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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 374/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Tosti e Pietro Venerando, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. AGUJARO ANDREA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PIZZO MICHELE;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 04.01.2021 il ha notificato ad , il Parte_2 Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1095/2020 (R.G. n. 2281/2020), emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 27.12.2020 e depositato in data 29.12.2020, che ingiungeva il pagamento in favore del , in persona dei curatori Avvocati Stefania Traniello Gradassi e Parte_2
Giulia Silvestri, della somma di Euro 639.459,91 per capitale, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura. A fondamento della sua pretesa creditoria, il ha posto il credito riconosciuto da verso Parte_2 Parte_1
, nella procedura esecutiva presso terzi promossa avanti il Tribunale di Vicenza Pt_2
(n. 1755/2018 R.E.) ove , nella veste di terza pignorata, mediante Parte_1
comunicazione del 26.7.2018, con dichiarazione del terzo resa ai sensi dell'art. 547
c.p.c., si è dichiarata debitrice della somma di € 173.570,70 – al netto degli importi accantonati di € 20.000,00, per effetto della precedente notifica di un atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Perugia, e di € 445.889,21 trattenuti in ragione dell'irregolarità del DURC per mancati versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali.
Con atto di citazione, ha opposto il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo, deducendo: a) l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, (ii) la riduzione del credito dichiarato come dovuto al solo importo di € 173.570,70, (iii) la carenza di legittimazione attiva della curatela del
Fallimento, in virtù della pregressa cessione del credito a di tutti i crediti CP_2
presenti e futuri di verso;
(iv) l'estinzione di tale credito, Pt_2 Parte_1
opponendo in compensazione, in via di eccezione, il maggior credito di € 399.206,17 vantato nei confronti di a titolo di penali. La società opponente ha quindi Pt_2 chiesto: “e
1. Nel rito, in via pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata da per tutte le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo in favore del Tribunale di Roma e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 1095/2020 (RG. n. 2281/2020) emesso dal Tribunale di Rovigo.
2. Nel merito, in via principale: in caso di mancato accoglimento della domanda in via pregiudiziale di rito, anche in via gradata o alternativa: a. accertarsi che il solo importo di Euro 173.570,70 è stato dichiarato come dovuto dall'opponente in sede di dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. in data
26.07.2018; b. accertarsi la corretta applicazione delle penali a seguito di
pag. 2/20 inadempimento contrattuale della convenuta opposta per tutte le ragioni indicate in narrativa, per l'importo totale di Euro 399.206,17; c. dichiarare l'intervenuta integrale compensazione del credito che fosse accertato in capo al fallimento nei CP_1 confronti di con il maggior credito di quest'ultima; d. per l'effetto Parte_1
ed in ogni caso, revocare e dichiarare inefficace e privo di validità il decreto ingiuntivo opposto n. 1095/2020 (RG. n. 2281/2020); e. rigettare la domanda di pagamento formulata dal fallimento in quanto infondata in fatto ed in diritto e non CP_1 provata, sia nell'an che nel quantum.
3. In via subordinata nel merito: accertare
l'intervenuta cessione del credito che fosse riconosciuto in capo al Parte_3
nei confronti di a favore di in virtù di atto
[...] Parte_1 Controparte_3
a rogito Notaio , Rep. 426.598, Racc. 49.129, 2.08.2016 e, per l'effetto, Persona_1
dichiarare che nulla è dovuto al . In via ulteriormente Parte_4 subordinata nel merito: nell'inconcessa ipotesi che il credito che fosse riconosciuto a
[.. favore del fallimento eccedesse quanto dovuto da quest'ultimo ad CP_1
accertare l'intervenuta compensazione tra i contrapposti crediti, Controparte_4
sino a concorrenza.
5. In ogni caso: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
1095/2020 (RG. n. 2281/2020) emesso dal Tribunale di Rovigo.
6. In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie nella misura del 15% degli onorari, competenze ed onorari, oltre ad accessori, come per legge”.
Si è costituito in giudizio in , in persona dei curatori fallimentari, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, specificando che: 1) in assenza di previsione espressa, la competenza convenzionale del Tribunale di Roma non poteva ritenersi esclusiva, e l'eccezione doveva essere quindi rigettata;
2) la dichiarazione di terzo resa da aveva Parte_1 valore di riconoscimento di debito, di modo che l'intera somma che poteva essere pretesa dal , era quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto;
3) la cessione Parte_2
dei crediti operata verso la non era opponibile al;
4) la parte CP_2 Parte_2 opponente non poteva avanzare nel presente procedimento un'eccezione di compensazione, relativa ad un credito non liquido, non certo e non esigibile, basato sul presunto controcredito della stessa, di cui al contratto di appalto eseguito tra le parti,
pag. 3/20 considerato che era necessario che il credito opposto in compensazione, fosse assoggettato ad un accertamento all'interno della procedura concorsuale, senza considerare che il credito era comunque privo di prova. Il Fallimento opposto ha quindi chiesto: “In via pregiudiziale di rito, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata siccome infondata in fatto e in diritto;
Nel merito, rigettarsi tutte le domande, principale e subordinate, svolte da nei confronti del Parte_1
siccome del tutto infondate in fatto e in diritto sia sotto il Parte_3 profilo dell'an che sotto il profilo del quantum. Per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto disponendone la sua esecutorietà ex art. 654 cpc”.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c. e produzione di documenti, e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, il Giudice, viste le conclusioni come precisate, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben pag. 4/20 potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta non merita accoglimento, e deve quindi essere rigettata.
Per quanto attiene all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, la stessa risulta infondata.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, la società opponente ha allegato che nel contratto di appalto concluso tra la stessa e la società in bonis, ossia il contratto di Pt_2
appalto n. 8400068592 del 08.10.2015 (doc. 1 opponente), le parti avevano espressamente previsto quale foro convenzionale il Tribunale di Roma, statuendo la competenza del predetto Tribunale per “qualunque controversia sorga tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto stesso” (cfr. doc.
6 - art. 20.1 dell' ”Annex
VII Italia – 6° edizione” documento integrante le condizioni contrattuali del contratto n.
8400111837 e doc. 1 e doc. 5 – art. 20.1 dell' “Annex VII Italia – 4° edizione” documento integrante le condizioni contrattuali dei contratti nn. 8400068592 e
8400068074).
pag. 5/20 Come noto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, hanno a più riprese chiarito che la clausola contenuta in un contratto secondo la quale “per ogni controversia sarà competente il Foro di”, non esprime l'esclusività del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”.
Difatti, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge “ (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n.
2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; è da ultimo Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707).
Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007
n. 17449, la stessa Cassazione ha chiarito che proprio l'espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.
Da ultimo, e ancora più recentemente la Suprema Corte ha ribadito i suesposti principi nella sentenza dell'11/04/2024, n.9754, in cui ha chiarito che “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Tale esclusione - ha osservato la Suprema Corte - non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione, la quale, disponendo che «per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la in dipendenza dei CP_2
rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro
pag. 6/20 competente è quello di Napoli», si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la tutte le controversie eventualmente derivanti CP_2
dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la previsione dell'applicabilità del foro convenzionale ad ogni possibile controversia che insorga tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente o di qualsiasi altro rapporto, trattandosi di un'espressione riferibile non già all'indicazione del foro competente, ma all'oggetto della deroga alla competenza territoriale, omnicomprensivamente individuato in ogni pretesa riconducibile al rapporto contrattuale, e quindi inidonea ad evidenziare la volontà delle parti di escludere
l'operatività degli altri fori)”.
La clausola, pertanto, non ha una valenza tale da escludere gli altri fori concorrenti, come il Foro di Rovigo quale forum destinatae solutionis ex artt. 1182 co. 3 c.c. e 20 cpc, avendo oggetto l'azione monitoria un'obbligazione pecuniaria da adempiersi al domicilio del creditore.
L'eccezione deve quindi essere rigettata, senza che rilevino gli ulteriori profili evidenziati dalla parte opponente.
Affrontando il merito della controversia, si rileva che la parte opposta ha dato prova del credito ingiuntivo, sotto molteplici profili.
Difatti, il credito ingiunto trova il proprio fondamento sulla dichiarazione di terzo resa da nella procedura esecutiva presso terzi promossa avanti il Tribunale di Parte_1
Vicenza (n. 1755/2018 R.E.), nella quale la parte opponente, per mezzo della dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. del 26.07.2018 (doc. 3 ricorso monitorio), ha dichiarato di:
- avere ricevuto la notifica del pignoramento in data 21.6.2018;
-si è dichiarata debitrice della società in bonis della somma di € CP_1
173.570,70;
pag. 7/20 -ha specificato in quella sede (dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.) di aver accantonato alcune somme inerenti al rapporto contrattuale con , ossia € Pt_2
20.000,00, per effetto della precedente notifica di un atto di sequestro conservativo, e di
€ 445.889,21 trattenuti in ragione dell'irregolarità del DURC per mancati versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali.
A tale proposito, è utile comprendere la valenza da attribuire alla dichiarazione di terzo resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nell'ambito di una procedura esecutiva.
Sul punto, come noto, si rileva che un ruolo fondamentale, in materia di espropriazione presso terzi, è attribuito al terzo, il quale, secondo il disposto di cui all'art. 543 c.p.c., mediante l'atto di pignoramento, è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato (in questo caso, il debitore esecutato era propriamente ). Pt_2
Dispone il primo comma della norma codicistica, infatti, che “il terzo, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Com'è evidente, la principale funzione della dichiarazione è quella di “accertamento del credito” presso il terzo, e, conseguentemente, dell'imposizione del vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute in favore del creditore procedente, necessaria ai fini del perfezionamento del pignoramento presso terzi (Cass.
n. 13021/1992; n. 15615/2005).
Nella predetta dichiarazione, la cui natura giuridica secondo la Giurisprudenza maggioritaria è assimilabile alla “confessione” e costituisce un riconoscimento avente la valenza di un accertamento costitutivo (Cass. n. 57/1954; 1426/1963; 17367/2003), trattandosi quindi di un atto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconoscimento di debito (Cass. n. 6170/2020), il terzo è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi (soggettivi e oggettivi) che possano consentire la precisa individuazione delle cose o delle somme possedute, nonché a specificare la causa per cui queste si trovano presso di lui.
pag. 8/20 La giurisprudenza ha anche chiarito che, laddove il terzo rilasci dichiarazione positiva, la stessa, ha l'effetto di accertare in modo definitivo l'esistenza dei beni e dei crediti, aprendo la fase destinata all'assegnazione o alla vendita degli stessi, finalizzata a soddisfare il credito spettante al creditore (Cass. n. 17367/2003).
Ai fini che qui rilevano, occorre evidenziare che è previsto che ove dovessero sorgere contestazioni sulla dichiarazione fornita dal terzo, ovvero, se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non sia possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, l'art. 549 c.p.c., prevede che sia il Giudice dell'esecuzione a provvedere (su istanza di parte, e compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo), con ordinanza, la quale, produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, è bene rilevare che, nell'ambito della procedura esecutiva menzionata, come anche nelle altre procedure esecutive nell'ambito delle quali E-Distribuzione ha reso la propria dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547
c.p.c., non è sorta alcuna contestazione sulla consistenza delle somme dichiarate dall'odierna opponente.
Difatti, la parte opponente ha sostenuto nella propria opposizione che “In buona sostanza, è del tutto evidente che non abbia dichiarato un debito di Euro Parte_1
173.570,70, al netto di quanto trattenuto per effetto del DURC irregolare e del sequestro notificato, ma abbia dichiarato esclusivamente tale debito, doverosamente precisando di avere ricevuto la notifica (oltre che di vari atti di pignoramento presso terzi e della cessione in massa dei crediti di ) di un sequestro presso terzo sino a Pt_2
concorrenza di Euro 20.000,00 e di non poter provvedere alla liquidazione del debito, constando un DURC irregolare, che evidenziava un debito di nei confronti Pt_2 dell'INPS di Euro 445.889,21”.
L'opponente, quindi, ha allegato di aver dichiarato un proprio debito verso Pt_2
limitato soltanto alla somma di euro 173.570,70, e di aver operato le ulteriori opportune specificazioni, soltanto al fine di rendere maggiormente chiara la propria situazione pag. 9/20 complessiva verso , per spiegare il motivo per il quale la stessa non poteva Pt_2
provvedere alla liquidazione del proprio debito.
Nello specifico, tuttavia, occorre evidenziare che la nella propria Parte_1 dichiarazione di terzo, aveva dichiarato precisamente che “infine si segnala che, a seguito di nostra consultazione, il DURC, documento unico di regolarità contributiva) relativo all'impresa è risultato irregolare, per mancati versamenti agli CP_1
istituti previdenziali e assistenziali per un totale di 445.889,21 euro. In considerazione delle previsioni normative applicabili ai contratti pubblici di appalto da cui scaturiscono i crediti di , in caso di inadempienza contributiva, risultante dal Pt_2
documento unico di regolarità contributiva, , nella sua qualità di Parte_1 stazione appaltante è tenuta a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli entri previdenziali e assicurativi”.
In altre parole, , facendo valere i propri obblighi in qualità di stazione Parte_1
appaltante del contratto di appalto pubblico concluso con la , aveva deciso di Pt_2
trattenere, e di non versare alla (e quindi di non indicare quale proprio diretto Pt_2
debito verso la stessa nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c.), quale corrispettivo dell'appalto, le somme asseritamente relative all'inadempimento della agli Pt_2 obblighi previdenziali e contributivi dei lavori impiegati nell'esecuzione delle opere in appalto.
Tuttavia, la più corretta e logica interpretazione di quanto specificato dalla
[...]
della dichiarazione di terzo del 26.07.2018, posta a base del ricorso CP_4 monitorio dal , è quella per la quale l'opponente, alla fine della Parte_2
propria dichiarazione, dopo aver elencato i precedenti pignoramenti, le cessioni, il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Perugia fino alla concorrenza di €
20.000,00 e l'irregolarità del DURC per € 445.889,21, ha così concluso “Tutto quanto
[... sopra precisato, alla data della presente dichiarazione risulta un debito di per fatture emesse da per complessivi € 173.570,70 che Controparte_4 Pt_2 resta vincolato in attesa delle determinazioni del Giudice dell'Esecuzione”.
pag. 10/20 L'interpretazione più chiara ed evincibile dal complesso degli elementi probatori emersi nel corso del procedimento, è quella per la quale la ha indicato il debito Parte_1
di euro 173.570,70, al quale tuttavia vanno sommati anche gli altri importi che la stessa ha dichiarato di aver accantonato, al fine di chiarire di non poter, in quel momento, mettere a disposizione dell'esecuzione le indicate somme aggiuntive.
Nello specifico, peraltro, il Giudice dell'esecuzione nella indicata procedura esecutiva, con l'ordinanza resa il 12.12.2018 (doc.4 della fase monitoria), ha provveduto ad assegnare ai creditori l'importo di € 173.570,70 (“considerato che il credito da
[... distribuire ammonta ad Euro € 173.570,70 come risulta da PEC del terzo pignorato
del 26.7.2018”). Controparte_4
Tuttavia, in riferimento a quanto sopra specificato sui rimedi relativi alla dichiarazione di terzo, non è risultato che abbia successivamente proposto alcuna Parte_1
opposizione avverso tale ordinanza.
Ancora più chiaramente, nel procedimento esecutivo presso terzi n. 1003/2017 R.E. avanti il Tribunale di Rovigo, ha reso in data 17.11.2017 analoga Parte_1
dichiarazione di terzo (doc. 1 comparsa di risposta), dando atto dei Parte_2
precedenti pignoramenti, della cessione dei crediti a e del sequestro CP_2 conservativo autorizzato dal Tribunale di Perugia sino alla concorrenza di € 20.000,00, concludendo che “A fronte delle indicate cessioni, pignoramenti e sequestri, alla data della presente dichiarazione risulta un debito di per fatture Parte_1 emesse da per complessive € 355.388,10...che resta vincolato e messo a Pt_2 disposizione di chi risulterà legittimato”.
Sul punto, il Giudice dell'esecuzione nella predetta procedura ha emesso ordinanza in data 17.03.2018, con cui ha disposto l'assegnazione della somma di euro 152.688,46, rispetto alla quale ordinanza, la non ha proposto alcuna Parte_1
opposizione/impugnazione/contestazione, procedendo al pagamento per euro
146.707,74.
Risulta chiaro, sul punto, quanto richiesto a titolo di maggiore specificazione dal
Giudice dell'esecuzione del procedimento esecutivo presso terzi n. 151/2018 R.E.
pag. 11/20 [... avanti il Tribunale di Rovigo, in cui a fronte della dichiarazione di terzo resa da in data 21.02.2018, il Giudice ha chiesto alla società (con provvedimento CP_4 del 16.05.2018) di precisare se l'importo dalla stessa dichiarato fosse disponibile solo dopo aver soddisfatto i precedenti pignoramenti e la precedente cessione, e- distribuzione, con la nota del 1.6.2018 (doc. 6 della fase di opposizione), ha confermato la disponibilità dell'importo di € 171.499,36.
Tale risposta fornita da al Giudice dell'Esecuzione nella indicata Parte_1
procedura esecutiva, risulta particolarmente importante, in quanto consente di comprendere che la somma indicata di euro 171.499,36, non fosse comprensiva di tutte le somme accantonate da per cessioni, pignoramenti ed altri Parte_1
accantonamenti operati dalla stessa, bensì fosse da intendere come del tutto svincolata dalle questioni inerenti le residue somme, e fosse immediatamente disponibile da parte di , precisazione, peraltro, che l'odierna opponente ha reso in quella Parte_1 procedura esecutiva, dopo che la stessa aveva rilevato (in data 11.05.2018) l'irregolarità contributiva da parte della , di € 445.889,21 (doc. 4 parte opponente), senza Pt_2
però che ciò abbia indotto a modificare, in senso negativo, la propria Parte_1
dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.
Sul punto, unitariamente considerando gli elementi probatori emersi nel procedimento, occorre fare riferimento alla valenza costitutiva della dichiarazione di terzo.
Difatti, tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno chiarito in punto di effetti della dichiarazione di terzo in presenza di sopraggiunto fallimento del debitore esecutato che: “In tema di espropriazione forzata presso terzi […] se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento (Cass. n. 5994/2011; conf. Tribunale di Agrigento n. 1442/2024,
Tribunale di Reggio Calabria n. 300/2015, Tribunale di Reggio Calabria n. 323/2017,
Tribunale di Perugia n. 1796/2015, Tribunale di Trento n. 1039/2015, Tribunale di
Catania n. 257/2021, Tribunale di Roma n. 13981/2023, Tribunale di Monza n.
572/2015, Corte d'appello di Bari n. 2499/2019, Tribunale di Ravenna n. 326/2020,
Tribunale di Roma n. 22819/2016).
pag. 12/20 Tutto quanto considerato quindi, risulta del tutto corretta l'interpretazione proposta dalla parte opposta, considerato che se ha dichiarato ex art. 547 c.p.c., di Parte_1
trattenere alcuni importi, e nel contempo ha specificato di metterne altri a disposizione, il significato più logicamente corretto è quello per cui l'importo messo a disposizione, costituisse la differenza fra il debito complessivo e la trattenuta operata.
Nel complesso, quindi, il debito di verso il , è pari Parte_1 Parte_2
alla somma degli importi indicati nella dichiarazione di terzo alla base del procedimento monitorio, ossia: euro 20.000,00, euro 445.889,21. Ed euro 173.570,70, per la somma totale oggetto di decreto ingiuntivo.
Per ciò che attiene alle diverse eccezioni proposte dalla parte opponente, si esamina prima fra tutte quella relativa all'opponibilità o meno del sequestro conservativo al fallimento.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, si rileva che l'opponibilità del precedente sequestro conservativo non può dirsi operare nei confronti del , considerato che trattasi Parte_2 di misura cautelare divenuta inefficace ai sensi dell'art. 51 della Legge fallimentare, proprio per effetto della dichiarazione di fallimento di CP_1
Come noto, è stato chiarito che determinando il sequestro conservativo, come suo effetto tipico, un vincolo d'indisponibilità sul bene, destinato ad avvantaggiare soltanto il creditore sequestrante, tale vincolo non può come tale sopravvivere alla dichiarazione di fallimento, con la quale si determina un vincolo di indisponibilità destinato ad avvantaggiare tutti i creditori (Cassazione civile sez. I, 05/04/2013, n.8425).
Per ciò che attiene, invece, nello specifico, alla facoltà da parte dell'opponente di opporre al l'accantonamento delle somme da parte di a Parte_2 Parte_1
titolo di somme derivanti dalle irregolarità contributive poste in essere da , Pt_2 nell'esecuzione del contratto di appalto, e risultanti dal DURC, documento di regolarità contributiva, si rileva quanto segue.
La parte opponente, sul punto, ha preteso di dare prevalente applicazione alla normativa contenuta nel codice degli appalti pubblici, in punto di obblighi della stazione pag. 13/20 appaltante, la quale, quindi, potrebbe essere chiamata direttamente dagli enti previdenziali a versare le somme dovute a titolo di contributi e oneri previdenziali, e non versate invece dalla società . Pt_2
Tuttavia, la pretesa della società opposta non coglie nel segno.
Difatti, in primo luogo, nulla ha dedotto la società opponente sulla possibilità di trovarsi esposta alla richiesta di versamento della contribuzione da parte degli Enti previdenziali.
Ancora, in ogni caso, la pretesa dell'opponente di mantenere l'accantonamento di tali somme in favore degli Enti previdenziali, risulta una pretesa inammissibile nel presente procedimento, implicando in via preliminare, sul piano logico giuridico, ai fini della decisione, l'accertamento o meno di un credito sussistente in capo a e /o INPS. CP_5
Sul punto, detto accertamento, risulta tuttavia inammissibile nel presente giudizio, essendo consentito esclusivamente in sede fallimentare.
A quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale infatti "in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato
d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa" (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè "sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna" (Cass. 17279/2010; coni. Cass.
17388/2007; Cass. 7510/2002)". (In termini con giurisprudenza citata ex multis Cass.
7.2.2020 n. 2990).
Coerentemente, pertanto, risulta comunque preclusa al Tribunale adito, e quindi al di fuori della sede fallimentare, una ricognizione, sia pure incidenter tantum, sulla pag. 14/20 sussistenza di un credito dell'ente previdenziale nei confronti della società in bonis, accertamento che sarebbe in ogni caso necessario.
Nello specifico, ed in via dirimente, occorre comunque rimarcare che anche eventuali crediti degli Enti previdenziali, devono essere assoggettati alle procedure e agli accertamenti interni della procedura concorsuale.
Come noto, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore il credito maturato a titolo di corrispettivo dell'appalto è acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società in bonis, risulterebbe inefficace ex art. 44 l.f., non essendo gli enti previdenziali sottratti, in relazione a crediti aventi radice causale anteriore , alla regola del concorso (in tal senso, Tribunale Milano, 1.9.2015, in www.ilcaso.it;
Tribunale Bolzano, decr. 25.2.2014; Corte d'Appello di Venezia sent. sez. I,
10/05/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 10/05/2019), n.1921; Tribunale, Pavia, sez. III,
28/04/2023, n. 549).
Ancora, è stato specificato dalla giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 4 comma 2 del d.p.r. n. 207 del 2010 concernente la presentazione del documento unico di responsabilità contributiva (D.U.R.C.) non può essere applicata ad una procedura concorsuale, posto che a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, il credito maturato è acquisito alla massa fallimentare, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società in bonis, risulterebbe inefficace ex art. 44 l.f., non essendo gli enti previdenziali sottratti alla regola del concorso in relazione a crediti aventi causa anteriore.
Tutte le somme sopra considerate, quindi, devono ritenersi dimostrate dal Parte_2
come oggetto del proprio credito verso la società opponente.
Per ciò che attiene la pretesa cessione dei crediti presenti e futuri verso , Parte_1
operata dalla società , in favore di mediante atto notificato in data Pt_2 CP_2
18.08.2016, si rileva che tale cessione non è opponibile al . Parte_2
pag. 15/20 Come noto, la cessione di crediti oggetto di giudizio è disciplinata, nell'ambito del rapporto di factoring, dall'art. 5 della L. 21 febbraio 1991 n. 52, ed è stabilita mediante due criteri alternativi, ossia il pagamento da parte del cessionario (qui Banca IFIS), in tutto o in parte, del corrispettivo della cessione avente data certa anteriore al fallimento,
o la notificazione o l'accettazione della cessione al debitore avente data certa anteriore al fallimento.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, è stato dimostrato dal che Parte_2 CP_2
non ha pagato il corrispettivo della cessione relativamente ai crediti vantati da Pt_2
verso (e azionati con il presente ricorso monitorio), neppure con Parte_1
data certa anteriore al fallimento.
Ciò emerge anche dal fatto che ha formulato un'istanza di ammissione al CP_2
passivo del per euro 7.055,79 (doc. 9 parte opposta), imputato Parte_2
peraltro non alla sorte capitale bensì a commissioni, spese ed interessi, in tal modo essa stessa evitando di richiedere al fallimento un'insinuazione al passivo per i maggiori crediti, oggetto invece del presente procedimento.
Peraltro, in punto di mancato pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti, è chiaramente emerso e stato dimostrato dal che, dalla lista dei movimenti Parte_2 della prodotta nell'istanza di ammissione al passivo fallimentare risulta CP_2 soltanto che l'ultimo pagamento eseguito da , nella veste di debitore Parte_1
ceduto, in favore della cessionaria risale al 5.7.2017 (doc. 7 parte opposta) CP_2
mentre la dichiarazione di terzo risale al 26.7.2018.
Peraltro, ed in via dirimente, la stessa società opponente, con la nota del 1.6.2018 (doc.
6 parte opposta), ha affermato “che, a partire dal 06/07/2017 non sono stati più effettuati pagamenti al cessionario”.
Ancora, la cessione menzionata dalla società opponente non risulta opponibile al
Fallimento opposto, neppure in applicazione del diverso criterio previsto, considerato che la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.
2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il pag. 16/20 credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione
(Cassazione civile sez. III, 15/02/2021 n.3784).
Nella fattispecie in esame, la società opponente non ha dato prova del fatto che il credito oggetto dell'azione monitoria sia stato oggetto di specifica cessione a CP_2
mediante la produzione del singolo o dei singoli atti di cessione ad essa notificati o da essa accettati con data certa anteriore al fallimento.
Peraltro, ed in via dirimente, la stessa società opponente, ad esempio, nel procedimento esecutivo presso terzi n. 1003/2017 R.E. avanti il Tribunale di Rovigo, ove e- distribuzione, pur avendo dato atto della cessione dei crediti a ha comunque CP_2
reso dichiarazione positiva (doc. 1 cit.) e provveduto altresì ad ottemperare all'ordinanza di assegnazione (doc. 2 cit.) mediante pagamento ai creditori del complessivo importo di € 146.707,74, come dalla stessa precisato nella Parte_1
dichiarazione di terzo del 26.7.2018 posta a base del ricorso monitorio, senza che la pretesa cessione di crediti sia quindi, stata considerata dalla stessa come Parte_1 ostativa all'esecuzione, da parte della stessa, dell'ordinanza di assegnazione di somme.
Da ultimo, occorre esaminare l'eccezione di compensazione dei propri presunti
contro
- crediti verso la società , presentata dalla società opponente quale eccezione, allo Pt_2
scopo di impedire ed avversare la richiesta di pagamento qui avanzata dal . Parte_2
Difatti, facendo riferimento a pretesi inadempimenti posti in essere dalla in Pt_2 bonis, nell'esecuzione del contratto (o dei contratti di appalto) con la stessa stipulati, la società opponente ha allegato di vantare un credito di € 399.206,17 a titolo di penali per
“violazioni e ritardi di varia natura”, a suo dire maturati nell'esecuzione dei tre contratti di appalto intercorsi con , chiedendo la compensazione del credito di Pt_2
con il maggior controcredito vantato per il suddetto titolo. Pt_2 Parte_1
Sul punto, vanno infatti condivise le considerazioni rese nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al metodo per esporre le ragioni per le quali si perviene alla decisione relativa a tale profilo. Difatti, il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia pag. 17/20 processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Trib. Milano
15.12.2016; Cass. 5805/2017).
Come, difatti, hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. Cass.
S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui, in applicazione del suddetto principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, oppure, si può aggiungere, preliminare).
In definitiva, ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Cass. 8767/2011; Cass. 24542/2009).
La predetta eccezione, quindi, risulta inammissibile nel presente procedimento.
Nella fattispecie, oggetto di giudizio, difatti, il controcredito opposto in compensazione dalla società opponente, risulta chiaramente contestato dal , non trattandosi Parte_2
quindi di credito certo, liquido ed esigibile.
Sul punto, il Giudice aderisce alla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali, in quanto la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione delle azioni dirette all'accertamento del credito presso l'organo giudiziario alla stessa pag. 18/20 preposto e l'inderogabile osservanza del rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (Cass. n. 18691/2014, n. 19424/2017, n. 1597/2018, n. 2694/2016).
Sul punto, in particolare, il Giudice aderisce alla giurisprudenza di merito (sent. Corte
d'Appello di Brescia n. 645/2019; Sent Tribunale di Bolzano n. 670/2017), che ha specificato che tale prevalenza dell'accertamento in sede concorsuale debba valere anche nelle ipotesi in cui la compensazione sia stata proposta come mera eccezione, atteso che la compensazione non può operare qualora il credito, sia pure meramente eccepito in compensazione, sia contestato nell'esistenza e nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo.
La Suprema Corte ha recentemente ricostruito la disciplina codicistica dell'istituto compensativo, ricordando i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità, dispensando al contempo un prezioso insegnamento processuale: “La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, co. II c.c., presuppone infatti l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”
(Cass. SSUU 15/11/2016, n. 23225).
Sicché se il controcredito è certo, ma non liquido, in quanto non determinato nel suo ammontare, anche solo in parte, il Giudice può provvedere alla relativa liquidazione solo se o facile o pronta. Mentre se nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. Ne deriva, in aderenza anche al secondo degli orientamenti espressi,
l'inammissibilità dell'accertamento del credito opposto in compensazione dalla società opponente, anche se trattasi di mera eccezione finalizzata a paralizzare le altrui pretese, involgendo necessariamente una domanda di accertamento di un debito del Fallimento che deve essere affrontata nella sede fallimentare, nel rispetto della parità della massa dei creditori.
pag. 19/20 Alla luce della predetta inammissibilità dell'eccezione, non è possibile esaminarne nel presente procedimento la fondatezza.
Alla luce dei suddetti motivi, l'opposizione risulta quindi infondata, e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, e sua dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente alla rifusione delle stesse in favore della parte opposta, e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa, e delle fasi di giudizio svolte, con riduzione della fase istruttoria, stante la mancata ammissione di prove costituende, sulla base del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta, conferma il decreto ingiuntivo opposto, e ne dichiara la definitiva esecutorietà ex art. 654 c.p.c.;
2) Rigetta le eccezioni e le domande avanzate dalla società opponente;
3) Condanna la società opponente a rifondere al in persona Parte_3
dei curatori fallimentari, le spese di lite che si liquidano in euro 19.000,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Tosti e Pietro Venerando, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. AGUJARO ANDREA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PIZZO MICHELE;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 04.01.2021 il ha notificato ad , il Parte_2 Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1095/2020 (R.G. n. 2281/2020), emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 27.12.2020 e depositato in data 29.12.2020, che ingiungeva il pagamento in favore del , in persona dei curatori Avvocati Stefania Traniello Gradassi e Parte_2
Giulia Silvestri, della somma di Euro 639.459,91 per capitale, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura. A fondamento della sua pretesa creditoria, il ha posto il credito riconosciuto da verso Parte_2 Parte_1
, nella procedura esecutiva presso terzi promossa avanti il Tribunale di Vicenza Pt_2
(n. 1755/2018 R.E.) ove , nella veste di terza pignorata, mediante Parte_1
comunicazione del 26.7.2018, con dichiarazione del terzo resa ai sensi dell'art. 547
c.p.c., si è dichiarata debitrice della somma di € 173.570,70 – al netto degli importi accantonati di € 20.000,00, per effetto della precedente notifica di un atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Perugia, e di € 445.889,21 trattenuti in ragione dell'irregolarità del DURC per mancati versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali.
Con atto di citazione, ha opposto il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo, deducendo: a) l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, (ii) la riduzione del credito dichiarato come dovuto al solo importo di € 173.570,70, (iii) la carenza di legittimazione attiva della curatela del
Fallimento, in virtù della pregressa cessione del credito a di tutti i crediti CP_2
presenti e futuri di verso;
(iv) l'estinzione di tale credito, Pt_2 Parte_1
opponendo in compensazione, in via di eccezione, il maggior credito di € 399.206,17 vantato nei confronti di a titolo di penali. La società opponente ha quindi Pt_2 chiesto: “e
1. Nel rito, in via pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata da per tutte le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo in favore del Tribunale di Roma e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 1095/2020 (RG. n. 2281/2020) emesso dal Tribunale di Rovigo.
2. Nel merito, in via principale: in caso di mancato accoglimento della domanda in via pregiudiziale di rito, anche in via gradata o alternativa: a. accertarsi che il solo importo di Euro 173.570,70 è stato dichiarato come dovuto dall'opponente in sede di dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. in data
26.07.2018; b. accertarsi la corretta applicazione delle penali a seguito di
pag. 2/20 inadempimento contrattuale della convenuta opposta per tutte le ragioni indicate in narrativa, per l'importo totale di Euro 399.206,17; c. dichiarare l'intervenuta integrale compensazione del credito che fosse accertato in capo al fallimento nei CP_1 confronti di con il maggior credito di quest'ultima; d. per l'effetto Parte_1
ed in ogni caso, revocare e dichiarare inefficace e privo di validità il decreto ingiuntivo opposto n. 1095/2020 (RG. n. 2281/2020); e. rigettare la domanda di pagamento formulata dal fallimento in quanto infondata in fatto ed in diritto e non CP_1 provata, sia nell'an che nel quantum.
3. In via subordinata nel merito: accertare
l'intervenuta cessione del credito che fosse riconosciuto in capo al Parte_3
nei confronti di a favore di in virtù di atto
[...] Parte_1 Controparte_3
a rogito Notaio , Rep. 426.598, Racc. 49.129, 2.08.2016 e, per l'effetto, Persona_1
dichiarare che nulla è dovuto al . In via ulteriormente Parte_4 subordinata nel merito: nell'inconcessa ipotesi che il credito che fosse riconosciuto a
[.. favore del fallimento eccedesse quanto dovuto da quest'ultimo ad CP_1
accertare l'intervenuta compensazione tra i contrapposti crediti, Controparte_4
sino a concorrenza.
5. In ogni caso: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
1095/2020 (RG. n. 2281/2020) emesso dal Tribunale di Rovigo.
6. In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie nella misura del 15% degli onorari, competenze ed onorari, oltre ad accessori, come per legge”.
Si è costituito in giudizio in , in persona dei curatori fallimentari, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, specificando che: 1) in assenza di previsione espressa, la competenza convenzionale del Tribunale di Roma non poteva ritenersi esclusiva, e l'eccezione doveva essere quindi rigettata;
2) la dichiarazione di terzo resa da aveva Parte_1 valore di riconoscimento di debito, di modo che l'intera somma che poteva essere pretesa dal , era quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto;
3) la cessione Parte_2
dei crediti operata verso la non era opponibile al;
4) la parte CP_2 Parte_2 opponente non poteva avanzare nel presente procedimento un'eccezione di compensazione, relativa ad un credito non liquido, non certo e non esigibile, basato sul presunto controcredito della stessa, di cui al contratto di appalto eseguito tra le parti,
pag. 3/20 considerato che era necessario che il credito opposto in compensazione, fosse assoggettato ad un accertamento all'interno della procedura concorsuale, senza considerare che il credito era comunque privo di prova. Il Fallimento opposto ha quindi chiesto: “In via pregiudiziale di rito, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata siccome infondata in fatto e in diritto;
Nel merito, rigettarsi tutte le domande, principale e subordinate, svolte da nei confronti del Parte_1
siccome del tutto infondate in fatto e in diritto sia sotto il Parte_3 profilo dell'an che sotto il profilo del quantum. Per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto disponendone la sua esecutorietà ex art. 654 cpc”.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c. e produzione di documenti, e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, il Giudice, viste le conclusioni come precisate, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben pag. 4/20 potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta non merita accoglimento, e deve quindi essere rigettata.
Per quanto attiene all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, la stessa risulta infondata.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, la società opponente ha allegato che nel contratto di appalto concluso tra la stessa e la società in bonis, ossia il contratto di Pt_2
appalto n. 8400068592 del 08.10.2015 (doc. 1 opponente), le parti avevano espressamente previsto quale foro convenzionale il Tribunale di Roma, statuendo la competenza del predetto Tribunale per “qualunque controversia sorga tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto stesso” (cfr. doc.
6 - art. 20.1 dell' ”Annex
VII Italia – 6° edizione” documento integrante le condizioni contrattuali del contratto n.
8400111837 e doc. 1 e doc. 5 – art. 20.1 dell' “Annex VII Italia – 4° edizione” documento integrante le condizioni contrattuali dei contratti nn. 8400068592 e
8400068074).
pag. 5/20 Come noto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, hanno a più riprese chiarito che la clausola contenuta in un contratto secondo la quale “per ogni controversia sarà competente il Foro di”, non esprime l'esclusività del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”.
Difatti, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge “ (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n.
2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; è da ultimo Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707).
Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007
n. 17449, la stessa Cassazione ha chiarito che proprio l'espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.
Da ultimo, e ancora più recentemente la Suprema Corte ha ribadito i suesposti principi nella sentenza dell'11/04/2024, n.9754, in cui ha chiarito che “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Tale esclusione - ha osservato la Suprema Corte - non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione, la quale, disponendo che «per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la in dipendenza dei CP_2
rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro
pag. 6/20 competente è quello di Napoli», si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la tutte le controversie eventualmente derivanti CP_2
dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la previsione dell'applicabilità del foro convenzionale ad ogni possibile controversia che insorga tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente o di qualsiasi altro rapporto, trattandosi di un'espressione riferibile non già all'indicazione del foro competente, ma all'oggetto della deroga alla competenza territoriale, omnicomprensivamente individuato in ogni pretesa riconducibile al rapporto contrattuale, e quindi inidonea ad evidenziare la volontà delle parti di escludere
l'operatività degli altri fori)”.
La clausola, pertanto, non ha una valenza tale da escludere gli altri fori concorrenti, come il Foro di Rovigo quale forum destinatae solutionis ex artt. 1182 co. 3 c.c. e 20 cpc, avendo oggetto l'azione monitoria un'obbligazione pecuniaria da adempiersi al domicilio del creditore.
L'eccezione deve quindi essere rigettata, senza che rilevino gli ulteriori profili evidenziati dalla parte opponente.
Affrontando il merito della controversia, si rileva che la parte opposta ha dato prova del credito ingiuntivo, sotto molteplici profili.
Difatti, il credito ingiunto trova il proprio fondamento sulla dichiarazione di terzo resa da nella procedura esecutiva presso terzi promossa avanti il Tribunale di Parte_1
Vicenza (n. 1755/2018 R.E.), nella quale la parte opponente, per mezzo della dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. del 26.07.2018 (doc. 3 ricorso monitorio), ha dichiarato di:
- avere ricevuto la notifica del pignoramento in data 21.6.2018;
-si è dichiarata debitrice della società in bonis della somma di € CP_1
173.570,70;
pag. 7/20 -ha specificato in quella sede (dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.) di aver accantonato alcune somme inerenti al rapporto contrattuale con , ossia € Pt_2
20.000,00, per effetto della precedente notifica di un atto di sequestro conservativo, e di
€ 445.889,21 trattenuti in ragione dell'irregolarità del DURC per mancati versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali.
A tale proposito, è utile comprendere la valenza da attribuire alla dichiarazione di terzo resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nell'ambito di una procedura esecutiva.
Sul punto, come noto, si rileva che un ruolo fondamentale, in materia di espropriazione presso terzi, è attribuito al terzo, il quale, secondo il disposto di cui all'art. 543 c.p.c., mediante l'atto di pignoramento, è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato (in questo caso, il debitore esecutato era propriamente ). Pt_2
Dispone il primo comma della norma codicistica, infatti, che “il terzo, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Com'è evidente, la principale funzione della dichiarazione è quella di “accertamento del credito” presso il terzo, e, conseguentemente, dell'imposizione del vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute in favore del creditore procedente, necessaria ai fini del perfezionamento del pignoramento presso terzi (Cass.
n. 13021/1992; n. 15615/2005).
Nella predetta dichiarazione, la cui natura giuridica secondo la Giurisprudenza maggioritaria è assimilabile alla “confessione” e costituisce un riconoscimento avente la valenza di un accertamento costitutivo (Cass. n. 57/1954; 1426/1963; 17367/2003), trattandosi quindi di un atto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconoscimento di debito (Cass. n. 6170/2020), il terzo è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi (soggettivi e oggettivi) che possano consentire la precisa individuazione delle cose o delle somme possedute, nonché a specificare la causa per cui queste si trovano presso di lui.
pag. 8/20 La giurisprudenza ha anche chiarito che, laddove il terzo rilasci dichiarazione positiva, la stessa, ha l'effetto di accertare in modo definitivo l'esistenza dei beni e dei crediti, aprendo la fase destinata all'assegnazione o alla vendita degli stessi, finalizzata a soddisfare il credito spettante al creditore (Cass. n. 17367/2003).
Ai fini che qui rilevano, occorre evidenziare che è previsto che ove dovessero sorgere contestazioni sulla dichiarazione fornita dal terzo, ovvero, se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non sia possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, l'art. 549 c.p.c., prevede che sia il Giudice dell'esecuzione a provvedere (su istanza di parte, e compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo), con ordinanza, la quale, produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, è bene rilevare che, nell'ambito della procedura esecutiva menzionata, come anche nelle altre procedure esecutive nell'ambito delle quali E-Distribuzione ha reso la propria dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547
c.p.c., non è sorta alcuna contestazione sulla consistenza delle somme dichiarate dall'odierna opponente.
Difatti, la parte opponente ha sostenuto nella propria opposizione che “In buona sostanza, è del tutto evidente che non abbia dichiarato un debito di Euro Parte_1
173.570,70, al netto di quanto trattenuto per effetto del DURC irregolare e del sequestro notificato, ma abbia dichiarato esclusivamente tale debito, doverosamente precisando di avere ricevuto la notifica (oltre che di vari atti di pignoramento presso terzi e della cessione in massa dei crediti di ) di un sequestro presso terzo sino a Pt_2
concorrenza di Euro 20.000,00 e di non poter provvedere alla liquidazione del debito, constando un DURC irregolare, che evidenziava un debito di nei confronti Pt_2 dell'INPS di Euro 445.889,21”.
L'opponente, quindi, ha allegato di aver dichiarato un proprio debito verso Pt_2
limitato soltanto alla somma di euro 173.570,70, e di aver operato le ulteriori opportune specificazioni, soltanto al fine di rendere maggiormente chiara la propria situazione pag. 9/20 complessiva verso , per spiegare il motivo per il quale la stessa non poteva Pt_2
provvedere alla liquidazione del proprio debito.
Nello specifico, tuttavia, occorre evidenziare che la nella propria Parte_1 dichiarazione di terzo, aveva dichiarato precisamente che “infine si segnala che, a seguito di nostra consultazione, il DURC, documento unico di regolarità contributiva) relativo all'impresa è risultato irregolare, per mancati versamenti agli CP_1
istituti previdenziali e assistenziali per un totale di 445.889,21 euro. In considerazione delle previsioni normative applicabili ai contratti pubblici di appalto da cui scaturiscono i crediti di , in caso di inadempienza contributiva, risultante dal Pt_2
documento unico di regolarità contributiva, , nella sua qualità di Parte_1 stazione appaltante è tenuta a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli entri previdenziali e assicurativi”.
In altre parole, , facendo valere i propri obblighi in qualità di stazione Parte_1
appaltante del contratto di appalto pubblico concluso con la , aveva deciso di Pt_2
trattenere, e di non versare alla (e quindi di non indicare quale proprio diretto Pt_2
debito verso la stessa nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c.), quale corrispettivo dell'appalto, le somme asseritamente relative all'inadempimento della agli Pt_2 obblighi previdenziali e contributivi dei lavori impiegati nell'esecuzione delle opere in appalto.
Tuttavia, la più corretta e logica interpretazione di quanto specificato dalla
[...]
della dichiarazione di terzo del 26.07.2018, posta a base del ricorso CP_4 monitorio dal , è quella per la quale l'opponente, alla fine della Parte_2
propria dichiarazione, dopo aver elencato i precedenti pignoramenti, le cessioni, il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Perugia fino alla concorrenza di €
20.000,00 e l'irregolarità del DURC per € 445.889,21, ha così concluso “Tutto quanto
[... sopra precisato, alla data della presente dichiarazione risulta un debito di per fatture emesse da per complessivi € 173.570,70 che Controparte_4 Pt_2 resta vincolato in attesa delle determinazioni del Giudice dell'Esecuzione”.
pag. 10/20 L'interpretazione più chiara ed evincibile dal complesso degli elementi probatori emersi nel corso del procedimento, è quella per la quale la ha indicato il debito Parte_1
di euro 173.570,70, al quale tuttavia vanno sommati anche gli altri importi che la stessa ha dichiarato di aver accantonato, al fine di chiarire di non poter, in quel momento, mettere a disposizione dell'esecuzione le indicate somme aggiuntive.
Nello specifico, peraltro, il Giudice dell'esecuzione nella indicata procedura esecutiva, con l'ordinanza resa il 12.12.2018 (doc.4 della fase monitoria), ha provveduto ad assegnare ai creditori l'importo di € 173.570,70 (“considerato che il credito da
[... distribuire ammonta ad Euro € 173.570,70 come risulta da PEC del terzo pignorato
del 26.7.2018”). Controparte_4
Tuttavia, in riferimento a quanto sopra specificato sui rimedi relativi alla dichiarazione di terzo, non è risultato che abbia successivamente proposto alcuna Parte_1
opposizione avverso tale ordinanza.
Ancora più chiaramente, nel procedimento esecutivo presso terzi n. 1003/2017 R.E. avanti il Tribunale di Rovigo, ha reso in data 17.11.2017 analoga Parte_1
dichiarazione di terzo (doc. 1 comparsa di risposta), dando atto dei Parte_2
precedenti pignoramenti, della cessione dei crediti a e del sequestro CP_2 conservativo autorizzato dal Tribunale di Perugia sino alla concorrenza di € 20.000,00, concludendo che “A fronte delle indicate cessioni, pignoramenti e sequestri, alla data della presente dichiarazione risulta un debito di per fatture Parte_1 emesse da per complessive € 355.388,10...che resta vincolato e messo a Pt_2 disposizione di chi risulterà legittimato”.
Sul punto, il Giudice dell'esecuzione nella predetta procedura ha emesso ordinanza in data 17.03.2018, con cui ha disposto l'assegnazione della somma di euro 152.688,46, rispetto alla quale ordinanza, la non ha proposto alcuna Parte_1
opposizione/impugnazione/contestazione, procedendo al pagamento per euro
146.707,74.
Risulta chiaro, sul punto, quanto richiesto a titolo di maggiore specificazione dal
Giudice dell'esecuzione del procedimento esecutivo presso terzi n. 151/2018 R.E.
pag. 11/20 [... avanti il Tribunale di Rovigo, in cui a fronte della dichiarazione di terzo resa da in data 21.02.2018, il Giudice ha chiesto alla società (con provvedimento CP_4 del 16.05.2018) di precisare se l'importo dalla stessa dichiarato fosse disponibile solo dopo aver soddisfatto i precedenti pignoramenti e la precedente cessione, e- distribuzione, con la nota del 1.6.2018 (doc. 6 della fase di opposizione), ha confermato la disponibilità dell'importo di € 171.499,36.
Tale risposta fornita da al Giudice dell'Esecuzione nella indicata Parte_1
procedura esecutiva, risulta particolarmente importante, in quanto consente di comprendere che la somma indicata di euro 171.499,36, non fosse comprensiva di tutte le somme accantonate da per cessioni, pignoramenti ed altri Parte_1
accantonamenti operati dalla stessa, bensì fosse da intendere come del tutto svincolata dalle questioni inerenti le residue somme, e fosse immediatamente disponibile da parte di , precisazione, peraltro, che l'odierna opponente ha reso in quella Parte_1 procedura esecutiva, dopo che la stessa aveva rilevato (in data 11.05.2018) l'irregolarità contributiva da parte della , di € 445.889,21 (doc. 4 parte opponente), senza Pt_2
però che ciò abbia indotto a modificare, in senso negativo, la propria Parte_1
dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.
Sul punto, unitariamente considerando gli elementi probatori emersi nel procedimento, occorre fare riferimento alla valenza costitutiva della dichiarazione di terzo.
Difatti, tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno chiarito in punto di effetti della dichiarazione di terzo in presenza di sopraggiunto fallimento del debitore esecutato che: “In tema di espropriazione forzata presso terzi […] se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento (Cass. n. 5994/2011; conf. Tribunale di Agrigento n. 1442/2024,
Tribunale di Reggio Calabria n. 300/2015, Tribunale di Reggio Calabria n. 323/2017,
Tribunale di Perugia n. 1796/2015, Tribunale di Trento n. 1039/2015, Tribunale di
Catania n. 257/2021, Tribunale di Roma n. 13981/2023, Tribunale di Monza n.
572/2015, Corte d'appello di Bari n. 2499/2019, Tribunale di Ravenna n. 326/2020,
Tribunale di Roma n. 22819/2016).
pag. 12/20 Tutto quanto considerato quindi, risulta del tutto corretta l'interpretazione proposta dalla parte opposta, considerato che se ha dichiarato ex art. 547 c.p.c., di Parte_1
trattenere alcuni importi, e nel contempo ha specificato di metterne altri a disposizione, il significato più logicamente corretto è quello per cui l'importo messo a disposizione, costituisse la differenza fra il debito complessivo e la trattenuta operata.
Nel complesso, quindi, il debito di verso il , è pari Parte_1 Parte_2
alla somma degli importi indicati nella dichiarazione di terzo alla base del procedimento monitorio, ossia: euro 20.000,00, euro 445.889,21. Ed euro 173.570,70, per la somma totale oggetto di decreto ingiuntivo.
Per ciò che attiene alle diverse eccezioni proposte dalla parte opponente, si esamina prima fra tutte quella relativa all'opponibilità o meno del sequestro conservativo al fallimento.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, si rileva che l'opponibilità del precedente sequestro conservativo non può dirsi operare nei confronti del , considerato che trattasi Parte_2 di misura cautelare divenuta inefficace ai sensi dell'art. 51 della Legge fallimentare, proprio per effetto della dichiarazione di fallimento di CP_1
Come noto, è stato chiarito che determinando il sequestro conservativo, come suo effetto tipico, un vincolo d'indisponibilità sul bene, destinato ad avvantaggiare soltanto il creditore sequestrante, tale vincolo non può come tale sopravvivere alla dichiarazione di fallimento, con la quale si determina un vincolo di indisponibilità destinato ad avvantaggiare tutti i creditori (Cassazione civile sez. I, 05/04/2013, n.8425).
Per ciò che attiene, invece, nello specifico, alla facoltà da parte dell'opponente di opporre al l'accantonamento delle somme da parte di a Parte_2 Parte_1
titolo di somme derivanti dalle irregolarità contributive poste in essere da , Pt_2 nell'esecuzione del contratto di appalto, e risultanti dal DURC, documento di regolarità contributiva, si rileva quanto segue.
La parte opponente, sul punto, ha preteso di dare prevalente applicazione alla normativa contenuta nel codice degli appalti pubblici, in punto di obblighi della stazione pag. 13/20 appaltante, la quale, quindi, potrebbe essere chiamata direttamente dagli enti previdenziali a versare le somme dovute a titolo di contributi e oneri previdenziali, e non versate invece dalla società . Pt_2
Tuttavia, la pretesa della società opposta non coglie nel segno.
Difatti, in primo luogo, nulla ha dedotto la società opponente sulla possibilità di trovarsi esposta alla richiesta di versamento della contribuzione da parte degli Enti previdenziali.
Ancora, in ogni caso, la pretesa dell'opponente di mantenere l'accantonamento di tali somme in favore degli Enti previdenziali, risulta una pretesa inammissibile nel presente procedimento, implicando in via preliminare, sul piano logico giuridico, ai fini della decisione, l'accertamento o meno di un credito sussistente in capo a e /o INPS. CP_5
Sul punto, detto accertamento, risulta tuttavia inammissibile nel presente giudizio, essendo consentito esclusivamente in sede fallimentare.
A quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale infatti "in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato
d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa" (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè "sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna" (Cass. 17279/2010; coni. Cass.
17388/2007; Cass. 7510/2002)". (In termini con giurisprudenza citata ex multis Cass.
7.2.2020 n. 2990).
Coerentemente, pertanto, risulta comunque preclusa al Tribunale adito, e quindi al di fuori della sede fallimentare, una ricognizione, sia pure incidenter tantum, sulla pag. 14/20 sussistenza di un credito dell'ente previdenziale nei confronti della società in bonis, accertamento che sarebbe in ogni caso necessario.
Nello specifico, ed in via dirimente, occorre comunque rimarcare che anche eventuali crediti degli Enti previdenziali, devono essere assoggettati alle procedure e agli accertamenti interni della procedura concorsuale.
Come noto, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore il credito maturato a titolo di corrispettivo dell'appalto è acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società in bonis, risulterebbe inefficace ex art. 44 l.f., non essendo gli enti previdenziali sottratti, in relazione a crediti aventi radice causale anteriore , alla regola del concorso (in tal senso, Tribunale Milano, 1.9.2015, in www.ilcaso.it;
Tribunale Bolzano, decr. 25.2.2014; Corte d'Appello di Venezia sent. sez. I,
10/05/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 10/05/2019), n.1921; Tribunale, Pavia, sez. III,
28/04/2023, n. 549).
Ancora, è stato specificato dalla giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 4 comma 2 del d.p.r. n. 207 del 2010 concernente la presentazione del documento unico di responsabilità contributiva (D.U.R.C.) non può essere applicata ad una procedura concorsuale, posto che a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, il credito maturato è acquisito alla massa fallimentare, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società in bonis, risulterebbe inefficace ex art. 44 l.f., non essendo gli enti previdenziali sottratti alla regola del concorso in relazione a crediti aventi causa anteriore.
Tutte le somme sopra considerate, quindi, devono ritenersi dimostrate dal Parte_2
come oggetto del proprio credito verso la società opponente.
Per ciò che attiene la pretesa cessione dei crediti presenti e futuri verso , Parte_1
operata dalla società , in favore di mediante atto notificato in data Pt_2 CP_2
18.08.2016, si rileva che tale cessione non è opponibile al . Parte_2
pag. 15/20 Come noto, la cessione di crediti oggetto di giudizio è disciplinata, nell'ambito del rapporto di factoring, dall'art. 5 della L. 21 febbraio 1991 n. 52, ed è stabilita mediante due criteri alternativi, ossia il pagamento da parte del cessionario (qui Banca IFIS), in tutto o in parte, del corrispettivo della cessione avente data certa anteriore al fallimento,
o la notificazione o l'accettazione della cessione al debitore avente data certa anteriore al fallimento.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, è stato dimostrato dal che Parte_2 CP_2
non ha pagato il corrispettivo della cessione relativamente ai crediti vantati da Pt_2
verso (e azionati con il presente ricorso monitorio), neppure con Parte_1
data certa anteriore al fallimento.
Ciò emerge anche dal fatto che ha formulato un'istanza di ammissione al CP_2
passivo del per euro 7.055,79 (doc. 9 parte opposta), imputato Parte_2
peraltro non alla sorte capitale bensì a commissioni, spese ed interessi, in tal modo essa stessa evitando di richiedere al fallimento un'insinuazione al passivo per i maggiori crediti, oggetto invece del presente procedimento.
Peraltro, in punto di mancato pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti, è chiaramente emerso e stato dimostrato dal che, dalla lista dei movimenti Parte_2 della prodotta nell'istanza di ammissione al passivo fallimentare risulta CP_2 soltanto che l'ultimo pagamento eseguito da , nella veste di debitore Parte_1
ceduto, in favore della cessionaria risale al 5.7.2017 (doc. 7 parte opposta) CP_2
mentre la dichiarazione di terzo risale al 26.7.2018.
Peraltro, ed in via dirimente, la stessa società opponente, con la nota del 1.6.2018 (doc.
6 parte opposta), ha affermato “che, a partire dal 06/07/2017 non sono stati più effettuati pagamenti al cessionario”.
Ancora, la cessione menzionata dalla società opponente non risulta opponibile al
Fallimento opposto, neppure in applicazione del diverso criterio previsto, considerato che la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.
2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il pag. 16/20 credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione
(Cassazione civile sez. III, 15/02/2021 n.3784).
Nella fattispecie in esame, la società opponente non ha dato prova del fatto che il credito oggetto dell'azione monitoria sia stato oggetto di specifica cessione a CP_2
mediante la produzione del singolo o dei singoli atti di cessione ad essa notificati o da essa accettati con data certa anteriore al fallimento.
Peraltro, ed in via dirimente, la stessa società opponente, ad esempio, nel procedimento esecutivo presso terzi n. 1003/2017 R.E. avanti il Tribunale di Rovigo, ove e- distribuzione, pur avendo dato atto della cessione dei crediti a ha comunque CP_2
reso dichiarazione positiva (doc. 1 cit.) e provveduto altresì ad ottemperare all'ordinanza di assegnazione (doc. 2 cit.) mediante pagamento ai creditori del complessivo importo di € 146.707,74, come dalla stessa precisato nella Parte_1
dichiarazione di terzo del 26.7.2018 posta a base del ricorso monitorio, senza che la pretesa cessione di crediti sia quindi, stata considerata dalla stessa come Parte_1 ostativa all'esecuzione, da parte della stessa, dell'ordinanza di assegnazione di somme.
Da ultimo, occorre esaminare l'eccezione di compensazione dei propri presunti
contro
- crediti verso la società , presentata dalla società opponente quale eccezione, allo Pt_2
scopo di impedire ed avversare la richiesta di pagamento qui avanzata dal . Parte_2
Difatti, facendo riferimento a pretesi inadempimenti posti in essere dalla in Pt_2 bonis, nell'esecuzione del contratto (o dei contratti di appalto) con la stessa stipulati, la società opponente ha allegato di vantare un credito di € 399.206,17 a titolo di penali per
“violazioni e ritardi di varia natura”, a suo dire maturati nell'esecuzione dei tre contratti di appalto intercorsi con , chiedendo la compensazione del credito di Pt_2
con il maggior controcredito vantato per il suddetto titolo. Pt_2 Parte_1
Sul punto, vanno infatti condivise le considerazioni rese nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al metodo per esporre le ragioni per le quali si perviene alla decisione relativa a tale profilo. Difatti, il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia pag. 17/20 processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Trib. Milano
15.12.2016; Cass. 5805/2017).
Come, difatti, hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. Cass.
S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui, in applicazione del suddetto principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, oppure, si può aggiungere, preliminare).
In definitiva, ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Cass. 8767/2011; Cass. 24542/2009).
La predetta eccezione, quindi, risulta inammissibile nel presente procedimento.
Nella fattispecie, oggetto di giudizio, difatti, il controcredito opposto in compensazione dalla società opponente, risulta chiaramente contestato dal , non trattandosi Parte_2
quindi di credito certo, liquido ed esigibile.
Sul punto, il Giudice aderisce alla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali, in quanto la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione delle azioni dirette all'accertamento del credito presso l'organo giudiziario alla stessa pag. 18/20 preposto e l'inderogabile osservanza del rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (Cass. n. 18691/2014, n. 19424/2017, n. 1597/2018, n. 2694/2016).
Sul punto, in particolare, il Giudice aderisce alla giurisprudenza di merito (sent. Corte
d'Appello di Brescia n. 645/2019; Sent Tribunale di Bolzano n. 670/2017), che ha specificato che tale prevalenza dell'accertamento in sede concorsuale debba valere anche nelle ipotesi in cui la compensazione sia stata proposta come mera eccezione, atteso che la compensazione non può operare qualora il credito, sia pure meramente eccepito in compensazione, sia contestato nell'esistenza e nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo.
La Suprema Corte ha recentemente ricostruito la disciplina codicistica dell'istituto compensativo, ricordando i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità, dispensando al contempo un prezioso insegnamento processuale: “La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, co. II c.c., presuppone infatti l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”
(Cass. SSUU 15/11/2016, n. 23225).
Sicché se il controcredito è certo, ma non liquido, in quanto non determinato nel suo ammontare, anche solo in parte, il Giudice può provvedere alla relativa liquidazione solo se o facile o pronta. Mentre se nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. Ne deriva, in aderenza anche al secondo degli orientamenti espressi,
l'inammissibilità dell'accertamento del credito opposto in compensazione dalla società opponente, anche se trattasi di mera eccezione finalizzata a paralizzare le altrui pretese, involgendo necessariamente una domanda di accertamento di un debito del Fallimento che deve essere affrontata nella sede fallimentare, nel rispetto della parità della massa dei creditori.
pag. 19/20 Alla luce della predetta inammissibilità dell'eccezione, non è possibile esaminarne nel presente procedimento la fondatezza.
Alla luce dei suddetti motivi, l'opposizione risulta quindi infondata, e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, e sua dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente alla rifusione delle stesse in favore della parte opposta, e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa, e delle fasi di giudizio svolte, con riduzione della fase istruttoria, stante la mancata ammissione di prove costituende, sulla base del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta, conferma il decreto ingiuntivo opposto, e ne dichiara la definitiva esecutorietà ex art. 654 c.p.c.;
2) Rigetta le eccezioni e le domande avanzate dalla società opponente;
3) Condanna la società opponente a rifondere al in persona Parte_3
dei curatori fallimentari, le spese di lite che si liquidano in euro 19.000,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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