Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 , recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2015.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 47, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2015.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 47, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .