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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.314/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 12 giugno 2025 la dott.ssa Nina Pinna
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte costituita ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 12.06.2025,
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in località Capo Parte_1
IN (c.f. ), elettivamente domiciliato in Siniscola alla via C.F._1
Carbonia n. 7, presso e nello studio dell'avv. Marco Congiu ( ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
- attore-
Contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e in CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
persona del Presidente p.t
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO
Dichiara che , nato a [...] il [...], ivi residente in località Parte_1
Capo IN (c.f. ), ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1
ultraventennale la proprietà dei terreni siti nel comune di Siniscola, distinti in catasto al F°
29, mapp.li 2132 e 2133, per avvenuta usucapione e, altresì, proprietario in modo pieno ed esclusivo dei fabbricati siti nel comune di Siniscola, distinti in catasto al F° 29, mapp. 346 sub. 1, 2, 3 e F° 29, mapp. 383 sub. 1 e 2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore dei beni indicato in dispositivo.
L'attore ha esposto che ha il possesso esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto dominus da oltre 30 anni, dei terreni siti nel comune di Siniscola, distinti in catasto al F° 29, mapp.
2132 confinante con proprietà eredi e proprietà eredi e F° 29, Persona_1 CP_5
Per mapp. 2133, confinante con proprietà eredi e proprietà eredi è, altresì, Per_3
proprietario per averli posseduti pubblicamente pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 30 anni dei fabbricati siti nel comune di Siniscola alla via Gramsci, distinti in catasto al F° 29, mapp. 346 sub. 1, 2, 3 confinanti con proprietà eredi
[...]
e proprietà eredi e F° 29, mapp. 383 sub. 1 e 2, confinante con Persona_1 CP_5
Per proprietà eredi e proprietà eredi Per_3
detti fabbricati, insistono il primo sul terreno, sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 29, mapp. 2132, mentre il secondo, sul terreno sito nel comune di Siniscola distinto in catasto al F° 29, mapp. 2133; nonostante il possesso ultraventennale esercitato dall'esponente, gli immobili di cui sopra, risultano intestati ancora a terze persone;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale. All'udienza del 12.6.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, ha eseguito lavori di intonaco esterno e interno, tinteggiatura, sistemazione pavimenti, sostituzione infissi e porte (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 15.5.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 12 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 12 giugno 2025 la dott.ssa Nina Pinna
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte costituita ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 12.06.2025,
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in località Capo Parte_1
IN (c.f. ), elettivamente domiciliato in Siniscola alla via C.F._1
Carbonia n. 7, presso e nello studio dell'avv. Marco Congiu ( ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
- attore-
Contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e in CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
persona del Presidente p.t
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO
Dichiara che , nato a [...] il [...], ivi residente in località Parte_1
Capo IN (c.f. ), ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1
ultraventennale la proprietà dei terreni siti nel comune di Siniscola, distinti in catasto al F°
29, mapp.li 2132 e 2133, per avvenuta usucapione e, altresì, proprietario in modo pieno ed esclusivo dei fabbricati siti nel comune di Siniscola, distinti in catasto al F° 29, mapp. 346 sub. 1, 2, 3 e F° 29, mapp. 383 sub. 1 e 2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore dei beni indicato in dispositivo.
L'attore ha esposto che ha il possesso esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto dominus da oltre 30 anni, dei terreni siti nel comune di Siniscola, distinti in catasto al F° 29, mapp.
2132 confinante con proprietà eredi e proprietà eredi e F° 29, Persona_1 CP_5
Per mapp. 2133, confinante con proprietà eredi e proprietà eredi è, altresì, Per_3
proprietario per averli posseduti pubblicamente pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 30 anni dei fabbricati siti nel comune di Siniscola alla via Gramsci, distinti in catasto al F° 29, mapp. 346 sub. 1, 2, 3 confinanti con proprietà eredi
[...]
e proprietà eredi e F° 29, mapp. 383 sub. 1 e 2, confinante con Persona_1 CP_5
Per proprietà eredi e proprietà eredi Per_3
detti fabbricati, insistono il primo sul terreno, sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 29, mapp. 2132, mentre il secondo, sul terreno sito nel comune di Siniscola distinto in catasto al F° 29, mapp. 2133; nonostante il possesso ultraventennale esercitato dall'esponente, gli immobili di cui sopra, risultano intestati ancora a terze persone;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale. All'udienza del 12.6.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, ha eseguito lavori di intonaco esterno e interno, tinteggiatura, sistemazione pavimenti, sostituzione infissi e porte (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 15.5.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 12 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna