Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 dicembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 1988 |
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Giurisprudenza • 1
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all. art. 1:
-La legge n. 1159/1929 reca: "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
-Il R.D. n. 289/1930 reca: "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". - Art. 2. 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale. - Art. 3. 1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2.Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.
5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.