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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/01/2024, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2573
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 25/01/2024
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:22 compaiono:
Per , l'avv. SIMON RAFFAELE , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Elisa Fornari, la quale si riporta alla memoria integrativa, che reca anche la precisazione del credito attuale.
Per nessuno CP_1
Per nessuno Controparte_2
È presente presente ai fini della pratica forense. Persona_1
Il G.I. invita il difensore di parte attrice a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Fornari conclude come da memoria integrativa al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione.
Il difensore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 2573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2573/2023 avente ad oggetto: locazione. tra
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Simon, ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio sito in Pisa, Largo Ciro Menotti n.13;
- ATTORE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Simone Battaglini, ed elettivamente C.F._2 domiciliati preso il suo studio sito in Marina di Pisa, Via Maiorca, n.135;
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato, a convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Pisa e per ivi sentir convalidato lo sfratto per morosità, CP_1 Controparte_2 in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 1.1.2017 e registrato il 5.1.2017 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pisa, Fraz. Marina di Pisa, Via Maiorca n. 127, e per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni scaduti, per € 6.100,00 e per quelli a scadere fino al rilascio. A sostegno delle pretese, ha allegato che il conduttore non ha corrisposto i canoni relativi ai mesi di aprile e parzialmente di maggio 2020, gennaio, febbraio, marzo, maggio, agosto, ottobre 2021, marzo 2022, rimanendo moroso per l'importo complessivo di € 6.100,00, nonostante i solleciti di pagamento.
Si sono costituiti i convenuti, contestando la ricostruzione operata da parte attrice, con specifico riguardo al calcolo dei canoni di locazione arretrati. Nello specifico, ha eccepito che il debito ammonta ad oggi alla cifra di € 3.500,00 e non di € 6.100,00 come sostenuto da parte intimante, visti i pagamenti dei canoni di maggio e agosto per complessivi € 1.400,00, oltre che il pagamento di un canone maggiorato a partire da settembre 2022, allo scopo di abbattere il debito.
All'udienza di convalida del 21.8.2023, il Giudice, rilevato che l'opposizione di parte convenuta si fondasse su mere allegazioni prive di prova scritta, ha emesso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza del 25.1.2024 per la prosecuzione nelle forme del rito locatizio ed assegnando termine per il deposito di memorie integrative.
Con memoria integrativa del 4.1.2024, parte attrice ha contestato l'imputazione dei pagamenti come effettuata da parte convenuta ed ha precisato che il debito si è ridotto ad € 5.400,00, avendo parte convenuta continuato a corrispondere un canone maggiorato pari ad € 800,00, anche per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, residuando pertanto, i canoni dei mesi di: maggio 2020 (per € 500,00), gennaio, febbraio, marzo, maggio, agosto, ottobre 2021 e marzo 2022.
Il convenuto non ha depositato memoria integrativa.
All'udienza del 25.1.2024, il procuratore di parte attrice ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto di locazione è fondata.
Parte attrice prova il titolo della propria pretesa – ossia il contratto di locazione – ed allega l'inadempimento del conduttore, il quale, per entità, è rilevante ai sensi dell'articolo 5 della Legge
n.392/1978.
La mancata coltivazione, in sede di giudizio a cognizione piena, dell'opposizione svolta nel procedimento di convalida di sfratto non ha consentito di apprezzare eventuali fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto del ricorrente, attestandosi sul piano meramente assertivo l'eccezione estintiva parziale agitata nella fase sommaria.
All'accertamento della fattispecie estintiva consegue l'intervenuta caducazione del contratto, dovendosi confermare l'emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c.
Trovano accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione per complessivi € 5.400,00, già considerati i versamenti nelle more effettuati dai conduttori, oltre interessi maturati sulle singole componenti via via maturate, e la domanda di pagamento dell'importo di € 700,00 mensili ex art. 1591 c.c. a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio avvenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri minimi tenendo conto della contenuta attività processuale e delle questioni trattate, viste tuttavia la fase di convalida e di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 1.1.2017 e registrato in data 5.1.2017, avente ad oggetto l'unità immobiliare posta in Pisa, Fraz. Marina di Pisa, Via
Maiorca n.127, confermando l'emessa ordinanza di rilascio;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di i € 5.400,00 a titolo di canoni di locazione, Parte_1 oltre interessi come in parte motiva, ed oltre ad € 700,00 mensili a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di elle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 25.1.2024
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 25/01/2024
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:22 compaiono:
Per , l'avv. SIMON RAFFAELE , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Elisa Fornari, la quale si riporta alla memoria integrativa, che reca anche la precisazione del credito attuale.
Per nessuno CP_1
Per nessuno Controparte_2
È presente presente ai fini della pratica forense. Persona_1
Il G.I. invita il difensore di parte attrice a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Fornari conclude come da memoria integrativa al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione.
Il difensore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 2573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2573/2023 avente ad oggetto: locazione. tra
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Simon, ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio sito in Pisa, Largo Ciro Menotti n.13;
- ATTORE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Simone Battaglini, ed elettivamente C.F._2 domiciliati preso il suo studio sito in Marina di Pisa, Via Maiorca, n.135;
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato, a convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Pisa e per ivi sentir convalidato lo sfratto per morosità, CP_1 Controparte_2 in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 1.1.2017 e registrato il 5.1.2017 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pisa, Fraz. Marina di Pisa, Via Maiorca n. 127, e per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni scaduti, per € 6.100,00 e per quelli a scadere fino al rilascio. A sostegno delle pretese, ha allegato che il conduttore non ha corrisposto i canoni relativi ai mesi di aprile e parzialmente di maggio 2020, gennaio, febbraio, marzo, maggio, agosto, ottobre 2021, marzo 2022, rimanendo moroso per l'importo complessivo di € 6.100,00, nonostante i solleciti di pagamento.
Si sono costituiti i convenuti, contestando la ricostruzione operata da parte attrice, con specifico riguardo al calcolo dei canoni di locazione arretrati. Nello specifico, ha eccepito che il debito ammonta ad oggi alla cifra di € 3.500,00 e non di € 6.100,00 come sostenuto da parte intimante, visti i pagamenti dei canoni di maggio e agosto per complessivi € 1.400,00, oltre che il pagamento di un canone maggiorato a partire da settembre 2022, allo scopo di abbattere il debito.
All'udienza di convalida del 21.8.2023, il Giudice, rilevato che l'opposizione di parte convenuta si fondasse su mere allegazioni prive di prova scritta, ha emesso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza del 25.1.2024 per la prosecuzione nelle forme del rito locatizio ed assegnando termine per il deposito di memorie integrative.
Con memoria integrativa del 4.1.2024, parte attrice ha contestato l'imputazione dei pagamenti come effettuata da parte convenuta ed ha precisato che il debito si è ridotto ad € 5.400,00, avendo parte convenuta continuato a corrispondere un canone maggiorato pari ad € 800,00, anche per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, residuando pertanto, i canoni dei mesi di: maggio 2020 (per € 500,00), gennaio, febbraio, marzo, maggio, agosto, ottobre 2021 e marzo 2022.
Il convenuto non ha depositato memoria integrativa.
All'udienza del 25.1.2024, il procuratore di parte attrice ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto di locazione è fondata.
Parte attrice prova il titolo della propria pretesa – ossia il contratto di locazione – ed allega l'inadempimento del conduttore, il quale, per entità, è rilevante ai sensi dell'articolo 5 della Legge
n.392/1978.
La mancata coltivazione, in sede di giudizio a cognizione piena, dell'opposizione svolta nel procedimento di convalida di sfratto non ha consentito di apprezzare eventuali fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto del ricorrente, attestandosi sul piano meramente assertivo l'eccezione estintiva parziale agitata nella fase sommaria.
All'accertamento della fattispecie estintiva consegue l'intervenuta caducazione del contratto, dovendosi confermare l'emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c.
Trovano accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione per complessivi € 5.400,00, già considerati i versamenti nelle more effettuati dai conduttori, oltre interessi maturati sulle singole componenti via via maturate, e la domanda di pagamento dell'importo di € 700,00 mensili ex art. 1591 c.c. a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio avvenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri minimi tenendo conto della contenuta attività processuale e delle questioni trattate, viste tuttavia la fase di convalida e di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 1.1.2017 e registrato in data 5.1.2017, avente ad oggetto l'unità immobiliare posta in Pisa, Fraz. Marina di Pisa, Via
Maiorca n.127, confermando l'emessa ordinanza di rilascio;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di i € 5.400,00 a titolo di canoni di locazione, Parte_1 oltre interessi come in parte motiva, ed oltre ad € 700,00 mensili a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di elle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 25.1.2024
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.