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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3976/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Emilio Lavorgna ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., e in proprio, CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fiorillo ed elettivamente domiciliati come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2022 la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della ditta , esercente attività di installazione di Controparte_3 sistemi tecnologici elettrici, idraulici e di condizionamento, sita in Brusciano (NA), alla via Cucca n.389; che dal 23.02.2022 la ditta di ha trasferito l'unità produttiva nella società CP_1 Controparte_2 con la stessa sede legale;
di aver lavorato dal 01.02.2019 al 30.03.2020 senza alcuna CP_1 formalizzazione del rapporto di lavoro;
di aver svolto mansioni di operaio impiantista termoidraulico con lettura e interpretazione di schemi, disegni e progetti complessi;
che le mansioni svolte rientrano nel Pag. 1 di 7 III livello del c.c.n.l. “Metalmeccanici” nel quale rientrano gli addetti impiantisti;
di aver lavorato presso i diversi cantieri della ditta specificamente indicati in ricorso;
che l'orario di lavoro era articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:15 alle ore 17:00, con una pausa pranzo di 30 minuti, per un totale di 9,15 ore giornaliere;
che la prestazione lavorativa è stata svolta sotto la direzione e potere gerarchico e disciplinare del Sig. ; di aver chiesto con nota in data 11.03.2021 il Controparte_2 pagamento delle spettanze maturate per il rapporto di lavoro non contrattualizzato, rapporto negato dalla società ; di non mai ricevuto per tutto il periodo del rapporto di lavoro le retribuzioni mensili, CP_1 né il pagamento della tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie non godute, né, al termine del rapporto di lavoro, il TFR.
Tanto premesso, ha così concluso: “accertare e dichiarare la sussistenza e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per 46 ore settimanali, tra il ricorrente e il datore di lavoro di CP_1 Controparte_2
(attualmente nel periodo dal 01.02.2019 al 30.03.2020, con tutte le conseguenze di legge, e per l'effetto CP_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma al per un importo lordo di € 26.766,62 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, pari alle retribuzioni mensili non percepite previste dal CCNL applicato vigente per l'orario di lavoro svolto settimanale pari 46 ore, alla XIII mensilità, alla quattordicesima mensilità maturata per il periodo, e al TFR maturato, oltre all'indennità delle ferie non godute;
per l'effetto condannare in solido la società resistente art. 2112 c.c., rispondendo in solido per i debiti inerenti i rapporti di lavoro della ditta , e personalmente quale titolare della ditta Insytek, ai sensi dell'art Controparte_3 Controparte_2
36 della Costituzione, dell'art 2099 c.c. e del CCNL di categoria vigente applicato, a pagare in favore del ricorrente la somma lorda di € 26.766,62 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, pari alle retribuzioni mensili non percepite previste dal CCNL applicato vigente per l'orario di lavoro svolto settimanale pari
46 ore, alla XIII mensilità, alla quattordicesima mensilità maturata per il periodo, all'indennità delle ferie non godute, e al TFR maturato, come da conteggi di cui al ricorso;
condannare in solido la società resistente e personalmente
[...]
quale titolare della ditta al pagamento delle spese e competenze legali, oltre il rimborso forfettario del CP_2 CP_1
15% su diritti e onorai, oltre CPA 4% e IVA 22 %”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettati da parte ricorrente. In particolare, hanno esposto che tra le parti non è mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Fallito il tentativo di conciliazione, sottoposte le parti a libero interrogatorio, letti gli atti, ammessa la prova richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria, lette le note autorizzate di discussione e le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Pag. 2 di 7 Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 cod. civ. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
È opportuno, dunque, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione,
l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità
Pag. 3 di 7 della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del
29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, né in virtù della documentazione allegata né in base a quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco il ricorrente poiché è Testimone_1 mio genero e lo conosco quindi da circa 15 anni. Io abito a Brusciano, il ricorrente invece a Conosco il sig. Per_1 in quanto lo stesso diceva a mio genero quali lavori doveva fare e questo lo diceva “vicino al mio camion”. Controparte_2
Sono un commerciante e mi occupo della vendita al pubblico di somministrazione di attività di paninoteca e la svolgo quindi
a Brusciano. Io lavoro dalle 17 sino alle 5 del giorno seguente. Preciso che mio genero veniva a darmi una mano perché so che il non lo pagava e lo so perché me lo diceva mia figlia che mi diceva che il marito lavorava ma non Controparte_2 veniva retribuito ed io provvedevo sia a mia figlia che ai miei nipoti. Ricordo che la prima volta che ho visto il era il CP_2
2000 o il 2001. Mio genero lavorava in un panificio dove io mi rifornivo e si occupava di impianti elettrici ed idraulici.
Sono anni che mi rifornisco in quel panificio e mi reco quindi a prendere il pane tutti i giorni, verso le ore 08.00 del mattino;
ero comunque un frequentatore abituale nel senso che mi recavo lì per dire come erano i panini o comunque la tipologia dei panini che mi serviva, mi recavo anche di pomeriggio. Penso che gli orari di lavoro del ricorrente fossero quelli del settore edile ovvero penso dalle ore 07.00 alle ore 17.00. Il panificio si trova a Mariglianella. Non so dove si trova la CP_1 però so dove abita Preciso che mio genero veniva ad aiutarmi verso le ore 22/23 ed andava via
[...] Controparte_2 verso le 01/02 di notte, veniva soprattutto di sabato sera e domenica pomeriggio. veniva a dare disposizioni a mio CP_2 genero due/tre volte a settimana. non è più venuto quando ha litigato con mio genero poiché mio genero pretendeva CP_2 di essere pagato per il lavoro svolto. Quando veniva vicino al mio furgone a parlare con mio genero, io ero presente e CP_2 sentivo tutto ciò che gli diceva. Ricordo che una volta dovevano di occuparsi di un sistema di irrigazione per uno stabile molto grande, non ricordo dove si trovava lo stabile, ma ricordo che disse a mio genero quelli erano i lavori da fare. Quando mi recavo presso il panificio, sia la mattina che il pomeriggio, vedevo mio genero occuparsi dei lavori idraulici;
il pomeriggio mi recavo al panificio verso le ore 16,00 per preparare il pane che serviva per la sera. Preciso, inoltre che a volte capitava
Pag. 4 di 7 che il titolare del panificio, quando io mi recavo a prendere il pane, mi chiedesse di contattare il sig. non riuscendo CP_2 lo stesso a contattarlo. Non so di chi fossero le attrezzature utilizzate, penso sia di mio genero ma di sicuro anche del datore di lavoro, nel senso che mio genero ha molti attrezzi e se avesse servito qualcosa, l'avrebbe preso. In macchina di mio genero ci sono tutti gli attrezzi. Lo stabile in cui si trova il panificio è su tre livelli, tutti di proprietà del titolare del panificio, sig.
di cui non ricordo il cognome. I lavori interessavano tutto lo stabile e, dunque, mio genero si stava occupando di Per_2 tutta la parte idraulica, compresa quella del panificio. Quando mi recavo, quindi, nel panificio, mio genero era intento a fare questi lavori. Ricordo che il ricorrente ed il sig. avevano un rapporto di amicizia” (cfr. verbale del CP_2
04.07.2024).
Il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché Testimone_2 abitiamo nello stesso paese, a Brusciano;
lo conosco da anni. Ricordo che il ricorrente si è occupato dell'impianto di idraulica del negozio di parrucchiere del sig. mio amico e vicino di casa e lo so perché io andavo a trovare Persona_3 Tes_1
e vedevo lavorare il ricorrente. Non conosco può darsi anche che lo conosca di vista. Non conosco la Controparte_2
ma so che il ricorrente ha lavorato lì, so che era il suo datore di lavoro poiché me lo diceva il ricorrente e so CP_1 CP_2 che il ricorrente ha lavorato presso il panificio in Mariglianella, dove io mi rifornisco per il pane, e lo so perché lo vedevo lavorare. So che i lavori svolti presso la panetteria erano svolti alle dipendenze di e lo so perché il ricorrente me lo CP_2 diceva e mi diceva anche che non lo pagava;
tanto è vero che io gli dicevo che se ne doveva andare. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 08/08.30 e verso le ore 17 era ancora presso il salone di perché io lo vedevo” (cfr. Persona_3 verbale del 04.07.2024).
Nulla è emerso dalle testimonianze circa il periodo di “lavoro nero”, in quanto nessuno dei due testi ha fornito dati temporali per delimitare con certezza l'inizio e la fine del rapporto lavorativo;
invero, alcun riferimento si rinviene nelle suddette testimonianze circa l'inizio e la fine dell'asserito rapporto lavorativo.
Nulla è emerso quanto all'eventuale potere disciplinare e direttivo esercitato dal Sig.
[...]
. CP_2
Il primo teste ha riferito genericamente: “Conosco il sig. in quanto lo stesso diceva a mio Controparte_2 genero quali lavori doveva fare e questo lo diceva “vicino al mio camion” quando veniva vicino al mio furgone a CP_2 parlare con mio genero, io ero presente e sentivo tutto ciò che gli diceva. Ricordo che una volta dovevano di occuparsi di un sistema di irrigazione per uno stabile molto grande, non ricordo dove si trovava lo stabile, ma ricordo che disse a mio genero quelli erano i lavori da fare”. Tale dichiarazione risulta generica e non sufficiente per la sussistenza del vincolo della subordinazione così come richiesto dall'art. 2094 c.c., in quanto la circostanza che il teste abbia sentito dire dal sig. al ricorrente quali fossero i lavori da eseguire non è incompatibile, in CP_2 assenza di altri elementi, con lo svolgimento di una collaborazione sporadica ed occasionale. A conferma di ciò si aggiunga che il teste ha dichiarato di non sapere di chi fossero le attrezzature utilizzate («…non so di chi fossero le attrezzature utilizzate, penso di mio genero ma di sicuro anche del datore di lavoro, nel senso che mio genero ha molti attrezzi e se serviva qualcosa, l'avrebbe preso)». Il secondo teste ha espressamente dichiarato di
Pag. 5 di 7 non conoscere di persona il sig. , ma di sapere che lo stesso era il datore di lavoro del ricorrente CP_2 poiché riferitogli proprio da quest'ultimo. Al riguardo, ha dichiarato: «so che era il suo datore di lavoro CP_2 poiché me lo diceva il ricorrente». Tale dichiarazione, essendo il frutto di quanto riferito dallo stesso ricorrente, non può avere alcuna rilevanza probatoria. Si è, difatti, in presenza di una testimonianza de relato actoris la cui rilevanza, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata sul punto, “è sostanzialmente nulla”.
Le testimonianze non posso rivestire alcun valore probatorio nemmeno con riferimento agli orari di lavoro osservati, non essendo emerso in capo all'istante alcun obbligo di osservanza di un orario determinato e predeterminato. Il teste non ha avuto alcuna contezza né conoscenza Testimone_1 effettiva degli orari di lavoro, avendo genericamente dichiarato: “Penso che gli orari di lavoro del ricorrente fossero quelli del settore edile ovvero penso dalle ore 07.00 alle ore 17.00”, mentre il teste ha riferito: “Il Tes_2 ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 08/08:30 e verso le ore 17.00 era ancora presso il salone di Persona_3 perché io lo vedevo”. Inoltre, i testi si contraddicono quanto all'inizio e alla fine dell'orario lavorativo, in quanto il primo teste ha dichiarato che parte istante lavorava dalle 07.00 alle ore 17.00, mentre Tes_1 il teste dalle 08/8:30 e oltre le ore 17:00. Infine, la dichiarazione del teste si pone in Tes_2 Tes_2 contrasto con le stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo nel quale il ricorrente ha dichiarato di iniziare a lavorare alle 07.15.
Entrambi i testi hanno riferito che il ricorrente si occupava di impianti elettrici ed idraulici, ma anche sotto tale aspetto si ritiene che le testimonianze non siano idonee a fornire la prova della subordinazione.
La conoscenza dei testi è limitata “alle volte” in cui gli stessi si recavano presso il panificio di Mariglianella
o presso il salone di . Persona_3
Infine, quanto alla retribuzione, i testi nulla hanno riferito circa il soggetto che pagava il ricorrente.
Il teste ha genericamente dichiarato di dare una mano al genero perché il Sig. non lo Tes_1 CP_2 pagava e di sapere ciò perché glielo riferiva la figlia.
Dal punto di vista documentale è doveroso evidenziare che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle deduzioni contenute in ricorso.
Al fine di una maggiore completezza, è da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalla dichiarazione dai testi di parte resistente, e , entrambi escussi Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 04.07.2024, conformemente al principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. Cass. n. 15480 del 2012).
Entrambi i testi di parte resistente hanno dichiarato di conoscere il sig. in quanto lavorava Pt_1 con il suocero ovvero si occupava della vendita di panini. In particolare, i testi hanno riferito che il ricorrente lavorasse in proprio, svolgendo attività di impianti idraulici, nulla provando circa gli indici di
Pag. 6 di 7 subordinazione.
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè che dal 01.02.2019 al 30.03.2020 ha lavorato ininterrottamente, con il vincolo della subordinazione, alle dipendenze della CP_3 [...]
. CP_2
Per tutte le ragioni suesposte, la domanda deve essere rigettata.
Quanto al governo delle spese di lite, la complessità dell'onere probatorio per la parte che agisce nelle fattispecie come quelle per cui è causa costituisce grave ragione atta a giustificare la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Nola, 14.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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