TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 27/02/2026, n. 421
TAR
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'oscuramento per assenza dei presupposti

    L'Amministrazione ha omesso di rendere una motivata valutazione della richiesta di oscuramento che desse conto della rispondenza dell'istanza ai requisiti indicati dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e dell'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta tecnica. L'istanza di oscuramento della controinteressata non era idonea a evidenziare la presenza di segreti tecnici o commerciali, limitandosi ad affermare l'appartenenza di alcune informazioni al patrimonio aziendale e la loro acquisizione nel corso dell'esperienza professionale, senza comprovarne la natura di segreto.

  • Accolto
    Illegittimità dell'oscuramento per mancata ostensione ai fini della difesa

    Non essendo stato argomentato né comprovato alcun segreto tecnico o commerciale, sussiste in capo alla società ricorrente il diritto di accedere all'offerta tecnica nella sua interezza.

  • Accolto
    Diritto di accesso all'offerta tecnica

    L'ordinanza di ostensione è conseguente all'accoglimento del ricorso per l'annullamento del provvedimento di oscuramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 27/02/2026, n. 421
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 421
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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