Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2047/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2047/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]7,
e nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]C.F._2
Veternigo di Santa Maria di Sala (VE), in via Verga n. 4/7, entrambi rappresentati ed assistiti dagli Avvocati Michela Mozzato del Foro di Venezia
e Mauro Cravotta del Foro di Venezia Email_1
presso il cui studio – sito in Camponogara (VE), Piazzetta Unità Email_2
d'Italia n. 17 - sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.05.2024 e confermate all'udienza del 17.12.2024, che di seguito si riproducono:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e mensa, con obbligo del reciproco rispetto. A tal proposito, i coniugi si danno reciprocamente atto che il SI. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale – che verrà definitivamente Parte_1 ceduta allo stesso, secondo gli accordi di cui infra – mentre la SI.ra ha reperito altra soluzione abitativa per sé – in Pt_2 cui terrà nei tempi di propria spettanza, come di seguito individuati – in Mira (VE), Via Girolamo Fabrici Per_1
d'Acquapendente n. 26, ove ella si è già trasferita.
2) figlio minore dei ricorrenti, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. Le parti concordano che avrà residenza anagrafica presso la madre, Per_1 nella nuova abitazione dalla stessa reperita in Mira (VE), e di cui al punto precedente.
3) Impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, i coniugi concordano che salvo diverso accordo, e, in ogni caso, compatibilmente con eventuali e diverse eSIenze contingenti di con gli impegni scolastici ed extrascolastici del Per_1 minore e con quelli lavorativi dei genitori stessi, rimarrà presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì Per_1 pomeriggio al rientro da scuola (ovvero dal lunedì mattina, in caso di sospensione della frequenza scolastica) fino alla domenica sera.
Il calendario di cui sopra verrà osservato anche durante le vacanze natalizie, avendo cura che trascorra, ad anni Per_1 alterni, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro. L'alternanza delle settimane varrà anche per le vacanze pasquali, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori.
Durante l'estate, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanza di due settimane, anche non Per_1 consecutive, ed avrà, comunque, cura di comunicare tempestivamente all'altro i periodi di vacanza che trascorrerà con il figlio.
In ogni caso, tutti i periodi di vacanza di più giorni di ciascun genitore con il figlio dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore.
4) Le parti concordano di non dar luogo alla corresponsione di alcun contributo per il mantenimento del figlio e di Per_1 provvedere, ciascuno, al mantenimento diretto del minore durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi.
Un tanto in ragione dei tempi paritetici di permanenza di presso ciascun genitore e della modalità di gestione Per_1 concordata dalle parti e di cui al punto che precede.
5) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per con le Per_1 specifiche e secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, che – con la sottoscrizione del presente atto – le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
In particolare, le parti convengono che la SI.ra continuerà a sostenere in via esclusiva il costo relativo al premio della Pt_2 polizza sanitaria che ella attualmente corrisponde tramite trattenuta diretta sullo stipendio lavorativo mensile, la cui copertura si estende anche al figlio minore le somme di cui potrà beneficiare la SI.ra in relazione Per_1 Parte_2
a tale polizza andranno a beneficio di entrambi i genitori, di modo che ciascuno di essi sosterrà – sempre in ragione del 50% ciascuno – soltanto l'eventuale spesa relativa al figlio che dovesse residuare una volta detratto il rimborso o la Per_1 copertura di cui sopra.
Dal canto suo, il SI. si obbliga a sostenere il costo del telefono cellulare acquistato per il figlio nonché Parte_1 Per_1 il costo della relativa ricarica mensile.
I ricorrenti convengono che le somme spettanti a titolo di assegno unico ed universale per il figlio vengano percepite Per_1 in via esclusiva dalla SI.ra in ragione del 100%, impegnandosi i coniugi – laddove necessario – a cooperare e Pt_2 N. 2047/2024 V.G
collaborare presso l'INPS ovvero il CAF incaricato per il buon fine della pratica, anche fornendo tempestivamente i documenti che fossero all'uopo necessari. Le parti convengono altresì che, venuto meno il beneficio dell'AUU, al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, le eventuali detrazioni fiscali per figli a carico andranno a beneficio della SI.ra Pt_2
nella misura del 100%.
[...]
6) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere alcuna pretesa economica riguardo l'assegno di mantenimento e/o qualsiasi altro titolo l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, salvo quanto si dirà infra ai punti seguenti.
7) I coniugi, al fine di definire consensualmente la propria separazione e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di effettuare le attribuzioni patrimoniali di seguito indicate, prevedendo espressamente che l'attribuzione al marito della quota di proprietà pari a ½ della casa coniugale facente capo alla moglie – con relativo accollo del mutuo residuo in capo al SI. – così come le dazioni di denaro di seguito indicate, Parte_1 costituiscano elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione dei rapporti anche economici derivanti dalla separazione.
8) La SInora cede al SI. , che accetta, la sua quota di proprietà, pari ad ½ (una Parte_2 Parte_1 metà) indivisa, relativamente alle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Santa Maria di Sala, via
Giovanni Verga, eretto sull'area della superficie di are trentuno e centiare ventinove (HA 0.31.29), riportata nel catasto terreni, foglio 8, mappale 1448, e precisamente:
- appartamento ai piani primo e secondo;
- garage di pertinenza a piano interrato;
riportati nel catasto fabbricati, foglio 8, mappali:
1448 sub 56 p.
1-2 cat. A/3 cl. 3 v. 3 RCEuro 130,15
1448 sub 9 p. S1 cat. C/6 cl. 8 mq. 17 RCEuro 37,75,
e meglio individuati nelle planimetrie depositate al catasto, che si allegano al presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge n. 52/1985, la parte cedente attesta che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Unitamente alla sopra descritta unità immobiliare viene trasferita, altresì, la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti comuni dell'edificio di cui è parte l'immobile, così come determinate dall'art. 1117 c.c. e dai titoli di provenienza ed in particolare con la comproprietà di rampa, area di manovra e del verde di cui al mappale 1448 sub 1 (pertinenza solamente dei subb. dall'8 al 60), di vano scala e vano contatori di cui al mappale 1448 sub 6 (pertinenza solamente dei subb. dal
48 al 60), vano scala di cui al mappale 1448 sub 7 (pertinenza solamente dei subb. dal 56 al 60), area coperta e quant'altro deve ritenersi di uso comune e condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Provenienza: le unità immobiliari sopra descritte e quanto oggetto della presente cessione è quanto pervenuto alla parte cedente per atto di compravendita in data 11 dicembre 2003 al Repertorio n. 26874 del Notaio registrato a Per_3
Mestre l'8 gennaio 2004 al n. 105 Serie 1T e trascritto in Padova il 09/01/2004 ai nn. 568/394. N. 2047/2024 V.G
Le parti dichiarano che quanto oggetto di cessione è considerato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene immobile attualmente si trova, con ogni azione o ragione, cose comuni ex art 1117 c.c., servitù attive e passive, servitù reciproche di impianti tecnologici e servizi di qualsiasi genere, accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze ed infissi e con tutti i patti e le condizioni previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità delle quote immobiliari trasferite, la libertà delle stesse da diritti e pretese di terzi anche di prelazione, evizione, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e l'inesistenza di irregolarità edilizie, urbanistiche ed amministrative, ad eccezione delle limitazioni derivanti dalla convenzione per lottizzare stipulata con il Comune di Santa Maria di Sala in data 25/03/2022, n. 23456 rep. Notaio Persona_4 registrato a Venezia il 25/03/2022, trascritta a Padova il 10/04/2022 ai nn. 13903/9836 e successiva integrazione in data 23/12/2003, n. 25652 rep. Notaio trascritta a Padova il 05/01/2004 ai nn. 217/143. Persona_4
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, il SInor
dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica Parte_1 degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. 53160/2024 redatto in data
19/04/2024 dal RI DU , iscritto all'Ordine dei Periti DUi della Persona_5
Provincia di Treviso al n. 1170. Parte cedente garantisce la validità del predetto certificato, che si allega al presente atto, garantendo altresì essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
I SInori e dichiarano di essere coniugi in regime di separazione dei beni. Parte_1 Parte_2
Ai sensi della legge n. 47/1985 e successive disposizioni, nonché della vigente normativa urbanistica, e dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la SInora dichiara che: Parte_2
- il fabbricato in oggetto è stato costruito a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Santa Maria di Sala in data 31/07/2022 n. 7875, denuncia di inizio attività (DIA) in data 06/08/2003, variante del 10/09/2003,
- che le opere sono state eseguite in conformità al progetto di cui ai detti provvedimenti,
-che l'agibilità si intende attestata a norma di legge, per effetto del silenzio dell'amministrazione comunale protrattosi per il termine di legge dalla data di presentazione della domanda dell'autorizzazione di agibilità (domanda presentata il data
20/11/2003),
- che, relativamente alle unità immobiliari oggetto del presente accordo, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art. 41 della L.47/85,
- che non sono state apportate modifiche o varianti all'immobile per cui sarebbe necessario richiedere provvedimenti amministrativi autorizzativi, e
- che, quindi, l'immobile è del tutto conforme alle norme urbanistiche vigenti.
La parte cedente, ammonita circa le responsabilità penali cui è soggetta in caso di dichiarazione mendace, dichiara, altresì, che, ai sensi e per gli effetti della L. 04/01/1968 n. 15, il reddito fondiario oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine per la presentazione è già scaduto alla data odierna. N. 2047/2024 V.G
9) In conseguenza del trasferimento di proprietà di cui sopra, le parti convengono che il SI. si accolli Parte_1 in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la Banca Popolare Friuladria S.p.a. per il mutuo di cui al contratto stipulato dagli stessi congiuntamente in data 15 marzo 2016 a rogito Notaio dott.ssa Persona_6
Rep. n. 8034, Racc. n. 6837 (doc. 4): a tali effetti, il SI. si riconosce subingredito alla
[...] Parte_1 SInora verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, Parte_2 interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito, dichiarandosi perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
10) A fronte del trasferimento di proprietà di cui sopra, il Sig. – in ottemperanza agli obblighi Parte_1 assunti in sede di sottoscrizione del ricorso per separazione – ha già provveduto a versare alla SI.ra la Parte_2 somma di euro 30.000,00 (trentamila/00).
Egli si obbliga a farsi integralmente carico del pagamento di tutte le rate – siano esse ad oggi già scadute ovvero a scadere – relative alle spese condominiali gravanti sulla casa coniugale, obbligandosi espressamente a non pretendere alcunché a tale titolo dalla SI.ra , che verrà, quindi, tenuta indenne da ogni e qualsivoglia eventuale pretesa del Condominio nei Pt_2 propri confronti.
Il SI. ha altresì già provveduto a corrispondere integralmente alla SI.ra l'importo – al netto Parte_1 Pt_2 della tassazione – liquidato relativamente al rimborso della polizza “Monument” 9205997298, intestata al marito.
A parziale modifica di quanto pattuito nel ricorso introduttivo del presente procedimento, le parti concordano che la polizza assicurativa contratta correlativamente al mutuo ipotecario continuerà a rimanere in essere, trattandosi di polizza annuale, illo tempore contratta dal SI. , e che non subirà variazioni in futuro. Parte_1
Le parti convengono, infine, che le somme corrispondenti al credito fiscale derivante dall'installazione dell'impianto di condizionamento presso la casa già coniugale con il beneficio del c.d. “ecobonus” (pari ad € 1.360,00 per il periodo 2022
– 2032) verranno trattenute dalla SI.ra , senza che il SI. abbia a pretendere alcunché a tale Parte_2 Parte_1 titolo.
11) La SI.ra dichiara che, con l'effettivo ed integrale ricevimento delle somme di cui al punto 10) che Parte_2 precede, non avrà più nulla a pretendere dal SI. in relazione alla cessione immobiliare di cui al Parte_1 presente atto, in relazione ai titoli ivi indicati, né a qualsivoglia altro titolo o pretesa.
12) La SInora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dalla sentenza di separazione Parte_2 relativamente al trasferimento immobiliare descritto sopra, con esonero del SInor RV da qualsiasi responsabilità.
13) Le parti chiedono la trascrizione del trasferimento di cui al presente atto al RV dei R.R.I.I. di Venezia e chiedono l'esenzione da ogni tassa e/o tributo (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari, ecc.) ai sensi dell'art .19 legge n. 74/1987 e successive modifiche ed alla sentenza della Corte Costituzionale in data 29.04/10.05/1999 n. 154.
14) Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione.
Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il RV rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio. Le parti si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. N. 2047/2024 V.G
15) I coniugi si danno atto di aver già definito ogni questione relativa alla proprietà dell'arredo della casa coniugale.
16) Si dà atto, altresì, che con il trasferimento di cui al punto 8) che precede e con l'integrale adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti 9) e 10), i coniugi dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024, e – Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in data 1.09.2012, in Santa Maria di Sala (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala atto n. 11, Parte I, Ufficio
1, dell'anno 2012, che dall'unione è nato un figlio (nato a Mirano, in [...]_2
9.10.2010) e che i coniugi fissavano la propria residenza nell'abitazione sita in Santa Maria di Sala Via
Verga n. 4/7 (immobile acquistato in comproprietà in parti uguali e indivise tra loro con contratto di compravendita stipulato in data 28.02.2008 con rogito del notaio dott. rep. N. 82.697, Persona_7
Racc. n. 22.014) - hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa (e sopra riportate).
A seguito dell'udienza del 17.12.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo (comprensive anche di regolamentazione degli assetti patrimoniali mediante trasferimento immobiliare), il Giudice si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole in data 12.03.2025.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore . Per_1 N. 2047/2024 V.G
Nel verbale d'udienza del 17.12.2024, le parti hanno inoltre concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti n. 8 e ss. delle conclusioni riportate in epigrafe, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale del bene immobile, alla titolarità del bene oggetto di alienazione, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo.
Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 1.09.2012, in Santa Maria di Sala (VE), matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala al n. 11, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2012 alle condizioni concordate, così come riportate in epigrafe;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 22.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero