Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1899/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. LIMUTI Controparte_1 C.F._2
WILLIAM
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto e esponevano: Parte_1 Controparte_1
a) i sottoscritti hanno contratto matrimonio in Comune di Sondrio in data 22.07.2000 in regime di separazione dei beni b) dal matrimonio è nato figlio nato a [...] il [...]. Persona_1
c) la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza. Per tale ragione i pagina 1 di 3
C O N D I ZI O N I 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2.
La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
3. Il signor si impegna a corrispondere alla signora il Controparte_1 Parte_1
corrispettivo per l'affitto di 2 anni dell'abitazione sita in Sondrio Via Fra Caiolo, 3; 4. Il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente verrà Persona_1
mantenuto direttamente dal padre con versamenti presso il conto corrrente intestato allo stesso presso BPS;
5. Il figlio avrà abitazione e residenza principale Persona_1
presso la madre in Sondrio Via Fra Caiolo, 3; 6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
I ricorrenti chiedevano che venisse fissata l'udienza per la loro comparizione e gli incombenti di rito, affinché successivamente venga omologata la loro separazione consensuale, alle condizioni sopra riportate.
Con note 15 1 25 i ricorrenti ribadivano le conclusioni già sopra riportate.
Con ordinanza 16 1 25 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda merita accoglimento, avendo entrambi i ricorrenti espresso la volontà di separarsi ed essendo le condizioni dagli stessi concordate conformi alla legge ed all'interesse delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara la separazione di e alle condizioni sopra Parte_1 Controparte_1
riportate, compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 5 3 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3