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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/11/2024, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 14/11/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 775 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCIO PAOLO Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
rappresentante pro - tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
FERRARO ANTONELLA e COZZOLINO BIAGIO con il quale elettivamente domicilia come in atti Resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, adiva questo
Tribunale per il riconoscimento del diritto di cui al ricorso.
Fissata la comparizione delle parti il resistente si costituiva svolgendo le argomentazioni di cui alla memoria difensiva rappresentando di aver provveduto a corrispondere al ricorrente quanto richiesto in ricorso peraltro in data antecedente alla notifica dello stesso.
Indi veniva chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In via preliminare questo Giudicante deve dichiarare cessata la materia del contendere conformemente a quanto dichiarato dalle parti, avendo il ricorrente ricevuto quanto richiesto con il ricorso. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito.
Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in base ai criteri di cui sopra, tenuto conto che il ricorso è stato notificato successivamente al pagamento va tenuto nella giusta considerazione il comportamento di parte convenuta e pertanto le spese si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
07/02/2024 nei confronti di in persona del l.r. p.t. ogni diversa CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Torre Annunziata 15/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto