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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2751/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTELLA LAMBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCA COLELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
I. La domanda di parte ricorrente
L'odierna ricorrente, allegato di essere subentrata, a seguito di scissione di IN Banck N.V. nel contratto di leasing concluso in data 04.06.2007 tra IN LE (Italia) S.p.a e allegato Controparte_1 che il contratto era scaduto in data 05.06.2022 e che l'utilizzatore non aveva esercitato il diritto di opzione contrattualmente previsto per l'acquisto dell'immobile de quo e non lo aveva rilasciato, allegato che dal 05.06.2022 il convenuto occupava sine titulo il bene immobile oggetto del predetto contratto di leasing senza corrisponderle alcunché, chiedeva che il Tribunale, accertata la scadenza del pagina 1 di 4 contratto, condannasse il convenuto al rilascio del bene immobile e al risarcimento del danno conseguente l'illegittima occupazione, quantificato in euro 46.200,00.
Dichiarata la contumacia del resistente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
II. Il contratto di leasing
Dalla documentazione in atti sottoscritta dal resistente ed utilizzabile processualmente essendogli stato comunicato il deposito in uno con la notificazione del ricorso, emerge: la conclusione del contratto di leasing tra IN ES (Italia) s.p.a. e il resistente avente ad oggetto il bene immobile per cui è causa, la consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing e una modifica contrattuale intervenuta in data
14 gennaio 2014 (cfr. doc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso).
III. Il subentro di nel contratto di leasing Parte_1
La fusione per incorporazione di IN LE (Italia) s.p.a. in con conseguente subentro CP_2 della seconda nelle posizioni contrattuali della prima, è comprovata dalla visura camerale della prima
(cfr. doc. 4 bis allegato al ricorso).
La scissione di in favore della società beneficiata NO LE S.V. è comprovata dal CP_2 verbale di deposito del documento di scissione (cfr. doc. 3 allegato al ricorso). Dagli allegati al verbale emerge altresì che il contratto per cui è causa (identificato con il numero 82463 come emerge dal contratto stesso) e il bene immobile sito in Poggio Moiano via Salaria relativo al medesimo contratto sono stati trasferiti a NO LE S.V., da identificarsi nell'odierna ricorrente, come emerge dall'identità di numero di codice fiscale di NO LE S.V. (come indicato nel verbale di deposito dell'atto di scissione) e di (come emerge dalla visura camerale di questa cfr. doc. 4 Parte_1 allegato al ricorso).
IV. La condanna al rilascio dell'immobile
Dalla documentazione prodotta e sottoscritta dallo Stesso resistente emerge che il contratto è scaduto in data primo maggio 2022.
pagina 2 di 4 In assenza di prova dell'esercizio della facoltà di acquisto del bene previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto è indubbio che il resistente sia tenuto al rilascio dell'immobile in favore della concedente.
V. Il danno conseguente l'illegittima occupazione
Parte ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno conseguente l'occupazione senza titolo richiamando il disposto dell'art. 1591 cod. civ. da ella ritenuto applicabile analogicamente al caso in esame e rilevando, in ogni caso, che “il danno derivante dalla mancata riconsegna sussiste già in applicazione dei principi generali in ragione della natura fruttifera del bene
e dell'esistenza di un "danno presunto" derivante dalla compressione del diritto di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile…. nel caso di specie, il danno per occupazione sine titulo va risarcito anche in considerazione della specifica e peculiare attività svolta da NO LE in relazione agli immobili acquistati oggetto del portafoglio ING, che risulta impedita dall'occupazione abusiva della convenuta protratta per quasi tre anni: in particolare, va rimarcato che NO LE non è una società immobiliare genericamente intesa, ma ha acquisito un portafoglio di contratti e sottostanti beni immobili allo scopo di portare a termine i contratti e valorizzazione e vendere i suddetti immobili…”.
Ritiene questo Giudice che l'art. 1591 cod. civ. non possa trova applicazione analogica nel caso del contratto di leasing traslativo quale, all'evidenza, quello in esame in considerazione dell'esigua entità del prezzo di acquisto a fronte del valore del bene desumibile da quanto indicato in contratto.
La diversa causa del contratto di locazione e del contratto di leasing traslativo si rispecchia proprio nella determinazione del canone mensile;
mentre nel contratto di locazione il canone è costituito dal mero corrispettivo per il mero godimento del bene, nel contratto di leasing traslativo, il canone non è solo corrispettivo del godimento ma è pattuito in considerazione della clausola che permette all'utilizzatore, alla scadenza del contratto, l'acquisto del bene ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello di mercato.
Quanto al danno da occupazione senza titolo, richiamati i principi espressi da C. Cass. S.U. 33645/22 alla cui motivazione di rinvia, è lo stesso ricorrente che allega che lo scopo di è Parte_1
“…portare a termine i contratti e valorizzazione e vendere i suddetti immobili”.
Nel caso in esame, pertanto, non vi è neppure l'allegazione di un danno al diritto di godimento diretto o indiretto del bene in quanto, cessato il contratto, la ricorrente, per sua stessa allegazione, è tenuta ad alienare l'immobile. pagina 3 di 4 Da quanto sopra si evince che il danno da occupazione illegittima è solo quello conseguente la perdita di occasioni di vendita del bene ad un prezzo superiore rispetto a quello al quale il bene potrà essere alienato all'esito del rilascio;
ma tale danno non è stato allegato.
In assenza di specifica allegazione non è possibile né accertare se tale danno sussista né, tantomeno, procedere alla sua liquidazione, quand'anche solo equitativa.
VI. La liquidazione delle spese di lite
A fronte della parziale soccombenza le spese di lite possono essere compensante per la metà.
L'ulteriore metà viene liquidata, in favore di parte ricorrente, in euro 3.808,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso del 50% del CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così giudica: condanna parte resistente a rilasciare, in favore della ricorrente, libro da persone e cose, l'immobile costituito da: porzione di fabbricato in Poggio Moiano, via Salaria Vecchia snc composta da: locale al piano secondo di 5 vani, particella 413 subalterni 31 categoria A/10 cl 2 rendita catastale 839,24”, meglio descritto in atti;
rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente;
spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2751/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTELLA LAMBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCA COLELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
I. La domanda di parte ricorrente
L'odierna ricorrente, allegato di essere subentrata, a seguito di scissione di IN Banck N.V. nel contratto di leasing concluso in data 04.06.2007 tra IN LE (Italia) S.p.a e allegato Controparte_1 che il contratto era scaduto in data 05.06.2022 e che l'utilizzatore non aveva esercitato il diritto di opzione contrattualmente previsto per l'acquisto dell'immobile de quo e non lo aveva rilasciato, allegato che dal 05.06.2022 il convenuto occupava sine titulo il bene immobile oggetto del predetto contratto di leasing senza corrisponderle alcunché, chiedeva che il Tribunale, accertata la scadenza del pagina 1 di 4 contratto, condannasse il convenuto al rilascio del bene immobile e al risarcimento del danno conseguente l'illegittima occupazione, quantificato in euro 46.200,00.
Dichiarata la contumacia del resistente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
II. Il contratto di leasing
Dalla documentazione in atti sottoscritta dal resistente ed utilizzabile processualmente essendogli stato comunicato il deposito in uno con la notificazione del ricorso, emerge: la conclusione del contratto di leasing tra IN ES (Italia) s.p.a. e il resistente avente ad oggetto il bene immobile per cui è causa, la consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing e una modifica contrattuale intervenuta in data
14 gennaio 2014 (cfr. doc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso).
III. Il subentro di nel contratto di leasing Parte_1
La fusione per incorporazione di IN LE (Italia) s.p.a. in con conseguente subentro CP_2 della seconda nelle posizioni contrattuali della prima, è comprovata dalla visura camerale della prima
(cfr. doc. 4 bis allegato al ricorso).
La scissione di in favore della società beneficiata NO LE S.V. è comprovata dal CP_2 verbale di deposito del documento di scissione (cfr. doc. 3 allegato al ricorso). Dagli allegati al verbale emerge altresì che il contratto per cui è causa (identificato con il numero 82463 come emerge dal contratto stesso) e il bene immobile sito in Poggio Moiano via Salaria relativo al medesimo contratto sono stati trasferiti a NO LE S.V., da identificarsi nell'odierna ricorrente, come emerge dall'identità di numero di codice fiscale di NO LE S.V. (come indicato nel verbale di deposito dell'atto di scissione) e di (come emerge dalla visura camerale di questa cfr. doc. 4 Parte_1 allegato al ricorso).
IV. La condanna al rilascio dell'immobile
Dalla documentazione prodotta e sottoscritta dallo Stesso resistente emerge che il contratto è scaduto in data primo maggio 2022.
pagina 2 di 4 In assenza di prova dell'esercizio della facoltà di acquisto del bene previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto è indubbio che il resistente sia tenuto al rilascio dell'immobile in favore della concedente.
V. Il danno conseguente l'illegittima occupazione
Parte ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno conseguente l'occupazione senza titolo richiamando il disposto dell'art. 1591 cod. civ. da ella ritenuto applicabile analogicamente al caso in esame e rilevando, in ogni caso, che “il danno derivante dalla mancata riconsegna sussiste già in applicazione dei principi generali in ragione della natura fruttifera del bene
e dell'esistenza di un "danno presunto" derivante dalla compressione del diritto di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile…. nel caso di specie, il danno per occupazione sine titulo va risarcito anche in considerazione della specifica e peculiare attività svolta da NO LE in relazione agli immobili acquistati oggetto del portafoglio ING, che risulta impedita dall'occupazione abusiva della convenuta protratta per quasi tre anni: in particolare, va rimarcato che NO LE non è una società immobiliare genericamente intesa, ma ha acquisito un portafoglio di contratti e sottostanti beni immobili allo scopo di portare a termine i contratti e valorizzazione e vendere i suddetti immobili…”.
Ritiene questo Giudice che l'art. 1591 cod. civ. non possa trova applicazione analogica nel caso del contratto di leasing traslativo quale, all'evidenza, quello in esame in considerazione dell'esigua entità del prezzo di acquisto a fronte del valore del bene desumibile da quanto indicato in contratto.
La diversa causa del contratto di locazione e del contratto di leasing traslativo si rispecchia proprio nella determinazione del canone mensile;
mentre nel contratto di locazione il canone è costituito dal mero corrispettivo per il mero godimento del bene, nel contratto di leasing traslativo, il canone non è solo corrispettivo del godimento ma è pattuito in considerazione della clausola che permette all'utilizzatore, alla scadenza del contratto, l'acquisto del bene ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello di mercato.
Quanto al danno da occupazione senza titolo, richiamati i principi espressi da C. Cass. S.U. 33645/22 alla cui motivazione di rinvia, è lo stesso ricorrente che allega che lo scopo di è Parte_1
“…portare a termine i contratti e valorizzazione e vendere i suddetti immobili”.
Nel caso in esame, pertanto, non vi è neppure l'allegazione di un danno al diritto di godimento diretto o indiretto del bene in quanto, cessato il contratto, la ricorrente, per sua stessa allegazione, è tenuta ad alienare l'immobile. pagina 3 di 4 Da quanto sopra si evince che il danno da occupazione illegittima è solo quello conseguente la perdita di occasioni di vendita del bene ad un prezzo superiore rispetto a quello al quale il bene potrà essere alienato all'esito del rilascio;
ma tale danno non è stato allegato.
In assenza di specifica allegazione non è possibile né accertare se tale danno sussista né, tantomeno, procedere alla sua liquidazione, quand'anche solo equitativa.
VI. La liquidazione delle spese di lite
A fronte della parziale soccombenza le spese di lite possono essere compensante per la metà.
L'ulteriore metà viene liquidata, in favore di parte ricorrente, in euro 3.808,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso del 50% del CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così giudica: condanna parte resistente a rilasciare, in favore della ricorrente, libro da persone e cose, l'immobile costituito da: porzione di fabbricato in Poggio Moiano, via Salaria Vecchia snc composta da: locale al piano secondo di 5 vani, particella 413 subalterni 31 categoria A/10 cl 2 rendita catastale 839,24”, meglio descritto in atti;
rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente;
spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4