Articolo 17 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 16Articolo 18
Versione
24 aprile 1979
Art. 17.
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284 .
L'incarico di segretario generale e' conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed e' rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.
In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale e' sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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