Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1056
Articolo 2Articolo 4
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31 dicembre 1971
Art. 3.

La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75 , verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1971