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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13810/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13810/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Federica Nadalutti Parte_1
e ata a Milano il 07.11.1969 con l'avv. Carla Fiorentino Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “- 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.11.2005 dal
Signor e dalla Signora nel Comune di San Martino di Lupari (PD), Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune, anno 2005, n.12, parte I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni;
2. la casa familiare, sita in San Martino di Lupari (PD), Via G. Galilei, 16, di proprietà esclusiva del
Signor rimarrà, con arredi e corredi in essa contenuti, assegnata allo stesso, che continuerà a Pt_1
vivervi con il figlio ormai maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente;
3. darsi atto che la Signora si è trasferita a Cittadella (PD), in immobile di sua esclusiva Pt_2
proprietà, portando con sé tutti gli arredi e corredi della ex casa familiare pattuiti in sede di separazione e di non aver più nulla a pretendere a tale titolo;
4. il Signor verserà alla Signora a titolo di assegno divorzile assistenziale, entro il Pt_1 Pt_2 giorno 5 di ogni mese, la somma di complessivi € 3.900,00 mensili, rivalutabili annualmente su base
Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la stessa gli indicherà, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Il Signor avrà, in ogni caso, la facoltà di Pt_1 corrispondere l'assegno di mantenimento mensile anticipatamente rispetto alla scadenza qui prevista.
Il Signor si impegna ed obbliga al versamento dell'importo ivi indicato anche nell'ipotesi in Pt_1 cui la Signora dovesse reperire un'attività lavorativa;
Pt_2
5. il Signor continuerà a provvedere interamente al mantenimento ordinario del figlio. Il figlio, Pt_1
ormai maggiorenne, potrà vedere la madre liberamente e la Signora provvederà al Pt_2
mantenimento diretto dello stesso, quando lo avrà con sé. Le parti convengono, altresì, che nell'ipotesi in cui il figlio dovesse trasferirsi definitivamente dalla madre, domiciliandosi e portando anche la residenza presso la stessa, il padre corrisponderà alla Signora a titolo di contributo Pt_2
nel mantenimento dello stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, mediante bonifico bancario;
6. il Signor in ogni ipotesi, provvederà direttamente ed integralmente al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie per il figlio, così come individuate dal Protocollo del Processo di Famiglia del Tribunale di Padova previamente concordate tra i coniugi (eccetto quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione) e giustificate documentalmente;
7. l'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla Signora mentre le detrazioni Pt_2 fiscali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. C) del DPR 917/1986, spetteranno integralmente al Signor
Pt_1
8. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, il Signor si impegna ed obbliga Pt_1
a corrispondere alla Signora che accetta, la somma complessiva di € 50.000,00 Pt_2
(cinquantamila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
9. il Signor si impegna ed obbliga, altresì, a realizzare, a sue spese, un pozzo privato per Pt_1
irrigazione del giardino, comprensivo di pompa, impianto elettrico e impianto idraulico, nella proprietà della Signora sita in Cittadella, Via Menjaga, 24 lett. A int. 2; Pt_2
10. la Signora si impegna ed obbliga a asportare i suoi effetti personali dalla casa del mare, di Pt_2
cui il Signor è usufruttuario ed unico legittimato a goderne, entro e non oltre il 30 Aprile 2025, Pt_1
alla presenza del marito, previo avviso telefonico;
11. con l'esatto adempimento delle condizioni di cui ai punti che precedono le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
12. le spese legali saranno compensate”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
26.11.2005 in Campo San Martino, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Campo San Martino al n. 12, parte I dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova con note scritte depositate in data 29.01.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n.
349/2024 pubblicata il 09.02.2024 e passata in cosa giudicata in data 09.02.2024. La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]) Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 3., 7., 8., 9. e 10. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Campo San Martino al n. 12, parte I dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13810/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Federica Nadalutti Parte_1
e ata a Milano il 07.11.1969 con l'avv. Carla Fiorentino Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “- 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.11.2005 dal
Signor e dalla Signora nel Comune di San Martino di Lupari (PD), Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune, anno 2005, n.12, parte I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni;
2. la casa familiare, sita in San Martino di Lupari (PD), Via G. Galilei, 16, di proprietà esclusiva del
Signor rimarrà, con arredi e corredi in essa contenuti, assegnata allo stesso, che continuerà a Pt_1
vivervi con il figlio ormai maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente;
3. darsi atto che la Signora si è trasferita a Cittadella (PD), in immobile di sua esclusiva Pt_2
proprietà, portando con sé tutti gli arredi e corredi della ex casa familiare pattuiti in sede di separazione e di non aver più nulla a pretendere a tale titolo;
4. il Signor verserà alla Signora a titolo di assegno divorzile assistenziale, entro il Pt_1 Pt_2 giorno 5 di ogni mese, la somma di complessivi € 3.900,00 mensili, rivalutabili annualmente su base
Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la stessa gli indicherà, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Il Signor avrà, in ogni caso, la facoltà di Pt_1 corrispondere l'assegno di mantenimento mensile anticipatamente rispetto alla scadenza qui prevista.
Il Signor si impegna ed obbliga al versamento dell'importo ivi indicato anche nell'ipotesi in Pt_1 cui la Signora dovesse reperire un'attività lavorativa;
Pt_2
5. il Signor continuerà a provvedere interamente al mantenimento ordinario del figlio. Il figlio, Pt_1
ormai maggiorenne, potrà vedere la madre liberamente e la Signora provvederà al Pt_2
mantenimento diretto dello stesso, quando lo avrà con sé. Le parti convengono, altresì, che nell'ipotesi in cui il figlio dovesse trasferirsi definitivamente dalla madre, domiciliandosi e portando anche la residenza presso la stessa, il padre corrisponderà alla Signora a titolo di contributo Pt_2
nel mantenimento dello stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, mediante bonifico bancario;
6. il Signor in ogni ipotesi, provvederà direttamente ed integralmente al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie per il figlio, così come individuate dal Protocollo del Processo di Famiglia del Tribunale di Padova previamente concordate tra i coniugi (eccetto quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione) e giustificate documentalmente;
7. l'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla Signora mentre le detrazioni Pt_2 fiscali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. C) del DPR 917/1986, spetteranno integralmente al Signor
Pt_1
8. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, il Signor si impegna ed obbliga Pt_1
a corrispondere alla Signora che accetta, la somma complessiva di € 50.000,00 Pt_2
(cinquantamila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
9. il Signor si impegna ed obbliga, altresì, a realizzare, a sue spese, un pozzo privato per Pt_1
irrigazione del giardino, comprensivo di pompa, impianto elettrico e impianto idraulico, nella proprietà della Signora sita in Cittadella, Via Menjaga, 24 lett. A int. 2; Pt_2
10. la Signora si impegna ed obbliga a asportare i suoi effetti personali dalla casa del mare, di Pt_2
cui il Signor è usufruttuario ed unico legittimato a goderne, entro e non oltre il 30 Aprile 2025, Pt_1
alla presenza del marito, previo avviso telefonico;
11. con l'esatto adempimento delle condizioni di cui ai punti che precedono le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
12. le spese legali saranno compensate”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
26.11.2005 in Campo San Martino, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Campo San Martino al n. 12, parte I dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova con note scritte depositate in data 29.01.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n.
349/2024 pubblicata il 09.02.2024 e passata in cosa giudicata in data 09.02.2024. La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]) Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 3., 7., 8., 9. e 10. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Campo San Martino al n. 12, parte I dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari