TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 938/2024 promossa da
, , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Fasano, via Passiatore 130, con il patrocinio degli avv. Giuseppe Patronelli e Angelo Cieppa, con elezione di domicilio in Biella, via Duomo 8;
parte attrice
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Ponderano, via De Amicis 41; non costituita
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: per l'attore: --- per la convenuta: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio civile in Cossato il 31 Parte_1 Controparte_1 maggio 1976, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cossato al n. 20, serie A, parte II, anno 1976.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 indipendenti.
con ricorso depositato il 26/09/2024 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande in merito all'autorizzazione al rilascio del passaporto.
non si è costituita nel procedimento e la giudice, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, non adottava provvedimenti temporanei o istruttori in assenza di domanda e la parte attrice formulava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso e rinunciando ai termini per memorie.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, la parte attrice ha rappresentato di aver cessato di convivere con la parte convenuta da oltre venticinque anni: ciò costituisce ragione sufficiente a pronunciare la separazione giudiziale. Deve dichiararsi invece l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto in quanto formulata a un giudice incompetente a decidere. Non si provvede sulle spese in ragione della natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 938 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in Cossato il 31 maggio 1976, atto iscritto
[...] nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato al n. 20, serie A, parte II, anno 1976;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 22/01/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 938/2024 promossa da
, , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Fasano, via Passiatore 130, con il patrocinio degli avv. Giuseppe Patronelli e Angelo Cieppa, con elezione di domicilio in Biella, via Duomo 8;
parte attrice
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Ponderano, via De Amicis 41; non costituita
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: per l'attore: --- per la convenuta: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio civile in Cossato il 31 Parte_1 Controparte_1 maggio 1976, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cossato al n. 20, serie A, parte II, anno 1976.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 indipendenti.
con ricorso depositato il 26/09/2024 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande in merito all'autorizzazione al rilascio del passaporto.
non si è costituita nel procedimento e la giudice, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, non adottava provvedimenti temporanei o istruttori in assenza di domanda e la parte attrice formulava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso e rinunciando ai termini per memorie.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, la parte attrice ha rappresentato di aver cessato di convivere con la parte convenuta da oltre venticinque anni: ciò costituisce ragione sufficiente a pronunciare la separazione giudiziale. Deve dichiararsi invece l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto in quanto formulata a un giudice incompetente a decidere. Non si provvede sulle spese in ragione della natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 938 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in Cossato il 31 maggio 1976, atto iscritto
[...] nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato al n. 20, serie A, parte II, anno 1976;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 22/01/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli