Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 327/2024 r.g. promossa da
(già , p. iva , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Luigi Antonio Maschio
RICORRENTE
nei confronti di p. iva , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avvocati Francesco Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.02.2025: “NEL MERITO - Accertarsi e dichiararsi che le somme
corrisposte da (già a titolo di addizionale Parte_1 Parte_2
provinciale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento agli anni 2010 e 2011
sono state indebitamente pagate per tutto quanto esposto in atti e per l'effetto
condannare (P. Iva ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_2
Bolzano in Via Dodiciville n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore,
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 327/2024 r.g. 1
ad IVA se dovuta – o al pagamento della diversa somma anche maggiore”.
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
10.02.2025: “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertato che nessun pagamento è mai
stato effettuato a favore di (già Controparte_1 [...]
per le causali di cui al Ricorso e che, conseguentemente, Controparte_2
difetta in capo ad la titolarità passiva del rapporto e Controparte_1
dell'azione ex articolo 2033 del codice civile, rigettarsi le domande attoree e, per
l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da a Controparte_1 [...]
per alcun titolo o ragione. IN VIA SUBORDINATA 2. Accertato il Parte_1
difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del D.L.
511/1988, atteso altresì, che la disapplicazione non potrebbe, comunque,
dispiegare efficacia retroattiva, rigettarsi integralmente le domande avanzate da
Accertato, per l'effetto, che i pagamenti delle somme di cui Parte_1
ha chiesto la ripetizione ex articolo 2033 del codice civile Parte_1
sono avvenuti in base a titoli validi ed efficaci ratione temporis e,
conseguentemente, che è infondata la pretesa creditoria, dichiararsi che nulla è
dovuto da a per alcun titolo o Controparte_1 Parte_1
ragione. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 4. Accertarsi il difetto di
prova di parte dei pagamenti chiesti in ripetizione e per l'effetto accertarsi il
credito della ricorrente nella misura di Euro 14.907,14 o nella minor misura che
risulterà provata e quantificata in corso di causa. IN OGNI CASO 5. Con vittoria
delle spese e competenze di lite, nella misura di cui al D.M. 55/14, maggiorate del
30% ai sensi del D.M. 147/22 essendo l'atto redatto con strumenti informativi
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 327/2024 r.g. 2 volti ad agevolarne la consultazione, oltre al rimborso spese forfettarie non
inferiore al 15% del compenso totale, oltre ad oneri e accessori. IN VIA
ISTRUTTORIA Come da Comparsa di costituzione e risposta del 5 aprile 2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già nel prosieguo) per ottenere
[...] Controparte_2 CP_1
la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6/2 DL 511/1988 e ss. mm., per gli anni 2010 e 2011
– pari ad euro 17.260,34 – non dovuto secondo i principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE), come recepiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15198/2019.
ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo: CP_1
- che soggetto passivo dell'azione di ripetizione è il soggetto che abbia ricevuto il pagamento di cui è chiesta la restituzione, soggetto che nella specie è Ifitalia;
- la natura non self-executing della direttiva 2008/118/CE;
- in ogni caso, l'applicabilità della stessa solo in senso verticale (nei rapporti tra privati ed uno Stato Membro) non in senso orizzontale (nei rapporti tra soggetti privati, come nel caso di specie);
- la mancanza degli ulteriori presupposti per la disapplicazione dell'art. 6/2 DL
115/1988 e ss. mm., ed in particolare, della contemporanea vigenza (nel momento in cui pende il giudizio e/o è chiesta la disapplicazione) di norme reciprocamente contrastanti, essendo la normativa nazionale abrogata dal 2012;
- la prescrizione del diritto.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 327/2024 r.g. 3 La causa, istruita documentalmente, è stata discussa dalle parti all'udienza del 13
febbraio 2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
La domanda è rigettata.
Dalla documentazione depositata proprio dall'attrice emerge la prova:
- del fatto che il credito cui si riferiscono le fatture era stato ceduto a
[...]
(v. documenti n. 2 e 3, che, nella parte relativa ai Controparte_3
dati contrattuali, rappresentano la circostanza della cessione e indicano i dati di ai fini dell'esecuzione dei pagamenti addebitati); CP_3
- del fatto che i pagamenti dedotti sono stati eseguiti in favore di (si CP_3
vedano i bonifici di cui al documento n. 5).
Tanto è sufficiente per affermare che è il soggetto che ha ricevuto il CP_3
pagamento la cui restituzione viene chiesta con la domanda ex art. 2033 c.c.
E, conseguentemente, per rigettare detta domanda nei confronti della fornitrice
, che, pur originaria creditrice, ha ceduto a il credito de quo e CP_1 CP_3
soprattutto non ha ricevuto il pagamento.
Le diverse considerazioni della ricorrente non sono condivisibili, perché la giurisprudenza citata fa pur sempre riferimento all'azione ordinaria di indebito, la quale presuppone, quale fatto costitutivo, che il fornitore abbia in concreto ottenuto il pagamento, da parte del consumatore finale, delle somme oggetto di tale ripetizione. Se lo stesso invece ha ceduto il credito di cui alle fatture pagate dal consumatore — quindi: incluso quello di rivalsa nei confronti del consumatore finale per l'imposta oggetto di causa — con conseguente pagamento da parte del consumatore al cessionario, come deve ritenersi sia il presente caso, parte attrice
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 327/2024 r.g. 4 non ha titolo per esercitare un'azione di indebito nei confronti del cedente (si vedano sul punto Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 577/2024; Tribunale di
Treviso, sentenza 18 luglio 2024).
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda;
condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 2.547,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 2 marzo 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 327/2024 r.g. 5 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 327/2024 r.g. 6