TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23450/2024 RG Lavoro
TRA cf. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Di Tella ed Achille Reccia, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa,
Via Guido Cavalcanti 4, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
-Convenuti contumaci-
, in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
-Resistente-
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 31.10.2024 l'istante indicata in epigrafe, ha premesso di essere in servizio come insegnante alle dipendenze del presso Controparte_1 la Scuola di Primo Grado “Gobetti – De Filippo” con sede in Quarto, giusta contratto a tempo determinato per il periodo dal 13.09.2024 sino al 30.06.2025; ha dedotto di aver ripetutamente sottoscritto con il suddetto Ministero contratti di docenza nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 per i periodi meglio precisati in ricorso. Ha lamentato di non aver percepito, nei periodi indicati, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 pur avendo svolte diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità del tutto equiparabili a quelli dei docenti di ruolo e/o degli insegnanti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Individuate le disposizioni contrattuali ratione temporis applicabili, richiamato il generale principio di non discriminazione così come declinato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
1 dell'Unione Europea nonché le ordinanze della Corte di Cassazione del 27 luglio 2018 e n.
6293/2020, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
e l' affinchè, accertato preliminarmente il proprio diritto alla percezione della
[...] CP_2 retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2011 in relazione ai contratti a termine indicati in premessa, l' fosse condannata Controparte_3 al pagamento in proprio favore dell'importo di Euro 1.222,20 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto;
ha chiesto altresì di condannare il ad adottare tutti CP_1
i consequenziali provvedimenti, inclusa la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' ; vinte le spese legali, con attribuzione. Parte_2 Cont Nonostante la rituale notifica del ricorso, il non si è costituito in giudizio.
Nel costituirsi con memoria del 29.08.2025, l ha aderito alla domanda della ricorrente CP_2 chiedendo che, in ipotesi di accertamento della fondatezza della stessa, l'adito Giudice dichiari la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore convenuto il CP_2 pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti ulteriormente dovuti in relazione al rapporto di lavoro in oggetto, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9) e 10) L 335/1995, con condanna generica al relativo pagamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata decisa mediante la presente sentenza, con lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
.
[...]
Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo le argomentazioni che saranno illustrate di seguito.
Si rileva, innanzitutto, che le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano provate dalla documentazione prodotta.
Invero la parte ricorrente ha prodotto i contratti di lavoro dai quali risulta che la stessa ha lavorato come docente di scuola secondaria di I grado (classe di concorso A022) a tempo determinato per esigenze sostitutive presso Istituzioni Scolastiche Statali per i seguenti periodi: dal 11.11.2020 al 22.12.2020; dal 23.12.2020 al 6.1.2021; dal 7.1.2021 al 7.1.2021; dal
8.1.2021 al 7.3.2021, dal 8.3.2021 al 26.4.2021 e dal 27.4.2021 al 8.6.2021, sempre per n. 18 ore settimanali (cfr. allegati al ricorso).
Così come dai cedolini paga allegati emerge che la ricorrente non ha mai ricevuto l'emolumento per cui è causa.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa
2 sezione, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni
Si premette che il CCNL 2001 prevede che: "ART.
7 - Retribuzione professionale docenti 1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
Orbene la Suprema Corte ( Cass. lav n. 20015/2018) ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo."
In particolare la Corte di Cassazione ha così motivato: " L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
3 Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (rt. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 e 28.11.2019 n. 31149 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173
e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte (v., da ultimo Cass. 07.02.2020 n. 2924) ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
4 trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Una diversa interpretazione da quella fin qui sostenuta finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
E' il caso di ricordare che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Venendo alla concreta fattispecie in esame va evidenziato, anche a fronte della mancata costituzione in giudizio del , che il supplente temporaneo, in quanto assunto per CP_1 ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, non potendo, pertanto, ritenersi che la durata temporalmente limitata dell'incarico sia incompatibile con la percezione della RPD.
In via ulteriore, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Ne consegue l'affermazione del diritto dell'istante alla corresponsione dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, da cui conseguono le differenze retributive per gli anni scolastici e per i periodi segnatamente indicati in ricorso.
5 Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dall'istante ed allegati al ricorso che appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nella documentazione in atti e non sono stati oggetto di alcuna contestazione specifica.
Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 1.222,20, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Il va altresì condannato alla regolarizzazione, direttamente in favore dell' CP_1 CP_2 convenuto in giudizio, della posizione contributiva della ricorrente in relazione alle accertate differenze stipendiali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna il , in persona del a Controparte_1 CP_5 corrispondere a la retribuzione professionale docente per il periodo Parte_1 indicato in ricorso, pari alla somma complessiva di euro 1.222,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla regolarizzazione, Controparte_1 direttamente in favore dell' della posizione contributiva della ricorrente in relazione CP_2 alle accertate differenze stipendiali;
3) condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_5 rifusione delle spese di lite del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro
1314,00, a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre Iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23450/2024 RG Lavoro
TRA cf. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Di Tella ed Achille Reccia, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa,
Via Guido Cavalcanti 4, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1
-Convenuti contumaci-
, in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
-Resistente-
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 31.10.2024 l'istante indicata in epigrafe, ha premesso di essere in servizio come insegnante alle dipendenze del presso Controparte_1 la Scuola di Primo Grado “Gobetti – De Filippo” con sede in Quarto, giusta contratto a tempo determinato per il periodo dal 13.09.2024 sino al 30.06.2025; ha dedotto di aver ripetutamente sottoscritto con il suddetto Ministero contratti di docenza nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 per i periodi meglio precisati in ricorso. Ha lamentato di non aver percepito, nei periodi indicati, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 pur avendo svolte diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità del tutto equiparabili a quelli dei docenti di ruolo e/o degli insegnanti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Individuate le disposizioni contrattuali ratione temporis applicabili, richiamato il generale principio di non discriminazione così come declinato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
1 dell'Unione Europea nonché le ordinanze della Corte di Cassazione del 27 luglio 2018 e n.
6293/2020, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
e l' affinchè, accertato preliminarmente il proprio diritto alla percezione della
[...] CP_2 retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2011 in relazione ai contratti a termine indicati in premessa, l' fosse condannata Controparte_3 al pagamento in proprio favore dell'importo di Euro 1.222,20 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto;
ha chiesto altresì di condannare il ad adottare tutti CP_1
i consequenziali provvedimenti, inclusa la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' ; vinte le spese legali, con attribuzione. Parte_2 Cont Nonostante la rituale notifica del ricorso, il non si è costituito in giudizio.
Nel costituirsi con memoria del 29.08.2025, l ha aderito alla domanda della ricorrente CP_2 chiedendo che, in ipotesi di accertamento della fondatezza della stessa, l'adito Giudice dichiari la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore convenuto il CP_2 pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti ulteriormente dovuti in relazione al rapporto di lavoro in oggetto, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9) e 10) L 335/1995, con condanna generica al relativo pagamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata decisa mediante la presente sentenza, con lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
.
[...]
Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo le argomentazioni che saranno illustrate di seguito.
Si rileva, innanzitutto, che le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano provate dalla documentazione prodotta.
Invero la parte ricorrente ha prodotto i contratti di lavoro dai quali risulta che la stessa ha lavorato come docente di scuola secondaria di I grado (classe di concorso A022) a tempo determinato per esigenze sostitutive presso Istituzioni Scolastiche Statali per i seguenti periodi: dal 11.11.2020 al 22.12.2020; dal 23.12.2020 al 6.1.2021; dal 7.1.2021 al 7.1.2021; dal
8.1.2021 al 7.3.2021, dal 8.3.2021 al 26.4.2021 e dal 27.4.2021 al 8.6.2021, sempre per n. 18 ore settimanali (cfr. allegati al ricorso).
Così come dai cedolini paga allegati emerge che la ricorrente non ha mai ricevuto l'emolumento per cui è causa.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa
2 sezione, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni
Si premette che il CCNL 2001 prevede che: "ART.
7 - Retribuzione professionale docenti 1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
Orbene la Suprema Corte ( Cass. lav n. 20015/2018) ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo."
In particolare la Corte di Cassazione ha così motivato: " L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
3 Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (rt. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 e 28.11.2019 n. 31149 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173
e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte (v., da ultimo Cass. 07.02.2020 n. 2924) ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
4 trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Una diversa interpretazione da quella fin qui sostenuta finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
E' il caso di ricordare che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Venendo alla concreta fattispecie in esame va evidenziato, anche a fronte della mancata costituzione in giudizio del , che il supplente temporaneo, in quanto assunto per CP_1 ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, non potendo, pertanto, ritenersi che la durata temporalmente limitata dell'incarico sia incompatibile con la percezione della RPD.
In via ulteriore, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Ne consegue l'affermazione del diritto dell'istante alla corresponsione dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, da cui conseguono le differenze retributive per gli anni scolastici e per i periodi segnatamente indicati in ricorso.
5 Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dall'istante ed allegati al ricorso che appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nella documentazione in atti e non sono stati oggetto di alcuna contestazione specifica.
Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 1.222,20, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Il va altresì condannato alla regolarizzazione, direttamente in favore dell' CP_1 CP_2 convenuto in giudizio, della posizione contributiva della ricorrente in relazione alle accertate differenze stipendiali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna il , in persona del a Controparte_1 CP_5 corrispondere a la retribuzione professionale docente per il periodo Parte_1 indicato in ricorso, pari alla somma complessiva di euro 1.222,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla regolarizzazione, Controparte_1 direttamente in favore dell' della posizione contributiva della ricorrente in relazione CP_2 alle accertate differenze stipendiali;
3) condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_5 rifusione delle spese di lite del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro
1314,00, a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre Iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6