Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 27/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2026, proposto da Bar Banqueting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dinelli e Lorenzo Cupaioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Gallerie degli Uffizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Compass Group Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione di oscurare integralmente i paragrafi dell'offerta della Compass Group Italia S.p.A. inerenti ai criteri di valutazione c.d. discrezionali, allegata alla comunicazione dell'aggiudicazione, trasmessa in data 21 gennaio 2026;
- nonché per la condanna della Stazione appaltante all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Gallerie degli Uffizi e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa KA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. In data 7 marzo 2025 le Gallerie degli Uffizi bandivano una gara (CIG B5EF579162) avente ad oggetto l’affidamento « dei servizi di ristorazione presso “Le Reali Poste” e di caffetteria all’interno del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi ». La durata della concessione era stabilita in 8 anni, e il relativo valore veniva stimato, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, nella somma di €. 85.058.745,30, IVA esclusa. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di un massimo di 80 punti all’offerta tecnica, e di 20 punti all’offerta economica.
Partecipavano alla gara sette imprese, tra cui Bar Banqueting S.r.l., che si posizionava al secondo posto nella graduatoria finale, con 0,549 punti di differenza rispetto alla prima graduata, Compass Group Italia S.p.a.
In data 21 gennaio 2026, la Stazione appaltante inviava ai concorrenti la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023.
2. Come accertato a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo TAR n. 326 dell’11 febbraio 2026, e del conseguente deposito documentale posto in essere dall’Avvocatura erariale il 17 febbraio 2026, la ditta Compass S.p.a., in sede di DGUE, aveva dichiarato di voler escludere il diritto di accesso e la divulgazione della propria offerta tecnica, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a) D. Lgs. n. 36 del 2023, con riferimento alle seguenti parti: Criterio 1: Allestimento - sottocriterio 1.1 - Progetto di allestimento delle sale destinate a ristorante e a saletta/bar all'interno delle "Reali Poste" e bar caffetteria presso il secondo piano e terrazza Lanzi; Criterio 2: Organizzazione del servizio - sottocriterio 2.1 - Offerta del servizio - sottocriterio 2.2 – Personale; sottocriterio 2.5 - Cibo non somministrato o in scadenza; Criterio 3: Offerta gastronomica – sottocriterio – 3.1 - Menù della ristorazione - sottocriterio 3.2 - Menù del bar/caffetteria - sottocriterio 3.3 - Offerta gastronomica per particolari esigenze alimentari: vegetariano - sottocriterio 3.4 - Offerta gastronomica per particolari esigenze alimentari: vegano - sottocriterio 3.5 - Offerta gastronomica per particolari esigenze alimentari: gluten free/intolleranze varie.
La richiesta era motivata come segue: « L’offerta tecnica nella sua interezza contiene segreti tecnici e commerciali che possono precludere il diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e della legge 241/90 a tutela di interessi commerciali, professionali ed imprenditoriali, dei dati sensibili relativi al personale, dell’elaborazione grafica nonché di altri ulteriori elementi considerati patrimonio aziendale. In particolare le informazioni contenute nei citati criteri dell’offerta tecnica costituiscono valore aggiunto ed innovativo, frutto del know how aziendale e delle competenze tecniche, di elevata specializzazione, patrimonio di Compass Group Italia S.p.A. e del Gruppo internazionale di cui la stessa fa parte e sono il frutto di diverse esperienze sviluppate presso i Clienti di Compass Group Italia S.p.A. e successivamente tradotte in un progetto innovativo frutto dell’ingegno e della creatività dei progettisti interni ed esterni, la cui divulgazione costituirebbe un pregiudizio alla tutela del know how commerciale ed industriale dell’azienda, in quanto il concorrente istante andrebbe ad ottenere un ingiustificato ed illegittimo vantaggio commerciale all’interno del mercato giovandosi delle conoscenze e competenze sviluppate da Compass Group Italia S.p.A. ».
3. La stazione appaltante, nell’avviso di avvenuta pubblicazione dell’offerta della ditta prima classificata, dichiarava che: « Come indicato nella domanda di partecipazione si è provveduto ad oscurare le seguenti parti dell’offerta tecnica », corrispondenti a tutte quelle per le quali Compass Group S.p.a., nel DGUE, aveva chiesto la non divulgazione.
4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Bar Banqueting S.r.l. impugnava tale provvedimento di oscuramento, del quale deduceva l’illegittimità sulla base degli argomenti di seguito compendiati.
La società ricorrente affermava, in particolare, che l’oscuramento era stato disposto dalla stazione appaltante in assenza dei presupposti legittimanti di cui all’art. 35 comma 4 lettera ‘a’ D. Lgs. 36/2023, e in difetto di una motivata valutazione, da parte della P.A., circa l’effettiva e comprovata sussistenza dei segreti tecnici e commerciali invocati dalla controinteressata, peraltro inesistenti; Bar Banqueting S.r.l. evidenziava inoltre che, quand’anche l’offerta tecnica avesse contenuto dei segreti, la stessa avrebbe comunque dovuto essere ostesa, ai sensi dell’art. 35 comma 5 D. Lgs. 36/2023, in quanto la relativa conoscenza le era indispensabile per l’esercizio del proprio diritto di difesa.
5. Si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura e le Gallerie degli Uffizi, resistendo al ricorso e affermando la sussistenza dei presupposti per l’oscuramento di cui all’art. 35 D. Lgs. 36/2023, come e in quanto dichiarati da Compass Group S.p.a. Quanto alla dedotta indispensabilità della conoscenza, la stessa, ad avviso della P.A., avrebbe dovuto essere dedotta in sede procedimentale, e non per la prima volta nel giudizio ex art. 36 D. Lgs. 36/2023.
6. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
7. Premessa la natura di sentenza in forma semplificata e succintamente motivata del presente provvedimento, come previsto dall’art. 36 comma 7 D. Lgs. 36/2023, si rileva la fondatezza del ricorso, per le ragioni e nei termini che di seguito si espongono.
7.1. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 lettera ‘a’ D. Lgs. 36/2023: « 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; […] »; mentre il successivo quinto comma stabilisce che: « 5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ».
Per quanto qui rileva, dalle riportate disposizioni si evince che l’offerta può essere oscurata se e nella parte in cui contiene segreti tecnici e commerciali, come risultanti dalla « motivata e comprovata » dichiarazione dell’operatore economico (comma 4 lettera ‘a’); anche in questo caso, peraltro, ove risulti l’indispensabilità della conoscenza da parte del concorrente ai fini dell’esercizio del proprio diritto di difesa, l’accesso deve essere consentito (comma 5).
7.2. Le norme in esame, nel comporre un equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, attribuiscono evidente prevalenza alla trasparenza e alla tutela del diritto di difesa di chi chiede l’accesso, rispetto alla segretezza delle informazioni aziendali di chi vi si oppone.
Come precisato da costante giurisprudenza, il concorrente che voglia conseguire l’oscuramento delle informazioni contenute nella propria offerta ha l’onere di qualificare motivatamente tali conoscenze alla stregua di segreti tecnici e commerciali e di comprovare tale natura. Non è invece sufficiente che si accampi l’appartenenza di taluni dati al patrimonio aziendale o al know how dell’operatore economico; è evidente, infatti, che ogni azienda ha il proprio know how e il proprio patrimonio di competenze, che non per ciò solo, tuttavia, costituiscono segreti aziendali e commerciali. Affinché questi ultimi elementi possano ritenersi sussistenti, è invero necessario che vi sia « un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523). […] La particolare voluntas legis, consona al contesto concorrenziale, è quella di escludere dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell'offerta che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara, vale a dire l'insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza (Consiglio di Stato sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220) » (Consiglio di Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8257).
Nel contempo, a fronte della richiesta di oscuramento presentata dal concorrente, la stazione appaltante è tenuta a valutare che l’istanza sia adeguatamente motivata e comprovata, come richiesto dall’art. 35 comma 4 lettera ‘a’ del D. Lgs 36/2023, nonché la riconducibilità o meno, del contenuto di cui si chiede l’oscuramento - ovviamente noto all’Amministrazione -, alla categoria dei segreti tecnici o commerciali. In proposito, la giurisprudenza ha invero precisato che: « Nel merito dell’istanza, si deve condividere il motivo che denunzia la mancanza di una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta, di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti” (TAR Lazio, sez. II ter, n.17211/2023) » (TAR Lazio, Roma, II ter, 6 marzo 2024 n. 4519).
7.3. Nel caso oggetto di causa, è palese che l’Amministrazione ha omesso di rendere una motivata valutazione della richiesta di oscuramento di Compass Group S.p.a. che desse conto della rispondenza dell’istanza ai requisiti indicati dall’art. 35 comma 4 (« motivata e comprovata dichiarazione ») e dell’effettiva sussistenza, nell’offerta tecnica della prima graduata, di segreti tecnici o commerciali.
Nel contempo, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, l’istanza di oscuramento avanzata dall’odierna controinteressata nel proprio DGUE non era idonea ad evidenziare la presenza di segreti tecnici o commerciali, nei termini sopra descritti. Compass si limitava invero ad affermare l’appartenenza di alcune informazioni al proprio patrimonio aziendale, oltre alla circostanza che le stesse erano state acquisite nel corso della propria esperienza professionale. Cionondimeno non era dichiarata, né tantomeno comprovata, la sussistenza di elementi specificamente descritti nella loro individualità, suscettibili di sfruttamento economico e frutto di un originale sviluppo delle conoscenze riconducibile all’operatore economico.
L’oscuramento disposto dalla stazione appaltante è dunque illegittimo, e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
7.4. Non essendo stato argomentato né comprovato alcun segreto tecnico ovvero commerciale, né in sede procedimentale né nell’ambito del presente giudizio, il Collegio ritiene sussistente, in capo alla società ricorrente, il diritto di accedere all’offerta tecnica presentata da Compass Group S.p.a., nella sua interezza.
Ordina pertanto alla stazione appaltante di ostendere l’offerta tecnica della società prima graduata a Bar Banqueting S.r.l., e assegna all’uopo il termine di 10 giorni, decorrente dalla definitività della presente decisione.
8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono perciò poste a carico delle Amministrazioni resistenti. Si compensano le spese nei confronti di Compass Group Italia S.p.a., che non si costituiva in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato. Ordina alla stazione appaltante di ostendere l’offerta tecnica della controinteressata alla società ricorrente, nei termini indicati nella parte motiva.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di Bar Banqueting S.r.l., delle spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre accessori di legge, maggiorata delle somme versate dalla ricorrente a titolo di contributo unificato. Spese compensate nei confronti della controinteressata Compass Group Italia S.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND CC, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
KA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| KA PA | ND CC |
IL SEGRETARIO