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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.467
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto (TA) al Viale Virgilio n. 101/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Murianni, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto;
CP_1
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di CP_2
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana Belli in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma Persona_1
rep. n. 37590/7131 del 23/01/2023 2011, e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Via Golfo di Taranto, 7/D ;
1 - APPELLATO-
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1561\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla contribuzione CP_2
omessa con riferimento al periodo lavorativo dall' 1.1.1984 al 31.12.1988, prestato alle dipendenze del come da libretto di lavoro Parte_2
prodotto agli atti e denunce annuali delle retribuzioni già inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 28.11.2006.
Condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva, l' in persona del legale rappresentante,concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda ritenendo operante la prescrizione della contribuzione - ai sensi dell'art. 3,
comma 9, L. n. 335 del 1995 per violazione di legge ed errata applicazione del termine di prescrizione.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Ebbene, l'appellante, dopo aver esperito n data 28.11.2006, inutilmente la fase amministrativa, ricorreva al Tribunale al fine di ottenere la sistemazione dell'estratto contributivo, Gestione lavoratori dipendenti, poiché non risultavano accreditati i
2 contributi per il periodo dall' 01.01.1984 al 31.12.1988, anni in cui parte ricorrente prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze del Parte_2
Ente Pubblico, come da denunce annuali delle retribuzioni e dalle
[...]
certificazioni dei compensi corrisposti (modelli 01-M; 101,201),allegati.
Il Tribunale, rigettava il ricorso ritenendo prescritto il diritto invocato.
Assume l'appellante che la decisione è viziata per violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995,nonché dell'articolo 19 del decretolegge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.,
(violazione termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche), nonché dell'art. 27 del R.D.L. 636/1969, modificato dall'art. 40 della l.
153/1969, e dell'art. 23-ter, legge 485/1972, nonché per violazione dell'art. 2116
c.c. e dell'art. 31 della legge 610/1952, in sostanza per aver ritenuto prescritta la contribuzione dovuta per il periodo dal 01.01.1984 al 31.12.1988, anni in cui,
asserisce di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
ovvero di una amministrazione pubblica essendo tale Ente Parte_2
un Consorzio della Provincia di Taranto.
Per tali Enti, infatti, l'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha aggiunto all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di competenza, fino al 31
dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . CP_2
Il Tribunale erroneamente respingeva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto.
Accertato quanto sopra,vero è che non risulta che il Parte_2
bbia ottemperato a versare i relativi contributi
[...]
3 obbligatori a fini 'previdenziali' alla , ma ai sensi Parte_1
dell'art.40 della legge n. 153/1969 la regola è che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Effettivamente però possono essere riconoscibili a fini assicurativi/previdenziali,
non tutti quelli ricompresi nell'intervallo di tempo 1.1.1984/31.12.1988, ma solo quelli attestati nel libretto di lavoro della e cioè: - 23.3.1984/8.9.1984, Pt_1
pari a 5 mesi e 17gg., - 13.7.1987/20.8.1987, pari a 1 mesi e 8gg., -
1.9.1987/21.1.1988, pari a 4 mesi e 21gg., pari a 29 gg., per un totale di 12 mesi e
45gg. (pari a n.57 settimane), questo essendo il periodo lavorativo massimo complessivamente riconoscibile sia ai fini dell'eventuale accredito figurativo sia ai fini della eventuale domanda di rendita vitalizia ex art.13 L.1338/1992.
L'appello dev'essere accolto per quanto di ragione.
Attesa la reciproca soccombenza spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto della ricorrente all'accredito sulla sua posizione assicurativa dei contributi previdenziali relativi ai periodi lavorativi:
23.3.1984/8.9.1984, pari a 5 mesi e 17gg., - 13.7.1987/20.8.1987, pari a 1 mesi e
8gg., - 1.9.1987/21.1.1988, pari a 4 mesi e 21gg., pari a 29 gg., per un totale di 12
mesi e 45gg. (pari a n.57 settimane),ordinando all' in persona del legale CP_2
4 rappresentante, di provvedere al riconoscimento della predetta contribuzione ed alla conseguente sistemazione dell'estratto contributivo;
2)Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto,26.02.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.467
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto (TA) al Viale Virgilio n. 101/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Murianni, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto;
CP_1
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di CP_2
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana Belli in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma Persona_1
rep. n. 37590/7131 del 23/01/2023 2011, e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Via Golfo di Taranto, 7/D ;
1 - APPELLATO-
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1561\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla contribuzione CP_2
omessa con riferimento al periodo lavorativo dall' 1.1.1984 al 31.12.1988, prestato alle dipendenze del come da libretto di lavoro Parte_2
prodotto agli atti e denunce annuali delle retribuzioni già inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 28.11.2006.
Condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva, l' in persona del legale rappresentante,concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda ritenendo operante la prescrizione della contribuzione - ai sensi dell'art. 3,
comma 9, L. n. 335 del 1995 per violazione di legge ed errata applicazione del termine di prescrizione.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Ebbene, l'appellante, dopo aver esperito n data 28.11.2006, inutilmente la fase amministrativa, ricorreva al Tribunale al fine di ottenere la sistemazione dell'estratto contributivo, Gestione lavoratori dipendenti, poiché non risultavano accreditati i
2 contributi per il periodo dall' 01.01.1984 al 31.12.1988, anni in cui parte ricorrente prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze del Parte_2
Ente Pubblico, come da denunce annuali delle retribuzioni e dalle
[...]
certificazioni dei compensi corrisposti (modelli 01-M; 101,201),allegati.
Il Tribunale, rigettava il ricorso ritenendo prescritto il diritto invocato.
Assume l'appellante che la decisione è viziata per violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995,nonché dell'articolo 19 del decretolegge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.,
(violazione termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche), nonché dell'art. 27 del R.D.L. 636/1969, modificato dall'art. 40 della l.
153/1969, e dell'art. 23-ter, legge 485/1972, nonché per violazione dell'art. 2116
c.c. e dell'art. 31 della legge 610/1952, in sostanza per aver ritenuto prescritta la contribuzione dovuta per il periodo dal 01.01.1984 al 31.12.1988, anni in cui,
asserisce di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
ovvero di una amministrazione pubblica essendo tale Ente Parte_2
un Consorzio della Provincia di Taranto.
Per tali Enti, infatti, l'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha aggiunto all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di competenza, fino al 31
dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . CP_2
Il Tribunale erroneamente respingeva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto.
Accertato quanto sopra,vero è che non risulta che il Parte_2
bbia ottemperato a versare i relativi contributi
[...]
3 obbligatori a fini 'previdenziali' alla , ma ai sensi Parte_1
dell'art.40 della legge n. 153/1969 la regola è che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Effettivamente però possono essere riconoscibili a fini assicurativi/previdenziali,
non tutti quelli ricompresi nell'intervallo di tempo 1.1.1984/31.12.1988, ma solo quelli attestati nel libretto di lavoro della e cioè: - 23.3.1984/8.9.1984, Pt_1
pari a 5 mesi e 17gg., - 13.7.1987/20.8.1987, pari a 1 mesi e 8gg., -
1.9.1987/21.1.1988, pari a 4 mesi e 21gg., pari a 29 gg., per un totale di 12 mesi e
45gg. (pari a n.57 settimane), questo essendo il periodo lavorativo massimo complessivamente riconoscibile sia ai fini dell'eventuale accredito figurativo sia ai fini della eventuale domanda di rendita vitalizia ex art.13 L.1338/1992.
L'appello dev'essere accolto per quanto di ragione.
Attesa la reciproca soccombenza spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto della ricorrente all'accredito sulla sua posizione assicurativa dei contributi previdenziali relativi ai periodi lavorativi:
23.3.1984/8.9.1984, pari a 5 mesi e 17gg., - 13.7.1987/20.8.1987, pari a 1 mesi e
8gg., - 1.9.1987/21.1.1988, pari a 4 mesi e 21gg., pari a 29 gg., per un totale di 12
mesi e 45gg. (pari a n.57 settimane),ordinando all' in persona del legale CP_2
4 rappresentante, di provvedere al riconoscimento della predetta contribuzione ed alla conseguente sistemazione dell'estratto contributivo;
2)Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto,26.02.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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