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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12703 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n°2290\2024 del ruolo gen.lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cordua e Parte_1 dall'abg. A. Lorè in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.to G.V.L.
Bonanno, L. MU e D. ES in virtù di procura in atti
Convenuta
NONCHE' rapp.to e difeso dall'avv.to A. Biava in virtù di Controparte_2 procura in atti
Chiamato in causa
Oggetto: pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 8 Parte_1 esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2.11.2021 inquadrato nel Vi livello ccnl turismo e pubblici esercizi, che era stato assunto con orario a tempo parziale secondo le modalità temporali indicate, che aveva sempre lavorato per 40 ore settimanali, che aveva svolto le mansioni di cuoco gastronomo riconducibili al superiore IV livello, che in data 30.9.2023 si era dimesso, ha chiesto, previo accertamento dello svolgimento di mansioni proprie del IV livello nel periodo dedotto, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di E.27554,22 maturata a titolo di differenze retributive, o della diversa somma accertata all'esito del giudizio, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita CP_1 Controparte_1
eccependo che il ricorrente aveva svolto mansioni ricomprese
[...] nel livello di inquadramento consistenti nell'assemblaggio dei piatti presenti ne menù, che quest'ultimo era stato elaborato dai soci, che aveva osservato l'orario di lavoro a tempo parziale, ha chiesto in via preliminare di disporre lo stralcio dei documento prodotti unitamente al ricorso ai nn.3 e 4, di autorizzare la chiamata in causa di e, nel merto, il rigetto Controparte_2 della domanda, vinte le spese.
A seguito di chiamata in causa si è costituito Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda, il mancato svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cuoco e gastronomo, l'assenza nel locale di un impianto cucina, l'osservanza da parte del ricorrente dell'orario a tempo parziale di volta in volta concordato, ha chiesto di rigettare la domanda e, in subordine, di dichiarare la non operatività dell'art.2290 c.c. e, in ulteriore subordine di dichiarare la responsabilità dell'chiamato in causa solo fino al
29.5.2023, vinte le spese.
Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa in mancanza di proposizione Controparte_2 di domanda nei confronti dello stesso.
Nel merito la domanda attorea è infondata e va respinta.
Il ricorrente, gravato del relativo onere probatorio, a fronte delle specifiche eccezioni relative al mancato svolgimento dell'attività di cuoco gastronomo non ha fornito prova sufficiente dello svolgimento di tali mansioni riconducibili al superiore livello IV né dell'orario di lavoro dedotto.
Anzitutto il ricorrente ha asserito lo svolgimento delle mansioni di cuoco gastronomo senza, tuttavia, nulla allegare in ordine a tale ultima attività; ugualmente, con riferimento alle mansioni di cuoco, ha genericamente esposto di essere addetto alla preparazione di piatti freddi omettendo di precisare lo specifico contenuto di tali mansioni.
Ed invero, tenuto conto che il livello IV è caratterizzato dallo svolgimento di “mansioni specifiche di natura…tecnico-pratica che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” e ricomprende il profilo professionale di “cuoco di cucina non organizzata in partite intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicuri il servizio cucina”, in ricorso non viene precisato il tipo di preparazioni realizzate essendo, peraltro, pacifico tra le parti che il locale non era dotato di cucina bensì di solo forno per riscaldare le pietanze. Il ricorrente, pur avendo dedotto lo svolgimento delle mansioni di cuoco, in assenza di relativo impianto di cucina, aveva l'onere di precisare in cosa di concretizzasse tale attività nonché il tipo di pietanze preparate altresì con riferimento alla ideazione del menù che parte convenuta ha eccepito fosse effettuata dal socio
[...]
. Controparte_1
Sul punto i testi di parte ricorrente hanno riferito: “il ricorrente in tale periodo lavorava con mansioni di addetto alla preparazione del cibo” (teste e, ancora: “ svolgeva Testimone_1 le seguenti mansioni: preparazione del cibo, servizio di cassa, servizio al tavolo, faceva gli ordini ai fornitori” (teste Tes_2
). Tali dichiarazioni non possono ritenersi sufficienti a provare
[...] lo svolgimento delle mansioni di cuoco in assenza di esplicazione delle concrete attività svolte dal ricorrente in termini di preparazione dei cibi ovvero di mero posizionamento della farcitura nei panini e delle preparazioni gastronomiche nei contenitori consegnati ai clienti e ciò tenuto conto, come già osservato, che il locale era privo di impianto di cucina e che pertanto le preparazioni avevano ad oggetto piatti freddi ovvero precotti da riscaldare.
La rilevata insufficienza della prova testimoniale determina il rigetto della domanda formulata sulla base del riconoscimento del livello superiore. Le spese seguono la soccombenza altresì con riferimento all'accertato difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società convenuta liquidate nella somma di
E.4770,00,oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15% e condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del chiamato in causa liquidate nella somma di E.
E.4770,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 10.12.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n°2290\2024 del ruolo gen.lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cordua e Parte_1 dall'abg. A. Lorè in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.to G.V.L.
Bonanno, L. MU e D. ES in virtù di procura in atti
Convenuta
NONCHE' rapp.to e difeso dall'avv.to A. Biava in virtù di Controparte_2 procura in atti
Chiamato in causa
Oggetto: pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 8 Parte_1 esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2.11.2021 inquadrato nel Vi livello ccnl turismo e pubblici esercizi, che era stato assunto con orario a tempo parziale secondo le modalità temporali indicate, che aveva sempre lavorato per 40 ore settimanali, che aveva svolto le mansioni di cuoco gastronomo riconducibili al superiore IV livello, che in data 30.9.2023 si era dimesso, ha chiesto, previo accertamento dello svolgimento di mansioni proprie del IV livello nel periodo dedotto, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di E.27554,22 maturata a titolo di differenze retributive, o della diversa somma accertata all'esito del giudizio, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita CP_1 Controparte_1
eccependo che il ricorrente aveva svolto mansioni ricomprese
[...] nel livello di inquadramento consistenti nell'assemblaggio dei piatti presenti ne menù, che quest'ultimo era stato elaborato dai soci, che aveva osservato l'orario di lavoro a tempo parziale, ha chiesto in via preliminare di disporre lo stralcio dei documento prodotti unitamente al ricorso ai nn.3 e 4, di autorizzare la chiamata in causa di e, nel merto, il rigetto Controparte_2 della domanda, vinte le spese.
A seguito di chiamata in causa si è costituito Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda, il mancato svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cuoco e gastronomo, l'assenza nel locale di un impianto cucina, l'osservanza da parte del ricorrente dell'orario a tempo parziale di volta in volta concordato, ha chiesto di rigettare la domanda e, in subordine, di dichiarare la non operatività dell'art.2290 c.c. e, in ulteriore subordine di dichiarare la responsabilità dell'chiamato in causa solo fino al
29.5.2023, vinte le spese.
Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa in mancanza di proposizione Controparte_2 di domanda nei confronti dello stesso.
Nel merito la domanda attorea è infondata e va respinta.
Il ricorrente, gravato del relativo onere probatorio, a fronte delle specifiche eccezioni relative al mancato svolgimento dell'attività di cuoco gastronomo non ha fornito prova sufficiente dello svolgimento di tali mansioni riconducibili al superiore livello IV né dell'orario di lavoro dedotto.
Anzitutto il ricorrente ha asserito lo svolgimento delle mansioni di cuoco gastronomo senza, tuttavia, nulla allegare in ordine a tale ultima attività; ugualmente, con riferimento alle mansioni di cuoco, ha genericamente esposto di essere addetto alla preparazione di piatti freddi omettendo di precisare lo specifico contenuto di tali mansioni.
Ed invero, tenuto conto che il livello IV è caratterizzato dallo svolgimento di “mansioni specifiche di natura…tecnico-pratica che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” e ricomprende il profilo professionale di “cuoco di cucina non organizzata in partite intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicuri il servizio cucina”, in ricorso non viene precisato il tipo di preparazioni realizzate essendo, peraltro, pacifico tra le parti che il locale non era dotato di cucina bensì di solo forno per riscaldare le pietanze. Il ricorrente, pur avendo dedotto lo svolgimento delle mansioni di cuoco, in assenza di relativo impianto di cucina, aveva l'onere di precisare in cosa di concretizzasse tale attività nonché il tipo di pietanze preparate altresì con riferimento alla ideazione del menù che parte convenuta ha eccepito fosse effettuata dal socio
[...]
. Controparte_1
Sul punto i testi di parte ricorrente hanno riferito: “il ricorrente in tale periodo lavorava con mansioni di addetto alla preparazione del cibo” (teste e, ancora: “ svolgeva Testimone_1 le seguenti mansioni: preparazione del cibo, servizio di cassa, servizio al tavolo, faceva gli ordini ai fornitori” (teste Tes_2
). Tali dichiarazioni non possono ritenersi sufficienti a provare
[...] lo svolgimento delle mansioni di cuoco in assenza di esplicazione delle concrete attività svolte dal ricorrente in termini di preparazione dei cibi ovvero di mero posizionamento della farcitura nei panini e delle preparazioni gastronomiche nei contenitori consegnati ai clienti e ciò tenuto conto, come già osservato, che il locale era privo di impianto di cucina e che pertanto le preparazioni avevano ad oggetto piatti freddi ovvero precotti da riscaldare.
La rilevata insufficienza della prova testimoniale determina il rigetto della domanda formulata sulla base del riconoscimento del livello superiore. Le spese seguono la soccombenza altresì con riferimento all'accertato difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società convenuta liquidate nella somma di
E.4770,00,oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15% e condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del chiamato in causa liquidate nella somma di E.
E.4770,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 10.12.2025
Il Giudice