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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 543 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BERI DAVIDE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BERI DAVIDE, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 3.09.2011 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona
al numero 86, parte II, serie C, anno 2011, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, sita in Savona Via Mignone n 36/11, acquistata dalla Sig.ra Parte_1
rimane assegnata alla moglie, che si farà carico del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della stessa. Le parti concordano che faranno capo esclusivo alla signora tutte le spese relative Pt_1
alla casa coniugale (ivi comprese a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per utenze e le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa, compresi eventuali arretrati o spese già deliberate) per il pagamento delle quali la sig.ra dichiara fin d'ora di Pt_1
garantire, manlevare e tenere indenne il signor . I coniugi concordano che i mobili ed CP_1
arredi che si trovano nella casa coniugale ivi rimarranno in quanto assegnati alla moglie.
Per_ 3) i figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione a meri fini anagrafici presso la mamma ed entrambi provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento.
4) entrambi i genitori potranno vedere e tenere i figli secondo un regime di frequentazione sostanzialmente paritetico, da stabilirsi di comune accordo tra i loro, almeno entro il lunedì della settimana precedente, in base agli impegni lavorativi di entrambi ed in base agli impegni scolastici
Per_ ed extra-scolastici di ed . In mancanza di accordo si applicherà il seguente regime a Per_1
settimane alternate:
Per_ Settimana 1: la mamma potrà tenere con sé i figli ed il lunedì ed il martedì dall'uscita Per_1
con relativi pernottamenti e riaccompagnamento a scuola la mattina mercoledì, il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola e fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, la mamma dal venerdì sera al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
Per_ settimana 2: il papà potrà tenere con sé i figli ed il lunedì ed il martedì dall'uscita con Per_1
relativi pernottamenti e riaccompagnamento a scuola la mattina mercoledì, la mamma dal mercoledì
dall'uscita da scuola e fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, il papà dal venerdì
sera al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
Per quanto riguarda le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza annuale, i genitori trascorreranno con i figli i periodi dal 23/12 al 1/01 e dal 1/01 (sera) fino al 6/01, con l'intesa che dall'anno corrente i figli rimarranno con la madre per il primo periodo. Con riferimento al periodo estivo, i coniugi potranno trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi,
ciascuno. Il piano ferie dovrà essere concordato e, comunque comunicato entro il 30 maggio di ogni anno. Per il restante periodo estivo si applicherà il regime ordinario sopra specificato. Varrà il criterio dell'alternanza tra i genitori anche per tutte le altre festività nazionali e religiose. Il regime sopra specificato potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni e a quelli dei figli.
5) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento in favore della madre di un assegno mensile pari ad € 350,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat)
da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese;
6) I coniugi provvederanno a ripartire al 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei bambini, concordate e documentate, ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche,
scolastiche (comprese quelle per le ripetizioni, per le gite scolastiche, per l'acquisto dei libri ad inizio anno, il materiale di cancelleria e per le tasse scolastiche), nonché sportive, ludico/ricreative.
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a formulare, pertanto, istanza di corresponsione di assegno di mantenimento e/alimentare l'una nei confronti dell'altro.
8) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa salvo quanto sopra.
9) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
10) I coniugi concordano che sarà di spettanza esclusiva della sig.ra l'assegno Parte_1
unico relativo ai figli.
11) I coniugi si impegnano a non instaurare convivenza con eventuali nuovi compagni se non quando la relazione avrà assunto caratteri di stabilità e comunque almeno dopo un anno dall'inizio della frequentazione;
parimenti i coniugi introdurranno eventuali nuovi compagni nella vita dei figli solo dopo aver informato l'altro genitore e comunque, dovrà avvenire gradualmente e solo dopo che la relazione avrà assunto carattere di stabilità, nell'interesse esclusivo dei figli.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo