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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Picchi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale dr. Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...]
disgiuntamente dall'Avv. Elisa Gabbrielli Salvadori e dall'Avv. Gabriele Babbucci in servizio presso la U.O.C. Avvocatura, con domicilio eletto presso l'
[...]
Sede operativa Controparte_3
di Arezzo Via Calamandrei n. 173.
CONVENUTO
N O N C H E ' , residente in [...]. Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: graduatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso, accertare e dichiarare la illegittimità della deliberazione del
Direttore Generale n.1100 del 20.10.2023 con la quale l'incarico di funzione organizzativa denominato “Responsabile Parte_2
” è stato conferito al candidato , nonché di tutti gli
[...] Controparte_4 atti presupposti, connessi e conseguenti, e per l'effetto:
a) in via principale, ordinare all'Azienda convenuta di provvedere alla rinnovazione della procedura selettiva avente ad oggetto il conferimento del suddetto incarico;
b) in via subordinata, condannare l' convenuta a corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma di € 50.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito ex art.1226 cod. civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuta “Voglia il Giudice adito, ogni Controparte_1
contraria istanza disattesa, respingere la domanda proposta dalla signora in quanto infondata in fatto e in diritto. Con condanna della ricorrente Parte_1
alla refusione delle spese di lite. In punto di liquidazione delle spese di lite a favore dell' si richiede, a titolo di oneri di legge accessori Parte_3
al compenso professionale, il riconoscimento degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, previsti ope legis a carico dell'amministrazione e dei sottoscritti
Pag. 2 di 15 pubblici procuratori, anziché dell'IVA e del CPA (in termini Corte di
Cassazione, SS.UU., ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 - Parte_1
dipendente della con inquadramento e mansioni di Parte_4 infermiera coordinatrice degenza chirurgica presso il Presidio Ospedaliero di
Grosseto – rappresentava (i) d'aver presentato domanda di partecipazione per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa, denominato
[...]
in risposta all'avviso interno Parte_5
dell' datato 8.8.2023 e (ii) che, all'esito della valutazione dei curricula CP_1 degli aspiranti, l'Azienda conferiva l'incarico al candidato Controparte_4 con deliberazione del Direttore Generale n. 1100 del 20.10.2023.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva che erano state violate le regole procedimentali fissate dalla stessa parte datoriale in relazione all'art. 5 del regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, approvato con deliberazione n.212 del 27.02.2023. Deduceva quindi che la valutazione comparata dei propri titoli rispetto a quelli del vincitore comproverebbe altresì la violazione dei basilari obblighi generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; chiedeva, per l'effetto, che l' fosse condannata a ripetere la procedura e, in via subordinata, al CP_1
risarcimento del danno per perdita di chance, come precisato nelle conclusioni sopra riportate.
2. Si costituiva tempestivamente l' che Controparte_1 resisteva nel merito alla domanda, deducendo come i propri dirigenti avessero correttamente operato ed evidenziando come fosse obbligo per l' di CP_1
procedere a una valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati e
Pag. 3 di 15 non a una comparazione concorsuale in senso stretto. Inoltre la valutazione doveva tener conto delle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili attraverso la valutazione dei titoli preferenziali posseduti dai candidati all'incarico di posizione organizzativa. Evidenziava infine come parte ricorrente avesse negletto, o quantomeno largamente sminuito, il valore del colloquio condotto dalla Commissione.
Il candidato vincitore della selezione, invece non si costitutiva;
Controparte_4
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
3. All'odierna udienza la causa –documentalmente istruita - è stata discussa e decisa, sul deposito di note, mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso non è meritevole d'accoglimento.
5. Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla tema del conferimento delle posizioni organizzative. Merita quindi rammentare, in ordine agli obblighi della PA nell'attribuzione di tali posizioni, che “il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle
Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.lgs. 165/2001, art.
5 comma 2 , (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 2836 del 2014). Invero, D.Lgs. 165/2001 art. 40 comma 2 prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico - scientifici
e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità
Pag. 4 di 15 organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. (…) La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonché da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del 2015). Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative, l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27/01/2017, n. 2141).
In senso analogo, e in tempi più recenti, si veda anche Cass. sent. n. 6485/2021, secondo cui “l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate”.
Pag. 5 di 15 E' altresì assunto consolidato in materia quello secondo cui alla selezione per l'attribuzione di una posizione organizzativa sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate (si vd. ancora Cass.
26966/2019 cit., nonché Cass. 2141/2017; inoltre, sulla natura della posizione organizzativa si veda altresì, fra le tante, Cass. n. 8141/2018 e giurisprudenza ivi richiamata). In sostanza, il conferimento della posizione organizzativa, sebbene non avvenga all'esito di una vera e propria selezione concorsuale, è scelta discrezionale dell'amministrazione che soggiace al rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva e dei generali principi di correttezza e buona fede. Una scelta che l'ente ha l'obbligo di motivare in modo effettivo e non solo apparente ovvero tramite un mero richiamo ai titoli posseduti dal candidato selezionato. In relazione al profilo della valutazione demandata all'Amministrazione, la S.C. ha infatti avuto modo di affermare che “la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale” (così Cass. Sez. lavoro, Sent. n.
16247 del 16.07.2014).
L'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura quindi come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un
Pag. 6 di 15 potere di organizzazione. Il giudice ordinario – cui è devoluta la relativa giurisdizione – può riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, non essendo a ciò di ostacolo la circostanza che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione delle dette posizioni, i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi (così, tra le altre, Cass. sez. un. ord. 8836/2010).
In tale quadro, il lavoratore è tenuto alla sola allegazione di avere partecipato alla selezione e di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato dalla stessa.
A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione sorge dunque in capo a ciascun candidato “una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno” (così Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; cfr. Cass.
n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata). Con tale arresto la S.C. ha ribadito, in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico, che agli atti del datore di natura negoziale “si correlano diritti soggettivi
e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e
l'ordine della promozione” (Cass. n. 4436/2018 e, negli stessi termini, Cass. n.
268/2019). Recentemente la S.C. ha stabilito inoltre che il lavoratore, nell'ipotesi
Pag. 7 di 15 di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance" (ord. sez. lav. n. 22029 del 12.7.2022).
6. Il Tribunale è chiamato quindi in questa sede a valutare l'esatto adempimento delle procedure selettive dal momento che si assume che il datore di lavoro abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali.
L'avviso interno con cui è stata bandita la posizione oggetto della presente causa veniva adottato in conformità al regolamento per l'attribuzione degli incarichi (cfr. delibera n. 212/2023, in atti). Si legge nel detto avviso: “(…) La
U.O.C. Gestione Economica del Personale Dipendente provvederà alla nomina di apposita Commissione che dovrà procedere alla selezione. Tale Commissione sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed
Ostetriche e composta da due Direttori di Unità Operativa Complessa interni al
Dipartimento. La selezione dovrà basarsi su una valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili, attribuendo un peso equilibrato all'esperienza professionale, al/ai titolo(i) di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento
e qualificazione professionale. Saranno inoltre valorizzate la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello e eventuali percorsi formativi (Art. 5 comma 2° del Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione n°
212/2023). I candidati ammessi saranno inoltre sottoposti a colloquio dalla
Commissione sopra richiamata, per accertarne le competenze e valutarne le motivazioni
(...)”.
Nel quadro dei principi richiamati e nel rispetto dei limiti valutativi cui il
Tribunale deve attenersi in siffatta tipologia di cause, parte ricorrente non ha
Pag. 8 di 15 assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non essendo riuscita a comprovare che l' abbia operato in violazione delle procedure e delle CP_1 regole selettive che aveva fissato e dei canoni di correttezza e buona fede.
La ricorrente ha proceduto infatti a un parziale esame delle risultanze dei curricula sulla scorta di considerazioni di natura prevalentemente quantitativa, più che qualitativa e ponderata alla luce di tutti i titoli presentati e del colloquio finale in relazione alla peculiarità dell'incarico da assegnare.
Nello specifico, l'incarico da assegnare (doc. 3 res.) prevedeva che l'affidatario di esso: “Promuove la funzionale implementazione dei modelli organizzativi adottati dal
(Primary Nursing e Infermiere di Famiglia e Comunità, Midwifery Partnership) CP_5
orientati alla presa in cura dell'utente, alla personalizzazione del processo assistenziale
(utilizzo GNNN) ed all'integrazione tra i diversi professionisti. Cura la progettualità nel suo contesto specifico di concerto con il Direttore UOC di afferenza;
Rappresenta un modello comportamentale positivo e collabora all'applicazione e al rispetto delle norme comportamentali favorendo un proficuo clima organizzativo attraverso una costante attività di comunicazione e relazione;
Assume il ruolo e gli obblighi di "preposto" secondo quanto previsto dall'art.19 D.Lgs n.81/08 le cui modalità operative sono attualmente esplicitate all'interno dell'art.12 del Regolamento Protezione, Prevenzione
e Sicurezza sul lavoro approvato con DDG n.1299 del 02/12/2016; Assegna, monitora e verifica gli obiettivi di valutazione individuale del personale in co-assegnazione, orientando la propria azione alle competenze dei singoli e del team in relazione al risultato atteso sulla dimensione professionale;
Individua le opportunità di miglioramento e promuove in conseguenti cambiamenti in sintonia con le strategie del
Dipartimento; Collabora con gli organi di competenza alla realizzazione dei percorsi di accreditamento e di certificazione;
Diffonde e sviluppa l'uniformità della pratica professionale in tutti gli ambiti dipartimentali;
Contribuisce alla implementazione della documentazione unica assistenziale;
partecipa al perfezionamento e all'implementazione ed eventuale revisione della documentazione assistenziale sulla base delle migliori
Pag. 9 di 15 evidenze; Facilita e implementa le buone pratiche assistenziali ed evidence based practice
Coordina, orienta e facilita l'integrazione degli esperti/specialisti che operano nei setting operativi, con particolare riferimento alle competenze di profondità, monitorando i risultati capitalizzati;
Stabilisce un impiego appropriato, flessibile e puntuale delle risorse umane all'interno della AOP/UF di assegnazione, rispetto alle necessità assistenziali/tecniche nonché alle indicazioni normative in materia di idoneità lavorativa e applicazione degli istituti contrattuali, sulla base dei progetti dipartimentali, delle esigenze organizzative e delle emergenze e sui volumi di attività, avvalendosi di strumenti operativi (es. Cruscotto gestionale) ed elaborando proposte finalizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'uso delle stesse;
Coordina la continuità organizzativa e la definizione delle azioni operative estemporanee necessarie al funzionamento delle linee produttive (es. garanzia dei livelli assistenziali) sia in orario di servizio che in pronta disponibilità; Assicura il governo clinico-assistenziale nel contesto di assegnazione;
Favorisce un proficuo clima organizzativo attraverso una costante attività di comunicazione e relazione”.
Come si vede, si tratta di competenze articolate, il cui possesso imponeva una valutazione delle peculiarità professionali caratterizzanti l'area e l'incarico specifico, non circoscritta al dato numerico dei corsi frequentati piuttosto che del numero di anni di esperienza e, più in generale, all'asettica comparazione dei curricula.
Parte ricorrente, indugiando sulla presunta superiorità dei titoli vantati, finisce per penalizzare la ratio e le finalità che la P.A. persegue nell'individuare un preciso incarico da attribuire al candidato che, all'esito di una valutazione ponderata e non meramente numerica, si ritiene possegga competenze specifiche più adatte al caso concreto. Il che non significa avallare condotte da parte dell'Amministrazione avulse da qualsiasi forma di riscontro e, come tali, poste in essere violando i canoni e i criteri individuati dalla giurisprudenza, come sopra richiamati.
Pag. 10 di 15 7. Lo stesso esame, punto per punto, delle doglianze di parte ricorrente è suscettibile di valutazione critica in questa sede.
Così è rispetto alla pregressa esperienza professionale maturata nel settore dell'area chirurgica, indicata in 25 anni per la a fronte dei 21 anni del Parte_1
Ebbene, dalla valutazione dei curricula prodotti da entrambe le parti CP_4 può certamente affermarsi che anche il possedesse un'esperienza CP_4 trasversale nell'area chirurgica, maturata in vari ambienti e posizioni professionali: un'esperienza quindi non solo ambulatoriale, ma trasversale e non circoscritta, certamente apprezzabile e tutt'altro che non fondata su dati oggettivi e corretti. Del resto, come correttamente evidenziato da parte resistente,
l'incarico contestato “comprende tutte le unità operative chirurgiche che rientrano nell'AOP (area organizzativa di presidio) di Chirurgia, e nello specifico: degenza chirurgia d'urgenza, degenza chirurgica a ciclo breve e diurno, degenza chirurgica, e degenza chirurgica Ortopedia e sala gessi del presidio di Grosseto. E tutte hanno valenza chirurgica. Quindi correttamente nel valutare l'esperienza professionale nel settore la commissione ha considerato la dimensione complessiva dei setting chirurgici”
(doc. 7).
Seguendo l'impostazione delle doglianze di parte ricorrente, priva di pregio è la seconda ovvero quella relativa alla frequentazione di corsi di aggiornamento professionale. Sul punto la deduzione è prettamente quantitativa e aspecifica. A fronte di un'esperienza certamente apprezzabile in capo a entrambi i candidati, priva di pregio è la circostanza se quelli di parte ricorrente fossero numericamente maggiori. Parte ricorrente ha omesso di indicare perché i propri corsi sarebbero stati piuttosto maggiormente significativi e apprezzabili o, per converso, per quali motivi quelli del fossero privi di peso nel senso CP_4
della specificità e qualifica professionale sottesa. La Commissione ha invece ritenuto di dover correttamente valorizzare aspetti ulteriori, non esclusivamente numerici, e ha motivato – con argomentazione che non presenta
Pag. 11 di 15 profili intrinseci di apprezzabile criticità – come il abbia collaborato alla CP_4 redazione di varie procedure operative, sia in ambito chirurgico che ortopedico, valorizzando anche esperienze professionali di “Animatore della Formazione”
e “Facilitatore per la gestione del rischio clinico” e di “Tutor e-Learning”.
Quanto alle docenze è agevolmente riscontrabile dalla lettura del curriculum della come la ricorrente abbia attestato la generica partecipazione alla Parte_1 stesura/revisione di procedure operative, mentre il ha puntualmente CP_4
indicato le procedure alla cui stesura o revisione egli ha collaborato. Si rimanda alla lettura di ciascun curriculum sul punto. Parte resistente ha inoltre evidenziato come la maggior parte delle docenze segnalate dalla Parte_1
afferissero a tematiche e ambiti estranei all'oggetto dell'incarico.
Né appare decisivo il rilievo del mancato possesso da parte del della CP_4 laurea magistrale o specialistica, posseduta invece dalla (e, del resto, Parte_1
anche da altri candidati). La delibera sopra riportata stabiliva chiaramente che la
Commissione dovesse valorizzare il dato, ma non vi attribuiva punteggio o titolo preferenziale. Del resto, non si tratta di una valutazione inspiegabilmente omessa dalla la quale, nel valutare la ha comunque CP_6 Parte_1 evidenziato e tenuto in conto il possesso del detto titolo.
Travisa poi parte ricorrente la valenza decisiva del colloquio, al quale attribuisce mera funzione di riscontro motivazionale. Al contrario, sia il regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione all'epoca vigente
(delibera n. 212 del 27.2.2023) che il sopra riportato avviso di conferimento incarico, prevedono che il colloquio abbia una duplice funzione: innanzitutto quella di accertare le competenze dei candidati e poi quella di valutarne le motivazioni. Evidenzia altresì parte resistente in proposito come la Commissione, ai fini della valutazione del colloquio, avesse anche elaborato un format da seguire nell'attribuzione dei giudizi e ciò al fine di rafforzare la garanzia
Pag. 12 di 15 d'imparzialità e uniformità dei criteri nella valutazione dei candidati. Si tratta del documento 9 allegato alla memoria di costituzione. Così, in riferimento alle competenze, i giudizi da “insufficiente” a “eccellente” dovevano essere attribuiti in base al grado di “conoscenza dei contenuti alla base dei quesiti posti e sviluppo argomentativo” alla “aderenza del contenuto alla traccia proposta”, alla “chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico” e
“sintesi ed esaustività dell'argomento trattato”; in riferimento al colloquio motivazionale, invece, i giudizi andavano da “molto debole”, “debole”,
“moderata”, “forte” a “molto forte”.
Ebbene, dal verbale d'esame della Commissione emerge che la a Parte_1
fronte di una motivazione definita “molto forte”, raggiungeva la sola sufficienza nel colloquio volto a verificare il possesso delle caratteristiche e degli ulteriori elementi utili al conferimento dello specifico incarico oggetto del contendere. Così si legge infatti nella proposta di conferimento incarico (doc. 8 res.):
“La motivazione all'assunzione dell'incarico espressa dalla candidata risulta molto forte, in quanto percepita come espressione di una valorizzazione del proprio percorso professionale. Il colloquio valutativo risulta sufficiente. La candidata espone con sufficiente chiarezza contenuti tecnici ma fornisce solo alcuni elementi rispetto ai contenuti espressi nella domanda. L'esposizione risulta scarsamente aderente alla traccia proposta, di cui dettaglia solo parzialmente gli elementi specifici relativi al contento dell' . Parte_6
In relazione al colloquio sostenuto dal si legge, invece, in maniera CP_4 decisamente più qualificante:
“La motivazione all'assunzione dell'incarico risulta molto forte sia in relazione all'esperienza già capitalizzata nel contesto specifico, sia verso le prospettive future di valorizzazione dell'area capitalizzata nel contesto specifico, sia verso le prospettive
Pag. 13 di 15 future di valorizzazione dell'area professionale specialistica. Il colloquio valutativo risulta ottimo. Il candidato fornisce tutti gli elementi in materia approfondita, con ottima aderenza alla traccia proposta, integrando con specifiche di contesto relative all'Area Chirurgica PO Misericordia. Espone i contenuti con chiarezza e buona competenza del linguaggio tecnico”.
87. Gli elementi di valutazione disponibili inducono a ritenere la sostanziale aderenza e correttezza delle motivazioni espresse in favore del in calce CP_4
alla proposta, assunta all'unanimità, di conferimento dell'incarico di responsabile infermieristico area chirurgica SO Grosseto datata 12.9.2023 (doc. 8 res.; proposta fatta propria dalla Direzione con provvedimento n. 2417 del
28.8.2023, doc. 12, pure allegato alla memoria dell' . Motivazioni ove così Pt_3 si legge: “Alla luce di quanto sopra emerso, in virtù della pluriennale esperienza professionale maturata nel settore specifico dell'area chirurgica, tenuto conto dei numerosi corsi di aggiornamento specifici che avvalorano le motivazioni e
l'aggiornamento delle competenze specialistiche, considerate inoltre le diverse esperienze professionali trasversali (Animatore di formazione, Facilitatore rischio clinico, tutor
e[1]Learning) in considerazione della partecipazione alla redazione di diverse procedure operative in ambito chirurgico ed ortopedico del PO Misericordia, nonché la forte motivazione all'assunzione dell'incarico e le elevate conoscenze e competenze specifiche espresse in sede di colloquio, la Commissione, all'unanimità, propone di conferire
l'incarico (…)”.
Rispetto a tali motivazioni non si ravvisano quindi macroscopiche, significative o semplicemente apprezzabili violazioni di quei canoni comportamentali che l'Ente si è dato, né violazione dei generali criteri di correttezza e buona fede, tali da far propendere per l'invocata illegittimità della procedura di assegnazione dell'incarico in esame.
Pag. 14 di 15 Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto, tanto con riferimento alla domanda principale che, logicamente, a quella risarcitoria subordinata.
9. In applicazione dell'art. 92 c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. 162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – tenuto conto della complessità e difficoltà di orientamento per la parte che si assume danneggiata all'esito di siffatte procedure e dei, non del tutto pacifici, confini giurisprudenziali assegnati al giudice civile nella valutazione del merito di siffatte procedure, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 29.5.2024, disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Grosso
Pag. 15 di 15
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Picchi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale dr. Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...]
disgiuntamente dall'Avv. Elisa Gabbrielli Salvadori e dall'Avv. Gabriele Babbucci in servizio presso la U.O.C. Avvocatura, con domicilio eletto presso l'
[...]
Sede operativa Controparte_3
di Arezzo Via Calamandrei n. 173.
CONVENUTO
N O N C H E ' , residente in [...]. Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: graduatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso, accertare e dichiarare la illegittimità della deliberazione del
Direttore Generale n.1100 del 20.10.2023 con la quale l'incarico di funzione organizzativa denominato “Responsabile Parte_2
” è stato conferito al candidato , nonché di tutti gli
[...] Controparte_4 atti presupposti, connessi e conseguenti, e per l'effetto:
a) in via principale, ordinare all'Azienda convenuta di provvedere alla rinnovazione della procedura selettiva avente ad oggetto il conferimento del suddetto incarico;
b) in via subordinata, condannare l' convenuta a corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma di € 50.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito ex art.1226 cod. civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuta “Voglia il Giudice adito, ogni Controparte_1
contraria istanza disattesa, respingere la domanda proposta dalla signora in quanto infondata in fatto e in diritto. Con condanna della ricorrente Parte_1
alla refusione delle spese di lite. In punto di liquidazione delle spese di lite a favore dell' si richiede, a titolo di oneri di legge accessori Parte_3
al compenso professionale, il riconoscimento degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, previsti ope legis a carico dell'amministrazione e dei sottoscritti
Pag. 2 di 15 pubblici procuratori, anziché dell'IVA e del CPA (in termini Corte di
Cassazione, SS.UU., ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 - Parte_1
dipendente della con inquadramento e mansioni di Parte_4 infermiera coordinatrice degenza chirurgica presso il Presidio Ospedaliero di
Grosseto – rappresentava (i) d'aver presentato domanda di partecipazione per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa, denominato
[...]
in risposta all'avviso interno Parte_5
dell' datato 8.8.2023 e (ii) che, all'esito della valutazione dei curricula CP_1 degli aspiranti, l'Azienda conferiva l'incarico al candidato Controparte_4 con deliberazione del Direttore Generale n. 1100 del 20.10.2023.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva che erano state violate le regole procedimentali fissate dalla stessa parte datoriale in relazione all'art. 5 del regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, approvato con deliberazione n.212 del 27.02.2023. Deduceva quindi che la valutazione comparata dei propri titoli rispetto a quelli del vincitore comproverebbe altresì la violazione dei basilari obblighi generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; chiedeva, per l'effetto, che l' fosse condannata a ripetere la procedura e, in via subordinata, al CP_1
risarcimento del danno per perdita di chance, come precisato nelle conclusioni sopra riportate.
2. Si costituiva tempestivamente l' che Controparte_1 resisteva nel merito alla domanda, deducendo come i propri dirigenti avessero correttamente operato ed evidenziando come fosse obbligo per l' di CP_1
procedere a una valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati e
Pag. 3 di 15 non a una comparazione concorsuale in senso stretto. Inoltre la valutazione doveva tener conto delle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili attraverso la valutazione dei titoli preferenziali posseduti dai candidati all'incarico di posizione organizzativa. Evidenziava infine come parte ricorrente avesse negletto, o quantomeno largamente sminuito, il valore del colloquio condotto dalla Commissione.
Il candidato vincitore della selezione, invece non si costitutiva;
Controparte_4
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
3. All'odierna udienza la causa –documentalmente istruita - è stata discussa e decisa, sul deposito di note, mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso non è meritevole d'accoglimento.
5. Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla tema del conferimento delle posizioni organizzative. Merita quindi rammentare, in ordine agli obblighi della PA nell'attribuzione di tali posizioni, che “il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle
Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.lgs. 165/2001, art.
5 comma 2 , (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 2836 del 2014). Invero, D.Lgs. 165/2001 art. 40 comma 2 prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico - scientifici
e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità
Pag. 4 di 15 organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. (…) La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonché da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del 2015). Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative, l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27/01/2017, n. 2141).
In senso analogo, e in tempi più recenti, si veda anche Cass. sent. n. 6485/2021, secondo cui “l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate”.
Pag. 5 di 15 E' altresì assunto consolidato in materia quello secondo cui alla selezione per l'attribuzione di una posizione organizzativa sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate (si vd. ancora Cass.
26966/2019 cit., nonché Cass. 2141/2017; inoltre, sulla natura della posizione organizzativa si veda altresì, fra le tante, Cass. n. 8141/2018 e giurisprudenza ivi richiamata). In sostanza, il conferimento della posizione organizzativa, sebbene non avvenga all'esito di una vera e propria selezione concorsuale, è scelta discrezionale dell'amministrazione che soggiace al rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva e dei generali principi di correttezza e buona fede. Una scelta che l'ente ha l'obbligo di motivare in modo effettivo e non solo apparente ovvero tramite un mero richiamo ai titoli posseduti dal candidato selezionato. In relazione al profilo della valutazione demandata all'Amministrazione, la S.C. ha infatti avuto modo di affermare che “la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale” (così Cass. Sez. lavoro, Sent. n.
16247 del 16.07.2014).
L'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura quindi come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un
Pag. 6 di 15 potere di organizzazione. Il giudice ordinario – cui è devoluta la relativa giurisdizione – può riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, non essendo a ciò di ostacolo la circostanza che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione delle dette posizioni, i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi (così, tra le altre, Cass. sez. un. ord. 8836/2010).
In tale quadro, il lavoratore è tenuto alla sola allegazione di avere partecipato alla selezione e di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato dalla stessa.
A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione sorge dunque in capo a ciascun candidato “una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno” (così Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; cfr. Cass.
n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata). Con tale arresto la S.C. ha ribadito, in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico, che agli atti del datore di natura negoziale “si correlano diritti soggettivi
e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e
l'ordine della promozione” (Cass. n. 4436/2018 e, negli stessi termini, Cass. n.
268/2019). Recentemente la S.C. ha stabilito inoltre che il lavoratore, nell'ipotesi
Pag. 7 di 15 di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance" (ord. sez. lav. n. 22029 del 12.7.2022).
6. Il Tribunale è chiamato quindi in questa sede a valutare l'esatto adempimento delle procedure selettive dal momento che si assume che il datore di lavoro abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali.
L'avviso interno con cui è stata bandita la posizione oggetto della presente causa veniva adottato in conformità al regolamento per l'attribuzione degli incarichi (cfr. delibera n. 212/2023, in atti). Si legge nel detto avviso: “(…) La
U.O.C. Gestione Economica del Personale Dipendente provvederà alla nomina di apposita Commissione che dovrà procedere alla selezione. Tale Commissione sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed
Ostetriche e composta da due Direttori di Unità Operativa Complessa interni al
Dipartimento. La selezione dovrà basarsi su una valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili, attribuendo un peso equilibrato all'esperienza professionale, al/ai titolo(i) di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento
e qualificazione professionale. Saranno inoltre valorizzate la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello e eventuali percorsi formativi (Art. 5 comma 2° del Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione n°
212/2023). I candidati ammessi saranno inoltre sottoposti a colloquio dalla
Commissione sopra richiamata, per accertarne le competenze e valutarne le motivazioni
(...)”.
Nel quadro dei principi richiamati e nel rispetto dei limiti valutativi cui il
Tribunale deve attenersi in siffatta tipologia di cause, parte ricorrente non ha
Pag. 8 di 15 assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non essendo riuscita a comprovare che l' abbia operato in violazione delle procedure e delle CP_1 regole selettive che aveva fissato e dei canoni di correttezza e buona fede.
La ricorrente ha proceduto infatti a un parziale esame delle risultanze dei curricula sulla scorta di considerazioni di natura prevalentemente quantitativa, più che qualitativa e ponderata alla luce di tutti i titoli presentati e del colloquio finale in relazione alla peculiarità dell'incarico da assegnare.
Nello specifico, l'incarico da assegnare (doc. 3 res.) prevedeva che l'affidatario di esso: “Promuove la funzionale implementazione dei modelli organizzativi adottati dal
(Primary Nursing e Infermiere di Famiglia e Comunità, Midwifery Partnership) CP_5
orientati alla presa in cura dell'utente, alla personalizzazione del processo assistenziale
(utilizzo GNNN) ed all'integrazione tra i diversi professionisti. Cura la progettualità nel suo contesto specifico di concerto con il Direttore UOC di afferenza;
Rappresenta un modello comportamentale positivo e collabora all'applicazione e al rispetto delle norme comportamentali favorendo un proficuo clima organizzativo attraverso una costante attività di comunicazione e relazione;
Assume il ruolo e gli obblighi di "preposto" secondo quanto previsto dall'art.19 D.Lgs n.81/08 le cui modalità operative sono attualmente esplicitate all'interno dell'art.12 del Regolamento Protezione, Prevenzione
e Sicurezza sul lavoro approvato con DDG n.1299 del 02/12/2016; Assegna, monitora e verifica gli obiettivi di valutazione individuale del personale in co-assegnazione, orientando la propria azione alle competenze dei singoli e del team in relazione al risultato atteso sulla dimensione professionale;
Individua le opportunità di miglioramento e promuove in conseguenti cambiamenti in sintonia con le strategie del
Dipartimento; Collabora con gli organi di competenza alla realizzazione dei percorsi di accreditamento e di certificazione;
Diffonde e sviluppa l'uniformità della pratica professionale in tutti gli ambiti dipartimentali;
Contribuisce alla implementazione della documentazione unica assistenziale;
partecipa al perfezionamento e all'implementazione ed eventuale revisione della documentazione assistenziale sulla base delle migliori
Pag. 9 di 15 evidenze; Facilita e implementa le buone pratiche assistenziali ed evidence based practice
Coordina, orienta e facilita l'integrazione degli esperti/specialisti che operano nei setting operativi, con particolare riferimento alle competenze di profondità, monitorando i risultati capitalizzati;
Stabilisce un impiego appropriato, flessibile e puntuale delle risorse umane all'interno della AOP/UF di assegnazione, rispetto alle necessità assistenziali/tecniche nonché alle indicazioni normative in materia di idoneità lavorativa e applicazione degli istituti contrattuali, sulla base dei progetti dipartimentali, delle esigenze organizzative e delle emergenze e sui volumi di attività, avvalendosi di strumenti operativi (es. Cruscotto gestionale) ed elaborando proposte finalizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'uso delle stesse;
Coordina la continuità organizzativa e la definizione delle azioni operative estemporanee necessarie al funzionamento delle linee produttive (es. garanzia dei livelli assistenziali) sia in orario di servizio che in pronta disponibilità; Assicura il governo clinico-assistenziale nel contesto di assegnazione;
Favorisce un proficuo clima organizzativo attraverso una costante attività di comunicazione e relazione”.
Come si vede, si tratta di competenze articolate, il cui possesso imponeva una valutazione delle peculiarità professionali caratterizzanti l'area e l'incarico specifico, non circoscritta al dato numerico dei corsi frequentati piuttosto che del numero di anni di esperienza e, più in generale, all'asettica comparazione dei curricula.
Parte ricorrente, indugiando sulla presunta superiorità dei titoli vantati, finisce per penalizzare la ratio e le finalità che la P.A. persegue nell'individuare un preciso incarico da attribuire al candidato che, all'esito di una valutazione ponderata e non meramente numerica, si ritiene possegga competenze specifiche più adatte al caso concreto. Il che non significa avallare condotte da parte dell'Amministrazione avulse da qualsiasi forma di riscontro e, come tali, poste in essere violando i canoni e i criteri individuati dalla giurisprudenza, come sopra richiamati.
Pag. 10 di 15 7. Lo stesso esame, punto per punto, delle doglianze di parte ricorrente è suscettibile di valutazione critica in questa sede.
Così è rispetto alla pregressa esperienza professionale maturata nel settore dell'area chirurgica, indicata in 25 anni per la a fronte dei 21 anni del Parte_1
Ebbene, dalla valutazione dei curricula prodotti da entrambe le parti CP_4 può certamente affermarsi che anche il possedesse un'esperienza CP_4 trasversale nell'area chirurgica, maturata in vari ambienti e posizioni professionali: un'esperienza quindi non solo ambulatoriale, ma trasversale e non circoscritta, certamente apprezzabile e tutt'altro che non fondata su dati oggettivi e corretti. Del resto, come correttamente evidenziato da parte resistente,
l'incarico contestato “comprende tutte le unità operative chirurgiche che rientrano nell'AOP (area organizzativa di presidio) di Chirurgia, e nello specifico: degenza chirurgia d'urgenza, degenza chirurgica a ciclo breve e diurno, degenza chirurgica, e degenza chirurgica Ortopedia e sala gessi del presidio di Grosseto. E tutte hanno valenza chirurgica. Quindi correttamente nel valutare l'esperienza professionale nel settore la commissione ha considerato la dimensione complessiva dei setting chirurgici”
(doc. 7).
Seguendo l'impostazione delle doglianze di parte ricorrente, priva di pregio è la seconda ovvero quella relativa alla frequentazione di corsi di aggiornamento professionale. Sul punto la deduzione è prettamente quantitativa e aspecifica. A fronte di un'esperienza certamente apprezzabile in capo a entrambi i candidati, priva di pregio è la circostanza se quelli di parte ricorrente fossero numericamente maggiori. Parte ricorrente ha omesso di indicare perché i propri corsi sarebbero stati piuttosto maggiormente significativi e apprezzabili o, per converso, per quali motivi quelli del fossero privi di peso nel senso CP_4
della specificità e qualifica professionale sottesa. La Commissione ha invece ritenuto di dover correttamente valorizzare aspetti ulteriori, non esclusivamente numerici, e ha motivato – con argomentazione che non presenta
Pag. 11 di 15 profili intrinseci di apprezzabile criticità – come il abbia collaborato alla CP_4 redazione di varie procedure operative, sia in ambito chirurgico che ortopedico, valorizzando anche esperienze professionali di “Animatore della Formazione”
e “Facilitatore per la gestione del rischio clinico” e di “Tutor e-Learning”.
Quanto alle docenze è agevolmente riscontrabile dalla lettura del curriculum della come la ricorrente abbia attestato la generica partecipazione alla Parte_1 stesura/revisione di procedure operative, mentre il ha puntualmente CP_4
indicato le procedure alla cui stesura o revisione egli ha collaborato. Si rimanda alla lettura di ciascun curriculum sul punto. Parte resistente ha inoltre evidenziato come la maggior parte delle docenze segnalate dalla Parte_1
afferissero a tematiche e ambiti estranei all'oggetto dell'incarico.
Né appare decisivo il rilievo del mancato possesso da parte del della CP_4 laurea magistrale o specialistica, posseduta invece dalla (e, del resto, Parte_1
anche da altri candidati). La delibera sopra riportata stabiliva chiaramente che la
Commissione dovesse valorizzare il dato, ma non vi attribuiva punteggio o titolo preferenziale. Del resto, non si tratta di una valutazione inspiegabilmente omessa dalla la quale, nel valutare la ha comunque CP_6 Parte_1 evidenziato e tenuto in conto il possesso del detto titolo.
Travisa poi parte ricorrente la valenza decisiva del colloquio, al quale attribuisce mera funzione di riscontro motivazionale. Al contrario, sia il regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione all'epoca vigente
(delibera n. 212 del 27.2.2023) che il sopra riportato avviso di conferimento incarico, prevedono che il colloquio abbia una duplice funzione: innanzitutto quella di accertare le competenze dei candidati e poi quella di valutarne le motivazioni. Evidenzia altresì parte resistente in proposito come la Commissione, ai fini della valutazione del colloquio, avesse anche elaborato un format da seguire nell'attribuzione dei giudizi e ciò al fine di rafforzare la garanzia
Pag. 12 di 15 d'imparzialità e uniformità dei criteri nella valutazione dei candidati. Si tratta del documento 9 allegato alla memoria di costituzione. Così, in riferimento alle competenze, i giudizi da “insufficiente” a “eccellente” dovevano essere attribuiti in base al grado di “conoscenza dei contenuti alla base dei quesiti posti e sviluppo argomentativo” alla “aderenza del contenuto alla traccia proposta”, alla “chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico” e
“sintesi ed esaustività dell'argomento trattato”; in riferimento al colloquio motivazionale, invece, i giudizi andavano da “molto debole”, “debole”,
“moderata”, “forte” a “molto forte”.
Ebbene, dal verbale d'esame della Commissione emerge che la a Parte_1
fronte di una motivazione definita “molto forte”, raggiungeva la sola sufficienza nel colloquio volto a verificare il possesso delle caratteristiche e degli ulteriori elementi utili al conferimento dello specifico incarico oggetto del contendere. Così si legge infatti nella proposta di conferimento incarico (doc. 8 res.):
“La motivazione all'assunzione dell'incarico espressa dalla candidata risulta molto forte, in quanto percepita come espressione di una valorizzazione del proprio percorso professionale. Il colloquio valutativo risulta sufficiente. La candidata espone con sufficiente chiarezza contenuti tecnici ma fornisce solo alcuni elementi rispetto ai contenuti espressi nella domanda. L'esposizione risulta scarsamente aderente alla traccia proposta, di cui dettaglia solo parzialmente gli elementi specifici relativi al contento dell' . Parte_6
In relazione al colloquio sostenuto dal si legge, invece, in maniera CP_4 decisamente più qualificante:
“La motivazione all'assunzione dell'incarico risulta molto forte sia in relazione all'esperienza già capitalizzata nel contesto specifico, sia verso le prospettive future di valorizzazione dell'area capitalizzata nel contesto specifico, sia verso le prospettive
Pag. 13 di 15 future di valorizzazione dell'area professionale specialistica. Il colloquio valutativo risulta ottimo. Il candidato fornisce tutti gli elementi in materia approfondita, con ottima aderenza alla traccia proposta, integrando con specifiche di contesto relative all'Area Chirurgica PO Misericordia. Espone i contenuti con chiarezza e buona competenza del linguaggio tecnico”.
87. Gli elementi di valutazione disponibili inducono a ritenere la sostanziale aderenza e correttezza delle motivazioni espresse in favore del in calce CP_4
alla proposta, assunta all'unanimità, di conferimento dell'incarico di responsabile infermieristico area chirurgica SO Grosseto datata 12.9.2023 (doc. 8 res.; proposta fatta propria dalla Direzione con provvedimento n. 2417 del
28.8.2023, doc. 12, pure allegato alla memoria dell' . Motivazioni ove così Pt_3 si legge: “Alla luce di quanto sopra emerso, in virtù della pluriennale esperienza professionale maturata nel settore specifico dell'area chirurgica, tenuto conto dei numerosi corsi di aggiornamento specifici che avvalorano le motivazioni e
l'aggiornamento delle competenze specialistiche, considerate inoltre le diverse esperienze professionali trasversali (Animatore di formazione, Facilitatore rischio clinico, tutor
e[1]Learning) in considerazione della partecipazione alla redazione di diverse procedure operative in ambito chirurgico ed ortopedico del PO Misericordia, nonché la forte motivazione all'assunzione dell'incarico e le elevate conoscenze e competenze specifiche espresse in sede di colloquio, la Commissione, all'unanimità, propone di conferire
l'incarico (…)”.
Rispetto a tali motivazioni non si ravvisano quindi macroscopiche, significative o semplicemente apprezzabili violazioni di quei canoni comportamentali che l'Ente si è dato, né violazione dei generali criteri di correttezza e buona fede, tali da far propendere per l'invocata illegittimità della procedura di assegnazione dell'incarico in esame.
Pag. 14 di 15 Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto, tanto con riferimento alla domanda principale che, logicamente, a quella risarcitoria subordinata.
9. In applicazione dell'art. 92 c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. 162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – tenuto conto della complessità e difficoltà di orientamento per la parte che si assume danneggiata all'esito di siffatte procedure e dei, non del tutto pacifici, confini giurisprudenziali assegnati al giudice civile nella valutazione del merito di siffatte procedure, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 29.5.2024, disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Grosso
Pag. 15 di 15