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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/08/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11525 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza dell'8.07.2025 e vertente
TRA
già , (p.iva , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Parte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Forni, presso il cui studio in Modena, Via Emilia Est
n. 18/2 (cfr. indirizzo pec), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, in sostituzione del precedente
(avv. Giorgio Spallone);
ATTRICE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIAMPIERO VERONESI, con domicilio eletto in VIA F.LLI
CERVI N. 35 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 C.F._1 calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, dall'avv. Marco Vicini, con studio in
Bologna, via della Zecca n. 2 (cfr. indirizzo pec per comunicazioni);
CONVENUTA
1 OGGETTO: azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate . Su richiesta del GI parte attrice rappresenta di aver trascritto la domanda giudiziale e, tuttavia, essendo subentrato nuovo difensore al precedente, ove mancante, chiede termine per depositare la nota di trascrizione. IL GI, dato atto, rilevato preliminarmente che non risulta depositata prima facie nota di trascrizione della domanda giudiziale, da acquisire prima che la causa sia trattenuta in decisione, ASSEGNA alle parti e principalmente a parte attrice termine sino al 17.07.2025 per depositare la suddetta nota di trascrizione della domanda giudiziale ”, all'esito trattenendo la causa in decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della relativa sentenza decorrente dal 18.07.2025 (cfr. verbale dell'udienza dell'8.07.2025 e successiva ordinanza del 18.07.2025).
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti, , quale Parte_1 mandataria di ha convenuto in giudizio la società (quale debitrice e Parte_3 CP_1 alienante) e la sig.ra (acquirente), chiedendo, previa riunione della causa in epigrafe CP_2 alla portante n. 11523/2023 R.G. (di natura omogenea, come numerose altre azioni esperite, ma con parti acquirenti ed atti dispositivi eterogenei), di:
“ACCERTARE la ricorrenza di tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, conseguentemente,
DICHIARARE INEFFICACE e REVOCARE, nei confronti dell'attore … quivi Parte_3 rappresentata dalla mandante , in persona del suo procuratore Parte_1 speciale, l'atto di disposizione del patrimonio da parte di in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, costituito da atto di compravendita immobiliare da atto dicompravendita immobiliare stipulato in data 21 ottobre 2022 (doc. n. 22) a rogiti Notaio
[...]
, rep. 5755 racc. 3745, trascritto in data 2 novembre 2022 al n. 56784 Reg. . e n. Persona_1 Per_2
40310 Reg. part., da a favore della Signora quivi rappresentata dalle CP_1 CP_2 signore , nata a [...] il [...] e residente ad OL dell'Emilia CP_3
(BO) in via Serafino Gasiani n. 2/B e , nata a [...] il [...] e residente CP_4
a Publier nella Repubblica Francese (EE) in rue de la Plaine n. 318, intervenute all'atto non in proprio ma nella veste di procuratrici generali con poteri d'amministrazione e rappresentanza congiunti, in nome e per conto della madre Signora parte acquirente giusta CP_2 procura generale ricevuta dal Notaio il 25 maggio 2022 rep. 5471, registrata all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna il 30 maggio 2022 al n. 26444, avente ad oggetto:
“porzione dell'edificio di nuova costruzione posto in comune di OL dell'Emilia (BO), via Emilia
n. 279/L, costituita da un appartamento con terrazzo al primo piano con annesso un pertinenziale
2 vano a uso autorimessa al piano terreno, il tutto distinto al catasto fabbricati come segue: Comune di OL dell'Emilia Foglio 34, Mappale 529, subalterno 42, via Emilia n. 279/L, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq. 92, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 89, R.C.E. 402,84, proposta ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701
(l'appartamento). Mappale 529, subalterno 32, via Emilia SNC, P-T, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 16, superficie catastale totale mq. 19, R.C.E. 80,98, proposta ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (l'autorimessa)”, “ORDINARE al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bologna la trascrizione dell'emananda sentenza a carico di ”, con Parte_4 vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda revocatoria in esame, parte attrice ha allegato:
- di essere titolare di un credito fondato su Decreto Ingiuntivo, emesso dall'intestato
Tribunale, in data 10.10.2022, dell'importo di euro 225.240,20, a carico di IN s.r.l
(debitrice principale) e dell'odierna convenuta giusta fideiussione omnibus CP_1 rilasciata nel 2018 per l'importo di € 300.000,00 ( doc. 7-8) da HBE s.r.l. (socia di
IN s.r.l.), poi fusa per incorporazione nella con atto del 10.02.2020 CP_1
(doc. 9-10); detto D.I. è attualmente sub iudice , avendo l' proposto opposizione CP_1 ex art. 645 c.p.c. (giudizio RG 13498/2022); risulta concessa, all'udienza del 4 giugno 2023, la provvisoria esecuzione del suddetto decreto;
- che, a distanza di appena un mese dalla ricezione della diffida del 16 maggio 2022
(prodromica al D.I. opposto) di escussione della fideiussione e nelle more del giudizio di opposizione a D.I., si sarebbe spogliata progressivamente del proprio CP_1 patrimonio immobiliare, con conseguente azzeramento di ogni garanzia, mediante numerosi atti di compravendita (cfr. visura ipotacastale doc. 20, riportante sedici atti dispostivi trascritti dal 29.06.2022 al 6 aprile del 2023, partitamente indicate da pag. 9 a pag. 12 dell'atto di citazione), tra i quali quello oggetto della presente revocatoria;
- che l'iscrizione di ipoteca volontaria concessa dalla il 22.04.2022 e la CP_1 tempistica dei successivi atti dispositivi (e restrizione di ipoteca), molti dei quali stipulati lo stesso giorno e avanti al medesimo notaio, e, per alcuni, l'asserito prezzo vile o anomalia dei pagamenti, evidenzierebbero la ricorrenza tanto dei presupposti oggettivi (eventus damni) che soggettivi per l'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto l'avversa CP_1 ricostruzione, avuto riguardo, tra l'altro, alle seguenti circostanze:
-“a fronte di un credito, soltanto presunto alla stregua di una mera aspettativa di credito, quantificato in poco più di 200.000,00 euro, l'attrice, con n. 15 azioni revocatorie (tra cui la
3 presente) ha inteso chiedere al Tribunale la revoca di atti di compravendita immobiliare del valore complessivo di quasi 3 milioni di euro: da tale enorme sproporzione si deduce la natura strumentale e quasi dimostrativa dell'azione promossa da;
Controparte_5
- “le compravendite elencate da parte dell'attrice costituiscono dunque parte essenziale dell'oggetto sociale della soc. Urbana s.r.l.” (come da visura camerale allegata doc. 1); segnatamente “gli immobili sono stati venduti a terze persone (coppie più o meno giovani con o senza figli o singoli acquirenti) che hanno acquistato tramite agenzia immobiliare, sottoscrivendo contratti preliminari notarili regolarmente registrati, pagando i relativi prezzi tramite mutui bancari (erogati da primari istituti di credito previa perizia sul valore degli immobili), e quindi versando prezzi assolutamente corretti e “di mercato”; “La distanza temporale tra preliminari e rogiti” in funzione dello stato di avanzamento dei lavori “non costituisce dunque indizio o presunzione di nulla”;
-“fermo che, … nessun contegno fraudolento può essere imputato ad si fa presente CP_1 che, ovviamente, gli acquirenti nulla sapevano né della pec né del decreto ingiuntivo e neppure avrebbero potuto in qualche modo venirne a conoscenza”;
- in ogni caso, “l'atto dispositivo, come la stessa parte attrice ha ammesso producendo i rogiti ed elencando le date di stipula, è avvenuto quando la garanzia patrimoniale di era CP_1 ancora sufficiente a “coprire” il credito di cui alla fidejussione”;
- inoltre (circostanza appresa ed allegata in corso di causa) “il finanziamento, garantito dalla fidejussione, tra gli altri, di HBE s.r.l., poi fusa per incorporazione in era CP_1
GARANTITO dal per l'80% dell'importo”; ha Controparte_6 Parte_3 presentato l'escussione della garanzia in data 08/05/2023 per l'importo di euro 182.054,21 e poi che ha comunicato, con pec del 3 dicembre 2024, che, a seguito Controparte_6 dell'escussione della garanzia pubblica, a è stato liquidato l'importo di euro Parte_3
182.044,60 con valuta 7 novembre 2024”.
La convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte da siccome infondate in fatto ed Parte_1 in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita la convenuta-acquirente sig.ra contestando ampiamente in fatto ed in diritto CP_2
l'avversa domanda (e sussistenza dell'elemento soggettivo) e chiedendo: “In via preliminare - respingere la richiesta formulata dell'attrice di riunione della presente causa (n. 11525/23 R.G.) a quelle promosse nei confronti degli altri acquirenti di immobili da parte della e CP_1 pendenti avanti l'intestato Tribunale con i n.ri 11523/23, 11524/23, 11526/23, 11527/23, 11555/23,
4 11557/23, 11560/23, 11561/23, 11617/23, 11623/23, 11626/23, 11627/23, 11628/23 e 11643/23 di
R.G.; Nel merito, in via principale - respingere tutte e ciascuna delle domande proposte dalla
quale mandataria della nei confronti della Parte_1 Parte_3 sig.ra in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via CP_2 subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla quale mandataria della nei Parte_1 Parte_3 confronti della sig.ra e della condannare la in persona CP_2 CP_1 CP_1 dei suoi legali rappresentati pro-tempore, a manlevare ed a tenere indenne la sig.ra CP_2 di tutte le conseguenze economiche negative, di qualunque genere e tipo, dovessero derivare a suo carico dal presente procedimento, sia in termini di condanna nel merito, che di integrale rimborso delle spese legali del giudizio sia per la propria difesa, che per quella di eventuali terzi;
In ogni caso - condannare la in persona dei suoi legali rappresentanti Parte_1 protempore, alla refusione a favore dell'odierna convenuta di tutte le spese ed i compensi del presente giudizio, comprese spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in forma aggravata in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014”.
La causa, dapprima riunita alla portante RG 11523/2023 e poi separata a seguito di mutamento del
GI (cfr. ordinanza del 5.02.2025), è stata istruita documentalmente;
all'udienza dell'08.07.2025 è stata discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia) a far data dal 18.07.2025 (subordinatamente al deposito di nota di trascrizione della domanda giudiziale entro il termine assegnato dal GI del
17.07.2025), con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza nei successivi 30 giorni.
DIRITTO
1-In limine, sugli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sotto il versante oggettivo e soggettivo.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del
5 solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, presupposto indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
E, con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901
c.c. - e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" - nonché dal sistema complessivo approntato dal
Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
In particolare, è stato evidenziato che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub iudice; e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n.
8013) .
Ulteriore requisito, sotto il versante oggettivo, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è il cd. eventus damni, sub specie di idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, da valutarsi (ex ante) con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore,
“in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, (Cass., 9 marzo 2006, n. 5105, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
6 Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n.
25433/07) e può essere sufficiente una 'modificazione qualitativa' del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. n. 25490/08, n. 2792/02).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo
- in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
15527/2004; conf. Cass. Civ., 11471/2003).
Infine, l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Orbene, il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto prima o dopo la nascita del credito.
In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
7 Ed ancora, come sopra accennato, nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, l'art. 2901, 1 co., n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: id est - nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo- la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ovvero -se il credito è posteriore- la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
2- Nella fattispecie in esame.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta, in primo luogo, documentalmente provata l'esistenza di un credito (ancorchè litigioso e attualmente sub iudice) consacrato nel D.I. sopra richiamato (di cui risulta concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.) in favore della parte attrice e nei confronti della società convenuta, CP_1
Come sopra chiarito, infatti, "l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti
i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (Cass. 29/10/1999 n. 12144); conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati
(Cass. 4/6/2001 n. 7484 ; Cass. 22/1/1999 n. 591), crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili (Cass. 2/4/2004 n. 6511) anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi
(Cass. 18/2/1998 n. 1712; Cass. 12/6/1998 n. 5863).
Parimenti documentata è l'anteriorità del predetto credito (id est, insorgenza: cfr. contratto di fideiussione del 18.10.2018, fusione per incorporazione del 2020 e diffida di risoluzione del contratto di mutuo ed escussione della fideiussione del 16 maggio 2022) rispetto alla stipulazione del contratto di compravendita in esame, del 21 ottobre 2022.
Al riguardo è del resto ormai pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui " il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita
l'azione revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale" (Cass.
10/2/1996 n. 1050; Cass.2/9/1996 n. 8013).
Ciò chiarito, occorre esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti (oggettivo e soggettivo) necessari ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c..
Orbene, pur ritenendo questo Tribunale sussistente – alla stregua dei principi sopra esposti e della documentazione versata in atti- il requisito oggettivo dell'eventus damni come sopra descritto
8 (preesistente iscrizione ipotecaria, qualità e quantità dei contratti di compravendita stipulati nel tempo dalla debitrice successivamente alla diffida del 16 maggio 2022 -doc. 12- ancorché coerenti con l'oggetto sociale- allegazione, non superata dalla convenuta, di progressivo azzeramento del patrimonio immobiliare), tuttavia, non risulta affatto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo, come sopra descritto, in capo al terzo acquirente, quale elemento imprescindibile ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c. (assorbita ogni considerazione sull'elemento soggettivo in capo alla società venditrice).
Ciò che è emerso dall'istruttoria documentale è che:
- l'individuazione del compendio immobiliare per cui è causa e proposta di acquisto sono avvenute tramite un'agenzia immobiliare, AR OL S.r.l.s (cfr. altresì doc. 11 pagamento provvigione, richiamato nel contratto di compravendita);
- in dettaglio, il 29.07.2022 è stata formulata, per il tramite della suddetta agenzia, la proposta di acquisto (doc. 9) dei suddetti immobili (appartamento e pertinente autorimessa) al prezzo di €
269.000,00 + iva (coerente al valore dell'immobile; cfr. perizia estimativa e documentazione allegata dalla parte acquirente sul punto), accettata dalla con incasso dell'assegno - CP_1 consegnato dalla promissaria acquirente al momento della proposta- di € 20.000,00;
- la stipula del contratto definitivo a ministero del notaio dott. , da parte di Persona_3
e intervenute all'atto non in proprio ma nella veste di procuratrici CP_3 CP_4 generali con poteri d'amministrazione e rappresentanza congiunti, in nome e per conto della madre
Signora parte acquirente giusta procura generale ricevuta dal Notaio il 25 maggio CP_2
2022 rep. 5471, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna il 30 maggio
2022 al n. 26444, è avvenuta in un tempo congruo dalla proposta, in data 21 ottobre 2022;
- le modalità di pagamento del prezzo (assegni e bonifici bancari) risultano partitamente ed analiticamente indicate (oltre che in buona parte anche documentate) nell'atto di compravendita1 e tutt'altro che anomale.
Nessun rapporto pregresso, di tipo professionale o di altro tipo, risulta intercorso tra le parti convenute (società venditrice e acquirente), né il prezzo pattuito per la vendita o le modalità pattuite per il pagamento, come analiticamente riportate nell'atto pubblico di compravendita, appaiono ictu oculi anomali. 1 Prodotta la copia dell'assegno di € 20.000,00 consegnato all'agenzia al momento della firma della proposta di acquisto (doc. n. 10 parte convenuta); alla stregua di quanto partitamente attestato dal notaio rogante alla sua presenza, risulta che il complessivo prezzo è stato pagato nel seguente modo: “- quanto a euro 20.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile n. 0311223245-08 tratto il 29 luglio 2022 sulla SEDE di TORINO (2290) della BANCA CARIGE S.pA.; - quanto a euro 235.060,00 mediante bonifico bancario ordinato in data odierna alla SEDE di TORINO (2290) della BANCA CARIGE S.p.A. (rif. CRO n. 60816618907); - quanto a euro 24.960,00 mediante bonifico bancario ordinato in data odierna alla SEDE di TORINO (2290) della BANCA CARIGE S.p.A. (TRXID n. NY0617546259529405480229002290IT)”. 9 Prive di pregio risultano, in senso contrario, le artificiose ricostruzioni argomentative di parte attrice, tra cui la rilevanza ascritta, sotto il versante soggettivo, alla clausola 9 del contratto di compravendita relativa al conferimento di un mandato alla società venditrice (e “costruttrice”), anche nell'interesse di questa, per il “completamento di tutte le opere e le lavorazioni edili, impiantistiche, tecnologiche, attinenti l'edificio di cui fa parte l'immobile”con presentazione anche a suo nome e conto delle relative pratiche amministrative: tutti adempimenti coerenti con lo stato di avanzamento dei lavori del fabbricato di nuova costruzione includente l'appartamento in oggetto, in fase di ultimazione delle opere sotto il versante urbanistico, catastale, impiantistico, amministrativo
(come desumibile dalla documentazione ex actis).
Né può seriamente desumersi il citato elemento soggettivo in capo all'acquirente in premessa (o figlie, sue procuratrici) dalla circostanza, allegata da parte attrice, che, all'epoca della stipula del contratto, la parte acquirente, per il tramite dell'agenzia immobiliare incaricata (“e rituali incombenze e verifiche di quest'ultima”), avrebbe dovuto “perfettamente capire che l'operazione di vendita, come concepita, avveniva in pregiudizio delle ragioni dei creditori”, venendo in rilievo, al contrario, una ordinaria operazione di compravendita immobiliare con una società immobiliare- costruttrice coerente con l'oggetto sociale di quest'ultima (costruzione e/o ristrutturazione di immobili ai fini della successiva vendita) ed a mezzo di società di mediazione immobiliare.
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto della domanda revocatoria come proposta, per l'assorbente rilievo della carenza di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla terza acquirente al momento della stipula, in data 21 ottobre 2022, dell'atto di compravendita in esame.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la chiesta condanna aggravata: non dirimente, al fine di escludere l'eventus damni, la circostanza, sopravvenuta, dell'escussione della garanzia di MC
(come noto tenuta poi a recuperare le somme rimborsate alla banca, surrogandosi nelle medesime ragioni del creditore, per la quota corrisposta, contro i debitori e garanti); nè superata dalla convenuta la presunzione di significativo peggioramento qualitativo/quantitativo CP_1 del patrimonio della società convenuta (sì da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito) al momento del compimento dell'atto dispositivo in contestazione (considerata la preesistente iscrizione ipotecaria e la già intervenuta notifica della diffida di escussione della fideiussione).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e la convenuta acquirente sig.ra (valore della causa: credito per cui si procede;
ex multis, Cass. CP_2 ord. n. 3697 del 13/02/2020) e sono liquidate in dispositivo, valutata la condotta delle parti, ai
10 massimi tabellari per fase introduttiva e di studio ed ai minimi tabellari per fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.).
Sussistono, invece, gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra società attrice e (debitrice alienate), in considerazione di quanto sopra. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di revocatoria in esame;
2) visto l'art. 2668 comma 2 c.c., ORDINA al DIRETTORE dell'AGENZIA delle Entrate- Ufficio provinciale di Bologna- Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della seguente formalità:
- domanda giudiziale del 08/09/2023 (revoca atti soggetti a trascrizione) trascritta in Bologna in data 21.09.2023 al R.G. 43912, R.P. 32429;
3) CONDANNA la società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 11.232,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra parte attrice e la società convenuta CP_1
Così deciso in Bologna, in data 09/08/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11525 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza dell'8.07.2025 e vertente
TRA
già , (p.iva , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Parte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Forni, presso il cui studio in Modena, Via Emilia Est
n. 18/2 (cfr. indirizzo pec), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, in sostituzione del precedente
(avv. Giorgio Spallone);
ATTRICE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIAMPIERO VERONESI, con domicilio eletto in VIA F.LLI
CERVI N. 35 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 C.F._1 calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, dall'avv. Marco Vicini, con studio in
Bologna, via della Zecca n. 2 (cfr. indirizzo pec per comunicazioni);
CONVENUTA
1 OGGETTO: azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate . Su richiesta del GI parte attrice rappresenta di aver trascritto la domanda giudiziale e, tuttavia, essendo subentrato nuovo difensore al precedente, ove mancante, chiede termine per depositare la nota di trascrizione. IL GI, dato atto, rilevato preliminarmente che non risulta depositata prima facie nota di trascrizione della domanda giudiziale, da acquisire prima che la causa sia trattenuta in decisione, ASSEGNA alle parti e principalmente a parte attrice termine sino al 17.07.2025 per depositare la suddetta nota di trascrizione della domanda giudiziale ”, all'esito trattenendo la causa in decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della relativa sentenza decorrente dal 18.07.2025 (cfr. verbale dell'udienza dell'8.07.2025 e successiva ordinanza del 18.07.2025).
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti, , quale Parte_1 mandataria di ha convenuto in giudizio la società (quale debitrice e Parte_3 CP_1 alienante) e la sig.ra (acquirente), chiedendo, previa riunione della causa in epigrafe CP_2 alla portante n. 11523/2023 R.G. (di natura omogenea, come numerose altre azioni esperite, ma con parti acquirenti ed atti dispositivi eterogenei), di:
“ACCERTARE la ricorrenza di tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, conseguentemente,
DICHIARARE INEFFICACE e REVOCARE, nei confronti dell'attore … quivi Parte_3 rappresentata dalla mandante , in persona del suo procuratore Parte_1 speciale, l'atto di disposizione del patrimonio da parte di in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, costituito da atto di compravendita immobiliare da atto dicompravendita immobiliare stipulato in data 21 ottobre 2022 (doc. n. 22) a rogiti Notaio
[...]
, rep. 5755 racc. 3745, trascritto in data 2 novembre 2022 al n. 56784 Reg. . e n. Persona_1 Per_2
40310 Reg. part., da a favore della Signora quivi rappresentata dalle CP_1 CP_2 signore , nata a [...] il [...] e residente ad OL dell'Emilia CP_3
(BO) in via Serafino Gasiani n. 2/B e , nata a [...] il [...] e residente CP_4
a Publier nella Repubblica Francese (EE) in rue de la Plaine n. 318, intervenute all'atto non in proprio ma nella veste di procuratrici generali con poteri d'amministrazione e rappresentanza congiunti, in nome e per conto della madre Signora parte acquirente giusta CP_2 procura generale ricevuta dal Notaio il 25 maggio 2022 rep. 5471, registrata all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna il 30 maggio 2022 al n. 26444, avente ad oggetto:
“porzione dell'edificio di nuova costruzione posto in comune di OL dell'Emilia (BO), via Emilia
n. 279/L, costituita da un appartamento con terrazzo al primo piano con annesso un pertinenziale
2 vano a uso autorimessa al piano terreno, il tutto distinto al catasto fabbricati come segue: Comune di OL dell'Emilia Foglio 34, Mappale 529, subalterno 42, via Emilia n. 279/L, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq. 92, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 89, R.C.E. 402,84, proposta ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701
(l'appartamento). Mappale 529, subalterno 32, via Emilia SNC, P-T, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 16, superficie catastale totale mq. 19, R.C.E. 80,98, proposta ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (l'autorimessa)”, “ORDINARE al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bologna la trascrizione dell'emananda sentenza a carico di ”, con Parte_4 vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda revocatoria in esame, parte attrice ha allegato:
- di essere titolare di un credito fondato su Decreto Ingiuntivo, emesso dall'intestato
Tribunale, in data 10.10.2022, dell'importo di euro 225.240,20, a carico di IN s.r.l
(debitrice principale) e dell'odierna convenuta giusta fideiussione omnibus CP_1 rilasciata nel 2018 per l'importo di € 300.000,00 ( doc. 7-8) da HBE s.r.l. (socia di
IN s.r.l.), poi fusa per incorporazione nella con atto del 10.02.2020 CP_1
(doc. 9-10); detto D.I. è attualmente sub iudice , avendo l' proposto opposizione CP_1 ex art. 645 c.p.c. (giudizio RG 13498/2022); risulta concessa, all'udienza del 4 giugno 2023, la provvisoria esecuzione del suddetto decreto;
- che, a distanza di appena un mese dalla ricezione della diffida del 16 maggio 2022
(prodromica al D.I. opposto) di escussione della fideiussione e nelle more del giudizio di opposizione a D.I., si sarebbe spogliata progressivamente del proprio CP_1 patrimonio immobiliare, con conseguente azzeramento di ogni garanzia, mediante numerosi atti di compravendita (cfr. visura ipotacastale doc. 20, riportante sedici atti dispostivi trascritti dal 29.06.2022 al 6 aprile del 2023, partitamente indicate da pag. 9 a pag. 12 dell'atto di citazione), tra i quali quello oggetto della presente revocatoria;
- che l'iscrizione di ipoteca volontaria concessa dalla il 22.04.2022 e la CP_1 tempistica dei successivi atti dispositivi (e restrizione di ipoteca), molti dei quali stipulati lo stesso giorno e avanti al medesimo notaio, e, per alcuni, l'asserito prezzo vile o anomalia dei pagamenti, evidenzierebbero la ricorrenza tanto dei presupposti oggettivi (eventus damni) che soggettivi per l'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto l'avversa CP_1 ricostruzione, avuto riguardo, tra l'altro, alle seguenti circostanze:
-“a fronte di un credito, soltanto presunto alla stregua di una mera aspettativa di credito, quantificato in poco più di 200.000,00 euro, l'attrice, con n. 15 azioni revocatorie (tra cui la
3 presente) ha inteso chiedere al Tribunale la revoca di atti di compravendita immobiliare del valore complessivo di quasi 3 milioni di euro: da tale enorme sproporzione si deduce la natura strumentale e quasi dimostrativa dell'azione promossa da;
Controparte_5
- “le compravendite elencate da parte dell'attrice costituiscono dunque parte essenziale dell'oggetto sociale della soc. Urbana s.r.l.” (come da visura camerale allegata doc. 1); segnatamente “gli immobili sono stati venduti a terze persone (coppie più o meno giovani con o senza figli o singoli acquirenti) che hanno acquistato tramite agenzia immobiliare, sottoscrivendo contratti preliminari notarili regolarmente registrati, pagando i relativi prezzi tramite mutui bancari (erogati da primari istituti di credito previa perizia sul valore degli immobili), e quindi versando prezzi assolutamente corretti e “di mercato”; “La distanza temporale tra preliminari e rogiti” in funzione dello stato di avanzamento dei lavori “non costituisce dunque indizio o presunzione di nulla”;
-“fermo che, … nessun contegno fraudolento può essere imputato ad si fa presente CP_1 che, ovviamente, gli acquirenti nulla sapevano né della pec né del decreto ingiuntivo e neppure avrebbero potuto in qualche modo venirne a conoscenza”;
- in ogni caso, “l'atto dispositivo, come la stessa parte attrice ha ammesso producendo i rogiti ed elencando le date di stipula, è avvenuto quando la garanzia patrimoniale di era CP_1 ancora sufficiente a “coprire” il credito di cui alla fidejussione”;
- inoltre (circostanza appresa ed allegata in corso di causa) “il finanziamento, garantito dalla fidejussione, tra gli altri, di HBE s.r.l., poi fusa per incorporazione in era CP_1
GARANTITO dal per l'80% dell'importo”; ha Controparte_6 Parte_3 presentato l'escussione della garanzia in data 08/05/2023 per l'importo di euro 182.054,21 e poi che ha comunicato, con pec del 3 dicembre 2024, che, a seguito Controparte_6 dell'escussione della garanzia pubblica, a è stato liquidato l'importo di euro Parte_3
182.044,60 con valuta 7 novembre 2024”.
La convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte da siccome infondate in fatto ed Parte_1 in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita la convenuta-acquirente sig.ra contestando ampiamente in fatto ed in diritto CP_2
l'avversa domanda (e sussistenza dell'elemento soggettivo) e chiedendo: “In via preliminare - respingere la richiesta formulata dell'attrice di riunione della presente causa (n. 11525/23 R.G.) a quelle promosse nei confronti degli altri acquirenti di immobili da parte della e CP_1 pendenti avanti l'intestato Tribunale con i n.ri 11523/23, 11524/23, 11526/23, 11527/23, 11555/23,
4 11557/23, 11560/23, 11561/23, 11617/23, 11623/23, 11626/23, 11627/23, 11628/23 e 11643/23 di
R.G.; Nel merito, in via principale - respingere tutte e ciascuna delle domande proposte dalla
quale mandataria della nei confronti della Parte_1 Parte_3 sig.ra in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via CP_2 subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla quale mandataria della nei Parte_1 Parte_3 confronti della sig.ra e della condannare la in persona CP_2 CP_1 CP_1 dei suoi legali rappresentati pro-tempore, a manlevare ed a tenere indenne la sig.ra CP_2 di tutte le conseguenze economiche negative, di qualunque genere e tipo, dovessero derivare a suo carico dal presente procedimento, sia in termini di condanna nel merito, che di integrale rimborso delle spese legali del giudizio sia per la propria difesa, che per quella di eventuali terzi;
In ogni caso - condannare la in persona dei suoi legali rappresentanti Parte_1 protempore, alla refusione a favore dell'odierna convenuta di tutte le spese ed i compensi del presente giudizio, comprese spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in forma aggravata in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014”.
La causa, dapprima riunita alla portante RG 11523/2023 e poi separata a seguito di mutamento del
GI (cfr. ordinanza del 5.02.2025), è stata istruita documentalmente;
all'udienza dell'08.07.2025 è stata discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia) a far data dal 18.07.2025 (subordinatamente al deposito di nota di trascrizione della domanda giudiziale entro il termine assegnato dal GI del
17.07.2025), con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza nei successivi 30 giorni.
DIRITTO
1-In limine, sugli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sotto il versante oggettivo e soggettivo.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del
5 solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, presupposto indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
E, con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901
c.c. - e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" - nonché dal sistema complessivo approntato dal
Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
In particolare, è stato evidenziato che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub iudice; e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n.
8013) .
Ulteriore requisito, sotto il versante oggettivo, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è il cd. eventus damni, sub specie di idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, da valutarsi (ex ante) con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore,
“in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, (Cass., 9 marzo 2006, n. 5105, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
6 Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n.
25433/07) e può essere sufficiente una 'modificazione qualitativa' del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. n. 25490/08, n. 2792/02).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo
- in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
15527/2004; conf. Cass. Civ., 11471/2003).
Infine, l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Orbene, il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto prima o dopo la nascita del credito.
In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
7 Ed ancora, come sopra accennato, nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, l'art. 2901, 1 co., n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: id est - nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo- la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ovvero -se il credito è posteriore- la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
2- Nella fattispecie in esame.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta, in primo luogo, documentalmente provata l'esistenza di un credito (ancorchè litigioso e attualmente sub iudice) consacrato nel D.I. sopra richiamato (di cui risulta concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.) in favore della parte attrice e nei confronti della società convenuta, CP_1
Come sopra chiarito, infatti, "l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti
i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (Cass. 29/10/1999 n. 12144); conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati
(Cass. 4/6/2001 n. 7484 ; Cass. 22/1/1999 n. 591), crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili (Cass. 2/4/2004 n. 6511) anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi
(Cass. 18/2/1998 n. 1712; Cass. 12/6/1998 n. 5863).
Parimenti documentata è l'anteriorità del predetto credito (id est, insorgenza: cfr. contratto di fideiussione del 18.10.2018, fusione per incorporazione del 2020 e diffida di risoluzione del contratto di mutuo ed escussione della fideiussione del 16 maggio 2022) rispetto alla stipulazione del contratto di compravendita in esame, del 21 ottobre 2022.
Al riguardo è del resto ormai pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui " il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita
l'azione revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale" (Cass.
10/2/1996 n. 1050; Cass.2/9/1996 n. 8013).
Ciò chiarito, occorre esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti (oggettivo e soggettivo) necessari ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c..
Orbene, pur ritenendo questo Tribunale sussistente – alla stregua dei principi sopra esposti e della documentazione versata in atti- il requisito oggettivo dell'eventus damni come sopra descritto
8 (preesistente iscrizione ipotecaria, qualità e quantità dei contratti di compravendita stipulati nel tempo dalla debitrice successivamente alla diffida del 16 maggio 2022 -doc. 12- ancorché coerenti con l'oggetto sociale- allegazione, non superata dalla convenuta, di progressivo azzeramento del patrimonio immobiliare), tuttavia, non risulta affatto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo, come sopra descritto, in capo al terzo acquirente, quale elemento imprescindibile ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c. (assorbita ogni considerazione sull'elemento soggettivo in capo alla società venditrice).
Ciò che è emerso dall'istruttoria documentale è che:
- l'individuazione del compendio immobiliare per cui è causa e proposta di acquisto sono avvenute tramite un'agenzia immobiliare, AR OL S.r.l.s (cfr. altresì doc. 11 pagamento provvigione, richiamato nel contratto di compravendita);
- in dettaglio, il 29.07.2022 è stata formulata, per il tramite della suddetta agenzia, la proposta di acquisto (doc. 9) dei suddetti immobili (appartamento e pertinente autorimessa) al prezzo di €
269.000,00 + iva (coerente al valore dell'immobile; cfr. perizia estimativa e documentazione allegata dalla parte acquirente sul punto), accettata dalla con incasso dell'assegno - CP_1 consegnato dalla promissaria acquirente al momento della proposta- di € 20.000,00;
- la stipula del contratto definitivo a ministero del notaio dott. , da parte di Persona_3
e intervenute all'atto non in proprio ma nella veste di procuratrici CP_3 CP_4 generali con poteri d'amministrazione e rappresentanza congiunti, in nome e per conto della madre
Signora parte acquirente giusta procura generale ricevuta dal Notaio il 25 maggio CP_2
2022 rep. 5471, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna il 30 maggio
2022 al n. 26444, è avvenuta in un tempo congruo dalla proposta, in data 21 ottobre 2022;
- le modalità di pagamento del prezzo (assegni e bonifici bancari) risultano partitamente ed analiticamente indicate (oltre che in buona parte anche documentate) nell'atto di compravendita1 e tutt'altro che anomale.
Nessun rapporto pregresso, di tipo professionale o di altro tipo, risulta intercorso tra le parti convenute (società venditrice e acquirente), né il prezzo pattuito per la vendita o le modalità pattuite per il pagamento, come analiticamente riportate nell'atto pubblico di compravendita, appaiono ictu oculi anomali. 1 Prodotta la copia dell'assegno di € 20.000,00 consegnato all'agenzia al momento della firma della proposta di acquisto (doc. n. 10 parte convenuta); alla stregua di quanto partitamente attestato dal notaio rogante alla sua presenza, risulta che il complessivo prezzo è stato pagato nel seguente modo: “- quanto a euro 20.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile n. 0311223245-08 tratto il 29 luglio 2022 sulla SEDE di TORINO (2290) della BANCA CARIGE S.pA.; - quanto a euro 235.060,00 mediante bonifico bancario ordinato in data odierna alla SEDE di TORINO (2290) della BANCA CARIGE S.p.A. (rif. CRO n. 60816618907); - quanto a euro 24.960,00 mediante bonifico bancario ordinato in data odierna alla SEDE di TORINO (2290) della BANCA CARIGE S.p.A. (TRXID n. NY0617546259529405480229002290IT)”. 9 Prive di pregio risultano, in senso contrario, le artificiose ricostruzioni argomentative di parte attrice, tra cui la rilevanza ascritta, sotto il versante soggettivo, alla clausola 9 del contratto di compravendita relativa al conferimento di un mandato alla società venditrice (e “costruttrice”), anche nell'interesse di questa, per il “completamento di tutte le opere e le lavorazioni edili, impiantistiche, tecnologiche, attinenti l'edificio di cui fa parte l'immobile”con presentazione anche a suo nome e conto delle relative pratiche amministrative: tutti adempimenti coerenti con lo stato di avanzamento dei lavori del fabbricato di nuova costruzione includente l'appartamento in oggetto, in fase di ultimazione delle opere sotto il versante urbanistico, catastale, impiantistico, amministrativo
(come desumibile dalla documentazione ex actis).
Né può seriamente desumersi il citato elemento soggettivo in capo all'acquirente in premessa (o figlie, sue procuratrici) dalla circostanza, allegata da parte attrice, che, all'epoca della stipula del contratto, la parte acquirente, per il tramite dell'agenzia immobiliare incaricata (“e rituali incombenze e verifiche di quest'ultima”), avrebbe dovuto “perfettamente capire che l'operazione di vendita, come concepita, avveniva in pregiudizio delle ragioni dei creditori”, venendo in rilievo, al contrario, una ordinaria operazione di compravendita immobiliare con una società immobiliare- costruttrice coerente con l'oggetto sociale di quest'ultima (costruzione e/o ristrutturazione di immobili ai fini della successiva vendita) ed a mezzo di società di mediazione immobiliare.
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto della domanda revocatoria come proposta, per l'assorbente rilievo della carenza di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla terza acquirente al momento della stipula, in data 21 ottobre 2022, dell'atto di compravendita in esame.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la chiesta condanna aggravata: non dirimente, al fine di escludere l'eventus damni, la circostanza, sopravvenuta, dell'escussione della garanzia di MC
(come noto tenuta poi a recuperare le somme rimborsate alla banca, surrogandosi nelle medesime ragioni del creditore, per la quota corrisposta, contro i debitori e garanti); nè superata dalla convenuta la presunzione di significativo peggioramento qualitativo/quantitativo CP_1 del patrimonio della società convenuta (sì da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito) al momento del compimento dell'atto dispositivo in contestazione (considerata la preesistente iscrizione ipotecaria e la già intervenuta notifica della diffida di escussione della fideiussione).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e la convenuta acquirente sig.ra (valore della causa: credito per cui si procede;
ex multis, Cass. CP_2 ord. n. 3697 del 13/02/2020) e sono liquidate in dispositivo, valutata la condotta delle parti, ai
10 massimi tabellari per fase introduttiva e di studio ed ai minimi tabellari per fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.).
Sussistono, invece, gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra società attrice e (debitrice alienate), in considerazione di quanto sopra. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di revocatoria in esame;
2) visto l'art. 2668 comma 2 c.c., ORDINA al DIRETTORE dell'AGENZIA delle Entrate- Ufficio provinciale di Bologna- Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della seguente formalità:
- domanda giudiziale del 08/09/2023 (revoca atti soggetti a trascrizione) trascritta in Bologna in data 21.09.2023 al R.G. 43912, R.P. 32429;
3) CONDANNA la società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 11.232,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra parte attrice e la società convenuta CP_1
Così deciso in Bologna, in data 09/08/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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