Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1366/2021 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di accertamento promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Cataldi, giusta procura in atti –
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dall'avv.to Riccardo Vagliasindi –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2662 del 31.5.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso l'avviso di accertamento n. 2016008684/DDL del 15/12/2016, con il quale era- no stati disconosciuti i rapporti di lavoro con , Controparte_2 Controparte_3
[...
, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
, e . CP_12 CP_13 Controparte_14
Il Tribunale, affermata la sussistenza dell'interesse ad agire anche per le azioni di mero accertamento, e il difetto di legittimazione della nemmeno CP_15 evocata in giudizio escludeva, per alcuni lavoratori, la natura subordinata della
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prestazione lavorativa.
Nella specie, sulla scorta della giurisprudenza consolidata in merito alla «va- lenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi ricevute dai funzionari dell'Ente in sede ispettiva e riportate nel verbale», il primo giudice osservava che dall'esame delle dichiarazioni rese da , , Controparte_2 Controparte_4 [...]
, , era emerso CP_16 CP_6 Controparte_17 che «molti lavoratori hanno individuato il titolare del potere etero-direttivo in soggetto diverso dal peraltro neppure conosciuto dai più». Pt_1
In altro capo della decisione (§ 6), il Tribunale rilevava la carenza di allegazio- ne in ordine agli elementi tipici della subordinazione e, di conseguenza,
l'irrilevanza dei contratti di lavoro prodotti, in assenza della specifica indica- zione «dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione».
Né a tali lacune allegatorie potevano supplire i capitoli di prova testimoniale indicati dall'originario ricorrente, in quanto privi di specificità, anche tempora- le, o di natura valutativa o perché aventi ad oggetto «fatti indeterminati» e, in- fine, «per non essere i lavoratori interessati esaminabili come testi, trovandosi gli stessi in posizione di incompatibilità per essere interessati dalle conseguen- ze discendenti dall'eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro sulla loro posizione contributiva».
Osservava, inoltre, il Tribunale che il compendio probatorio versato in atti, co- stituito dai contratti di lavoro, dalle buste paga, dai contratti di distacco e dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori volte a certificare la prestazione di at- tività lavorativa subordinata per la ditta del ricorrente, non poteva rivestire al- cuna valenza probatoria in quanto – oltre che provenire dagli stessi lavoratori incompatibili a testimoniare, quanto alle dichiarazioni, pure prive di data certa
– non poteva prevalere sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, per come riportare in sentenza.
Di contro, per altri lavoratori, in assenza della «produzione delle dichiarazioni eventualmente rese da tali lavoratori in sede di accesso ispettivo, la documen- tazione prodotta dall'originario ricorrente era idonea a dimostrare la sussisten- za dei rapporti di lavoro.
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Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 28.11.2021. Resisteva al gravame l . CP_1
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto da parte del Tribunale.
Osserva che il primo giudice avrebbe errato ad attribuire valenza probatoria de- terminante agli «stralci delle “dichiarazioni spontanee” dei detti lavoratori in- tervistati», che invece sono stati contraddetti sia dai documenti prodotti sia dal- le circostanze indicate negli articolati della prova testimoniale non ammessa.
Insiste per l'ammissione di detta prova, dalla quale dovrebbe emergere la ef- fettiva prestazione lavorativa alle dipendenze di esso appellante, «nei cantieri di Torre del Greco e di Giugliano in Campania».
2. Con il secondo motivo di gravame critica la sentenza nel capo relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale. Rileva, a tal fine, che la valuta- zione di specificità dei fatti indicati nei capitoli di prova debba essere comples- sivamente condotta in relazione anche ai documenti prodotti.
Peraltro, osserva ancora l'appellante, per i lavoratori indicati come testi per i quali il Tribunale ha rilevato un interesse al giudizio, si pone un problema di incapacità e non di inammissibilità.
3. Col terzo motivo, ribadisce la censura in merito alla mancata ammissione dei testi.
Rileva, inoltre, in merito alle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori, come alle stesse non possa essere attribuita efficacia privilegiata in ordine «alla verità sostanziale delle dichiarazioni (provenienti da terzi, quali i lavoratori) ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei verbalizzanti».
Critica, poi, la sentenza per aver ritenuto la carenza di allegazione dei tratti fondamentali della subordinazione. Questa emergerebbe dal contesto dell'intero ricorso di primo grado, dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni firmate dai lavoratori laddove il primo giudice avrebbe errato nel ritenere la
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documentazione prodotta priva di data certa.
Chiede di produrre la stampa del messaggio “WhatsApp” del 15.12.2015 per dimostrare che il lavoratore , diversamente da come dichiarato agli CP_4 ispettori, conosceva il Pt_1
3.1. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
In merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha ri- badito, anche recentemente, che «l'esclusione di un'efficacia diretta fino a que- rela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia proba- toria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavora- tori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di la- voro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità' (v., in motiv., ex plurimis,
Cass. n. 20019 del 2018). 11. La Corte di merito ha, dunque, valorizzato le di- chiarazioni rese in sede ispettiva, conformandosi anche al principio per cui "i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pub- blico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il ma- teriale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (v., fra le tante, Cass. n.4182 del 2021; Cass. n. 11934 del 2019)» (Cass. 12618/2022).
Il collegio condivide la valutazione compiuta dal primo giudice sul punto.
Il Tribunale ha compiutamente motivato in ordine al fatto che ogni singola di- chiarazione resa da ciascun lavoratore (cfr. §§ da 6.1 a 6.6), fosse univoca nel senso di negare la sussistenza del rapporto di lavoro con la ditta Chisari Ascen- zio.
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A fronte di tali valutazioni di fatto, l'appellante si è limitato ad indugiare in or- dine al valore probatorio dei verbali ispettivi, per mezzo del richiamo a deci- sioni della Suprema Corte (vd. Cass. 22476/2021) che, invece, ribadiscono la correttezza del metodo fondato sul libero apprezzamento del giudice, come av- venuto nel caso in esame, dove il Tribunale non ha ritenuto le dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori quali fonti di prova privilegiata ma le ha valutate com- plessivamente considerando anche le allegazioni e i documenti prodotti.
3.2. A tal proposito va confermata la sentenza nel capo in cui ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale offerta in primo grado dall'odierno appel- lante.
Va così confermato che il capitolo di prova sub. 1 («Vero è che i Sig.ri
[...]
, , , Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , , , CP_2 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
, , e , sono Persona_1 Parte_3 CP_13 Controparte_14 stati assunti ed hanno lavorato alle dipendenze della , Controparte_18 con sede in Belpasso, nei cantieri di Torre del Greco e di Giugliano in Cam- pania per l'esecuzione dei lavori da questa assunti in subappalto, rispettiva- mente, dalla e dalla Controparte_19 Controparte_20
) è del tutto carente di qualsivoglia indicazione temporale necessaria a
[...] renderlo specifico.
Così anche il capitolo sub. 4 («Vero è che il Sig. , almeno una Parte_1
/ due volte la settimana e, quando necessario, anche per più giorni, veniva ed era presente in cantiere per organizzare il programma dei lavori ed impartire ai predetti lavoratori le necessarie direttive ed indicazioni sui lavori da esegui- re, nonché per effettuare la vigilanza ed i necessari controlli, anche in ordine al rispetto dell'orario di lavoro;
oltre che per effettuare eventuali richiami ed assumere gli opportuni provvedimenti e, quindi, esercitare i propri poteri di- sciplinari»); qui manca del tutto anche l'indicazione della collocazione fisica del “cantiere” mentre gli elementi indispensabili per l'identificazione in con- creto della subordinazione (“direttive ed indicazioni sui lavori da eseguire… vigilanza ed i necessari controlli… richiami ed assumere gli opportuni provve-
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dimenti… esercitare i propri poteri disciplinari) sono indicati in maniera del tutto generica e priva di collocazione temporale.
Così anche il capitolo sub. 2 di prova («Vero è che i predetti lavoratori hanno prestato la loro attività lavorativa sotto la direzione ed il coordinamento esclu- sivi del Sig. o di persona facente parte della sua organizza- Parte_1 zione aziendale») demanda ai testi di formulare una valutazione di elementi della subordinazione (quali “direzione e coordinamento”) strettamente giuridi- ca.
Anche il capitolo di prova sub. 3 («Vero è che i predetti lavoratori sono stati regolarmente retribuiti, come da busta paga, dal Sig. , a mez- Parte_1 zo assegno o bonifico bancario»), non si sottrae alla valutazione di inammissi- bilità compiuta dal primo giudice in quanto attinente ad un fatto (l'essere “re- golarmente retribuiti”) del tutto indeterminato.
3.3. Va, ancora, osservato che il Tribunale ha valutato l'assenza di data certa dei documenti in merito alla posizione di due lavoratori, (cfr. Controparte_4
§ 6.4) e (§ 6.6). CP_6
Il primo rispondendo alla domanda «se conosco la ri- Controparte_18 spondo senza per questo sbagliare, no non so chi sia non ho mai lavorato per questa ditta».
Questa dichiarazione, indipendentemente dalla certezza della data dei docu- menti contrari presentati dall'appellante, priva di qualsiasi valore la documen- tazione di assunzione, poiché l'accertamento fattuale effettuato dagli ispettori è indubbiamente idoneo a confutare il dato formale relativo all'assunzione, che non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del lavoratore interessato.
Anche per , ciò che rileva è che il lavoratore ha chiaramente CP_6 indicato di aver ricevuto le disposizioni lavorative da sia Persona_2 sotto che sotto (cfr. pag. 2 della relazione Parte_1 Persona_3 ispettiva prodotta dall nel fascicolo di parte di primo grado). CP_1
E, pertanto, a prescindere dal dato formale, il lavoratore ha indicato come dato- re di lavoro . Questi figura come “distaccante” in favore di Persona_2
nel contratto del 31.11.2014 prodotto dall'appellante (cfr. all. 2, doc. Pt_1
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6), ma tale contratto non ha, tra i lavoratori distaccati, proprio il Parte_4
[.
. Il lavoratore, poi, nemmeno risulta nell'elenco dei lavoratori distaccati con l'ulteriore contratto del 30.11.2015 (ibidem, doc. 7).
Col che è smentita l'affermazione (pag. 4 ricorso di primo grado) che «parte di loro [dei lavoratori, ndr] era stata distaccata nei cantieri del . Pt_1
4. Per le esposte ragioni l'appello va respinto.
5. Le spese processuali, come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati dal DM 147/2022, valore indeterminabile) e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i pre- supposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese processuali del giudizio che liquida in euro 4.966,00 oltre spese generali nella misura del
15%;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il
19.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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