Articolo 19 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 dicembre 1988
Art. 19. 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988