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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 384 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva , società incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
per atto di fusione transfrontaliera del 3.11.2022, in persona del procuratore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Conigliaro per procura depositata unitamente alla comparsa di intervento.
Appellante (c.f. ), (c.f. CP_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ziino per procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione in appello con appello incidentale.
Appellati e appellanti incidentali
(c.f. , (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5
), (c.f. , CodiceFiscale_4 Controparte_6 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Controparte_7 CodiceFiscale_6 CP_8
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_7 Controparte_9 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Bonanno per procura depositata C.F._8
unitamente all'atto di costituzione di nuovo procuratore.
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni di Parte_1
riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello proposti;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che ha concorso nella produzione Controparte_4
del danno subito in misura pari almeno al 50%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c.;
ritenere congrua e satisfattiva la somma di € 250.000,00, come rivalutata alla data della pronuncia, erogata dalla compagnia di assicurazione in fase stragiudiziale a Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno e, conseguentemente, dichiarare che nulla è più dovuto al danneggiato per i danni subiti in conseguenza del sinistro;
2 condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_4
giudizio;
in subordine, dichiarare compensate in tutto o in parte le spese processuali del primo grado di giudizio tra e Controparte_4 Controparte_1
ritenere e dichiarare che nulla deve oggi , a titolo di Controparte_1 Parte_1
spese processuali in favore di;
CP_2
condannare , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in
[...] Controparte_9
favore dell'appellante.
CP_ Conclusioni degli appellanti incidentali e : Controparte_3
con qualsiasi statuizione, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n.
106 del 2019 del Tribunale di Termini Imerese;
conseguentemente, rigettare le domande proposte da o, in subordine, ritenere Controparte_4
e dichiarare che ha concorso nella produzione del danno subito e disporre la Controparte_4
riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
in ogni caso, ritenuto l'avvenuto pagamento di € 250.000,00 in fase stragiudiziale, dichiarare che nulla è più dovuto ad a titolo di risarcimento del danno subito;
Controparte_4
in ogni caso, condannare a manlevare (oltre a Controparte_1 Controparte_3 [...]
) per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di e CP_2 Controparte_4
3 disporre che paghi direttamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1917 Controparte_1
secondo comma c.c.;
conseguentemente condannare a pagare al un importo pari a CP_1 Controparte_3
quello per il quale sarà emessa sentenza di condanna, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
condannare in ogni caso a tenere indenne. e da CP_1 Controparte_3 CP_2
ogni esborso per spese legali e ciò anche ai sensi dell'ex art. 1917, terzo comma, c.c.;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Ove occorra, senza inversione dell'onere probatorio, ammettere i mezzi istruttori richiesti dai sig.ri nel precedente grado. CP_3
Conclusioni degli appellanti incidentali, congiunti : CP_4
preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello della società e dell'appello incidentale di e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in subordine, rigettare l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto Controparte_1
da e;
CP_2 Controparte_3
in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 106/2019
pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, ritenere e dichiarare:
che è titolare del legittimo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a Controparte_4
seguito del sinistro stradale di cui è causa e che la società e Controparte_1 CP_2
4 sono tenuti, in via solidale, a risarcire tutti i danni derivati a Controparte_3 CP_4
così come descritti in atto di citazione e nell'appello incidentale;
[...]
in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la complessiva somma dovuta a a titolo di risarcimento del danno è da quantificarsi in € 1.155.411,00 o in Controparte_4
quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
conseguentemente, condannare in solido , e Controparte_1 CP_2 CP_3
al pagamento in favore di della somma residua di € 527.529,00;
[...] Controparte_4
ritenere e dichiarare che , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8
e sono titolari del legittimo diritto al risarcimento Controparte_7 Controparte_9
di tutti i danni subiti, come descritti nell'atto di citazione e nell'appello incidentale;
ritenere e dichiarare che in forza del contratto di assicurazione e ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e sono tenuti in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
solido a risarcire tutti i danni derivanti ai familiari di , e per l'effetto: Controparte_4
condannare , in solido con e al pagamento Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in favore di e della somma di € 112.848,00 Controparte_5 Controparte_6
ciascuno o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare , in solido con e , al pagamento Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in favore di , , della somma di Controparte_9 Controparte_7 Controparte_8
5 € 19.160,00 ciascuno, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al soddisfo;
condannare e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a., disponendo la distrazione dei compensi professionali del giudizio di appello in favore del procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 106 del 30 gennaio 2019, il Tribunale di Termini Imerese ha accolto parzialmente le domande formulate da e dai congiunti di costui -i genitori, Controparte_4
e , e i fratelli, , e Controparte_5 Controparte_6 CP_8 CP_9 Controparte_7
per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro
[...]
stradale verificatosi la sera del 19 maggio 2010 in Casteldaccia, all'intersezione tra le vie
Cusimano e Lucania, quando l'autovettura Peugeot 206 targata BN642YF, di proprietà di
[...]
, condotta da e assicurata contro il rischio della responsabilità CP_2 Controparte_3
civile presso non aveva ottemperato all'obbligo di concedere la Controparte_10
precedenza palesato da apposito segnale ed era così entrata in collisione con il motociclo
Piaggio Vespa 125 targato PA098063, condotto da , il quale, perso il Controparte_4
controllo del mezzo, aveva urtato contro altri tre veicoli in sosta lungo il margine della strada prima di arrestare il proprio moto.
6 Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha tratto dagli esiti convergenti del rilevamento tecnico descrittivo eseguito dai Carabinieri
di Bagheria e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta per la ricostruzione della dinamica dell'evento -acquisizioni istruttorie che ha reputato prevalenti rispetto agli argomenti ritraibili dalla mancata comparizione di a rendere interrogatorio formale- conferma Controparte_4
dell'intervenuta collisione tra i due mezzi;
- ha attribuito in via esclusiva la responsabilità dell'evento a , conducente Controparte_3
dell'autovettura Peugeot 206;
- in conseguenza, ha respinto le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni derivanti
CP_ dal sequestro dell'autoveicolo e dalla disdetta della polizza assicurativa formulate da e
; Controparte_3
- aderendo alle conclusioni dal consulente medico-legale, ha ritenuto le lesioni encefaliche riportate da compatibili con l'uso del casco di protezione e, valutata in 60 Controparte_4
punti percentuali la lesione permanente all'integrità psico fisica di costui, in 90 giorni la durata dell'inabilità temporanea assoluta e in 30 giorni quella della inabilità parziale al 50%, ha quantificato, in applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate presso il Tribunale di Milano nell'anno 2018, il danno biologico in € 547.622,00,
poi personalizzato nella misura del 15%, giungendo infine a liquidare il danno non patrimoniale sofferto da in € 629.765,30; Controparte_4
7 - quanto al danno patrimoniale, tenuto conto della retribuzione media percepita dall'attore,
attestata dalla documentazione versata in atti, e della presumibile durata della vita lavorativa residua di costui, ha quantificato il danno da perdita della capacità lavorativa specifica in €
180.000,00;
- ha riconosciuto come dovuti al danneggiato € 28.418,96 a titolo di danno patrimoniale, a titolo di rimborso delle spese sanitarie documentante;
- ha respinto, invece, per difetto di adeguato sostegno probatorio, la domanda di refusione delle spese legali stragiudiziali;
- conteggiati sugli importi riconosciuti gli interessi da tardato pagamento oltre che la rivalutazione monetaria delle somme espresse in valori monetari risalenti all'epoca dei fatti e detratto l'importo di € 250.000,00 versato dalla compagnia di assicurazioni in fase stragiudiziale, ha condannato , ed Controparte_3 CP_2 Controparte_10
in solido tra loro, al pagamento di € 627.881,52, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della pronuncia;
- ritenuto non assolto da , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8
e , rispettivamente genitori e fratelli di Controparte_9 Controparte_7 [...]
, l'onere della dimostrazione della compromissione della relazione parentale CP_4
discendente dalle lesioni gravemente invalidanti subite dal congiunto, ne ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
8 - ha posto le spese di lite e quelle delle due consulenze tecniche d'ufficio a carico di
[...]
, ed sotto il vincolo della solidarietà; CP_3 CP_2 Controparte_10
- ha condannato a tenere indenne dalle somme che Controparte_10 CP_2
quest'ultima fosse stata chiamata a pagare (a titolo di sorte capitale, interessi, spese processuali e rimborso spese di consulenza tecnica d'ufficio) all'attore;
- in applicazione dell'art. 1917 c.c., ha condannato alla refusione Controparte_10
delle spese di lite sostenute di , disponendone il pagamento in favore CP_2
dell'Erario.
La sentenza è stata impugnata da tutte le parti in causa.
L'appellante principale nel corso del giudizio fusasi per incorporazione in CP_1 CP_1
, denunzia: Parte_1
i) l'erronea attribuzione del valore fidefacente proprio dell'atto pubblico alla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel "rilevamento tecnico descrittivo del sinistro" predisposto dai Carabinieri di Bagheria, portato di mere deduzioni e notizie apprese
de relato dai verbalizzanti e non anche condensato di dichiarazioni e fatti che costoro avessero attestato come avvenuti alla loro presenza o direttamente compiuti, secondo il perimetro descritto dall'art. 2700 c.c.;
ii) la carenza e la contraddittorietà della motivazione a sostegno dell'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'evento in capo a , conclusione ritratta, senza Controparte_3
alcun efficace filtro critico, da taluni passaggi del verbale di accertamento dei Carabinieri di
9 Bagheria, omettendo, tuttavia: a) di valutare quanto affermato dal consulente tecnico di parte,
ingegnere , circa la collocazione, al tempo del sinistro, di due segnali di Stop Per_1
all'incrocio tra le vie Cusimano e Lucania, uno su ciascuna strada, circostanza che imponeva di considerare gravante sui conducenti di entrambi i veicoli l'obbligo di arrestare la marcia doveva ritenersi e, di affermare, in conseguenza, la responsabilità paritaria di entrambi per l'avvenuto scontro;
b) di considerare, senza peraltro offrirne adeguata motivazione, altre circostanze pure emergenti dal rapporto informativo delle forze dell'ordine, segnatamente l'assenza di tracce di frenata e l'inserimento della IV marcia sullo scooter, indicative di una velocità molto sostenuta e, in ogni caso, inadeguata alle condizioni della strada. Insiste quindi la compagnia appellante per il riconoscimento della responsabilità esclusiva o almeno concorrente e paritaria di;
Controparte_4
iii) la mancata valorizzazione, a termini dell'art. 232 c.p.c., della sottrazione di
[...]
all'interrogatorio formale e l'omesso vaglio delle numerose altre prove orali raccolte CP_4
nel corso dell'istruttoria, e tra queste, in particolare, l'interrogatorio formale di
[...]
e la prova con la teste , i quali avevano escluso un contatto tra i CP_3 Testimone_1
due veicoli e riferito che il conducente del motociclo non indossava il casco di protezione;
iv) il mancato riconoscimento ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c., della corresponsabilità di nella produzione delle conseguenze dannose del sinistro per non aver Controparte_4
indossato il casco protettivo e contesta le conclusioni raggiunte dal consulente medico legale in punto di ridotta rilevanza, nel caso concreto, dell'uso del presidio di sicurezza;
10 v) la mancata esplicazione del criterio di calcolo utilizzato per decurtare dalla somma liquidata l'acconto di € 250.000,00 corrisposto da in fase Controparte_10
stragiudiziale;
vi) l'erronea condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , la CP_2
quale, nonostante la compagnia assicuratrice, convenuta dagli attori, non avesse contestato il rapporto assicurativo né spiegato domande relative al contratto di garanzia, aveva irritualmente chiesto di essere autorizzata a chiamarla in casa;
vii) la violazione dell'art. 91 c.p.c. adducendo che il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai congiunti di non trovava riflesso nella regolamentazione delle Persona_2
spese di lite;
viii) l'ingiusta condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , Persona_2
atteso che il divario tra quanto da costui domandato e quanto in concreto riconosciutogli avrebbe giustificato la compensazione, almeno parziale, delle spese processuali.
Ricostituitosi il contraddittorio, e si sono opposti CP_2 Controparte_3
all'accoglimento del solo motivo di appello principale concernente la liquidazione delle spese di lite in favore di , pronunzia che sostengono coerente con il disposto dell'art. CP_2
1917 comma III c.c., e, previa adesione ai restanti motivi del gravame principale, hanno a loro volta proposto impugnazione incidentale, lamentando:
I) l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito in fase istruttoria
(relazione del consulente tecnico d'ufficio, rapporto dei Carabinieri e prove per
11 testi), la cui accurata lettura avrebbe dimostrato l'assenza di responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, non essendovi stata collisione tra i due mezzi e, in linea gradata, il concorso di colpa di
[...]
il quale, giunto in prossimità dell'incrocio, pur dinanzi all'ulteriore CP_4
segnale di stop presente lungo la sua direttrice di marcia, aveva mantenuto una velocità talmente elevata da non consentirgli di arrestare in sicurezza il veicolo a due ruote. Contestano, in particolare, l'esito della consulenza tecnica disposta al fine di ricostruire la dinamica, argomentando che il piccolo gancio da traino presente sul lato destro del paraurti anteriore sarebbe del tutto inidoneo, per le sue ridotte dimensioni che lo ascrivono interamente entro il volume del paraurti medesimo -quest'ultimo, invece, esente tracce di urto o deformazioni- a determinare lo squarcio visibile sulla fiancata del motociclo;
II) l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio. Sottolineano, in particolare,
l'assenza di giustificazione per la mancata presentazione di a Controparte_4
rendere interrogatorio formale;
denunziano l'omessa valorizzazione della deposizione della teste , la quale non aveva riferito di un Testimone_2
contatto tra i veicoli;
reiterano la richiesta di acquisizione della relazione di servizio redatta dall'ispettore della Polizia Municipale del Controparte_11
, il primo a intervenire sui luoghi dopo l'evento, e di ammissione CP_12
della prova testimoniale con il medesimo ispettore;
CP_12
12 III) il mancato riconoscimento del concorso di colpa del conducente del motociclo sotto il duplice profilo del mancato uso del casco di protezione e dell'adozione di una condotta di guida non conformata ai canoni prudenziali dettati dal Codice
della Strada;
IV) l'esorbitante liquidazione del pregiudizio risentito da , Controparte_4
comprensiva di profili non adeguatamente dimostrati, come la riduzione della capacità lavorativa specifica, e inesplicata quanto ai criteri in concreto applicati per decurtare le somme corrisposte in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazioni;
V) l'erroneo rigetto della domanda di manleva proposta da nei Controparte_3
confronti di essendo l'assicurazione per la responsabilità da Controparte_1
circolazione dei veicoli diretta a garantire non solo il proprietario, ma anche il conducente, ove soggetto diverso dal primo.
Costituitisi in giudizio, , i genitori di costui, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, ed i fratelli, , e , si sono opposti Controparte_6 CP_9 CP_8 Controparte_7
all'accoglimento delle impugnazioni, eccependo preliminarmente l'improcedibilità
dell'appello principale per difetto di procura, in ragione della mancata coincidenza tra il procuratore speciale -dott. in del società interposto CP_13 Pt_3 Pt_4 Pt_5
gravame e il soggetto -l'amministratore delegato che aveva sottoscritto il Controparte_14
mandato difensivo.
13 Hanno poi proposto appello incidentale per il riconoscimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e di quello, non patrimoniale, sofferto dai suoi Controparte_4
familiari in considerazione della compromissione del rapporto parentale. In dettaglio,
lamentano:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. per aver il Tribunale ritenuto non sufficientemente provato il nesso di causalità tra le gravi lesioni psichiche subite da
[...]
e la compromissione del legame affettivo con i prossimi congiunti, escludendo, in CP_4
ragione di ciò, il ristoro per i danni da lesione del rapporto parentale;
2) la mancata personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità
temporanea, limitato all'importo minimo giornaliero di € 98,00 nonostante la lunga degenza ospedaliera e l'iniziale periodo di coma;
3) la ridotta personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente,
fissata nella misura del 15% inadeguata a riflettere e ristorare le gravi ripercussioni sulla vita relazionale e affettiva arrecate dal trauma così come dall'indispensabile terapia farmacologica,
riferite dai testimoni e attestate dal consulente tecnico d'ufficio;
4) il mancato ricorso, in violazione dell'art. 137 del Codice delle assicurazioni private e del
R.D. n. 1403/1922, al criterio del triplo della pensione sociale nella quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa, quantunque la situazione reddituale di Controparte_4
prima del sinistro fosse assimilabile al lavoro saltuario;
14 5) la compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, ineludibile portato del rigetto della domanda di di rimborso delle spese per l'assistenza Controparte_4
legale ricevuta in fase stragiudiziale.
****
Procedendo nella trattazione delle numerose questioni sollevate dalle parti, le quali investono il decisum di primo grado pressoché nella sua interezza, in conformità al criterio di ordine logico ritraibile dall'art. 276 comma II c.p.c. e secondo la tecnica dei cunti di motivazione,
unificando l'analisi delle doglianze dal contenuto coincidente (sono tali i motivi i, ii, iii, iv, v dell'appello principale e i motivi II, III, IV dell'appello incidentale dei germani ) o CP_3
logicamente connesso, deve evidenziarsi:
Controparte_15
Alcun ostacolo all'esame dell'impugnazione principale discende dalla circostanza, rilevabile in termini obiettivi, che si è costituita in appello in persona del procuratore Controparte_1
speciale dottor mentre la procura alle liti al difensore, avvocato Sergio CP_13
Conigliaro, è stata rilasciata dall'amministratore delegato della società dott CP_16
Non può invero dubitarsi del potere di quest'ultimo, discendente dall'art. 2475 bis
[...]
c.c, di agire in nome e per conto della società e, conseguentemente, del potere di efficacemente conferire procura alle liti e neppure della documentata capacità di rappresentanza negoziale e processuale del procuratore speciale La difformità è stata comunque CP_13
15 regolarizzata per effetto della costituzione di , società nella quale Parte_1
l'appellante principale si è fusa per incorporazione nel corso del presente giudizio.
CP_17
. Il compendio probatorio raccolto su iniziativa delle parti conferma che i due
[...]
veicoli sono entrati in contatto, smentendo in punto di fatto ed escludendo sotto il profilo logico deduttivo il fondamento delle censure condensate dai congiunti con il primo CP_3
motivo di impugnazione incidentale, che, dunque, deve essere rigettato. E' opportuno premettere al riguardo che alcun errore nell'apprezzamento dell'efficacia probatoria del
"Rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale verificatosi il 19.05.2010" ha commesso il Tribunale, dovendo in conseguenza rigettarsi anche il primo dei motivo di appello principale di Se è vero che a termini dell'art. 2700 c.c. la fede Controparte_1
privilegiata propria dell'atto pubblico assiste unicamente la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono saldamente ancorate agli accertamenti condotti dai Carabinieri di Bagheria all'atto del proprio intervento limitatamente alle condizioni dei veicoli dopo l'urto, illustrate da riprese fotografiche, alle caratteristiche della strada, alla segnaletica stradale ivi apposta, ovvero dati ed elementi caduti sotto la diretta percezione visiva dei verbalizzanti e cristallizzati in grafici e riprese fotografiche che, in difetto di querela di falso, devono considerarsi pienamente accertati. «Il rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo un incidente stradale
16 costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai
fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro
intervento»; «i fatti riferiti dai pubblici ufficiali, autori del rapporto quando si siano potuti
verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano, pertanto,
potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento,
costituiscono piena prova fino a querela di falso» (Cass. 3282/2006; Cass. 13195/2013).
Sulla scorta dei dati obiettivi così rilevati, segnatamente dalla “squarciatura della lamiera sul
lato destro altezza del bauletto" coprimotore del motociclo e della presenza di un "gancio di
traino ubicato nella parte anteriore dx " dell'autoveicolo, i Carabinieri hanno tratto la deduzione del contatto tra i veicoli. Proprio in quanto percepita come tale, ovvero come frutto di un ragionamento logico-deduttivo, in quanto tale inespressivo della forza fidefacente dell'atto pubblico, ed al fine di verificare la correttezza delle conclusioni raggiunte dai verbalizzanti, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio onde ricostruire la dinamica dell'evento. All'esito dell'indagine, che, doverosamente, ha preso le mosse dai dati raccolti dai Carabinieri (le cui fotografie il CTU ha avuto cura di richiedere e acquisire in originale e riprodurre a colori nel proprio elaborato) per poi espandersi alla ricerca di ulteriori elementi di validazione, l'ausiliare è giunto a confermare l'intervenuto scontro tra i veicoli.
Del tutto persuasive, oltre che risolutive delle questioni ancora qui agitate dagli appellanti incidentali i quali osservano "il motociclo è stato demolito all'indomani del CP_3
sinistro: pertanto la ricostruzione del CTU è del tutto inattendibile in quanto eseguita solo
17 sui rilievi fotografici che, proprio perché non consentono un esame tridimensionale, non
possono garantire una sicura ricostruzione dell'impatto (qualora vi sia stato). Un
accertamento su una foto è del tutto inattendibile. … la vettura dei sig.ri non ha CP_3
riportato alcun graffio. E nella consulenza tecnica di ufficio (così come nella ricostruzione
dei Carabinieri) non viene chiarito come è possibile che il gancio di traino posto nel paraurti
anteriore della vettura … abbia provocato lo squarcio raffigurato nelle immagini del
motociclo … infatti, il paraurti anteriore della vettura Peugeot 206 è rimasto perfettamente
integro e senza graffi e il gancio di dimensioni non superiori a sei CM e non sporgente dal
paraurti anteriore non può aver determinato la collisione. Una eventuale collisione sarebbe
infatti avvenuta con il paraurti frontale, che è molto più sporgente e che, invece, non ha
riportato alcun graffio" (pagg. 24 e 25 della comparsa di risposta con appello incidentale),
appaiono in particolare le seguenti notazioni del consulente d'ufficio, il quale, è bene sottolineare non si è limitato alla sola, peraltro scrupolosa, analisi dei reperti fotografici, ma ha anche proceduto ad analizzare un mezzo simile a quello condotto da "così Controparte_4
da poter ipotizzare, con ragionevole grado di approssimazione, a quale altezza si trovasse
l'impronta impressa sulla parte dx del bauletto coprimotore del motociclo convolto
nell'incidente" (pag. 11 della relazione di c.t.u. deposita il 23.11.2015):
- sul guscio coprimotore del motociclo era presente, come attestato dalle fotografie scattate dai Carabinieri, una striatura in materiale gommoso collocata in posizione immediatamente sovrastante lo squarcio;
18 - sia la traccia gommosa, sia la profonda scalfittura della carrozzeria sono compatibili -meglio, combacianti (pag. 11 c.t.u.)- per disposizione e altezza dal suolo, rispettivamente, con il rivestimento in gomma del paraurti dell'autovettura
Peugeot 206 e con il gancio di traino a questo immediatamente sottostante;
- l'ingrandimento delle fotografie che corredano il rapporto di intervento dei
Carabinieri rivela sia tracce di vernice blu, il medesimo colore della carrozzeria dell'autovettura Peugeot 206 di , sull'indicatore di direzione collocato CP_2
sul bauletto coprimotore del motociclo Piaggio Vespa, sia una piccola striatura sul paraurti dell'autovettura, sia infine del colore biancastro sul gancio da traino, il medesimo che emerge al di sotto della vernice della carrozzeria del motociclo.
Se dunque non risponde a vero che l'autovettura sia rimasta esente da qualsivoglia segno dell'impatto con il motociclo, il riscontro di tracce gommose al di sopra del profondo squarcio della lamiera del guscio che copre il motore del motociclo e di tracce di vernice bianca sul gancio da traino, offre conferma empirica di quanto ragionevolmente affermato dal consulente tecnico riguardo all'attitudine del gancio da traino, per quanto di ridotte dimensioni e non sporgente rispetto alla sagoma del paraurti, a cagionare le conseguenze in concreto accertate.
Ha osservato in particolare il c.t.u. che "potrebbe non essere rilevante quanto sia grande il
gancio di traino o quanto lo stesso fuoriesca dal paraurti dato che sporge da un aggregato
(paraurti) che si deforma elasticamente ancor prima di subire delle deformazioni permanenti.
Questo vuole dire che se il paraurti durante l'urto non subisce deformazioni permanenti
19 ritorna nella posizione originaria. In un paraurti completamente verniciato, anche se la
struttura non subisce deformazioni, si possono vedere dei distacchi di vernice;
nel caso in
oggetto era presente una gomma a protezione dello stesso paraurti che assorbiva l'urto; sulla
stessa era infatti presente una striatura (si vedano le foto riportate in C.T.U. richieste in
originale dal sottoscritto ai CC di Bagheria;
di seguito se ne riporta una). Inoltre, nella stessa
foto si può notare che il gancio di traino presentava un colore biancastro, stesso colore che
emergeva dal bauletto/vano motore della Vespa a seguito dell'incidente" (pagg 4 e 5 dei chiarimenti in risposta alle osservazioni delle parti).
Il solido quadro probatorio acquisito non è scalfito (e in quanto sta per esplicarsi risiedono le ragioni del rigetto del terzo motivo di impugnazione principale e del secondo motivo dell'impugnazione incidentale dei fratelli ): CP_3
- né dalla deposizione della teste , la quale ha confermato di aver sentito un Testimone_2
forte rumore e di aver visto un motociclo entrare in collisione con alcune macchine parcheggiate lungo il lato sinistro della via Lucania, ma ha precisato di non aver visto, perché
impedita la sua visuale dalla posizione rientrata della finestra dell'appartamento della figlia alla quale era affacciata la sera del sinistro, l'intersezione dove è avvenuta la collisione.
Trattasi -all'evidenza- di cosa ben diversa dall'escludere che un contatto tra i mezzi vi sia stato;
- né dalla mancata comparizione di a rendere interrogatorio formale Controparte_4
(condotta di per sé non equivalente a una ficta confessio), atteso che il mezzo istruttorio
20 dapprima ammesso è stato revocato dal Tribunale con ordinanza del 13.10.2017, "alla luce
della documentazione medica prodotta";
- né dalle risposte fornite da in risposta all'interrogatorio formale, munite Controparte_3
di efficacia probatoria solo se integranti confessione, dunque, solo se ammissive di fatti a sé
sfavorevoli;
-né dalla deposizione, che altrimenti alla luce di quanto appuato, può essere definita se non compiacente, della teste , passeggera dell'autovettura condotta da Testimone_1 [...]
e all'epoca dei fatti sua fidanzata, la quale ha negato esservi stato un contatto tra i CP_3
due mezzi.
Deve infine evidenziarsi come nullo sarebbe stato l'apporto della prova per testi con l'ispettore della Polizia Municipale di per la quale hanno insistito gli Controparte_18
appellanti incidentali posto che: è irrilevante la posizione di quiete dell'autovettura CP_3
all'atto dell'arrivo di costui presso l'intersezione teatro del sinistro;
è sostanzialmente incontestato che sia stato proprio costui a suggerire di spostare l'autovettura onde non ostacolare il sopraggiungere dell'autoambulanza; è irrilevante ciò che questi abbia potuto rilevare a occhio nudo in orario serale e in condizioni di illuminazione insufficiente, come descritte nel rilevamento tecnico dei Carabinieri, a fronte dell'approfondita disamina condotta dal consulente tecnico ingrandendo le fotografie scattate dai Carabinieri;
Riparto di responsabilità.
21 Obiettivamente non conforme al complesso delle acquisizioni istruttorie è l'attribuzione esclusiva della responsabilità per l'evento in capo a . Valutati: Controparte_3
- l'assenza di tracce di frenata attribuibili ad alcuno dei mezzi coinvolti;
- l'inserimento della IV marcia sul mezzo a due ruote riscontrato immediatamente dopo lo scontro;
- l'andamento (trasversale), la lunghezza (pari all'intera estensione del bauletto) e la profondità
(un vero e proprio taglio della lamiera) della lesione impressa dal gancio di traino sul guscio coprimotore, quali si ricavano dalla fotografia a pagina 11 della relazione di c.t.u.;
- il moto inerziale successivo all'impatto che ha condotto il motociclo, nonostante l'azione frenante dovuta al contatto con l'autovettura, a urtare contro altri tre veicoli in sosta prima di arrestarsi;
non resta che concludere che procedeva a una velocità di marcia contraria Controparte_4
ai canoni prudenziali predicati dal Codice delle Strada, in quanto non consona alla condizione dei luoghi e di tempo (si era di sera, in condizioni di illuminazione insuficinte, su di una strada di ridotta ampiezza, collocata entro il perimetro di un piccolo centro urbano), e neppure conforme alle prescrizioni dell'art. 145 Cod. Strada che impone ai conducenti all'approssimarsi di un'intersezione di usare massima prudenza e dunque di verificare che non sopraggiungano altri mezzi. Ciò, anche se favoriti dal diritto di precedenza, in particolare dalla segnaletica che impone ad altri lo Stop, non trattandosi di un diritto assoluto, né tale da legittimare una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada.
22 A tal riguardo, proprio valorizzando la peculiare forza probatoria del verbale redatto dai
Carabinieri, deve escludersi che l'intersezione fosse -in termini peraltro del tutto irragionevoli perché destinati a creare un'irrisolvibile condizione di stallo- regolata segnaletica che imponesse lo Stop ai veicoli in transito su entrambe gli assi viari.
Se dunque deve senz'altro rimproverarsi a di non essersi attenuto al segnale Controparte_3
di Stop -che, ai sensi dell'art. 145 comma V Cod. Strada, impone di arrestare completamente la marcia, di accertare l'assenza di veicoli nell'area dell'intersezione da impegnare e di riprendere la marcia soltanto dopo aver appurato che il crocevia non è interessato dal passaggio di alcun altro mezzo-, condotta alla quale deve, in concreto e dunque superata la presunzione posta dal II comma dell'art. 2054 c.c., attribuirsi rilievo preponderante, stimabile nella misura del 80%, neppure la condotta di può dirsi esente da profili di Controparte_4
imprudenza e negligenza, i quali hanno concorso a determinare l'evento per il restante 20%.
Non deve invero dimenticarsi che la distribuzione dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto domande risarcitorie dipendenti da sinistri stradali, come disegnata dal combinato disposto degli artt. 2697 e 2054 comma II c.c., per ripetuto insegnamento giurisprudenziale, fa sì che la dimostrazione del comportamento colposo di uno dei due conducenti non esoneri l'altro dalla dimostrazione di essere esente nel concreto da responsabilità. “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla
valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due
conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti
23 accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di
comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare
il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso. (Cass. civ.,
8/1/2016, n. 124 e, in senso conforme, Cass. Civ., 11/6/1997 n. 5250).
Conclusivamente, in accoglimento del II motivo di impugnazione principale e di parte del III
motivo dell'impugnazione incidentale dei congiunti , e in applicazione della regola CP_3
espressa dal I comma dell'art. 1227 c.c., il risarcimento in favore dell'infortunato deve essere proporzionalmente ridotto onde tenere conto della sua partecipazione colposa al verificarsi dell'evento dannoso.
Alcuna altra decurtazione può essere invece operata, sempre a termini dell'art. 1227 c.c., non ricorrendo riscontri probatori all'assunto degli appellanti e Parte_1 CP_3
riguardo al mancato uso del casco di sicurezza da parte del conducente del veicolo a due ruote e neppure inoppugnabili evidenze medico-scientifiche utili ad affermare che il corretto uso del presidio di sicurezza avrebbe attenuato e, in caso positivo in che misura, le conseguenze lesive del sinistro. Al contrario, il consulente tecnico medico legale nominato nel primo grado di giudizio ha riferito che il tipo di trauma encefalico, ad eziologia concussiva (dunque da scuotimento dell'encefalo entro la scatola cranica) e non discendente da trauma diretto,
avrebbe potuto verificarsi anche in caso di uso del casco.
Controparte_19
24 Delle conseguenze lesive, patrimoniali e non patrimoniali, determinate dal sinistro e dei criteri di liquidazione del pregiudizio occorre ora trattare.
Danno non patrimoniale da compromissione della qualità della relazione parentale.
Il danno da lesione del rapporto parentale è un peculiare profilo di danno non patrimoniale riconosciuto ai familiari di colui che, a seguito di un fatto illecito, abbia subito lesioni personali gravi, tali da arrecare dolore e pena ai parenti e da incidere in senso peggiorativo sulle abitudini di vita dei componenti della famiglia.
E' consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può
competere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale,
sempre che concretamente accertato, non ostandovi il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, traducendosi in un allargamento del novero dei soggetti pregiudicati con affiancamento di vittime secondarie alla vittima primaria.
L'accertamento di simile pregiudizio non discende dall'applicazione di metodi scientifici o da rilevazioni cliniche, ma si ritrae da indizi e presunzioni che "anche da soli, se del caso,
possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (Cass. n. 8546 del 2008), ove idonei a rivelare la sofferenza soggettiva dei congiunti, lo sconvolgimento delle abitudini di vita o il deterioramento della qualità delle relazioni affettive. "Il danno non patrimoniale, consistente
nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve
25 dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento
a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
delle ricadute della condotta" (Cass. Civ. n. 2788/2019).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, la Suprema Corte ha di recente ribadito che
"il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale
sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo
o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per
presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima
ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano
per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun
"limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa
sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano
particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)" (Cass. 17.5.2023 n. 13540, in motivazione).
Si comprende allora come, definitivamente archiviata la configurabilità di danni in re ipsa, il riconoscimento del diritto si giochi su un piano squisitamente probatorio, dovendo il congiunto, in ossequio al principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., dimostrare, anche solo in via presuntiva -nel difetto di un rapporto gerarchico tra i mezzi di prova-, di essere stato personalmente leso dalla condizione del proprio familiare, così da aver subito un pregiudizio di natura non patrimoniale, "ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e
26 dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in
quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria" (ancora Cass. 17.5.2023 n.
13540).
E' bene poi ulteriormente precisare che la non convivenza tra i congiunti, circostanza di fatto comune e sostanzialmente fisiologica nella vita delle persone adulte, le quali tendono a formare autonomi nuclei familiari, non è direttamente incidente sulla permanenza dei legami affettivi e non consente dunque di affermare che i familiari, sol perché non più conviventi,
non siano significativamente colpiti dai gravi danni alla persona e dalle sofferenze patite dallo stretto congiunto. Se è vero, dunque, che la presunzione di afflittività è maggiormente radicata in ipotesi di convivenza tra i familiari, la cessazione della convivenza non attesta necessariamente il contrario, cioè l'assenza di sofferenza, potendo "al più incidere sulla
componente dinamico relazionale, ma non certo, di per sé, eliminarne la sofferenza morale
pura" (Cass. 17.5.2023 n. 13540).
Applicando tali coordinate al caso concreto e considerato che le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Roma contemplano un apposito criterio equitativo di liquidazione del "danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni" costruito mediante un sistema a punti che consente di ponderare e valorizzare numerosi fattori tutti obiettivamente incidenti sulla quantificazione del pregiudizio -quali l'età della vittima primaria al momento del sinistro e quella di ciascuno dei congiunti, il rapporto di parentela, il grado di invalidità permanente residuato in capo all'infortunato, la duplice componente di sofferenza interiore e alterazione delle abitudini di
27 vita dei familiari- criterio che, per livello di analiticità e ragionevolezza dei presupposti,
questa Corte condivide, si liquida:
- in favore di ciascuno dei genitori l'importo, computato ai valori monetari correnti,
di € 41.354,50 ottenuto moltiplicando il punto base di € 3.474,00 previsto per la sola componente morale soggettiva (nel concreto agevolmente ricollegabile, in forza di presunzioni, al danno psichico subito da e al corteo Controparte_4
sintomatologico che vi si accompagna, quale l'alterazione del tono dell'umore, lo stato di frequente irritabilità, l'aggressività verbale, di cui hanno riferito tanto il consulente d'ufficio, tanto il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni),
non anche della ulteriore componente dinamico-relazionale in difetto di allegazione, ancor prima che di prova, dell'assolvimento di compiti di diuturna assistenza in favore del figlio tale da determinare un peggioramento delle relazioni di vita esterna, per 31 (20 punti assegnati per la relazione genitori-figli, 8 punti per l'età di all'epoca del sinistro, 3 punti per l'età dei genitori alla Controparte_4
medesima data); demoltiplicando il risultato per 0,8 onde tenere conto dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;
applicando la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente residuata all'infortunato (60%); infine abbattendo il risultato del 20 % onde considerare la partecipazione colposa di alla Controparte_4
verificazione dell'evento dannoso. L'importo così liquidato non comprende l'ulteriore componente di danno rappresentata dal ritardo con il quale il credito
28 risarcitorio è riconosciuto e soddisfatto, ristorata dall'attribuzione al danneggiato degli interessi moratori. In conformità a un consolidato insegnamento della
Suprema Corte, tali interessi sono da computarsi al saggio legale sulla sorte anno per anno rivalutata. Poiché la liquidazione, come già chiarito è stata operata ai valori monetari correnti, si rende necessario devalutare l'importo al dì del fatto per poi rivalutarlo anno per anno, su tali cifre intermedie conteggiando, con la medesima cadenza temporale, anche gli interessi da tardato pagamento. Sviluppati
i calcoli in conformità a quanto esposto, si perviene alla data odierna al risultato di
€ 48.409,50, di cui € 7.055,00 per interessi (equitativamente arrotondati);
- in favore dei fratelli e l'importo, per ciascuno, di € CP_8 Controparte_9
24.179,00, ottenuto moltiplicando il punto base di € 3.474,00 previsto per la sola componente morale soggettiva, difettando anche e maggiormente per costoro, non più conviventi con il nucleo familiare d'origine, l'allegazione dell'assolvimento di compiti di assistenza e cura in favore del fratello, per 29 (15 punti assegnati per la relazione tra fratelli, 8 punti per l'età di all'epoca del sinistro, 6 Controparte_4
punti per l'età dei fratelli alla medesima data); demoltiplicando il risultato per 0,5
onde tenere conto dei numero dei fratelli;
applicando la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente residuata all'infortunato (60%); infine abbattendo il risultato del 20% onde tener conto della partecipazione colposa di
[...]
alla verificazione dell'evento dannoso. Computati gli interessi moratori in CP_4
29 conformità al criterio sopra esposto, si perviene alla data odierna al risultato di €
28.304,00, di cui € 4.125,00 per interessi (equitativamente arrotondati);
- in favore di l'importo di € 25.012,80, ottenuto Controparte_7
moltiplicando il punto base di € 3.474,00 previsto per la sola componente morale soggettiva per 30 (15 punti assegnati per la relazione tra fratelli, 8 punti per l'età di all'epoca del sinistro, 6 punti per l'età della sorella alla medesima Controparte_4
data); demoltiplicando il risultato per 0,5 onde tenere conto dei numero complessivo dei fratelli;
applicando la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente residuata all'infortunato (60%); infine abbattendo il risultato del 20% onde tener conto della partecipazione di alla verificazione Controparte_4
dell'evento. Computati, infine, gli interessi moratori in conformità al criterio sopra esposto, si perviene alla data odierna al risultato di € 29.279,80, di cui € 4.267,00
per interessi (equitativamente arrotondati);
Danno non patrimoniale da invalidità permanente.
La personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale nella misura del 15% riconosciuta dal primo giudice offre adeguato e compiuto ristoro alle sofferenze fisiche e psichiche risentite da nella loro effettiva consistenza. Tale percentuale offre, in particolare, Controparte_4
corretta valutazione dell'incidenza che il danno psichico è destinato a produrre sulla creazione e sul mantenimento di relazioni interpersonali, sociali e affettive.
30 Inidonee a dimostrare un quid di peculiare nelle conseguenze afflittive in concreto residuate alle menomazioni riportate sono invece le deposizioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
, amici di , i quali hanno riferito che questi ha cessato alcune attività
[...] Controparte_4
prima condotte -tuttavia non in modo professionale-, quali la partecipazione a raduni motociclistici o la pratica di attività sportive come lo sci nelle stazioni sciistiche siciliane o la frequentazione di una palestra. Trattasi tuttavia di rinunce e preclusioni generalmente e statisticamente rientranti tra le conseguenze connesse a un grado di invalidità permanente molto elevato (60%) quale quello risentito dall'infortunato. Respinto il terzo motivo di impugnazione incidentale dei congiunti , deve dunque confermarsi la determinazione CP_4
del risarcimento operata dal Tribunale in € 629.765,30. Ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'importo deve, tuttavia, essere ridotto del 20% onde epurare il risarcimento da quanto direttamente imputabile al concorso colposo del danneggiato. Compete pertanto ad Controparte_4
l'importo di € 503.812,24.
Danno non patrimoniale da inabilità temporanea.
Il Tribunale ha riconosciuto ad la complessiva somma di € 10.290,00 quale Controparte_4
posta liquidatoria del danno da inabilità temporanea -la cui durata è stata stimata dal c.t.u.,
senza che alcuna delle parti abbia mosso rilievi, in 90 giorni di I.T.A. e 30 giorni di I.T.P. al
50%- applicando il punto base pari a € 98,00. Tuttavia, il periodo di degenza successivo al sinistro è stato, soprattutto nella fase inziale di degenza ospedaliera, particolarmente gravoso per il danneggiato, il quale è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in stato di coma,
31 fino al 12 giugno 2010, ed ulteriormente ricoverato dal 14 giugno al 10 settembre 2010 nel reparto di riabilitazione. Una volta dimesso ha poi effettuato regolari visite ambulatoriali per problematiche psichiche presso il CSM 6 Ambulatorio di Bagheria. Un simile vissuto sorregge la pretesa di alla personalizzazione anche della componente Controparte_4
temporanea del danno medicalmente accertabile, la cui misura può essere equamente determinata nella medesima percentuale del 15% adoperata per il danno biologico da invalidità permanente. In accoglimento del secondo motivo dell'impugnazione incidentale dei congiunti , la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale da inabilità CP_4
temporanea deve quindi essere rideterminata in € 9.466,80, importo ottenuto maggiorando del 15% quanto già liquidato dal Tribunale (10.290 + 15% = 11.833,50) ed abbattendo il risultato del 20% (11.833,50 – 20% = 9.466,80) onde tener conto della partecipazione colposa di alla verificazione del sinistro. Controparte_4
Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
Il quarto motivo dell'appello incidentale di è parzialmente meritevole di Controparte_4
accoglimento.
Lamenta l'infortunato che il Tribunale, quantificando il danno da compromissione della capacità lavorativa specifica in funzione della retribuzione percepita dall'attore nell'anno antecedente al sinistro (come risultante dal CUD e dalla busta paga prodotte in primo grado)
anziché con il criterio residuale del triplo della pensione sociale, avrebbe mortificato le legittime pretese dell'attore, posto che l'esiguo reddito prodotto in quell'unico anno non
32 esprimeva la reale capacità lavorativa della vittima, e contestualmente violato l'art. 137 III
comma cod. ass. priv là ove, in presenza di redditi saltuari, prevede che il risarcimento non possa essere inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale. Sostiene, in dettaglio, di non aver "prodotto redditi prima dell'incidente stradale, ad eccezione di quanto risulta dalla
documentazione che ha prodotto (buste paga, Cud, certificazione del centro per l'impiego di
Bagheria). La fattispecie si inquadra pertanto nell'ipotesi in cui la vittima del sinistro stradale
ha un reddito da lavoro assimilabile al saltuario” (pag. 46 appello incidentale). Una simile prospettazione presenta profili di novità rispetto alle allegazioni difensive di primo grado in cui i documenti sopra elencati erano stati offerti a supporto dell'assunto che le lesioni riportate avevano determinato la totale compromissione della capacità di proseguire l'attività lavorativa specifica svolta prima del sinistro ( è certificato lavorava come operaio Controparte_4
specializzato nell'istallazione di impalcature metalliche per la costruzione di edifici di grandi dimensioni) ed era stato puntualizzato che questi "si stava avviando allo svolgimento di tale
professione e ne aveva appreso le tecniche di lavoro, tanto che era stato pure assunto con
regolare contratto di lavoro ed era in attesa di concludere un ulteriore contratto molto
remunerativo, in considerazione della capacità lavorativa specifica acquisita" (pag. 5
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La doglianza modificata in appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. essendo stati dedotti nuovi elementi che hanno determinato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto
33 azionato sì da integrare, in definitiva, una pretesa intrinsecamente diversa da quella fatta valere in primo grado, sulla quale non ha avuto corso, in quella sede, il contraddittorio.
Con il medesimo motivo, l'appellante lamenta altresì il vizio di motivazione della sentenza per non avere il Tribunale esplicitato il criterio utilizzato per giungere a quantificare in €
180.000,00 il ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Al fine di quantificare la perdita di capacità lavorativa specifica la formula di calcolo, di recente messa a punto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (che si ritiene di adottare in quanto offre più accurata e attendibile stima della capitalizzazione della rendita futura rispetto alle vetuste tabelle dell'Inail e alle non più attuali tabelle elaborate nel
1989 dal CSM) è la seguente: Reddito annuo x Coefficiente di capitalizzazione x Perdita della capacità lavorativa specifica in percentuale – Scarto tra la vita fisica e quella lavorativa tarato in funzione del sesso della persona infortunata. Il coefficiente indicato nelle Tabelle del
Tribunale di Milano 2024 in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30 anni)
e della prospettiva di vita lavorativa dello stesso (37 anni) è pari 31,34. Pertanto, il calcolo è
il seguente 9.600,00 x 31,34 (=300.864,00) x 0,6 – 33,3 = € 180.485,10. Il risultato così
ottenuto, sostanzialmente confermativo dell'esito dei conteggi svolti dal primo Giudice, deve essere decurtato del 20%, onde tener conto della partecipazione colposa di Controparte_4
alla produzione dell'evento lesivo, e si riduce a € 144.388,08.
Danno patrimoniale per spese di assistenza legali in fase stragiudiziale.
34 Il quinto motivo di appello incidentale dei congiunti merita accoglimento. Le spese CP_4
di assistenza costituiscono, invero, danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.) e rappresentano, dunque, una componente del danno suscettibile di riconoscimento, sostanziandosi in qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (Cass. Civ. n. 6422/2017). La quantificazione,
ove difetti dimostrazione della fatturazione a opera del difensore, deve operarsi sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 e sue successive modifiche. Deve invero prestarsi adesione all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in tema di responsabilità civile
da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo
favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole,
ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno
emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c. c."
(Cass. Civ. n. 26368/2022). Nel caso in esame, poiché dal carteggio in atti (fax, pec, richiesta di accesso agli atti) risulta comprovata l'attività stragiudiziale svolta dal legale di
[...]
, deve essere riconosciuto il diritto di quest'ultimo alla refusione delle spese legali CP_4
stragiudiziali. In applicazione del D.M. 55/2014, il compenso professionale per l'attività
stragiudiziale in concerto documettaa prima dell'avvio del giudizio è pari a € 6.457,00, somma che, abbattuta del 20% ex art. 1227 c.c., si riduce a € 5.165,60.
Detrazione delle somme corrisposte dalla compagnia di assicurazioni.
35 Il 20.6.2013, prima dell'avvio del giudizio, ha corrisposto Controparte_10
all'infortunato l'importo di € 250.000,00 che, accettato in acconto, deve essere portato a decomputo dalle somme qui liquidate. Con riguardo alla tecnica attraverso cui tale operazione deve essere eseguita, il Tribunale ha esplicato doversi procedere in ossequio all'insegnamento impartito da Cass. n. 6357/2011, ovvero devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio sia l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo;
sulla differenza residua, gradatamente rivalutata anno per anno, computando, infine, gli interessi. Gli
appellanti non contestano la correttezza del metodo (di recente ribadita da Cass. civ., sez. III,
20/4/2017, n. 9950), che deve dunque essere replicato anche in questa sede, ma chiedono siano esplicitati i calcoli.
Considerato che
l'importo complessivamente dovuto ad
[...]
ammonta, ai valori monetari correnti alla data della sentenza di primo grado, ad euro CP_4
685.567,89 [così conteggiati: danno non patrimoniale € 513.279,04 (503.812,24 + €
9.466,80); danno patrimoniale: € 144.388,08 per danno alla capacità lavorativa specifica +
€ 22.735,17 (€ 28.418,96 già riconosciuto in sentenza, con statuizione non gravata da impugnazione, ridotto del 20%) per rimborso spese sanitarie documentate + € 5.165,60 per spese di assistenza legale stragiudiziale], deve dapprima procedersi a devalutare tale importo dalla data della pronunzia di primo grado (gennaio 2019) a quella di verificazione dell'evento
(19 maggio 2010). Si ottiene il risultato di € 625.518,15. Alla medesima data (muovendo a ritroso da giugno 2013) deve essere quindi devalutato anche l'acconto corrisposto dalla compagnia di assicurazioni, pervenendosi al risultato di € 232.991,61. Detratto dal primo
36 importo (minuendo), il secondo (sottraendo), si ottiene la differenza di € 392.526,54. E' questa la base di calcolo (corrispondente alla sola sorte capitale non soddisfatta, ovvero considerata al netto dell'acconto ricevuto, alla data del sinistro) alla quale devono ora applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi, computai al saggio legale sulla sorte anno per anno rivalutata, con decorrenza dalla dì del fatto sino a oggi. Il risultato finale, espressivo dell'importo ancora dovuto dai responsabili dell'evento e dal loro assicuratore, è pari a €
595.954.92, di cui € 509.106,92 per sorte capitale rivalutata ed € 86.848,00 per interessi,
(equitativamente arrotondati).
OBBLIGHI INDENNITARI
Obbligo di di tenere indenne il conducente del veicolo, Parte_1 [...]
. CP_3
In accoglimento del quinto motivo di impugnazione incidentale, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di , Controparte_3
conducente dell'autoveicolo assicurato con già Controparte_1 Controparte_10
a essere mantenuto indenne, al pari di , proprietaria del mezzo, dalle CP_2
conseguenze risarcitorie generate dall'evento. Rilevato che tra le parti non è controverso che l'assicurazione RCA stipulata da per il veicolo Peugeot 206 tg. BN642YF CP_2
coprisse anche i danni causati a terzi dal conducente diverso dal proprietario, va osservato che non ha contestato il rapporto di assicurazione intercorrente con CP_1 CP_1 [...]
, né ha mai sosotenuto -nel primo grado di giudizio e neppure in replica allo CP_2
37 specifico motivo di impugnazione- che l'assicurazione offrisse garanzia solo al proprietario del veicolo e non anche al conducente, qualora diverso dal primo.
Obbligo di di tenere indenne dalle spese sostenute per Parte_1 CP_20
resistere in giudizio.
Il Tribunale ha correttamente posto le spese processuali sostenute da a carico CP_2
di disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. Controparte_10
133 D.P.R. 115/2002, data l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello stato. A termini dell'art. 1917 c.c., invero, le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato devono essere poste a carico dell'assicuratore. Sul punto la Corte di Cassazione
ha chiarito che tra le spese che l'assicurato può essere chiamato a sostenere nell'ipotesi di commissione di un fatto illecito rientrano le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è
tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa;
le spese di resistenza, sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti;
le spese di chiamata in causa,
sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore. Fermo restando che queste non erano in concreto necessarie, posto che i danneggiati, titolari di azione diretta verso l'assicuratore, avevano già convenuto in giudizio la compagnia di assicurazioni, sono invece di certo dovute le spese di resistenza, che, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte,
"non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus
delle spese di salvataggio in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed
all'assicuratore… […] la rifusione delle spese di resistenza costituisce, ex art. 1374 c.c., un
38 effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile.» (Cass. Civ. n.
6716/2024).
SPESE LITE
Avuto riguardo all'esito del giudizio, mentre in ragione della reciproca soccombenza,
ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra i congiunti da una parte, e, ancora, CP_4 Parte_1
CP_
e dall'altra, la soccombenza della compagnia di assicurazioni rispetto Controparte_3
ai propri assicurati ne giustifica la condanna al pagamento delle sese del giudizio di appello,
liquidate, in funzione del parametri medi indicati dal d.m. n 147/2022 per le cause di valore indeterminabile in € 8.400,00 -di € 2.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva ed € 3.400,00 per la fase decisionale-, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Di tali spese, in ossequio al disposto dell'art. 133 D.P.R. n. 115
del 2002, deve essere disposto il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza n. 106 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 30.1.2019, appellata da di seguito fusasi per in corporazione in , con atto Controparte_1 Parte_1
di citazione notificato a , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , nonché a e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7 CP_2
il 12.2.2019, nonché in via incidentale da e Controparte_3 CP_2 CP_3
39 e ancora, sempre in via incidentale, da CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , : Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7
- condanna, , e , in solido tra Controparte_3 CP_20 Parte_1
loro, al pagamento di:
€ 48.409,50, ciascuno, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore di e Controparte_5 [...]
; CP_6
€ 28.304,00, ciascuno, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore e Controparte_9 CP_8
;
[...]
€ 29.279,80, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente denunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore di;
Controparte_7
ridetermina in € 595.954.92, alla data odierna, l'importo per cui è condanna a carico solidale di , e e in favore di;
Parte_1 Controparte_3 CP_20 Controparte_4
condanna a tenere indenne da quanto per sorte, Parte_1 Controparte_3
interessi e spese è stato condannato a corrispondere a Parte_6
, , , ; Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7
compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 CP_7
40 e e , nonché nei rapporti tra i primi e CP_6 CP_2 Controparte_3 [...]
; Parte_1
condanna , alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_2 CP_3
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.400,00, come specificato
[...]
in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
disponendo, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, che il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
Visti gli art. 59 e 60 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, indica in e CP_2 Controparte_3
la parte obbligata al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro, da prenotare a debito.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 11 luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 384 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva , società incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
per atto di fusione transfrontaliera del 3.11.2022, in persona del procuratore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Conigliaro per procura depositata unitamente alla comparsa di intervento.
Appellante (c.f. ), (c.f. CP_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ziino per procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione in appello con appello incidentale.
Appellati e appellanti incidentali
(c.f. , (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5
), (c.f. , CodiceFiscale_4 Controparte_6 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Controparte_7 CodiceFiscale_6 CP_8
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_7 Controparte_9 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Bonanno per procura depositata C.F._8
unitamente all'atto di costituzione di nuovo procuratore.
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni di Parte_1
riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello proposti;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che ha concorso nella produzione Controparte_4
del danno subito in misura pari almeno al 50%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c.;
ritenere congrua e satisfattiva la somma di € 250.000,00, come rivalutata alla data della pronuncia, erogata dalla compagnia di assicurazione in fase stragiudiziale a Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno e, conseguentemente, dichiarare che nulla è più dovuto al danneggiato per i danni subiti in conseguenza del sinistro;
2 condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_4
giudizio;
in subordine, dichiarare compensate in tutto o in parte le spese processuali del primo grado di giudizio tra e Controparte_4 Controparte_1
ritenere e dichiarare che nulla deve oggi , a titolo di Controparte_1 Parte_1
spese processuali in favore di;
CP_2
condannare , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in
[...] Controparte_9
favore dell'appellante.
CP_ Conclusioni degli appellanti incidentali e : Controparte_3
con qualsiasi statuizione, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n.
106 del 2019 del Tribunale di Termini Imerese;
conseguentemente, rigettare le domande proposte da o, in subordine, ritenere Controparte_4
e dichiarare che ha concorso nella produzione del danno subito e disporre la Controparte_4
riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
in ogni caso, ritenuto l'avvenuto pagamento di € 250.000,00 in fase stragiudiziale, dichiarare che nulla è più dovuto ad a titolo di risarcimento del danno subito;
Controparte_4
in ogni caso, condannare a manlevare (oltre a Controparte_1 Controparte_3 [...]
) per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di e CP_2 Controparte_4
3 disporre che paghi direttamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1917 Controparte_1
secondo comma c.c.;
conseguentemente condannare a pagare al un importo pari a CP_1 Controparte_3
quello per il quale sarà emessa sentenza di condanna, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
condannare in ogni caso a tenere indenne. e da CP_1 Controparte_3 CP_2
ogni esborso per spese legali e ciò anche ai sensi dell'ex art. 1917, terzo comma, c.c.;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Ove occorra, senza inversione dell'onere probatorio, ammettere i mezzi istruttori richiesti dai sig.ri nel precedente grado. CP_3
Conclusioni degli appellanti incidentali, congiunti : CP_4
preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello della società e dell'appello incidentale di e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in subordine, rigettare l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto Controparte_1
da e;
CP_2 Controparte_3
in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 106/2019
pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, ritenere e dichiarare:
che è titolare del legittimo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a Controparte_4
seguito del sinistro stradale di cui è causa e che la società e Controparte_1 CP_2
4 sono tenuti, in via solidale, a risarcire tutti i danni derivati a Controparte_3 CP_4
così come descritti in atto di citazione e nell'appello incidentale;
[...]
in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la complessiva somma dovuta a a titolo di risarcimento del danno è da quantificarsi in € 1.155.411,00 o in Controparte_4
quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
conseguentemente, condannare in solido , e Controparte_1 CP_2 CP_3
al pagamento in favore di della somma residua di € 527.529,00;
[...] Controparte_4
ritenere e dichiarare che , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8
e sono titolari del legittimo diritto al risarcimento Controparte_7 Controparte_9
di tutti i danni subiti, come descritti nell'atto di citazione e nell'appello incidentale;
ritenere e dichiarare che in forza del contratto di assicurazione e ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e sono tenuti in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
solido a risarcire tutti i danni derivanti ai familiari di , e per l'effetto: Controparte_4
condannare , in solido con e al pagamento Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in favore di e della somma di € 112.848,00 Controparte_5 Controparte_6
ciascuno o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare , in solido con e , al pagamento Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in favore di , , della somma di Controparte_9 Controparte_7 Controparte_8
5 € 19.160,00 ciascuno, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al soddisfo;
condannare e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a., disponendo la distrazione dei compensi professionali del giudizio di appello in favore del procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 106 del 30 gennaio 2019, il Tribunale di Termini Imerese ha accolto parzialmente le domande formulate da e dai congiunti di costui -i genitori, Controparte_4
e , e i fratelli, , e Controparte_5 Controparte_6 CP_8 CP_9 Controparte_7
per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro
[...]
stradale verificatosi la sera del 19 maggio 2010 in Casteldaccia, all'intersezione tra le vie
Cusimano e Lucania, quando l'autovettura Peugeot 206 targata BN642YF, di proprietà di
[...]
, condotta da e assicurata contro il rischio della responsabilità CP_2 Controparte_3
civile presso non aveva ottemperato all'obbligo di concedere la Controparte_10
precedenza palesato da apposito segnale ed era così entrata in collisione con il motociclo
Piaggio Vespa 125 targato PA098063, condotto da , il quale, perso il Controparte_4
controllo del mezzo, aveva urtato contro altri tre veicoli in sosta lungo il margine della strada prima di arrestare il proprio moto.
6 Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha tratto dagli esiti convergenti del rilevamento tecnico descrittivo eseguito dai Carabinieri
di Bagheria e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta per la ricostruzione della dinamica dell'evento -acquisizioni istruttorie che ha reputato prevalenti rispetto agli argomenti ritraibili dalla mancata comparizione di a rendere interrogatorio formale- conferma Controparte_4
dell'intervenuta collisione tra i due mezzi;
- ha attribuito in via esclusiva la responsabilità dell'evento a , conducente Controparte_3
dell'autovettura Peugeot 206;
- in conseguenza, ha respinto le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni derivanti
CP_ dal sequestro dell'autoveicolo e dalla disdetta della polizza assicurativa formulate da e
; Controparte_3
- aderendo alle conclusioni dal consulente medico-legale, ha ritenuto le lesioni encefaliche riportate da compatibili con l'uso del casco di protezione e, valutata in 60 Controparte_4
punti percentuali la lesione permanente all'integrità psico fisica di costui, in 90 giorni la durata dell'inabilità temporanea assoluta e in 30 giorni quella della inabilità parziale al 50%, ha quantificato, in applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate presso il Tribunale di Milano nell'anno 2018, il danno biologico in € 547.622,00,
poi personalizzato nella misura del 15%, giungendo infine a liquidare il danno non patrimoniale sofferto da in € 629.765,30; Controparte_4
7 - quanto al danno patrimoniale, tenuto conto della retribuzione media percepita dall'attore,
attestata dalla documentazione versata in atti, e della presumibile durata della vita lavorativa residua di costui, ha quantificato il danno da perdita della capacità lavorativa specifica in €
180.000,00;
- ha riconosciuto come dovuti al danneggiato € 28.418,96 a titolo di danno patrimoniale, a titolo di rimborso delle spese sanitarie documentante;
- ha respinto, invece, per difetto di adeguato sostegno probatorio, la domanda di refusione delle spese legali stragiudiziali;
- conteggiati sugli importi riconosciuti gli interessi da tardato pagamento oltre che la rivalutazione monetaria delle somme espresse in valori monetari risalenti all'epoca dei fatti e detratto l'importo di € 250.000,00 versato dalla compagnia di assicurazioni in fase stragiudiziale, ha condannato , ed Controparte_3 CP_2 Controparte_10
in solido tra loro, al pagamento di € 627.881,52, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della pronuncia;
- ritenuto non assolto da , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8
e , rispettivamente genitori e fratelli di Controparte_9 Controparte_7 [...]
, l'onere della dimostrazione della compromissione della relazione parentale CP_4
discendente dalle lesioni gravemente invalidanti subite dal congiunto, ne ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
8 - ha posto le spese di lite e quelle delle due consulenze tecniche d'ufficio a carico di
[...]
, ed sotto il vincolo della solidarietà; CP_3 CP_2 Controparte_10
- ha condannato a tenere indenne dalle somme che Controparte_10 CP_2
quest'ultima fosse stata chiamata a pagare (a titolo di sorte capitale, interessi, spese processuali e rimborso spese di consulenza tecnica d'ufficio) all'attore;
- in applicazione dell'art. 1917 c.c., ha condannato alla refusione Controparte_10
delle spese di lite sostenute di , disponendone il pagamento in favore CP_2
dell'Erario.
La sentenza è stata impugnata da tutte le parti in causa.
L'appellante principale nel corso del giudizio fusasi per incorporazione in CP_1 CP_1
, denunzia: Parte_1
i) l'erronea attribuzione del valore fidefacente proprio dell'atto pubblico alla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel "rilevamento tecnico descrittivo del sinistro" predisposto dai Carabinieri di Bagheria, portato di mere deduzioni e notizie apprese
de relato dai verbalizzanti e non anche condensato di dichiarazioni e fatti che costoro avessero attestato come avvenuti alla loro presenza o direttamente compiuti, secondo il perimetro descritto dall'art. 2700 c.c.;
ii) la carenza e la contraddittorietà della motivazione a sostegno dell'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'evento in capo a , conclusione ritratta, senza Controparte_3
alcun efficace filtro critico, da taluni passaggi del verbale di accertamento dei Carabinieri di
9 Bagheria, omettendo, tuttavia: a) di valutare quanto affermato dal consulente tecnico di parte,
ingegnere , circa la collocazione, al tempo del sinistro, di due segnali di Stop Per_1
all'incrocio tra le vie Cusimano e Lucania, uno su ciascuna strada, circostanza che imponeva di considerare gravante sui conducenti di entrambi i veicoli l'obbligo di arrestare la marcia doveva ritenersi e, di affermare, in conseguenza, la responsabilità paritaria di entrambi per l'avvenuto scontro;
b) di considerare, senza peraltro offrirne adeguata motivazione, altre circostanze pure emergenti dal rapporto informativo delle forze dell'ordine, segnatamente l'assenza di tracce di frenata e l'inserimento della IV marcia sullo scooter, indicative di una velocità molto sostenuta e, in ogni caso, inadeguata alle condizioni della strada. Insiste quindi la compagnia appellante per il riconoscimento della responsabilità esclusiva o almeno concorrente e paritaria di;
Controparte_4
iii) la mancata valorizzazione, a termini dell'art. 232 c.p.c., della sottrazione di
[...]
all'interrogatorio formale e l'omesso vaglio delle numerose altre prove orali raccolte CP_4
nel corso dell'istruttoria, e tra queste, in particolare, l'interrogatorio formale di
[...]
e la prova con la teste , i quali avevano escluso un contatto tra i CP_3 Testimone_1
due veicoli e riferito che il conducente del motociclo non indossava il casco di protezione;
iv) il mancato riconoscimento ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c., della corresponsabilità di nella produzione delle conseguenze dannose del sinistro per non aver Controparte_4
indossato il casco protettivo e contesta le conclusioni raggiunte dal consulente medico legale in punto di ridotta rilevanza, nel caso concreto, dell'uso del presidio di sicurezza;
10 v) la mancata esplicazione del criterio di calcolo utilizzato per decurtare dalla somma liquidata l'acconto di € 250.000,00 corrisposto da in fase Controparte_10
stragiudiziale;
vi) l'erronea condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , la CP_2
quale, nonostante la compagnia assicuratrice, convenuta dagli attori, non avesse contestato il rapporto assicurativo né spiegato domande relative al contratto di garanzia, aveva irritualmente chiesto di essere autorizzata a chiamarla in casa;
vii) la violazione dell'art. 91 c.p.c. adducendo che il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai congiunti di non trovava riflesso nella regolamentazione delle Persona_2
spese di lite;
viii) l'ingiusta condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , Persona_2
atteso che il divario tra quanto da costui domandato e quanto in concreto riconosciutogli avrebbe giustificato la compensazione, almeno parziale, delle spese processuali.
Ricostituitosi il contraddittorio, e si sono opposti CP_2 Controparte_3
all'accoglimento del solo motivo di appello principale concernente la liquidazione delle spese di lite in favore di , pronunzia che sostengono coerente con il disposto dell'art. CP_2
1917 comma III c.c., e, previa adesione ai restanti motivi del gravame principale, hanno a loro volta proposto impugnazione incidentale, lamentando:
I) l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito in fase istruttoria
(relazione del consulente tecnico d'ufficio, rapporto dei Carabinieri e prove per
11 testi), la cui accurata lettura avrebbe dimostrato l'assenza di responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, non essendovi stata collisione tra i due mezzi e, in linea gradata, il concorso di colpa di
[...]
il quale, giunto in prossimità dell'incrocio, pur dinanzi all'ulteriore CP_4
segnale di stop presente lungo la sua direttrice di marcia, aveva mantenuto una velocità talmente elevata da non consentirgli di arrestare in sicurezza il veicolo a due ruote. Contestano, in particolare, l'esito della consulenza tecnica disposta al fine di ricostruire la dinamica, argomentando che il piccolo gancio da traino presente sul lato destro del paraurti anteriore sarebbe del tutto inidoneo, per le sue ridotte dimensioni che lo ascrivono interamente entro il volume del paraurti medesimo -quest'ultimo, invece, esente tracce di urto o deformazioni- a determinare lo squarcio visibile sulla fiancata del motociclo;
II) l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio. Sottolineano, in particolare,
l'assenza di giustificazione per la mancata presentazione di a Controparte_4
rendere interrogatorio formale;
denunziano l'omessa valorizzazione della deposizione della teste , la quale non aveva riferito di un Testimone_2
contatto tra i veicoli;
reiterano la richiesta di acquisizione della relazione di servizio redatta dall'ispettore della Polizia Municipale del Controparte_11
, il primo a intervenire sui luoghi dopo l'evento, e di ammissione CP_12
della prova testimoniale con il medesimo ispettore;
CP_12
12 III) il mancato riconoscimento del concorso di colpa del conducente del motociclo sotto il duplice profilo del mancato uso del casco di protezione e dell'adozione di una condotta di guida non conformata ai canoni prudenziali dettati dal Codice
della Strada;
IV) l'esorbitante liquidazione del pregiudizio risentito da , Controparte_4
comprensiva di profili non adeguatamente dimostrati, come la riduzione della capacità lavorativa specifica, e inesplicata quanto ai criteri in concreto applicati per decurtare le somme corrisposte in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazioni;
V) l'erroneo rigetto della domanda di manleva proposta da nei Controparte_3
confronti di essendo l'assicurazione per la responsabilità da Controparte_1
circolazione dei veicoli diretta a garantire non solo il proprietario, ma anche il conducente, ove soggetto diverso dal primo.
Costituitisi in giudizio, , i genitori di costui, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, ed i fratelli, , e , si sono opposti Controparte_6 CP_9 CP_8 Controparte_7
all'accoglimento delle impugnazioni, eccependo preliminarmente l'improcedibilità
dell'appello principale per difetto di procura, in ragione della mancata coincidenza tra il procuratore speciale -dott. in del società interposto CP_13 Pt_3 Pt_4 Pt_5
gravame e il soggetto -l'amministratore delegato che aveva sottoscritto il Controparte_14
mandato difensivo.
13 Hanno poi proposto appello incidentale per il riconoscimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e di quello, non patrimoniale, sofferto dai suoi Controparte_4
familiari in considerazione della compromissione del rapporto parentale. In dettaglio,
lamentano:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. per aver il Tribunale ritenuto non sufficientemente provato il nesso di causalità tra le gravi lesioni psichiche subite da
[...]
e la compromissione del legame affettivo con i prossimi congiunti, escludendo, in CP_4
ragione di ciò, il ristoro per i danni da lesione del rapporto parentale;
2) la mancata personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità
temporanea, limitato all'importo minimo giornaliero di € 98,00 nonostante la lunga degenza ospedaliera e l'iniziale periodo di coma;
3) la ridotta personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente,
fissata nella misura del 15% inadeguata a riflettere e ristorare le gravi ripercussioni sulla vita relazionale e affettiva arrecate dal trauma così come dall'indispensabile terapia farmacologica,
riferite dai testimoni e attestate dal consulente tecnico d'ufficio;
4) il mancato ricorso, in violazione dell'art. 137 del Codice delle assicurazioni private e del
R.D. n. 1403/1922, al criterio del triplo della pensione sociale nella quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa, quantunque la situazione reddituale di Controparte_4
prima del sinistro fosse assimilabile al lavoro saltuario;
14 5) la compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, ineludibile portato del rigetto della domanda di di rimborso delle spese per l'assistenza Controparte_4
legale ricevuta in fase stragiudiziale.
****
Procedendo nella trattazione delle numerose questioni sollevate dalle parti, le quali investono il decisum di primo grado pressoché nella sua interezza, in conformità al criterio di ordine logico ritraibile dall'art. 276 comma II c.p.c. e secondo la tecnica dei cunti di motivazione,
unificando l'analisi delle doglianze dal contenuto coincidente (sono tali i motivi i, ii, iii, iv, v dell'appello principale e i motivi II, III, IV dell'appello incidentale dei germani ) o CP_3
logicamente connesso, deve evidenziarsi:
Controparte_15
Alcun ostacolo all'esame dell'impugnazione principale discende dalla circostanza, rilevabile in termini obiettivi, che si è costituita in appello in persona del procuratore Controparte_1
speciale dottor mentre la procura alle liti al difensore, avvocato Sergio CP_13
Conigliaro, è stata rilasciata dall'amministratore delegato della società dott CP_16
Non può invero dubitarsi del potere di quest'ultimo, discendente dall'art. 2475 bis
[...]
c.c, di agire in nome e per conto della società e, conseguentemente, del potere di efficacemente conferire procura alle liti e neppure della documentata capacità di rappresentanza negoziale e processuale del procuratore speciale La difformità è stata comunque CP_13
15 regolarizzata per effetto della costituzione di , società nella quale Parte_1
l'appellante principale si è fusa per incorporazione nel corso del presente giudizio.
CP_17
. Il compendio probatorio raccolto su iniziativa delle parti conferma che i due
[...]
veicoli sono entrati in contatto, smentendo in punto di fatto ed escludendo sotto il profilo logico deduttivo il fondamento delle censure condensate dai congiunti con il primo CP_3
motivo di impugnazione incidentale, che, dunque, deve essere rigettato. E' opportuno premettere al riguardo che alcun errore nell'apprezzamento dell'efficacia probatoria del
"Rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale verificatosi il 19.05.2010" ha commesso il Tribunale, dovendo in conseguenza rigettarsi anche il primo dei motivo di appello principale di Se è vero che a termini dell'art. 2700 c.c. la fede Controparte_1
privilegiata propria dell'atto pubblico assiste unicamente la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono saldamente ancorate agli accertamenti condotti dai Carabinieri di Bagheria all'atto del proprio intervento limitatamente alle condizioni dei veicoli dopo l'urto, illustrate da riprese fotografiche, alle caratteristiche della strada, alla segnaletica stradale ivi apposta, ovvero dati ed elementi caduti sotto la diretta percezione visiva dei verbalizzanti e cristallizzati in grafici e riprese fotografiche che, in difetto di querela di falso, devono considerarsi pienamente accertati. «Il rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo un incidente stradale
16 costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai
fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro
intervento»; «i fatti riferiti dai pubblici ufficiali, autori del rapporto quando si siano potuti
verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano, pertanto,
potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento,
costituiscono piena prova fino a querela di falso» (Cass. 3282/2006; Cass. 13195/2013).
Sulla scorta dei dati obiettivi così rilevati, segnatamente dalla “squarciatura della lamiera sul
lato destro altezza del bauletto" coprimotore del motociclo e della presenza di un "gancio di
traino ubicato nella parte anteriore dx " dell'autoveicolo, i Carabinieri hanno tratto la deduzione del contatto tra i veicoli. Proprio in quanto percepita come tale, ovvero come frutto di un ragionamento logico-deduttivo, in quanto tale inespressivo della forza fidefacente dell'atto pubblico, ed al fine di verificare la correttezza delle conclusioni raggiunte dai verbalizzanti, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio onde ricostruire la dinamica dell'evento. All'esito dell'indagine, che, doverosamente, ha preso le mosse dai dati raccolti dai Carabinieri (le cui fotografie il CTU ha avuto cura di richiedere e acquisire in originale e riprodurre a colori nel proprio elaborato) per poi espandersi alla ricerca di ulteriori elementi di validazione, l'ausiliare è giunto a confermare l'intervenuto scontro tra i veicoli.
Del tutto persuasive, oltre che risolutive delle questioni ancora qui agitate dagli appellanti incidentali i quali osservano "il motociclo è stato demolito all'indomani del CP_3
sinistro: pertanto la ricostruzione del CTU è del tutto inattendibile in quanto eseguita solo
17 sui rilievi fotografici che, proprio perché non consentono un esame tridimensionale, non
possono garantire una sicura ricostruzione dell'impatto (qualora vi sia stato). Un
accertamento su una foto è del tutto inattendibile. … la vettura dei sig.ri non ha CP_3
riportato alcun graffio. E nella consulenza tecnica di ufficio (così come nella ricostruzione
dei Carabinieri) non viene chiarito come è possibile che il gancio di traino posto nel paraurti
anteriore della vettura … abbia provocato lo squarcio raffigurato nelle immagini del
motociclo … infatti, il paraurti anteriore della vettura Peugeot 206 è rimasto perfettamente
integro e senza graffi e il gancio di dimensioni non superiori a sei CM e non sporgente dal
paraurti anteriore non può aver determinato la collisione. Una eventuale collisione sarebbe
infatti avvenuta con il paraurti frontale, che è molto più sporgente e che, invece, non ha
riportato alcun graffio" (pagg. 24 e 25 della comparsa di risposta con appello incidentale),
appaiono in particolare le seguenti notazioni del consulente d'ufficio, il quale, è bene sottolineare non si è limitato alla sola, peraltro scrupolosa, analisi dei reperti fotografici, ma ha anche proceduto ad analizzare un mezzo simile a quello condotto da "così Controparte_4
da poter ipotizzare, con ragionevole grado di approssimazione, a quale altezza si trovasse
l'impronta impressa sulla parte dx del bauletto coprimotore del motociclo convolto
nell'incidente" (pag. 11 della relazione di c.t.u. deposita il 23.11.2015):
- sul guscio coprimotore del motociclo era presente, come attestato dalle fotografie scattate dai Carabinieri, una striatura in materiale gommoso collocata in posizione immediatamente sovrastante lo squarcio;
18 - sia la traccia gommosa, sia la profonda scalfittura della carrozzeria sono compatibili -meglio, combacianti (pag. 11 c.t.u.)- per disposizione e altezza dal suolo, rispettivamente, con il rivestimento in gomma del paraurti dell'autovettura
Peugeot 206 e con il gancio di traino a questo immediatamente sottostante;
- l'ingrandimento delle fotografie che corredano il rapporto di intervento dei
Carabinieri rivela sia tracce di vernice blu, il medesimo colore della carrozzeria dell'autovettura Peugeot 206 di , sull'indicatore di direzione collocato CP_2
sul bauletto coprimotore del motociclo Piaggio Vespa, sia una piccola striatura sul paraurti dell'autovettura, sia infine del colore biancastro sul gancio da traino, il medesimo che emerge al di sotto della vernice della carrozzeria del motociclo.
Se dunque non risponde a vero che l'autovettura sia rimasta esente da qualsivoglia segno dell'impatto con il motociclo, il riscontro di tracce gommose al di sopra del profondo squarcio della lamiera del guscio che copre il motore del motociclo e di tracce di vernice bianca sul gancio da traino, offre conferma empirica di quanto ragionevolmente affermato dal consulente tecnico riguardo all'attitudine del gancio da traino, per quanto di ridotte dimensioni e non sporgente rispetto alla sagoma del paraurti, a cagionare le conseguenze in concreto accertate.
Ha osservato in particolare il c.t.u. che "potrebbe non essere rilevante quanto sia grande il
gancio di traino o quanto lo stesso fuoriesca dal paraurti dato che sporge da un aggregato
(paraurti) che si deforma elasticamente ancor prima di subire delle deformazioni permanenti.
Questo vuole dire che se il paraurti durante l'urto non subisce deformazioni permanenti
19 ritorna nella posizione originaria. In un paraurti completamente verniciato, anche se la
struttura non subisce deformazioni, si possono vedere dei distacchi di vernice;
nel caso in
oggetto era presente una gomma a protezione dello stesso paraurti che assorbiva l'urto; sulla
stessa era infatti presente una striatura (si vedano le foto riportate in C.T.U. richieste in
originale dal sottoscritto ai CC di Bagheria;
di seguito se ne riporta una). Inoltre, nella stessa
foto si può notare che il gancio di traino presentava un colore biancastro, stesso colore che
emergeva dal bauletto/vano motore della Vespa a seguito dell'incidente" (pagg 4 e 5 dei chiarimenti in risposta alle osservazioni delle parti).
Il solido quadro probatorio acquisito non è scalfito (e in quanto sta per esplicarsi risiedono le ragioni del rigetto del terzo motivo di impugnazione principale e del secondo motivo dell'impugnazione incidentale dei fratelli ): CP_3
- né dalla deposizione della teste , la quale ha confermato di aver sentito un Testimone_2
forte rumore e di aver visto un motociclo entrare in collisione con alcune macchine parcheggiate lungo il lato sinistro della via Lucania, ma ha precisato di non aver visto, perché
impedita la sua visuale dalla posizione rientrata della finestra dell'appartamento della figlia alla quale era affacciata la sera del sinistro, l'intersezione dove è avvenuta la collisione.
Trattasi -all'evidenza- di cosa ben diversa dall'escludere che un contatto tra i mezzi vi sia stato;
- né dalla mancata comparizione di a rendere interrogatorio formale Controparte_4
(condotta di per sé non equivalente a una ficta confessio), atteso che il mezzo istruttorio
20 dapprima ammesso è stato revocato dal Tribunale con ordinanza del 13.10.2017, "alla luce
della documentazione medica prodotta";
- né dalle risposte fornite da in risposta all'interrogatorio formale, munite Controparte_3
di efficacia probatoria solo se integranti confessione, dunque, solo se ammissive di fatti a sé
sfavorevoli;
-né dalla deposizione, che altrimenti alla luce di quanto appuato, può essere definita se non compiacente, della teste , passeggera dell'autovettura condotta da Testimone_1 [...]
e all'epoca dei fatti sua fidanzata, la quale ha negato esservi stato un contatto tra i CP_3
due mezzi.
Deve infine evidenziarsi come nullo sarebbe stato l'apporto della prova per testi con l'ispettore della Polizia Municipale di per la quale hanno insistito gli Controparte_18
appellanti incidentali posto che: è irrilevante la posizione di quiete dell'autovettura CP_3
all'atto dell'arrivo di costui presso l'intersezione teatro del sinistro;
è sostanzialmente incontestato che sia stato proprio costui a suggerire di spostare l'autovettura onde non ostacolare il sopraggiungere dell'autoambulanza; è irrilevante ciò che questi abbia potuto rilevare a occhio nudo in orario serale e in condizioni di illuminazione insufficiente, come descritte nel rilevamento tecnico dei Carabinieri, a fronte dell'approfondita disamina condotta dal consulente tecnico ingrandendo le fotografie scattate dai Carabinieri;
Riparto di responsabilità.
21 Obiettivamente non conforme al complesso delle acquisizioni istruttorie è l'attribuzione esclusiva della responsabilità per l'evento in capo a . Valutati: Controparte_3
- l'assenza di tracce di frenata attribuibili ad alcuno dei mezzi coinvolti;
- l'inserimento della IV marcia sul mezzo a due ruote riscontrato immediatamente dopo lo scontro;
- l'andamento (trasversale), la lunghezza (pari all'intera estensione del bauletto) e la profondità
(un vero e proprio taglio della lamiera) della lesione impressa dal gancio di traino sul guscio coprimotore, quali si ricavano dalla fotografia a pagina 11 della relazione di c.t.u.;
- il moto inerziale successivo all'impatto che ha condotto il motociclo, nonostante l'azione frenante dovuta al contatto con l'autovettura, a urtare contro altri tre veicoli in sosta prima di arrestarsi;
non resta che concludere che procedeva a una velocità di marcia contraria Controparte_4
ai canoni prudenziali predicati dal Codice delle Strada, in quanto non consona alla condizione dei luoghi e di tempo (si era di sera, in condizioni di illuminazione insuficinte, su di una strada di ridotta ampiezza, collocata entro il perimetro di un piccolo centro urbano), e neppure conforme alle prescrizioni dell'art. 145 Cod. Strada che impone ai conducenti all'approssimarsi di un'intersezione di usare massima prudenza e dunque di verificare che non sopraggiungano altri mezzi. Ciò, anche se favoriti dal diritto di precedenza, in particolare dalla segnaletica che impone ad altri lo Stop, non trattandosi di un diritto assoluto, né tale da legittimare una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada.
22 A tal riguardo, proprio valorizzando la peculiare forza probatoria del verbale redatto dai
Carabinieri, deve escludersi che l'intersezione fosse -in termini peraltro del tutto irragionevoli perché destinati a creare un'irrisolvibile condizione di stallo- regolata segnaletica che imponesse lo Stop ai veicoli in transito su entrambe gli assi viari.
Se dunque deve senz'altro rimproverarsi a di non essersi attenuto al segnale Controparte_3
di Stop -che, ai sensi dell'art. 145 comma V Cod. Strada, impone di arrestare completamente la marcia, di accertare l'assenza di veicoli nell'area dell'intersezione da impegnare e di riprendere la marcia soltanto dopo aver appurato che il crocevia non è interessato dal passaggio di alcun altro mezzo-, condotta alla quale deve, in concreto e dunque superata la presunzione posta dal II comma dell'art. 2054 c.c., attribuirsi rilievo preponderante, stimabile nella misura del 80%, neppure la condotta di può dirsi esente da profili di Controparte_4
imprudenza e negligenza, i quali hanno concorso a determinare l'evento per il restante 20%.
Non deve invero dimenticarsi che la distribuzione dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto domande risarcitorie dipendenti da sinistri stradali, come disegnata dal combinato disposto degli artt. 2697 e 2054 comma II c.c., per ripetuto insegnamento giurisprudenziale, fa sì che la dimostrazione del comportamento colposo di uno dei due conducenti non esoneri l'altro dalla dimostrazione di essere esente nel concreto da responsabilità. “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla
valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due
conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti
23 accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di
comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare
il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso. (Cass. civ.,
8/1/2016, n. 124 e, in senso conforme, Cass. Civ., 11/6/1997 n. 5250).
Conclusivamente, in accoglimento del II motivo di impugnazione principale e di parte del III
motivo dell'impugnazione incidentale dei congiunti , e in applicazione della regola CP_3
espressa dal I comma dell'art. 1227 c.c., il risarcimento in favore dell'infortunato deve essere proporzionalmente ridotto onde tenere conto della sua partecipazione colposa al verificarsi dell'evento dannoso.
Alcuna altra decurtazione può essere invece operata, sempre a termini dell'art. 1227 c.c., non ricorrendo riscontri probatori all'assunto degli appellanti e Parte_1 CP_3
riguardo al mancato uso del casco di sicurezza da parte del conducente del veicolo a due ruote e neppure inoppugnabili evidenze medico-scientifiche utili ad affermare che il corretto uso del presidio di sicurezza avrebbe attenuato e, in caso positivo in che misura, le conseguenze lesive del sinistro. Al contrario, il consulente tecnico medico legale nominato nel primo grado di giudizio ha riferito che il tipo di trauma encefalico, ad eziologia concussiva (dunque da scuotimento dell'encefalo entro la scatola cranica) e non discendente da trauma diretto,
avrebbe potuto verificarsi anche in caso di uso del casco.
Controparte_19
24 Delle conseguenze lesive, patrimoniali e non patrimoniali, determinate dal sinistro e dei criteri di liquidazione del pregiudizio occorre ora trattare.
Danno non patrimoniale da compromissione della qualità della relazione parentale.
Il danno da lesione del rapporto parentale è un peculiare profilo di danno non patrimoniale riconosciuto ai familiari di colui che, a seguito di un fatto illecito, abbia subito lesioni personali gravi, tali da arrecare dolore e pena ai parenti e da incidere in senso peggiorativo sulle abitudini di vita dei componenti della famiglia.
E' consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può
competere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale,
sempre che concretamente accertato, non ostandovi il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, traducendosi in un allargamento del novero dei soggetti pregiudicati con affiancamento di vittime secondarie alla vittima primaria.
L'accertamento di simile pregiudizio non discende dall'applicazione di metodi scientifici o da rilevazioni cliniche, ma si ritrae da indizi e presunzioni che "anche da soli, se del caso,
possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (Cass. n. 8546 del 2008), ove idonei a rivelare la sofferenza soggettiva dei congiunti, lo sconvolgimento delle abitudini di vita o il deterioramento della qualità delle relazioni affettive. "Il danno non patrimoniale, consistente
nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve
25 dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento
a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
delle ricadute della condotta" (Cass. Civ. n. 2788/2019).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, la Suprema Corte ha di recente ribadito che
"il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale
sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo
o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per
presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima
ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano
per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun
"limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa
sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano
particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)" (Cass. 17.5.2023 n. 13540, in motivazione).
Si comprende allora come, definitivamente archiviata la configurabilità di danni in re ipsa, il riconoscimento del diritto si giochi su un piano squisitamente probatorio, dovendo il congiunto, in ossequio al principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., dimostrare, anche solo in via presuntiva -nel difetto di un rapporto gerarchico tra i mezzi di prova-, di essere stato personalmente leso dalla condizione del proprio familiare, così da aver subito un pregiudizio di natura non patrimoniale, "ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e
26 dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in
quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria" (ancora Cass. 17.5.2023 n.
13540).
E' bene poi ulteriormente precisare che la non convivenza tra i congiunti, circostanza di fatto comune e sostanzialmente fisiologica nella vita delle persone adulte, le quali tendono a formare autonomi nuclei familiari, non è direttamente incidente sulla permanenza dei legami affettivi e non consente dunque di affermare che i familiari, sol perché non più conviventi,
non siano significativamente colpiti dai gravi danni alla persona e dalle sofferenze patite dallo stretto congiunto. Se è vero, dunque, che la presunzione di afflittività è maggiormente radicata in ipotesi di convivenza tra i familiari, la cessazione della convivenza non attesta necessariamente il contrario, cioè l'assenza di sofferenza, potendo "al più incidere sulla
componente dinamico relazionale, ma non certo, di per sé, eliminarne la sofferenza morale
pura" (Cass. 17.5.2023 n. 13540).
Applicando tali coordinate al caso concreto e considerato che le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Roma contemplano un apposito criterio equitativo di liquidazione del "danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni" costruito mediante un sistema a punti che consente di ponderare e valorizzare numerosi fattori tutti obiettivamente incidenti sulla quantificazione del pregiudizio -quali l'età della vittima primaria al momento del sinistro e quella di ciascuno dei congiunti, il rapporto di parentela, il grado di invalidità permanente residuato in capo all'infortunato, la duplice componente di sofferenza interiore e alterazione delle abitudini di
27 vita dei familiari- criterio che, per livello di analiticità e ragionevolezza dei presupposti,
questa Corte condivide, si liquida:
- in favore di ciascuno dei genitori l'importo, computato ai valori monetari correnti,
di € 41.354,50 ottenuto moltiplicando il punto base di € 3.474,00 previsto per la sola componente morale soggettiva (nel concreto agevolmente ricollegabile, in forza di presunzioni, al danno psichico subito da e al corteo Controparte_4
sintomatologico che vi si accompagna, quale l'alterazione del tono dell'umore, lo stato di frequente irritabilità, l'aggressività verbale, di cui hanno riferito tanto il consulente d'ufficio, tanto il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni),
non anche della ulteriore componente dinamico-relazionale in difetto di allegazione, ancor prima che di prova, dell'assolvimento di compiti di diuturna assistenza in favore del figlio tale da determinare un peggioramento delle relazioni di vita esterna, per 31 (20 punti assegnati per la relazione genitori-figli, 8 punti per l'età di all'epoca del sinistro, 3 punti per l'età dei genitori alla Controparte_4
medesima data); demoltiplicando il risultato per 0,8 onde tenere conto dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;
applicando la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente residuata all'infortunato (60%); infine abbattendo il risultato del 20 % onde considerare la partecipazione colposa di alla Controparte_4
verificazione dell'evento dannoso. L'importo così liquidato non comprende l'ulteriore componente di danno rappresentata dal ritardo con il quale il credito
28 risarcitorio è riconosciuto e soddisfatto, ristorata dall'attribuzione al danneggiato degli interessi moratori. In conformità a un consolidato insegnamento della
Suprema Corte, tali interessi sono da computarsi al saggio legale sulla sorte anno per anno rivalutata. Poiché la liquidazione, come già chiarito è stata operata ai valori monetari correnti, si rende necessario devalutare l'importo al dì del fatto per poi rivalutarlo anno per anno, su tali cifre intermedie conteggiando, con la medesima cadenza temporale, anche gli interessi da tardato pagamento. Sviluppati
i calcoli in conformità a quanto esposto, si perviene alla data odierna al risultato di
€ 48.409,50, di cui € 7.055,00 per interessi (equitativamente arrotondati);
- in favore dei fratelli e l'importo, per ciascuno, di € CP_8 Controparte_9
24.179,00, ottenuto moltiplicando il punto base di € 3.474,00 previsto per la sola componente morale soggettiva, difettando anche e maggiormente per costoro, non più conviventi con il nucleo familiare d'origine, l'allegazione dell'assolvimento di compiti di assistenza e cura in favore del fratello, per 29 (15 punti assegnati per la relazione tra fratelli, 8 punti per l'età di all'epoca del sinistro, 6 Controparte_4
punti per l'età dei fratelli alla medesima data); demoltiplicando il risultato per 0,5
onde tenere conto dei numero dei fratelli;
applicando la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente residuata all'infortunato (60%); infine abbattendo il risultato del 20% onde tener conto della partecipazione colposa di
[...]
alla verificazione dell'evento dannoso. Computati gli interessi moratori in CP_4
29 conformità al criterio sopra esposto, si perviene alla data odierna al risultato di €
28.304,00, di cui € 4.125,00 per interessi (equitativamente arrotondati);
- in favore di l'importo di € 25.012,80, ottenuto Controparte_7
moltiplicando il punto base di € 3.474,00 previsto per la sola componente morale soggettiva per 30 (15 punti assegnati per la relazione tra fratelli, 8 punti per l'età di all'epoca del sinistro, 6 punti per l'età della sorella alla medesima Controparte_4
data); demoltiplicando il risultato per 0,5 onde tenere conto dei numero complessivo dei fratelli;
applicando la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente residuata all'infortunato (60%); infine abbattendo il risultato del 20% onde tener conto della partecipazione di alla verificazione Controparte_4
dell'evento. Computati, infine, gli interessi moratori in conformità al criterio sopra esposto, si perviene alla data odierna al risultato di € 29.279,80, di cui € 4.267,00
per interessi (equitativamente arrotondati);
Danno non patrimoniale da invalidità permanente.
La personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale nella misura del 15% riconosciuta dal primo giudice offre adeguato e compiuto ristoro alle sofferenze fisiche e psichiche risentite da nella loro effettiva consistenza. Tale percentuale offre, in particolare, Controparte_4
corretta valutazione dell'incidenza che il danno psichico è destinato a produrre sulla creazione e sul mantenimento di relazioni interpersonali, sociali e affettive.
30 Inidonee a dimostrare un quid di peculiare nelle conseguenze afflittive in concreto residuate alle menomazioni riportate sono invece le deposizioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
, amici di , i quali hanno riferito che questi ha cessato alcune attività
[...] Controparte_4
prima condotte -tuttavia non in modo professionale-, quali la partecipazione a raduni motociclistici o la pratica di attività sportive come lo sci nelle stazioni sciistiche siciliane o la frequentazione di una palestra. Trattasi tuttavia di rinunce e preclusioni generalmente e statisticamente rientranti tra le conseguenze connesse a un grado di invalidità permanente molto elevato (60%) quale quello risentito dall'infortunato. Respinto il terzo motivo di impugnazione incidentale dei congiunti , deve dunque confermarsi la determinazione CP_4
del risarcimento operata dal Tribunale in € 629.765,30. Ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'importo deve, tuttavia, essere ridotto del 20% onde epurare il risarcimento da quanto direttamente imputabile al concorso colposo del danneggiato. Compete pertanto ad Controparte_4
l'importo di € 503.812,24.
Danno non patrimoniale da inabilità temporanea.
Il Tribunale ha riconosciuto ad la complessiva somma di € 10.290,00 quale Controparte_4
posta liquidatoria del danno da inabilità temporanea -la cui durata è stata stimata dal c.t.u.,
senza che alcuna delle parti abbia mosso rilievi, in 90 giorni di I.T.A. e 30 giorni di I.T.P. al
50%- applicando il punto base pari a € 98,00. Tuttavia, il periodo di degenza successivo al sinistro è stato, soprattutto nella fase inziale di degenza ospedaliera, particolarmente gravoso per il danneggiato, il quale è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in stato di coma,
31 fino al 12 giugno 2010, ed ulteriormente ricoverato dal 14 giugno al 10 settembre 2010 nel reparto di riabilitazione. Una volta dimesso ha poi effettuato regolari visite ambulatoriali per problematiche psichiche presso il CSM 6 Ambulatorio di Bagheria. Un simile vissuto sorregge la pretesa di alla personalizzazione anche della componente Controparte_4
temporanea del danno medicalmente accertabile, la cui misura può essere equamente determinata nella medesima percentuale del 15% adoperata per il danno biologico da invalidità permanente. In accoglimento del secondo motivo dell'impugnazione incidentale dei congiunti , la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale da inabilità CP_4
temporanea deve quindi essere rideterminata in € 9.466,80, importo ottenuto maggiorando del 15% quanto già liquidato dal Tribunale (10.290 + 15% = 11.833,50) ed abbattendo il risultato del 20% (11.833,50 – 20% = 9.466,80) onde tener conto della partecipazione colposa di alla verificazione del sinistro. Controparte_4
Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
Il quarto motivo dell'appello incidentale di è parzialmente meritevole di Controparte_4
accoglimento.
Lamenta l'infortunato che il Tribunale, quantificando il danno da compromissione della capacità lavorativa specifica in funzione della retribuzione percepita dall'attore nell'anno antecedente al sinistro (come risultante dal CUD e dalla busta paga prodotte in primo grado)
anziché con il criterio residuale del triplo della pensione sociale, avrebbe mortificato le legittime pretese dell'attore, posto che l'esiguo reddito prodotto in quell'unico anno non
32 esprimeva la reale capacità lavorativa della vittima, e contestualmente violato l'art. 137 III
comma cod. ass. priv là ove, in presenza di redditi saltuari, prevede che il risarcimento non possa essere inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale. Sostiene, in dettaglio, di non aver "prodotto redditi prima dell'incidente stradale, ad eccezione di quanto risulta dalla
documentazione che ha prodotto (buste paga, Cud, certificazione del centro per l'impiego di
Bagheria). La fattispecie si inquadra pertanto nell'ipotesi in cui la vittima del sinistro stradale
ha un reddito da lavoro assimilabile al saltuario” (pag. 46 appello incidentale). Una simile prospettazione presenta profili di novità rispetto alle allegazioni difensive di primo grado in cui i documenti sopra elencati erano stati offerti a supporto dell'assunto che le lesioni riportate avevano determinato la totale compromissione della capacità di proseguire l'attività lavorativa specifica svolta prima del sinistro ( è certificato lavorava come operaio Controparte_4
specializzato nell'istallazione di impalcature metalliche per la costruzione di edifici di grandi dimensioni) ed era stato puntualizzato che questi "si stava avviando allo svolgimento di tale
professione e ne aveva appreso le tecniche di lavoro, tanto che era stato pure assunto con
regolare contratto di lavoro ed era in attesa di concludere un ulteriore contratto molto
remunerativo, in considerazione della capacità lavorativa specifica acquisita" (pag. 5
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La doglianza modificata in appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. essendo stati dedotti nuovi elementi che hanno determinato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto
33 azionato sì da integrare, in definitiva, una pretesa intrinsecamente diversa da quella fatta valere in primo grado, sulla quale non ha avuto corso, in quella sede, il contraddittorio.
Con il medesimo motivo, l'appellante lamenta altresì il vizio di motivazione della sentenza per non avere il Tribunale esplicitato il criterio utilizzato per giungere a quantificare in €
180.000,00 il ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Al fine di quantificare la perdita di capacità lavorativa specifica la formula di calcolo, di recente messa a punto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (che si ritiene di adottare in quanto offre più accurata e attendibile stima della capitalizzazione della rendita futura rispetto alle vetuste tabelle dell'Inail e alle non più attuali tabelle elaborate nel
1989 dal CSM) è la seguente: Reddito annuo x Coefficiente di capitalizzazione x Perdita della capacità lavorativa specifica in percentuale – Scarto tra la vita fisica e quella lavorativa tarato in funzione del sesso della persona infortunata. Il coefficiente indicato nelle Tabelle del
Tribunale di Milano 2024 in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30 anni)
e della prospettiva di vita lavorativa dello stesso (37 anni) è pari 31,34. Pertanto, il calcolo è
il seguente 9.600,00 x 31,34 (=300.864,00) x 0,6 – 33,3 = € 180.485,10. Il risultato così
ottenuto, sostanzialmente confermativo dell'esito dei conteggi svolti dal primo Giudice, deve essere decurtato del 20%, onde tener conto della partecipazione colposa di Controparte_4
alla produzione dell'evento lesivo, e si riduce a € 144.388,08.
Danno patrimoniale per spese di assistenza legali in fase stragiudiziale.
34 Il quinto motivo di appello incidentale dei congiunti merita accoglimento. Le spese CP_4
di assistenza costituiscono, invero, danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.) e rappresentano, dunque, una componente del danno suscettibile di riconoscimento, sostanziandosi in qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (Cass. Civ. n. 6422/2017). La quantificazione,
ove difetti dimostrazione della fatturazione a opera del difensore, deve operarsi sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 e sue successive modifiche. Deve invero prestarsi adesione all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in tema di responsabilità civile
da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo
favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole,
ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno
emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c. c."
(Cass. Civ. n. 26368/2022). Nel caso in esame, poiché dal carteggio in atti (fax, pec, richiesta di accesso agli atti) risulta comprovata l'attività stragiudiziale svolta dal legale di
[...]
, deve essere riconosciuto il diritto di quest'ultimo alla refusione delle spese legali CP_4
stragiudiziali. In applicazione del D.M. 55/2014, il compenso professionale per l'attività
stragiudiziale in concerto documettaa prima dell'avvio del giudizio è pari a € 6.457,00, somma che, abbattuta del 20% ex art. 1227 c.c., si riduce a € 5.165,60.
Detrazione delle somme corrisposte dalla compagnia di assicurazioni.
35 Il 20.6.2013, prima dell'avvio del giudizio, ha corrisposto Controparte_10
all'infortunato l'importo di € 250.000,00 che, accettato in acconto, deve essere portato a decomputo dalle somme qui liquidate. Con riguardo alla tecnica attraverso cui tale operazione deve essere eseguita, il Tribunale ha esplicato doversi procedere in ossequio all'insegnamento impartito da Cass. n. 6357/2011, ovvero devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio sia l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo;
sulla differenza residua, gradatamente rivalutata anno per anno, computando, infine, gli interessi. Gli
appellanti non contestano la correttezza del metodo (di recente ribadita da Cass. civ., sez. III,
20/4/2017, n. 9950), che deve dunque essere replicato anche in questa sede, ma chiedono siano esplicitati i calcoli.
Considerato che
l'importo complessivamente dovuto ad
[...]
ammonta, ai valori monetari correnti alla data della sentenza di primo grado, ad euro CP_4
685.567,89 [così conteggiati: danno non patrimoniale € 513.279,04 (503.812,24 + €
9.466,80); danno patrimoniale: € 144.388,08 per danno alla capacità lavorativa specifica +
€ 22.735,17 (€ 28.418,96 già riconosciuto in sentenza, con statuizione non gravata da impugnazione, ridotto del 20%) per rimborso spese sanitarie documentate + € 5.165,60 per spese di assistenza legale stragiudiziale], deve dapprima procedersi a devalutare tale importo dalla data della pronunzia di primo grado (gennaio 2019) a quella di verificazione dell'evento
(19 maggio 2010). Si ottiene il risultato di € 625.518,15. Alla medesima data (muovendo a ritroso da giugno 2013) deve essere quindi devalutato anche l'acconto corrisposto dalla compagnia di assicurazioni, pervenendosi al risultato di € 232.991,61. Detratto dal primo
36 importo (minuendo), il secondo (sottraendo), si ottiene la differenza di € 392.526,54. E' questa la base di calcolo (corrispondente alla sola sorte capitale non soddisfatta, ovvero considerata al netto dell'acconto ricevuto, alla data del sinistro) alla quale devono ora applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi, computai al saggio legale sulla sorte anno per anno rivalutata, con decorrenza dalla dì del fatto sino a oggi. Il risultato finale, espressivo dell'importo ancora dovuto dai responsabili dell'evento e dal loro assicuratore, è pari a €
595.954.92, di cui € 509.106,92 per sorte capitale rivalutata ed € 86.848,00 per interessi,
(equitativamente arrotondati).
OBBLIGHI INDENNITARI
Obbligo di di tenere indenne il conducente del veicolo, Parte_1 [...]
. CP_3
In accoglimento del quinto motivo di impugnazione incidentale, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di , Controparte_3
conducente dell'autoveicolo assicurato con già Controparte_1 Controparte_10
a essere mantenuto indenne, al pari di , proprietaria del mezzo, dalle CP_2
conseguenze risarcitorie generate dall'evento. Rilevato che tra le parti non è controverso che l'assicurazione RCA stipulata da per il veicolo Peugeot 206 tg. BN642YF CP_2
coprisse anche i danni causati a terzi dal conducente diverso dal proprietario, va osservato che non ha contestato il rapporto di assicurazione intercorrente con CP_1 CP_1 [...]
, né ha mai sosotenuto -nel primo grado di giudizio e neppure in replica allo CP_2
37 specifico motivo di impugnazione- che l'assicurazione offrisse garanzia solo al proprietario del veicolo e non anche al conducente, qualora diverso dal primo.
Obbligo di di tenere indenne dalle spese sostenute per Parte_1 CP_20
resistere in giudizio.
Il Tribunale ha correttamente posto le spese processuali sostenute da a carico CP_2
di disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. Controparte_10
133 D.P.R. 115/2002, data l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello stato. A termini dell'art. 1917 c.c., invero, le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato devono essere poste a carico dell'assicuratore. Sul punto la Corte di Cassazione
ha chiarito che tra le spese che l'assicurato può essere chiamato a sostenere nell'ipotesi di commissione di un fatto illecito rientrano le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è
tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa;
le spese di resistenza, sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti;
le spese di chiamata in causa,
sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore. Fermo restando che queste non erano in concreto necessarie, posto che i danneggiati, titolari di azione diretta verso l'assicuratore, avevano già convenuto in giudizio la compagnia di assicurazioni, sono invece di certo dovute le spese di resistenza, che, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte,
"non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus
delle spese di salvataggio in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed
all'assicuratore… […] la rifusione delle spese di resistenza costituisce, ex art. 1374 c.c., un
38 effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile.» (Cass. Civ. n.
6716/2024).
SPESE LITE
Avuto riguardo all'esito del giudizio, mentre in ragione della reciproca soccombenza,
ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra i congiunti da una parte, e, ancora, CP_4 Parte_1
CP_
e dall'altra, la soccombenza della compagnia di assicurazioni rispetto Controparte_3
ai propri assicurati ne giustifica la condanna al pagamento delle sese del giudizio di appello,
liquidate, in funzione del parametri medi indicati dal d.m. n 147/2022 per le cause di valore indeterminabile in € 8.400,00 -di € 2.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva ed € 3.400,00 per la fase decisionale-, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Di tali spese, in ossequio al disposto dell'art. 133 D.P.R. n. 115
del 2002, deve essere disposto il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza n. 106 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 30.1.2019, appellata da di seguito fusasi per in corporazione in , con atto Controparte_1 Parte_1
di citazione notificato a , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , nonché a e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7 CP_2
il 12.2.2019, nonché in via incidentale da e Controparte_3 CP_2 CP_3
39 e ancora, sempre in via incidentale, da CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , : Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7
- condanna, , e , in solido tra Controparte_3 CP_20 Parte_1
loro, al pagamento di:
€ 48.409,50, ciascuno, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore di e Controparte_5 [...]
; CP_6
€ 28.304,00, ciascuno, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore e Controparte_9 CP_8
;
[...]
€ 29.279,80, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente denunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore di;
Controparte_7
ridetermina in € 595.954.92, alla data odierna, l'importo per cui è condanna a carico solidale di , e e in favore di;
Parte_1 Controparte_3 CP_20 Controparte_4
condanna a tenere indenne da quanto per sorte, Parte_1 Controparte_3
interessi e spese è stato condannato a corrispondere a Parte_6
, , , ; Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7
compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 CP_7
40 e e , nonché nei rapporti tra i primi e CP_6 CP_2 Controparte_3 [...]
; Parte_1
condanna , alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_2 CP_3
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.400,00, come specificato
[...]
in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
disponendo, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, che il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
Visti gli art. 59 e 60 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, indica in e CP_2 Controparte_3
la parte obbligata al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro, da prenotare a debito.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 11 luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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