CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1299/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10167/2022, vertente
TRA
(già , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Grazia Sansone e Filippo Di Peio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 161;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Iolanda Piccinini. Controparte_1 Parte_3
Marco Isceri ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67;
[...] APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ritualmente notificato chiedeva la condanna della Controparte_1 Parte_1 al risarcimento del danno da perdita di chances a seguito della complessa
[...] vicenda giudiziaria ivi riassunta. La società resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale rilevava che “il comportamento del datore di lavoro è censurabile sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, non essendosi la società mai adoperata per ricollocare effettivamente ed immediatamente il lavoratore nonostante le reiterate diffide e richieste in tal senso, oppure di ricollocarlo presso altre società del gruppo. Sulla base di quanto affermato e provato documentalmente il ricorrente ha dimostrato, quantomeno in termini presuntivi, sulla base di indici certi e oggettivi, l'elevata probabilità di poter rimanere ancora in servizio lavorando (o, semmai, con rapporto sospeso in cassa integrazione) fino al marzo 2022, ove fosse stato “riassunto” nel 2009”. Precisava che “Vero è che con la sentenza d'appello del 2019 il ricorrente è stato risarcito della mancata assunzione in relazione al periodo 2009-giugno 2019, ma il mancato reinserimento ormai divenuto definitivo per effetto del licenziamento del luglio 2019 gli ha fatto perdere la possibilità di restare nel bacino del personale ex , seguendone le Pt_2 sorti per continuare a lavorare o almeno a migliorare la propria posizione previdenziale percependo il trattamento di cassa integrazione. In altri termini, il ricorrente, se fosse stato Contr assunto effettivamente da el 2009, avrebbe avuto elevate e concrete chances di transitare, nel 2015, in LI AI o altre società del gruppo, come avvenuto peraltro per gran parte del personale di terra, e avrebbe potuto fruire degli ammortizzatori sociali e della proroga degli stessi nonchè vedersi accreditata la contribuzione figurativa fino alla data del definitivo pensionamento (16 marzo 2022). Avrebbe così avuto la chance di continuare a lavorare, a rendersi utile per la società, a guadagnare in termini di retribuzioni e di TFR e a migliorare il proprio futuro trattamento pensionistico, nonché la propria professionalità … Con riferimento al quantum debeatur, si osserva come il parametro retributivo invocato in ricorso vada contemperato con la decurtazione dell'aliunde perceptum, così come dedotto da parte resistente, al fine di evitare un'ingiusta locupletazione;
pertanto, avuto riguardo alla retribuzione spettante al ricorrente a giugno 2019, alla circostanza che il ricorrente è andato in quiescenza a marzo 2022, e detratto equitativamente quanto da lui percepito in questo periodo, si ritiene equo quantificare il dovuto in euro 34.000, pari a 1.000 euro al mese. Quanto al danno da perdita pensionistica, viceversa, si ritiene doversi condividere equitativamente i conteggi formulati da parte ricorrente, che tengono conto della differenza pensionistica di circa 365 euro al mese calcolata sulla data probabilistica del giugno 2035, coincidente col raggiungimento degli 80 anni di età da parte del ricorrente, per un totale di euro 60.000”. In definitiva, condannava la società resistente a corrispondere al la somma di euro 94.000,00 oltre accessori dalla domanda al saldo. CP_1
Avverso detta sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto appello la con ricorso depositato l'1.6.2023. Parte_1
Si è costituito , che ha chiesto di dichiarare l'infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto. CP_3
Con l'atto d'appello, invero, la precisa, Parte_1 Parte_1 preliminarmente, che “Il sig. dopo aver ricordato le varie fasi della trattativa CP_1 sindacale che ha preceduto l'operazione di acquisizione di beni delle società del gruppo Contr LI in A.S. da parte di lamentava la mancata assunzione in quest'ultima per violazione e falsa applicazione dell'Accordo e chiedeva al Tribunale di Civitavecchia di accertare il suo diritto soggettivo a vedersi assumere dalla società Appellante, con effetto retroattivo alla data del 13 gennaio 2009, stante la sussistenza in capo all'istante di tutti i requisii di priorità previsti dalle clausole dall'Accordo, disciplinante i criteri di selezione del personale da parte di LI CA S.p.A.
4.3. Il Tribunale di Civitavecchia rigettava il ricorso del lavoratore (cfr. doc n. 6 del ricorso del primo grado). Il giudizio del secondo grado veniva poi definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1274/2019, pubblicata in data 15/4/2019 (cfr. doc n. 7 del ricorso del primo grado), con la quale la Corte - in aperto contrasto con le numerose decisioni dalla stessa rese in fattispecie identiche a quella in esame: - dichiarava il diritto del sig. di essere assunto dal 13 gennaio 2009 alle CP_1 Contr dipendenze di on l'inquadramento già riconosciuto nel precedente rapporto con Contr LI Servizi S.p.A.; - condannava l pagamento in favore del sig. a titolo di CP_1 risarcimento del danno, delle somme pari alle differenze tra la retribuzione relativa al suddetto inquadramento e le somme percepite a titolo di CIGS a far data dal 13 gennaio 2009 e, per il periodo successivo alla cessazione della CIGS, all'intera retribuzione oltre rivalutazione e interessi.
4.4. La sentenza del secondo grado veniva poi confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 6 luglio 2022 (doc. n. 2).
4.5. A seguito del procedimento esecutivo azionato dal sig. in esecuzione del provvedimento di CP_1 assegnazione, il terzo pignorato, Intesa San Paolo S.p.a., in data 3 dicembre 2020 ha corrisposto all'Appellato la complessiva somma di Euro 266.917,82 (doc. n. 9 e 9bis del ricorso del primo grado)”. Deduce, poi, che IA CA ha dunque cessato definitivamente le operazioni di volo il 31 dicembre 2014, contestualmente modificando la propria ragione sociale in (doc. n. 4 del fascicolo del Parte_1 primo grado).
5.10. Alla luce di quanto sopra rappresentato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Appellante non ha più svolto più attività di trasporto aereo, avendo conferito interamente il ramo d'azienda operativo (relativo, appunto, al trasporto aereo) ad LI CP_ AI (ora in , unitamente alle risorse umane - non licenziate nell'ambito delle due procedure di mobilità - necessarie allo svolgimento della predetta attività. In estrema sintesi, Contr a stata attribuita esclusivamente attribuita la funzione di gestire tutti i contenziosi (di natura civile, tributaria, del lavoro) e le passività (attive e potenziali) non strettamente connesse all'attività caratteristica di vettore aereo e, pertanto, non trasferite nella Contr neocostituita LI AI.
5.11. unque, sin dalla data sopra indicata, non ha più svolto alcuna attività produttiva, avendo ceduto le residue attività operative ed essendole stato revocato il COA (certificato di operatore aeronautico), come dimostrato dall'elenco delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo, presente sul sito , che non indica tra tali CP_5 imprese CA (doc. n. 5 del fascicolo del primo grado).
5.12. La situazione di CA come sopra delineata, già di per sé dimostra che l'Appellante certamente non era nelle condizioni di impiegare/reintegrare ulteriori risorse, né lo è tutt'ora.
5.13. Ciò premesso, a fronte della pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 1274/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019, che ha dichiarato il diritto del sig. ad essere assunto dal 13 gennaio 2009 alle CP_1 dipendenze di l'Appellante si è trovata nell'oggettiva impossibilità di impiegare CP_3 il lavoratore non solo nella originaria posizione di lavoro, ma in alcun tipo di attività.
5.14. Il Contr sig. veniva, dunque, licenziato da er giustificato motivo oggettivo con lettera CP_1 datata 30 luglio 2019, regolarmente inviata con raccomandata del 1° agosto 2019, con data di efficacia al termine della compiuta giacenza del 5 settembre 2019 (doc. n. 6 del fascicolo del primo grado).
5.15. Risulta all'Appellante che, nonostante la regolare notifica del licenziamento (neppur messa in discussione dalla controparte), il sig. non abbia CP_1 mai impugnato tale provvedimento.
5.16. Anche se non oggetto di domanda, si precisa - altresì - che tutte le retribuzioni maturate dal sig. a decorrere dalla data di CP_1 pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, nonché le spettanze di fine rapporto, sono state integralmente corrisposte a controparte, tanto che l'odierno appellato nulla ha rivendicato in tal senso”. Censura la decisione del Tribunale per 1) non aver ritenuto la “Insussistenza dei presupposti fondamentali per il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance - omessa valutazione da Contr parte del giudice del primo grado delle circostanze in fatto rappresentate da - violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., per aver il giudice del primo grado applicato in modo erroneo la regola di giudizio fondata sull'onere della prova … date per pacifiche Contr le vicende che hanno caratterizzato le vicissitudini lavorative del sig. in è del CP_1 Contr tutto evidente che il lavoratore, il cui rapporto di lavoro è stato ricostituito in decorrere dal 13 gennaio 2009 solo formalmente (per le oggettive ragioni rappresentate nelle Contr premesse e non certo per una condotta omissiva di invece di adoperarsi al fine di proseguire qualsivoglia attività lavorativa presso LI AI (o, comunque, presso qualsiasi altro contesto lavorativo!) ha consapevolmente preferito usufruire, fin quando possibile, degli ammortizzatori sociali garantiti agli ex dipendenti del gruppo , per poi Pt_2 accedere all'età di 61 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia (fruendo di uno “scivolo” specifico riconosciuto agli stessi dipendenti ) con decorrenza 1° novembre 2017. Il Pt_2 lavoratore non si è dunque mai fattivamente adoperato per il raggiungimento di quel vantaggio, quell'opportunità, quella chance, oggi tanto agognata, rimanendo anche nel Contr limbo della riassunzione formale in che gli avrebbe comunque garantito di percepire le retribuzioni di volta in volta maturate a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1274/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019, senza neppur lavorare. E' ragionevole, infatti, ipotizzare che il procedimento oggi pendente sia stato azionato dalla controparte solo in via strumentale, nella piena consapevolezza che - una Contr volta cessato il rapporto con non avendo impugnato il licenziamento intimato da quest'ultima nel settembre 2019 e non avendo mai azionato alcuna pretesa nei confronti di LI AI - il lavoratore ha di fatto ormai esaurito ogni motivo di rivendicazione nei confronti dell'Appellante … alla luce della situazione organizzativa e patrimoniale in cui Contr versava (e versa) nonché dei fondamentali e del tutto ragionevoli principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, è di tutta evidenza che l'Appellata non avrebbe potuto in Contr alcun modo ricostituire il rapporto di lavoro del sig. Né si può far ricadere su CP_1 conseguenza della mancata richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria A.S. (soprattutto a seguito della pubblicazione della sentenza della Controparte_6
Corte d'Appello di Roma) … E ancora prosegue la Sentenza: “In altri termini, il ricorrente, se Contr fosse stato assunto effettivamente da el 2009, avrebbe avuto elevate e concrete chances di transitare, nel 2015, in LI AI o altre società del gruppo, come avvenuto peraltro per gran parte del personale di terra, e avrebbe potuto fruire degli ammortizzatori sociali e della proroga degli stessi nonchè vedersi accreditata la contribuzione figurativa fino alla data del definitivo pensionamento (16 marzo 2022). Avrebbe così avuto la chance di continuare a lavorare, a rendersi utile per la società, a guadagnare in termini di retribuzioni e di TFR e a migliorare il proprio futuro trattamento pensionistico, nonché la propria professionalità. Queste sono le chances perse di cui si è chiesto col ricorso introduttivo il risarcimento”. Con specifico riferimento all'affermazione sopra riportata, si evidenzia che, così ragionando, la Sentenza non fa altro che imporre alla Società una Contr sanzione ulteriore a quella già scontata da er non aver assunto il lavoratore nel lontano 2009. Si evidenzia a tal proposito che le Sezioni Unite della Suprema Corte “hanno innanzitutto sottolineato che "la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta concretamente dalla vittima mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento " Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 12 luglio 2006 n. 1459. … La Sentenza, infatti, limitandosi a riprodurre fedelmente le generiche affermazioni riportate dal sig. con il ricorso del primo grado, considera accertate le seguenti circostanze CP_1 che, invero, risultano astratte, inattuali e inverosimili … Del resto, la ricostruzione operata dalla Sentenza è del tutto semplicistica … Ebbene, le affermazioni dell'Appellato, nonché della Sentenza, non sono supportate da alcun elemento allegatorio né tantomeno probatorio che dimostri che il sig. avrebbe avuto il diritto di transitare in LI AI ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c.; nessuna prova dell'appartenenza al ramo d'azienda oggetto di cessione, nessuna domanda sul punto … remesso quanto sopra, neppur corrisponde al vero che tutto il personale di terra avente la qualifica del sig. sarebbe transitato in LI CP_1 Contr AI. Si pensi, a titolo esemplificativo, che delle risorse (assunte da el 2009) citate dallo stesso nel parallelo giudizio dallo stesso azionato (doc. n. 5, pagina 17), a detta del CP_1 quale “avrebbero dovuto essere considerate perfettamente identiche” alla sua posizione lavorativa, tutti appartenenti alla funzione “Acquisti e Servizi” con qualifica di IC EC Servizi: - il sig. , IC EC , è stato Testimone_1 Controparte_7 collocato in mobilità nel 2014, insieme ad altra risorsa avente medesima professionalità rivendicata dal sig. ovvero il sig. , IC EC Servizi CP_1 Parte_4
- solo i signori sono transitati in AI, ma a seguito CP_8 Parte_5 Parte_6 di una comparazione effettuata dalla Società nel rispetto dei criteri definiti con le OO.SS. Si evidenzia, poi, per mero scrupolo, che il sig. ivestiva al momento della procedura Pt_5 di mobilità del 2014, la diversa mansione di IC EC Acquisti legati alla sicurezza del patrimonio, mentre il sig. aveva la qualifica di IC EC Parte_6
Servizi Generali (al pari del sig. ), ma con il ruolo di Capo Servizio posto a capo di Pt_4 una struttura organizzativa. Anche solo analizzando i dati sopra riportati, è agevole concludere che la probabilità del sig. di transitare in AI non sia affatto pari al 90% CP_1
(anche a non voler considerare che, verosimilmente, il lavoratore sarebbe stato collocato in mobilità per i sopra richiamati requisiti pensionistici) … Il lavoratore, dunque, pretende di ottenere un risarcimento che - oltre ad essere quantificato in maniera errata - è legato ad una molteplicità di variabili non verificabili a priori o, comunque, per nulla concrete ed attuali. La giurisprudenza sul punto è, infatti, unanime nel ritenere che "in tema di danni, il danno patrimoniale da "perdita di chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza … non si potrà prescindere dal principio espresso dall'art. 1227, comma 2, c.c.: “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” e, nello specifico, dalla computabilità dell'aliunde percipiendum. Si veda in tal senso una recente sentenza di merito, che così recita: “il danno non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l'oggettivo ritardo con cui è stata proposta l'azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione ...” Corte d'appello di Catania, Sezione lavoro, sentenza del 18 settembre 2020, n. 546..”; 2) “In merito alla quantificazione del danno rivendicato - omessa pronuncia in merito Contr alle eccezioni sollevate da on il primo grado del giudizio … vanno fatte alcune considerazioni, come meglio specificate dal consulente del lavoro della Società, dott. con le note critiche che si allegano (doc. n. 6). a) Sul danno retributivo La Persona_1 retribuzione indicata quale parametro nei conteggi allegati dal sig. e dai quali il CP_1 giudice del primo grado ha tratto erroneamente le proprie conclusioni, è del tutto inesatta Contr perché non tiene conto del fatto che, qualora alle dipendenze di di LI AI, il rapporto di lavoro del sig. sarebbe stato disciplinato dalla contrattazione collettiva CP_1 aziendale vigente in CA dal 13 gennaio 2009 (“CCL CA”) e, dal luglio 2014, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo Parte Specifica Vettori - Personale di Terra (“CCNL”, cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso del primo grado, che qui si allega nuovamente al doc. n. 7). Da ciò ne consegue che la retribuzione di Euro 3.630,28 indicata dal sig. CP_1 ed erroneamente utilizzata dal giudice del primo grado, non trova giustificazione alcuna e risulta oltremodo superiore rispetto a quella realmente spettante … e, seppur le fonti collettive citate ed allegate dall'Appellato siano corrette, la base di calcolo indicata dalla controparte è del tutto errata, con tutte le conseguenze derivanti nella definizione del quantum debeatur [e allega proprio conteggio] … b) Sul danno previdenziale … Il patronato incaricato dal sig. negli elaborati allegati al ricorso del primo grado, CP_1 specifica innanzitutto quanto segue: a) "questa simulazione ha valore meramente indicativo ed orientativo"; b) "il presente prospetto informativo è stato sviluppato sulla base delle indicazioni contributive, retributive e temporali comunicate dall'assistito”. Appare del tutto evidente che il conteggio non presenta alcun carattere di oggettività, sia per l'applicazione di presunzioni in materia previdenziale (anche alla luce delle eventuali ulteriori soluzioni pensionistiche totalmente ignorate nei conteggi), sia per l'inserimento di dati forniti a piacimento dall'Appellato … In caso di accoglimento delle domande del sig.
dunque, si chiede in via subordinata che gli importi stabiliti nella sentenza di primo CP_1 grado vengano ricalcolati, anche attraverso una CTU contabile che, certamente, terrebbe conto di dati oggettivi e non presunti, come fin qui avvenuto.:
L'appello è fondato, nei termini di seguito esposti. Ebbene, fino alla pronuncia di questa n. 1274/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019, che ha dichiarato il diritto del sig. ad essere assunto dal 13 gennaio 2009 alle CP_1 dipendenze di quest'ultima nulla sapeva circa detta assunzione. Comunque CP_3 risulta aver corrisposto all'Appellato la complessiva somma di Euro 266.917,82 somma comunque non contestata da parte appellata così come la medesima non ha mai contestato il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con lettera datata 30 luglio Contr 2019 da parte di In sede di ricorso di primo grado parte appellata ha chiesto di “accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito del licenziamento dell'agosto 2019, ha subito un danno da perdita di chances per causa imputabile alla Società per la mancata assunzione alle dipendenze della società LI CA S.p.A. a decorrere dal 13 gennaio 2009, con l'inquadramento già riconosciuto nel precedente rapporto con LI Servizi S.p.A., come disposto dalla sentenza n 1274/2019 pubblicata il 15.4.2019 della Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav.”. Invero, non si comprende quale ulteriore danno oltre quello già ristorato in esecuzione della predetta sentenza abbia subito l'appellato e soprattutto ci si domanda per quale ragione sia stata omessa la impugnazione del predetto licenziamento per Contr giustificato motivo che non solo legittima la datorialità in capo a er tutto il periodo fino al suo licenziamento ma definisce in modo concludente il rapporto di lavoro con la medesima sì che non si vede a quale titolo possa avanzare pretese a seguito del detto recesso datoriale, si ribadisce, mai impugnato. Peraltro, giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui (v. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023, In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto)”. V., poi, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6488 del 14/03/2017 che ha precisato che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benchè solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18207 del 25/08/2014 secondo cui “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto” Ebbene alla luce della superiore richiamata giurisprudenza di legittimità parte appellata nulla di fatto ha dimostrato prospettando solo situazioni ipotetiche prive di risconto alcuno. Per le suesposte ragioni, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con rigetto della domanda spiegata dall'appellato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda spiegata da parte appellata;
- condanna, altresì, parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 4.217,00 e, per il presente grado, in euro 4.997,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1299/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10167/2022, vertente
TRA
(già , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Grazia Sansone e Filippo Di Peio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 161;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Iolanda Piccinini. Controparte_1 Parte_3
Marco Isceri ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67;
[...] APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ritualmente notificato chiedeva la condanna della Controparte_1 Parte_1 al risarcimento del danno da perdita di chances a seguito della complessa
[...] vicenda giudiziaria ivi riassunta. La società resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale rilevava che “il comportamento del datore di lavoro è censurabile sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, non essendosi la società mai adoperata per ricollocare effettivamente ed immediatamente il lavoratore nonostante le reiterate diffide e richieste in tal senso, oppure di ricollocarlo presso altre società del gruppo. Sulla base di quanto affermato e provato documentalmente il ricorrente ha dimostrato, quantomeno in termini presuntivi, sulla base di indici certi e oggettivi, l'elevata probabilità di poter rimanere ancora in servizio lavorando (o, semmai, con rapporto sospeso in cassa integrazione) fino al marzo 2022, ove fosse stato “riassunto” nel 2009”. Precisava che “Vero è che con la sentenza d'appello del 2019 il ricorrente è stato risarcito della mancata assunzione in relazione al periodo 2009-giugno 2019, ma il mancato reinserimento ormai divenuto definitivo per effetto del licenziamento del luglio 2019 gli ha fatto perdere la possibilità di restare nel bacino del personale ex , seguendone le Pt_2 sorti per continuare a lavorare o almeno a migliorare la propria posizione previdenziale percependo il trattamento di cassa integrazione. In altri termini, il ricorrente, se fosse stato Contr assunto effettivamente da el 2009, avrebbe avuto elevate e concrete chances di transitare, nel 2015, in LI AI o altre società del gruppo, come avvenuto peraltro per gran parte del personale di terra, e avrebbe potuto fruire degli ammortizzatori sociali e della proroga degli stessi nonchè vedersi accreditata la contribuzione figurativa fino alla data del definitivo pensionamento (16 marzo 2022). Avrebbe così avuto la chance di continuare a lavorare, a rendersi utile per la società, a guadagnare in termini di retribuzioni e di TFR e a migliorare il proprio futuro trattamento pensionistico, nonché la propria professionalità … Con riferimento al quantum debeatur, si osserva come il parametro retributivo invocato in ricorso vada contemperato con la decurtazione dell'aliunde perceptum, così come dedotto da parte resistente, al fine di evitare un'ingiusta locupletazione;
pertanto, avuto riguardo alla retribuzione spettante al ricorrente a giugno 2019, alla circostanza che il ricorrente è andato in quiescenza a marzo 2022, e detratto equitativamente quanto da lui percepito in questo periodo, si ritiene equo quantificare il dovuto in euro 34.000, pari a 1.000 euro al mese. Quanto al danno da perdita pensionistica, viceversa, si ritiene doversi condividere equitativamente i conteggi formulati da parte ricorrente, che tengono conto della differenza pensionistica di circa 365 euro al mese calcolata sulla data probabilistica del giugno 2035, coincidente col raggiungimento degli 80 anni di età da parte del ricorrente, per un totale di euro 60.000”. In definitiva, condannava la società resistente a corrispondere al la somma di euro 94.000,00 oltre accessori dalla domanda al saldo. CP_1
Avverso detta sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto appello la con ricorso depositato l'1.6.2023. Parte_1
Si è costituito , che ha chiesto di dichiarare l'infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto. CP_3
Con l'atto d'appello, invero, la precisa, Parte_1 Parte_1 preliminarmente, che “Il sig. dopo aver ricordato le varie fasi della trattativa CP_1 sindacale che ha preceduto l'operazione di acquisizione di beni delle società del gruppo Contr LI in A.S. da parte di lamentava la mancata assunzione in quest'ultima per violazione e falsa applicazione dell'Accordo e chiedeva al Tribunale di Civitavecchia di accertare il suo diritto soggettivo a vedersi assumere dalla società Appellante, con effetto retroattivo alla data del 13 gennaio 2009, stante la sussistenza in capo all'istante di tutti i requisii di priorità previsti dalle clausole dall'Accordo, disciplinante i criteri di selezione del personale da parte di LI CA S.p.A.
4.3. Il Tribunale di Civitavecchia rigettava il ricorso del lavoratore (cfr. doc n. 6 del ricorso del primo grado). Il giudizio del secondo grado veniva poi definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1274/2019, pubblicata in data 15/4/2019 (cfr. doc n. 7 del ricorso del primo grado), con la quale la Corte - in aperto contrasto con le numerose decisioni dalla stessa rese in fattispecie identiche a quella in esame: - dichiarava il diritto del sig. di essere assunto dal 13 gennaio 2009 alle CP_1 Contr dipendenze di on l'inquadramento già riconosciuto nel precedente rapporto con Contr LI Servizi S.p.A.; - condannava l pagamento in favore del sig. a titolo di CP_1 risarcimento del danno, delle somme pari alle differenze tra la retribuzione relativa al suddetto inquadramento e le somme percepite a titolo di CIGS a far data dal 13 gennaio 2009 e, per il periodo successivo alla cessazione della CIGS, all'intera retribuzione oltre rivalutazione e interessi.
4.4. La sentenza del secondo grado veniva poi confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 6 luglio 2022 (doc. n. 2).
4.5. A seguito del procedimento esecutivo azionato dal sig. in esecuzione del provvedimento di CP_1 assegnazione, il terzo pignorato, Intesa San Paolo S.p.a., in data 3 dicembre 2020 ha corrisposto all'Appellato la complessiva somma di Euro 266.917,82 (doc. n. 9 e 9bis del ricorso del primo grado)”. Deduce, poi, che IA CA ha dunque cessato definitivamente le operazioni di volo il 31 dicembre 2014, contestualmente modificando la propria ragione sociale in (doc. n. 4 del fascicolo del Parte_1 primo grado).
5.10. Alla luce di quanto sopra rappresentato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Appellante non ha più svolto più attività di trasporto aereo, avendo conferito interamente il ramo d'azienda operativo (relativo, appunto, al trasporto aereo) ad LI CP_ AI (ora in , unitamente alle risorse umane - non licenziate nell'ambito delle due procedure di mobilità - necessarie allo svolgimento della predetta attività. In estrema sintesi, Contr a stata attribuita esclusivamente attribuita la funzione di gestire tutti i contenziosi (di natura civile, tributaria, del lavoro) e le passività (attive e potenziali) non strettamente connesse all'attività caratteristica di vettore aereo e, pertanto, non trasferite nella Contr neocostituita LI AI.
5.11. unque, sin dalla data sopra indicata, non ha più svolto alcuna attività produttiva, avendo ceduto le residue attività operative ed essendole stato revocato il COA (certificato di operatore aeronautico), come dimostrato dall'elenco delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo, presente sul sito , che non indica tra tali CP_5 imprese CA (doc. n. 5 del fascicolo del primo grado).
5.12. La situazione di CA come sopra delineata, già di per sé dimostra che l'Appellante certamente non era nelle condizioni di impiegare/reintegrare ulteriori risorse, né lo è tutt'ora.
5.13. Ciò premesso, a fronte della pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 1274/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019, che ha dichiarato il diritto del sig. ad essere assunto dal 13 gennaio 2009 alle CP_1 dipendenze di l'Appellante si è trovata nell'oggettiva impossibilità di impiegare CP_3 il lavoratore non solo nella originaria posizione di lavoro, ma in alcun tipo di attività.
5.14. Il Contr sig. veniva, dunque, licenziato da er giustificato motivo oggettivo con lettera CP_1 datata 30 luglio 2019, regolarmente inviata con raccomandata del 1° agosto 2019, con data di efficacia al termine della compiuta giacenza del 5 settembre 2019 (doc. n. 6 del fascicolo del primo grado).
5.15. Risulta all'Appellante che, nonostante la regolare notifica del licenziamento (neppur messa in discussione dalla controparte), il sig. non abbia CP_1 mai impugnato tale provvedimento.
5.16. Anche se non oggetto di domanda, si precisa - altresì - che tutte le retribuzioni maturate dal sig. a decorrere dalla data di CP_1 pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, nonché le spettanze di fine rapporto, sono state integralmente corrisposte a controparte, tanto che l'odierno appellato nulla ha rivendicato in tal senso”. Censura la decisione del Tribunale per 1) non aver ritenuto la “Insussistenza dei presupposti fondamentali per il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance - omessa valutazione da Contr parte del giudice del primo grado delle circostanze in fatto rappresentate da - violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., per aver il giudice del primo grado applicato in modo erroneo la regola di giudizio fondata sull'onere della prova … date per pacifiche Contr le vicende che hanno caratterizzato le vicissitudini lavorative del sig. in è del CP_1 Contr tutto evidente che il lavoratore, il cui rapporto di lavoro è stato ricostituito in decorrere dal 13 gennaio 2009 solo formalmente (per le oggettive ragioni rappresentate nelle Contr premesse e non certo per una condotta omissiva di invece di adoperarsi al fine di proseguire qualsivoglia attività lavorativa presso LI AI (o, comunque, presso qualsiasi altro contesto lavorativo!) ha consapevolmente preferito usufruire, fin quando possibile, degli ammortizzatori sociali garantiti agli ex dipendenti del gruppo , per poi Pt_2 accedere all'età di 61 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia (fruendo di uno “scivolo” specifico riconosciuto agli stessi dipendenti ) con decorrenza 1° novembre 2017. Il Pt_2 lavoratore non si è dunque mai fattivamente adoperato per il raggiungimento di quel vantaggio, quell'opportunità, quella chance, oggi tanto agognata, rimanendo anche nel Contr limbo della riassunzione formale in che gli avrebbe comunque garantito di percepire le retribuzioni di volta in volta maturate a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1274/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019, senza neppur lavorare. E' ragionevole, infatti, ipotizzare che il procedimento oggi pendente sia stato azionato dalla controparte solo in via strumentale, nella piena consapevolezza che - una Contr volta cessato il rapporto con non avendo impugnato il licenziamento intimato da quest'ultima nel settembre 2019 e non avendo mai azionato alcuna pretesa nei confronti di LI AI - il lavoratore ha di fatto ormai esaurito ogni motivo di rivendicazione nei confronti dell'Appellante … alla luce della situazione organizzativa e patrimoniale in cui Contr versava (e versa) nonché dei fondamentali e del tutto ragionevoli principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, è di tutta evidenza che l'Appellata non avrebbe potuto in Contr alcun modo ricostituire il rapporto di lavoro del sig. Né si può far ricadere su CP_1 conseguenza della mancata richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria A.S. (soprattutto a seguito della pubblicazione della sentenza della Controparte_6
Corte d'Appello di Roma) … E ancora prosegue la Sentenza: “In altri termini, il ricorrente, se Contr fosse stato assunto effettivamente da el 2009, avrebbe avuto elevate e concrete chances di transitare, nel 2015, in LI AI o altre società del gruppo, come avvenuto peraltro per gran parte del personale di terra, e avrebbe potuto fruire degli ammortizzatori sociali e della proroga degli stessi nonchè vedersi accreditata la contribuzione figurativa fino alla data del definitivo pensionamento (16 marzo 2022). Avrebbe così avuto la chance di continuare a lavorare, a rendersi utile per la società, a guadagnare in termini di retribuzioni e di TFR e a migliorare il proprio futuro trattamento pensionistico, nonché la propria professionalità. Queste sono le chances perse di cui si è chiesto col ricorso introduttivo il risarcimento”. Con specifico riferimento all'affermazione sopra riportata, si evidenzia che, così ragionando, la Sentenza non fa altro che imporre alla Società una Contr sanzione ulteriore a quella già scontata da er non aver assunto il lavoratore nel lontano 2009. Si evidenzia a tal proposito che le Sezioni Unite della Suprema Corte “hanno innanzitutto sottolineato che "la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta concretamente dalla vittima mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento " Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 12 luglio 2006 n. 1459. … La Sentenza, infatti, limitandosi a riprodurre fedelmente le generiche affermazioni riportate dal sig. con il ricorso del primo grado, considera accertate le seguenti circostanze CP_1 che, invero, risultano astratte, inattuali e inverosimili … Del resto, la ricostruzione operata dalla Sentenza è del tutto semplicistica … Ebbene, le affermazioni dell'Appellato, nonché della Sentenza, non sono supportate da alcun elemento allegatorio né tantomeno probatorio che dimostri che il sig. avrebbe avuto il diritto di transitare in LI AI ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c.; nessuna prova dell'appartenenza al ramo d'azienda oggetto di cessione, nessuna domanda sul punto … remesso quanto sopra, neppur corrisponde al vero che tutto il personale di terra avente la qualifica del sig. sarebbe transitato in LI CP_1 Contr AI. Si pensi, a titolo esemplificativo, che delle risorse (assunte da el 2009) citate dallo stesso nel parallelo giudizio dallo stesso azionato (doc. n. 5, pagina 17), a detta del CP_1 quale “avrebbero dovuto essere considerate perfettamente identiche” alla sua posizione lavorativa, tutti appartenenti alla funzione “Acquisti e Servizi” con qualifica di IC EC Servizi: - il sig. , IC EC , è stato Testimone_1 Controparte_7 collocato in mobilità nel 2014, insieme ad altra risorsa avente medesima professionalità rivendicata dal sig. ovvero il sig. , IC EC Servizi CP_1 Parte_4
- solo i signori sono transitati in AI, ma a seguito CP_8 Parte_5 Parte_6 di una comparazione effettuata dalla Società nel rispetto dei criteri definiti con le OO.SS. Si evidenzia, poi, per mero scrupolo, che il sig. ivestiva al momento della procedura Pt_5 di mobilità del 2014, la diversa mansione di IC EC Acquisti legati alla sicurezza del patrimonio, mentre il sig. aveva la qualifica di IC EC Parte_6
Servizi Generali (al pari del sig. ), ma con il ruolo di Capo Servizio posto a capo di Pt_4 una struttura organizzativa. Anche solo analizzando i dati sopra riportati, è agevole concludere che la probabilità del sig. di transitare in AI non sia affatto pari al 90% CP_1
(anche a non voler considerare che, verosimilmente, il lavoratore sarebbe stato collocato in mobilità per i sopra richiamati requisiti pensionistici) … Il lavoratore, dunque, pretende di ottenere un risarcimento che - oltre ad essere quantificato in maniera errata - è legato ad una molteplicità di variabili non verificabili a priori o, comunque, per nulla concrete ed attuali. La giurisprudenza sul punto è, infatti, unanime nel ritenere che "in tema di danni, il danno patrimoniale da "perdita di chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza … non si potrà prescindere dal principio espresso dall'art. 1227, comma 2, c.c.: “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” e, nello specifico, dalla computabilità dell'aliunde percipiendum. Si veda in tal senso una recente sentenza di merito, che così recita: “il danno non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l'oggettivo ritardo con cui è stata proposta l'azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione ...” Corte d'appello di Catania, Sezione lavoro, sentenza del 18 settembre 2020, n. 546..”; 2) “In merito alla quantificazione del danno rivendicato - omessa pronuncia in merito Contr alle eccezioni sollevate da on il primo grado del giudizio … vanno fatte alcune considerazioni, come meglio specificate dal consulente del lavoro della Società, dott. con le note critiche che si allegano (doc. n. 6). a) Sul danno retributivo La Persona_1 retribuzione indicata quale parametro nei conteggi allegati dal sig. e dai quali il CP_1 giudice del primo grado ha tratto erroneamente le proprie conclusioni, è del tutto inesatta Contr perché non tiene conto del fatto che, qualora alle dipendenze di di LI AI, il rapporto di lavoro del sig. sarebbe stato disciplinato dalla contrattazione collettiva CP_1 aziendale vigente in CA dal 13 gennaio 2009 (“CCL CA”) e, dal luglio 2014, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo Parte Specifica Vettori - Personale di Terra (“CCNL”, cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso del primo grado, che qui si allega nuovamente al doc. n. 7). Da ciò ne consegue che la retribuzione di Euro 3.630,28 indicata dal sig. CP_1 ed erroneamente utilizzata dal giudice del primo grado, non trova giustificazione alcuna e risulta oltremodo superiore rispetto a quella realmente spettante … e, seppur le fonti collettive citate ed allegate dall'Appellato siano corrette, la base di calcolo indicata dalla controparte è del tutto errata, con tutte le conseguenze derivanti nella definizione del quantum debeatur [e allega proprio conteggio] … b) Sul danno previdenziale … Il patronato incaricato dal sig. negli elaborati allegati al ricorso del primo grado, CP_1 specifica innanzitutto quanto segue: a) "questa simulazione ha valore meramente indicativo ed orientativo"; b) "il presente prospetto informativo è stato sviluppato sulla base delle indicazioni contributive, retributive e temporali comunicate dall'assistito”. Appare del tutto evidente che il conteggio non presenta alcun carattere di oggettività, sia per l'applicazione di presunzioni in materia previdenziale (anche alla luce delle eventuali ulteriori soluzioni pensionistiche totalmente ignorate nei conteggi), sia per l'inserimento di dati forniti a piacimento dall'Appellato … In caso di accoglimento delle domande del sig.
dunque, si chiede in via subordinata che gli importi stabiliti nella sentenza di primo CP_1 grado vengano ricalcolati, anche attraverso una CTU contabile che, certamente, terrebbe conto di dati oggettivi e non presunti, come fin qui avvenuto.:
L'appello è fondato, nei termini di seguito esposti. Ebbene, fino alla pronuncia di questa n. 1274/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019, che ha dichiarato il diritto del sig. ad essere assunto dal 13 gennaio 2009 alle CP_1 dipendenze di quest'ultima nulla sapeva circa detta assunzione. Comunque CP_3 risulta aver corrisposto all'Appellato la complessiva somma di Euro 266.917,82 somma comunque non contestata da parte appellata così come la medesima non ha mai contestato il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con lettera datata 30 luglio Contr 2019 da parte di In sede di ricorso di primo grado parte appellata ha chiesto di “accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito del licenziamento dell'agosto 2019, ha subito un danno da perdita di chances per causa imputabile alla Società per la mancata assunzione alle dipendenze della società LI CA S.p.A. a decorrere dal 13 gennaio 2009, con l'inquadramento già riconosciuto nel precedente rapporto con LI Servizi S.p.A., come disposto dalla sentenza n 1274/2019 pubblicata il 15.4.2019 della Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav.”. Invero, non si comprende quale ulteriore danno oltre quello già ristorato in esecuzione della predetta sentenza abbia subito l'appellato e soprattutto ci si domanda per quale ragione sia stata omessa la impugnazione del predetto licenziamento per Contr giustificato motivo che non solo legittima la datorialità in capo a er tutto il periodo fino al suo licenziamento ma definisce in modo concludente il rapporto di lavoro con la medesima sì che non si vede a quale titolo possa avanzare pretese a seguito del detto recesso datoriale, si ribadisce, mai impugnato. Peraltro, giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui (v. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023, In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto)”. V., poi, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6488 del 14/03/2017 che ha precisato che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benchè solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18207 del 25/08/2014 secondo cui “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto” Ebbene alla luce della superiore richiamata giurisprudenza di legittimità parte appellata nulla di fatto ha dimostrato prospettando solo situazioni ipotetiche prive di risconto alcuno. Per le suesposte ragioni, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con rigetto della domanda spiegata dall'appellato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda spiegata da parte appellata;
- condanna, altresì, parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 4.217,00 e, per il presente grado, in euro 4.997,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano