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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/08/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 713/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Chiaramon- te e Davide Antonuccio –
Appellante
CONTRO
(cod. Controparte_1 fisc. ), in persona del presidente p.t., anche quale mandatario del- P.IVA_2 la rappresentato Controparte_2 Controparte_3
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi –
Appellato
, subentrata ex lege a Controparte_4 [...]
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_3 dall'avv. Maria Grazia Di Gregorio,
Appellata
Controparte_6
(cod. fisc. , in persona del
[...] P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri –
Appellato
R.G. 713_2022 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1740 del 9 maggio 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto dalla società Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 293 2017 9040782505, dichiarava
[...] prescritto il credito di cui alle cartelle di pagamento n. 29320050052504872 e n. 29320090053015791 indicate ai nn. 1 e 2 del ricorso per assenza di validi at- ti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dei titoli;
rigettava per il resto l'opposizione.
In particolare, il tribunale - respinta l'eccezione di carenza di legitimatio ad processum di e accertata la sussistenza di Controparte_7 legittimazione passiva dell e dell - riteneva regolare la notifica CP_1 CP_6 dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta a mezzo pec, mediante allega- zione di un documento informatico realizzato in forma di copia per immagine di un documento in origine analogico, richiamando al riguardo la Corte di Cas- sazione (sentenza n. 30948/2019 e n. 23620/2018 Sez. Unite). Riteneva priva di pregio l'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui all'intimazione; infondata l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento indicate ai nn. 4 e 5 del ricorso, in quanto eseguita per il tramite di un'Agenzia Privata di Recapito (TNT).
Riteneva, altresì, irrituale, inefficace, del tutto generico e non circostanziato il disconoscimento della conformità all'originale delle copie degli avvisi di rice- vimento delle notificazioni a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicate in ricorso ai nn. 3, 6 e 7.
Quanto al disconoscimento della vergatura apposta sulle relate di notificazione degli avvisi di addebito indicate in ricorso ai nn. 6 e 7 e della cartella di paga- mento indicata in ricorso al n. 3, per asserita apocrifia, osservava il Tribunale che parte ricorrente non avesse documentato l'avvenuta proposizione di quere- la di falso, né aveva manifestato la volontà di proporla, con la conseguenza che
– anche sotto tale profilo – non appariva dirimente l'avvenuto deposito di do- cumentazione in copia e l'avvenuto disconoscimento. Rilevava che la regolare notificazione delle cartelle esattoriali impugnate, oltre ad aver interrotto il de-
R.G. 713_2022 3
corso del termine di prescrizione dei crediti ivi incorporati, aveva peraltro de- terminato la decadenza del contribuente dal potere di impugnare la cartella esattoriale e di dedurre tanto vizi di forma della cartella quanto fatti estintivi del credito verificatisi anteriormente al momento in cui l'accertamento era di- venuto definitivo per effetto della mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999.
Infine, condannava parte ricorrente a rifondere in favore di Controparte_8
2/3 delle spese di lite, che liquidava nell'intero in complessi-
[...] vi euro 4.930,00 per compensi, oltre accessori di legge, compensando la restan- te parte (1/3); condannava altresì parte ricorrente a rifondere in favore di e CP_1
2/3 delle spese di lite, che liquidava nell'intero in complessivi Controparte_9 euro 4.930,00 per compensi, oltre rimborso oltre accessori di legge e compen- sando la restante parte (1/3); condannava inoltre parte ricorrente a rifondere in favore di le spese di lite, che liquidava in complessivi euro 1.411,00 per CP_6 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA.
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2022, impugnava la Parte_1 sentenza;
resistevano al gravame , e CP_1 Controparte_4
. CP_6
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza e la natura del potere rappresentativo in capo al rappresentante legale dell'estinto ente (c.d. vizio di Controparte_10
“legitimatio ad processum”) nonostante l'allegazione di un atto notarile non più attuale, in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che per espressa disposizione dell'art. 76, co. 1, 2 e 4 - D.L. n.
73/2021, a decorrere dal 1° ottobre 2021 l di Controparte_7
Roma è subentrata nei rapporti attivi e passivi della estinta Controparte_10
R.G. 713_2022 4
con la conseguente cessazione degli organi amministrativi e di controllo CP_3 di quest'ultima, compresi il precedente Presidente e Procuratore;
che pertanto, la procura notarile prodotta in giudizio dell'11.01.2019 sarebbe inidonea a pro- vare la sussistenza e la natura del “potere rappresentativo” in capo al “Diretto- re” del nuovo Ente Riscossore ( di Roma) Controparte_4 frattanto subentrato a seguito dello scioglimento ed estinzione a decorrere dal
30.09.2021 di Controparte_10
Ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inam- missibile la costituzione in giudizio di per difetto Controparte_10 della rappresentanza sostanziale e processuale, con conseguente stralcio del re- lativo fascicolo di causa.
1.1. Il motivo è infondato.
È necessario ricostruire la scansione temporale degli atti.
si era costituita in primo grado con memoria del 29.4.2020. CP_11
L'eccezione di difetto della legitimatio ad processum era stata formulata dall'originaria ricorrente con le note del 14.2.2022.
A seguito della produzione da parte di della procura notarile rilasciata in CP_11 data 11.1.2019 dal Presidente della – rappresentante Controparte_10 legale della stessa – al Direttore generale f.f., dott. dal Notaio CP_12
Dr. Giuseppe in Catania, rep. N. 16731 racc. n. 12067 (v. docu- Per_1 mentazione in atti), «ossia proprio la procura indicata nell'intestazione della memoria difensiva depositata il 29.4.2020» (pag. 7 sentenza), il giudice ritene- va quindi regolarizzata la costituzione ai sensi del primo comma dell'art. 182
c.p.c. non versandosi nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ossia di difetto di rappresentanza.
L'eccezione che viene oggi riproposta nel motivo è del tutto inconferente col caso in esame posto che la successione a titolo universale di
[...]
intervenuta con l'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, Controparte_13 convertito nella Legge 23 luglio n. 106, è successiva alla costituzione in giudi- zio dell'Agente.
La vicenda successoria ha trovato un univoco inquadramento nella recente de-
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cisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 dell'8/6/2021: «La successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di alle società del gruppo Equitalia, prevista Controparte_7 dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.».
Sotto il profilo della rappresentanza processuale, poi, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione
l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Controparte_10
e l'automatico subentro del successore
[...] Controparte_4
, disposti dall'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla l. n. 106
[...] del 2021, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritual- mente costituito nel processo anteriormente alla data della predet- ta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere atti- vità difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass.
6249/2025).
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60, co. 1, lett. b-bis) - d.p.r. n. 600/73, art. 4, co. 5 -
d.lgs. n. 261/1999 ed art. 1, co. 57 e 58 - l. n. 124/2017 nella parte in cui il pri- mo giudice, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2014
0006026038 e n. 293 2014 0031189313 rispettivamente indicate ai nn. 4 e 5 del ricorso, ha ritenuto documentato e provato l'invio della successiva “racco- mandata informativa” per il tramite della c.d. “distinta di postalizzazione” di poste private (tnt).
Sostiene che la notificazione alle persone giuridiche si esegue - ai sensi dell'art. 145, co. 1 c.p.c. - presso la loro sede legale, mediante consegna di co- pia dell'atto al rappresentante legale e che laddove ciò non sia possibile o il consegnatario non sia il destinatario dell'atto (caso de quo), il messo notificato-
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re deve dargliene comunicazione mediante c.d. “Raccomandata Informativa” ex art. 60, co. 1, lett. b-bis) - D.P.R. n. 600/73; che in ogni caso la notifica sa- rebbe nulla posto che la “Distinta di Postalizzazione” è stata emessa da un ope- ratore di posta privata, privo di licenza abilitativa, rilasciata dal MISE solo in data 13.5.2019.
Lamenta altresì la nullità della sentenza per avere il primo Giudice erronea- mente equiparato detta mera “Stampa” (Distinta di Postalizzazione rilasciata da
TNT) al referto di notifica, richiamando al riguardo la pronuncia della Corte di
Cassazione, ordinanza n.6130/2021.
2.1. Il motivo è infondato.
Osserva il collegio che è passato in giudicato il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha rigettato l'eccezione di invalidità del procedimento notifica- torio dell'intimazione di pagamento (capi da 4.2 a 4.4), in relazione al primo motivo di ricorso («nullità della intimazione di pagamento»), articolato in due capi, «notifica tramite pec di una mera copia informatica (scansione) del do- cumento in formato analogico (cartaceo)» (pag. 3) e nullità del «procedimento di notificazione posto in essere senza l'intermediazione di un soggetto all'uopo abilitato e senza la redazione della relata di notifica» (pag. 6).
Pertanto, le censure contenute nel secondo motivo di appello fanno riferimento alle contestazioni relative alla notifica degli atti presupposti, di cui al capo 5 della sentenza impugnata.
Le prime due censure attengono alla notifica delle cartelle sub 4 e 5 dell'elenco di cui alla sentenza: 4) cartella di pagamento n. 293 2014 0006026038, notifi- cata in data 03.04.2014 e 5) la cartella di pagamento n. 293 2014 0031189313, notificata in data 05.09.2014 (capo 5.1 della sentenza impugnata).
Osserva il collegio, che le formalità previste dall'art. 60 b) bis sono state ese- guite.
E invero, il messo notificatore, come indicato nella relata, in assenza del desti- natario, ha consegnato l'atto a persona qualificatasi come “addetto” alla rice- zione e ha informato il destinatario con raccomandata, come da lui attestato, con dichiarazione sottoscritta, fino a querela di falso ("Della consegna ho in-
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formato il contribuente con raccomandata").
L'art. 60 lett. b) bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera rac- comandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento.
2.2. In ordine poi alla questione della notifica della cartelle indicate ai nn. 4 e 5 eseguita da operatore postale privato, la stessa è inammissibile posto che l'appellante non ha formulato una critica al capo 5.3.1 della sentenza impugna- ta, in ordine all'affidamento del plico – da parte dell'agenzia postale privata – a
, come nel caso in esame, dove il ha consegna- CP_14 Parte_2 to le raccomandate agli uffici postali e non ha, invece, provveduto alla spedi- zione diretta (Cfr. tabulati di spedizione;
fascicolo di primo grado). CP_11
In ogni caso, poi, la critica è manifestamente infondata.
Come osservato da questa Corte in un proprio precedente conforme che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza nr. 287/2024) «Il collegio, sul punto, si riporta ai principi espressi dalla Suprema Corte che hanno escluso che il principio della nullità della notificazione degli atti giudiziari eseguiti dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo trovi applica- zione per gli atti sostanziali tributari oppure per gli atti amministrativi, tra cui rientra, senza alcun dubbio, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca- ria (SS.UU. n. 299/2020; Cass. civ. sez. trib. n. 15360/2020; Cass. civ. sez. VI
n. 1357/2022)». E la cartella senza dubbio non è un atto giudiziario.
Né giova il richiamo fatto dall'appellante alla validità della licenza dell'operatore postale privato.
Nel timbro apposto alla “distinta di postalizzazione”, si legge con chiarezza
“Lic. individuale 427/2006”.
Il Collegio intende uniformarsi all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in caso analogo (invio raccomandata informativa relativa ad atto impositivo), se- condo cui “per effetto dell'art. 4 d. lg. n. 261 del 1999 e successive modifiche, è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberaliz- zazione attuata col d. lg. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5,
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comma 1, d. lg. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notifi- cazione in casi assolutamente residuali” (cfr. di recente, Cass. n. 15360/2020).
Peraltro, l'appellante afferma ma non dimostra che la licenza abilitativa sia «ri- lasciata dal MISE solo in data 13.05.2019» e quindi in data successiva alla no- tifica.
Sul punto non è conferente con la questione la sentenza della S.C. SS. UU. nr.
299/2020 citata dall'appellante (pag. 13), ) posto che in quel caso si trattava di notifica «di atti giudiziari» e non di atti sostanziali o amministrativi.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per viola- zione ed errata applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonché degli artt. 2702
c.c. e 116 c.p.c., per avere dichiarato il primo giudice la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nn. 293 2012 0075577641, n.
593 2012 0005206653, n. 593 2013 0002747085 e n. 593 2013 0006125619 ri- spettivamente indicati ai nn. 3, 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo, nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle copie fotostatiche prive di alcuna valida autentica e disconosciute ex artt. 2712 e 2719 c.c.
Sostiene che la natura della documentazione prodotta in giudizio - copie foto- statiche prive di alcuna valida autentica - consentiva e consente alla società
l'impiego del “disconoscimento della sottoscrizione” in luogo Parte_1 della più gravosa e dispendiosa “querela di falso”; che stante l'espresso e tem- pestivo disconoscimento delle firme, spettava all e all'Agente della Ri- CP_1 scossione formalizzare richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c.; che il conte- gno omissivo tenuto dagli Enti resistenti equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere delle scritture - su cui sono apposte le firme disconosciute - come mezzo di prova;
che pertanto il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nul- lità della “Intimazione di pagamento” impugnata per omessa notifica della pro- dromica cartella di pagamento e dei prodromici avvisi di addebito rispettiva- mente indicati ai nn. 3, 6, 7 e 8 del ricorso.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice ha dato ampia motivazione sul punto (cfr. §§ da 5.4.2 a 5.5.2) mentre l'appellante non ha fornito alcuna critica al riguardo, limitandosi a ri-
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produrre le questioni negli stessi termini già esaminati.
4. Con il quarto motivo l'appellante si duole della statuizione di condanna alle spese in ragione di 2/3 del processo reputando che, essendovi l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate.
4.1. Il motivo è infondato.
In presenza di un accoglimento solo parziale dell'opposizione, l'opponente era comunque soccombente anche se in minore misura, residuando un debito a suo carico, ragione per cui il giudice ha correttamente compensato parzialmente le spese.
5. L'appello va, quindi, respinto.
6. Le spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguo- no la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese pro- cessuali del grado che liquida, per ciascuno, in euro 5.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, ove dovute;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 713/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Chiaramon- te e Davide Antonuccio –
Appellante
CONTRO
(cod. Controparte_1 fisc. ), in persona del presidente p.t., anche quale mandatario del- P.IVA_2 la rappresentato Controparte_2 Controparte_3
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi –
Appellato
, subentrata ex lege a Controparte_4 [...]
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_3 dall'avv. Maria Grazia Di Gregorio,
Appellata
Controparte_6
(cod. fisc. , in persona del
[...] P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri –
Appellato
R.G. 713_2022 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1740 del 9 maggio 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto dalla società Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 293 2017 9040782505, dichiarava
[...] prescritto il credito di cui alle cartelle di pagamento n. 29320050052504872 e n. 29320090053015791 indicate ai nn. 1 e 2 del ricorso per assenza di validi at- ti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dei titoli;
rigettava per il resto l'opposizione.
In particolare, il tribunale - respinta l'eccezione di carenza di legitimatio ad processum di e accertata la sussistenza di Controparte_7 legittimazione passiva dell e dell - riteneva regolare la notifica CP_1 CP_6 dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta a mezzo pec, mediante allega- zione di un documento informatico realizzato in forma di copia per immagine di un documento in origine analogico, richiamando al riguardo la Corte di Cas- sazione (sentenza n. 30948/2019 e n. 23620/2018 Sez. Unite). Riteneva priva di pregio l'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui all'intimazione; infondata l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento indicate ai nn. 4 e 5 del ricorso, in quanto eseguita per il tramite di un'Agenzia Privata di Recapito (TNT).
Riteneva, altresì, irrituale, inefficace, del tutto generico e non circostanziato il disconoscimento della conformità all'originale delle copie degli avvisi di rice- vimento delle notificazioni a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicate in ricorso ai nn. 3, 6 e 7.
Quanto al disconoscimento della vergatura apposta sulle relate di notificazione degli avvisi di addebito indicate in ricorso ai nn. 6 e 7 e della cartella di paga- mento indicata in ricorso al n. 3, per asserita apocrifia, osservava il Tribunale che parte ricorrente non avesse documentato l'avvenuta proposizione di quere- la di falso, né aveva manifestato la volontà di proporla, con la conseguenza che
– anche sotto tale profilo – non appariva dirimente l'avvenuto deposito di do- cumentazione in copia e l'avvenuto disconoscimento. Rilevava che la regolare notificazione delle cartelle esattoriali impugnate, oltre ad aver interrotto il de-
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corso del termine di prescrizione dei crediti ivi incorporati, aveva peraltro de- terminato la decadenza del contribuente dal potere di impugnare la cartella esattoriale e di dedurre tanto vizi di forma della cartella quanto fatti estintivi del credito verificatisi anteriormente al momento in cui l'accertamento era di- venuto definitivo per effetto della mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999.
Infine, condannava parte ricorrente a rifondere in favore di Controparte_8
2/3 delle spese di lite, che liquidava nell'intero in complessi-
[...] vi euro 4.930,00 per compensi, oltre accessori di legge, compensando la restan- te parte (1/3); condannava altresì parte ricorrente a rifondere in favore di e CP_1
2/3 delle spese di lite, che liquidava nell'intero in complessivi Controparte_9 euro 4.930,00 per compensi, oltre rimborso oltre accessori di legge e compen- sando la restante parte (1/3); condannava inoltre parte ricorrente a rifondere in favore di le spese di lite, che liquidava in complessivi euro 1.411,00 per CP_6 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA.
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2022, impugnava la Parte_1 sentenza;
resistevano al gravame , e CP_1 Controparte_4
. CP_6
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza e la natura del potere rappresentativo in capo al rappresentante legale dell'estinto ente (c.d. vizio di Controparte_10
“legitimatio ad processum”) nonostante l'allegazione di un atto notarile non più attuale, in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che per espressa disposizione dell'art. 76, co. 1, 2 e 4 - D.L. n.
73/2021, a decorrere dal 1° ottobre 2021 l di Controparte_7
Roma è subentrata nei rapporti attivi e passivi della estinta Controparte_10
R.G. 713_2022 4
con la conseguente cessazione degli organi amministrativi e di controllo CP_3 di quest'ultima, compresi il precedente Presidente e Procuratore;
che pertanto, la procura notarile prodotta in giudizio dell'11.01.2019 sarebbe inidonea a pro- vare la sussistenza e la natura del “potere rappresentativo” in capo al “Diretto- re” del nuovo Ente Riscossore ( di Roma) Controparte_4 frattanto subentrato a seguito dello scioglimento ed estinzione a decorrere dal
30.09.2021 di Controparte_10
Ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inam- missibile la costituzione in giudizio di per difetto Controparte_10 della rappresentanza sostanziale e processuale, con conseguente stralcio del re- lativo fascicolo di causa.
1.1. Il motivo è infondato.
È necessario ricostruire la scansione temporale degli atti.
si era costituita in primo grado con memoria del 29.4.2020. CP_11
L'eccezione di difetto della legitimatio ad processum era stata formulata dall'originaria ricorrente con le note del 14.2.2022.
A seguito della produzione da parte di della procura notarile rilasciata in CP_11 data 11.1.2019 dal Presidente della – rappresentante Controparte_10 legale della stessa – al Direttore generale f.f., dott. dal Notaio CP_12
Dr. Giuseppe in Catania, rep. N. 16731 racc. n. 12067 (v. docu- Per_1 mentazione in atti), «ossia proprio la procura indicata nell'intestazione della memoria difensiva depositata il 29.4.2020» (pag. 7 sentenza), il giudice ritene- va quindi regolarizzata la costituzione ai sensi del primo comma dell'art. 182
c.p.c. non versandosi nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ossia di difetto di rappresentanza.
L'eccezione che viene oggi riproposta nel motivo è del tutto inconferente col caso in esame posto che la successione a titolo universale di
[...]
intervenuta con l'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, Controparte_13 convertito nella Legge 23 luglio n. 106, è successiva alla costituzione in giudi- zio dell'Agente.
La vicenda successoria ha trovato un univoco inquadramento nella recente de-
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cisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 dell'8/6/2021: «La successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di alle società del gruppo Equitalia, prevista Controparte_7 dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.».
Sotto il profilo della rappresentanza processuale, poi, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione
l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Controparte_10
e l'automatico subentro del successore
[...] Controparte_4
, disposti dall'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla l. n. 106
[...] del 2021, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritual- mente costituito nel processo anteriormente alla data della predet- ta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere atti- vità difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass.
6249/2025).
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60, co. 1, lett. b-bis) - d.p.r. n. 600/73, art. 4, co. 5 -
d.lgs. n. 261/1999 ed art. 1, co. 57 e 58 - l. n. 124/2017 nella parte in cui il pri- mo giudice, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2014
0006026038 e n. 293 2014 0031189313 rispettivamente indicate ai nn. 4 e 5 del ricorso, ha ritenuto documentato e provato l'invio della successiva “racco- mandata informativa” per il tramite della c.d. “distinta di postalizzazione” di poste private (tnt).
Sostiene che la notificazione alle persone giuridiche si esegue - ai sensi dell'art. 145, co. 1 c.p.c. - presso la loro sede legale, mediante consegna di co- pia dell'atto al rappresentante legale e che laddove ciò non sia possibile o il consegnatario non sia il destinatario dell'atto (caso de quo), il messo notificato-
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re deve dargliene comunicazione mediante c.d. “Raccomandata Informativa” ex art. 60, co. 1, lett. b-bis) - D.P.R. n. 600/73; che in ogni caso la notifica sa- rebbe nulla posto che la “Distinta di Postalizzazione” è stata emessa da un ope- ratore di posta privata, privo di licenza abilitativa, rilasciata dal MISE solo in data 13.5.2019.
Lamenta altresì la nullità della sentenza per avere il primo Giudice erronea- mente equiparato detta mera “Stampa” (Distinta di Postalizzazione rilasciata da
TNT) al referto di notifica, richiamando al riguardo la pronuncia della Corte di
Cassazione, ordinanza n.6130/2021.
2.1. Il motivo è infondato.
Osserva il collegio che è passato in giudicato il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha rigettato l'eccezione di invalidità del procedimento notifica- torio dell'intimazione di pagamento (capi da 4.2 a 4.4), in relazione al primo motivo di ricorso («nullità della intimazione di pagamento»), articolato in due capi, «notifica tramite pec di una mera copia informatica (scansione) del do- cumento in formato analogico (cartaceo)» (pag. 3) e nullità del «procedimento di notificazione posto in essere senza l'intermediazione di un soggetto all'uopo abilitato e senza la redazione della relata di notifica» (pag. 6).
Pertanto, le censure contenute nel secondo motivo di appello fanno riferimento alle contestazioni relative alla notifica degli atti presupposti, di cui al capo 5 della sentenza impugnata.
Le prime due censure attengono alla notifica delle cartelle sub 4 e 5 dell'elenco di cui alla sentenza: 4) cartella di pagamento n. 293 2014 0006026038, notifi- cata in data 03.04.2014 e 5) la cartella di pagamento n. 293 2014 0031189313, notificata in data 05.09.2014 (capo 5.1 della sentenza impugnata).
Osserva il collegio, che le formalità previste dall'art. 60 b) bis sono state ese- guite.
E invero, il messo notificatore, come indicato nella relata, in assenza del desti- natario, ha consegnato l'atto a persona qualificatasi come “addetto” alla rice- zione e ha informato il destinatario con raccomandata, come da lui attestato, con dichiarazione sottoscritta, fino a querela di falso ("Della consegna ho in-
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formato il contribuente con raccomandata").
L'art. 60 lett. b) bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera rac- comandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento.
2.2. In ordine poi alla questione della notifica della cartelle indicate ai nn. 4 e 5 eseguita da operatore postale privato, la stessa è inammissibile posto che l'appellante non ha formulato una critica al capo 5.3.1 della sentenza impugna- ta, in ordine all'affidamento del plico – da parte dell'agenzia postale privata – a
, come nel caso in esame, dove il ha consegna- CP_14 Parte_2 to le raccomandate agli uffici postali e non ha, invece, provveduto alla spedi- zione diretta (Cfr. tabulati di spedizione;
fascicolo di primo grado). CP_11
In ogni caso, poi, la critica è manifestamente infondata.
Come osservato da questa Corte in un proprio precedente conforme che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza nr. 287/2024) «Il collegio, sul punto, si riporta ai principi espressi dalla Suprema Corte che hanno escluso che il principio della nullità della notificazione degli atti giudiziari eseguiti dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo trovi applica- zione per gli atti sostanziali tributari oppure per gli atti amministrativi, tra cui rientra, senza alcun dubbio, la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca- ria (SS.UU. n. 299/2020; Cass. civ. sez. trib. n. 15360/2020; Cass. civ. sez. VI
n. 1357/2022)». E la cartella senza dubbio non è un atto giudiziario.
Né giova il richiamo fatto dall'appellante alla validità della licenza dell'operatore postale privato.
Nel timbro apposto alla “distinta di postalizzazione”, si legge con chiarezza
“Lic. individuale 427/2006”.
Il Collegio intende uniformarsi all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in caso analogo (invio raccomandata informativa relativa ad atto impositivo), se- condo cui “per effetto dell'art. 4 d. lg. n. 261 del 1999 e successive modifiche, è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberaliz- zazione attuata col d. lg. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5,
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comma 1, d. lg. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notifi- cazione in casi assolutamente residuali” (cfr. di recente, Cass. n. 15360/2020).
Peraltro, l'appellante afferma ma non dimostra che la licenza abilitativa sia «ri- lasciata dal MISE solo in data 13.05.2019» e quindi in data successiva alla no- tifica.
Sul punto non è conferente con la questione la sentenza della S.C. SS. UU. nr.
299/2020 citata dall'appellante (pag. 13), ) posto che in quel caso si trattava di notifica «di atti giudiziari» e non di atti sostanziali o amministrativi.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per viola- zione ed errata applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonché degli artt. 2702
c.c. e 116 c.p.c., per avere dichiarato il primo giudice la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nn. 293 2012 0075577641, n.
593 2012 0005206653, n. 593 2013 0002747085 e n. 593 2013 0006125619 ri- spettivamente indicati ai nn. 3, 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo, nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle copie fotostatiche prive di alcuna valida autentica e disconosciute ex artt. 2712 e 2719 c.c.
Sostiene che la natura della documentazione prodotta in giudizio - copie foto- statiche prive di alcuna valida autentica - consentiva e consente alla società
l'impiego del “disconoscimento della sottoscrizione” in luogo Parte_1 della più gravosa e dispendiosa “querela di falso”; che stante l'espresso e tem- pestivo disconoscimento delle firme, spettava all e all'Agente della Ri- CP_1 scossione formalizzare richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c.; che il conte- gno omissivo tenuto dagli Enti resistenti equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere delle scritture - su cui sono apposte le firme disconosciute - come mezzo di prova;
che pertanto il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nul- lità della “Intimazione di pagamento” impugnata per omessa notifica della pro- dromica cartella di pagamento e dei prodromici avvisi di addebito rispettiva- mente indicati ai nn. 3, 6, 7 e 8 del ricorso.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice ha dato ampia motivazione sul punto (cfr. §§ da 5.4.2 a 5.5.2) mentre l'appellante non ha fornito alcuna critica al riguardo, limitandosi a ri-
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produrre le questioni negli stessi termini già esaminati.
4. Con il quarto motivo l'appellante si duole della statuizione di condanna alle spese in ragione di 2/3 del processo reputando che, essendovi l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate.
4.1. Il motivo è infondato.
In presenza di un accoglimento solo parziale dell'opposizione, l'opponente era comunque soccombente anche se in minore misura, residuando un debito a suo carico, ragione per cui il giudice ha correttamente compensato parzialmente le spese.
5. L'appello va, quindi, respinto.
6. Le spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguo- no la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese pro- cessuali del grado che liquida, per ciascuno, in euro 5.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, ove dovute;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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