Art. 3.
La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75 , verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.
La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75 , verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.