni, per le seguenti ragioni.
Il primo capitolo verte su fatti pacifici, in quanto non contestati.
Il secondo capitolo è formulato in modo generico, in quanto il fatto descritto, inerente il rilascio da parte di degli effetti cambiari per il pagamento della Parte_1
fornitura non specifica quali cambiali fossero state consegnate per il pagamento delle fatture azionate, di quale importo e se esse corrispondano a quelle versate in atti.
Di riflesso è inammissibile anche il terzo capitolo, avente ad oggetto l'avvenuto pagamento, non essendo chiaro se gli effetti cambiari siano quelli prodotti in giudizio o altri. Esso è inoltre
7 inammissibile in quanto incorre nel divieto di ammissione della prova per testimoni in materia di pagamento di cui all'art. 2726 c.c..
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
L'impugnazione deve essere respinta.
Al rigetto segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado, quantificate in base al D. M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione corrispondente all'importo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del convenuto appellato delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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