Articolo 22 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 marzo 1974
Art. 22.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsioni per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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