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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 105/2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sostene, alla via Giovanni Gentile, n°128, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in
Marina di Caulonia alla via Alfonsine n°2, presso lo studio dell'Avv. Ilario Circosta dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ATTORE
e
(P.I. ; C.F.: ), società con socio unico, con sede in Roma, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Via Monzambano n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Nicola Rubino,
Responsabile della Direzione Legale, giusta procura notarile Rep. 27451, Racc. n. 11492 per atto del notaio di Roma del 18.06.2021, registrato il 21.06.2021 n. 21.824, rappresentata e Persona_1 difesa, in via disgiunta tra di loro, dall'Avv. Lisa Pecora e dall'Avv. Giovanna Bagnato, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Raccordo al Porto n. 10 presso la struttura territoriale dell' CP_1
, in persona del Sindaco Dott. , quale legale Parte_2 Parte_3 rappresentate pro-tempore, con sede in Caulonia Via Roma (Codice Fiscale ), ai fini del P.IVA_3
CP_ presente atto elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla via G. Matteotti I° trav. presso e nello studio dell'Avv. Emanuele Procopio, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Via del Plebiscito,
n. 15, è domiciliato per legge;
, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_4 domicilio digitale Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva domanda per il Parte_1 riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente ad un appezzamento di terreno sito a Caulonia e identificato al fol 116 p.lla 1347 su cui il suocero dell'odierno attore aveva costruito un immobile adibito dal a studio dentistico. Tale particella Pt_1 era catastalmente considerata come relitto stradale di proprietà dell' Per questo l'attore aveva CP_1 affidato l'incarico ad un tecnico per indicare come assegnazione provvisoria i suddetti dati catastali.
Rappresentava che il possesso su quella parte di terreno si era protratta per oltre un ventennio in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
Si costituiva l' che oltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento CP_1 del tentativo di mediazione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'indicazione catastale di relitto stradale non necessariamente comporta l'intestazione in capo all' Nel merito ne contestava l'usucapibilità trattandosi di bene demaniale. CP_1
Alla prima udienza l'attore chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti del CP_3
e del che si costituivano. Controparte_3 Parte_2
Il eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva oltre alla preliminare Parte_2 improcedibilità della domanda. Nel merito chiedeva il rigetto per assenza dei presupposti trattandosi di bene demaniale non sdemanializzato.
Il eccepiva anche l'incompetenza per territorio per foro erariale in Controparte_3 favore del Tribunale di Reggio Calabria e in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la competenza in tale ipotesi spettava all' . Controparte_4
A seguito delle costituzioni sopra richiamate, l'attore chiedeva di poter integrare la domanda nei confronti dell' . Controparte_4 Autorizzata la chiamata in causa dell' che non si costituiva, all'udienza del Controparte_4
12.04.2024 l'attore presente personalmente dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti dell' CP_1
e del e di voler continuare l'azione nei confronti dell' , Parte_2 Controparte_4 mentre rinunciava all'azione nei confronti del . Le parti convenute Controparte_3 costituite e presenti dichiaravano di accettare la rinuncia con la richiesta di condanna alle spese dell'attore.
Il giudice sentite le parti riservava di pronunciarsi con sentenza sulle richieste avanzate, dopo aver preso atto della rinuncia espressa nei confronti del con conseguente Controparte_3 venir meno della eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'Avvocatura.
La causa veniva istruita con prova testimoniale richiesta dall'attore e successivamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' . La notifica telematica Controparte_4 dell'atto d'integrazione è stata effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica REGINDE dell' oltre che all'Avvocatura dello Stato. Controparte_5
In via preliminare occorre soffermarsi sul tipo di rinuncia espressa dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute e . CP_1 Controparte_3 Pt_2 Parte_2
L'attore nelle note autorizzate ha specificato di voler rinunciare agli atti nei confronti dell' e del CP_1
e di rinunciare alla domanda invece nei confronti del Parte_2 Controparte_3
.
[...]
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del e dell' che Parte_2 CP_1 in udienza e alla presenza dell'attore, hanno accettato la rinuncia chiedendo la condanna alle spese.
Ai sensi dell'art.306 cpc l'estinzione va dichiarata con ordinanza dal giudice monocratico che va emessa contestualmente alla sentenza con cui si decide nel merito la presente causa.
Quanto alla rinuncia all'azione formulata nei confronti del , la stessa Controparte_3 invece comporta una declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbente anche dell'eccezione d'Incompetenza territoriale per foro erariale sollevata dal . CP_3
La cessazione della materia del contendere implica comunque una valutazione ai fini della statuizione sulle spese, nel merito della pretesa attorea verso il convenuto nei cui confronti è stata formulata la rinuncia all'azione e ciò per il principio di soccombenza virtuale.
In proposito la stessa presa d'atto dell'attore non lascia ampi margini di valutazione. Quanto ai convenuti costituiti, il rilievo della propria carenza di legittimazione passiva va certamente accolto. Non esiste alcun dato probatorio portato dall'attore da cui si possa desumere l'intestazione catastale del bene oggetto di domanda, agli odierni convenuti. In atti è presente soltanto una dichiarazione dell'ing. , sentito anche come teste, con cui la particella è ricavata dal frazionamento effettuato Tes_1 sul fol.116 e identificata come particella n. STRAD. In sostanza, sempre per come dichiarato dal tecnico, si tratterebbe di un residuo di un lotto identificato con la p.lla AAB all'interno del frazionamento che ricade all'interno di un relitto stradale che ha le dimensioni di 14,70x5.50 mt.
Venendo al merito della domanda a questo punto proposta solo nei confronti dell' CP_4 rimasta contumace, si osserva che l'attore ha dato prova piena di aver realizzato l'immobile
[...] adibito a studio dentistico interessando anche la parte di terreno identificato come relitto stradale a cui in via provvisoria è stata assegnata la p.lla catastale indicata in domanda e che vuole identificare per l'appunto quella esatta porzione di terreno. La documentazione prodotta nonché i testi escussi hanno certamente confermato che il denta causa dell'attore prima e poi quest'ultimo hanno esercitato un possesso ultraventennale sul bene oggetto di domanda.
Tuttavia ciò che non appare convincente è l'avvenuta sdemanializzazione del bene. Come noto la sdemanializzazione tacita, in assenza di formali atti di sdemanializzazione, avviene in presenza di comportamenti inequivoci dell'ente proprietario di sottrarre il bene all'uso pubblico e tali da non poter essere desunti soltanto dal fatto che quel bene non sia adibito più ad uso pubblico (cfr. Cass.,
SS.UU. 29.5.2014 n.12062; Cass.; 11.03,2016 n.4827; Cass., 19.02.2007 n.3742). Nello specifico, la stessa identificazione provvisoria della particella solo ai fini del presente giudizio effettuata dall'attore in via unilaterale, depone in senso contrario, come si evince anche dal contenuto della costituzione del da cui non si evince in alcun modo da parte dello Stato Controparte_3
l'inequivoco comportamento di sottrarre all'uso pubblico il bene. In realtà, proprio l'assenza di identificazione catastale è implicitamente una dimostrazione che la parte di terreno considerata relitto stradale necessiterebbe prima di essere sdemanializzata a richiesta dell'ente comunale, per ottenere una sua identificazione catastale corretta a nome dell'ente locale che ne dovrebbe diventare il proprietario perché l'immobile non più appartenente al demanio dello Stato, rientri nel patrimonio dell'ente comunale.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento ai sensi del disposto dell'art.823 c.c.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore nei confronti dei convenuti costituiti e compensate nei confronti dell' perché comunque non costituita. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1 ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
b) Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del;
Controparte_3
c) Rigetta nel merito la domanda;
d) Condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze nei confronti del Controparte_3
che liquida in €.2.540,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per
[...] legge;
e) compensa le spese del giudizio nei confronti dell' . Controparte_4
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis