CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 28 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 777/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1
c.f. , con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv. dagli avv. Alessandro Doa, c.f. (pec avv.alessandro.- C.F._1 E
, fax 0706009621) e Mariantonietta Piras, c.f. Email_1
[...]
(pec t), appartenenti C.F._2 Email_3 all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato, presso l'ufficio legale dell'ente in Cagliari via Delitala 2– appellante
CONTRO
, contumace- Appellata Controparte_1
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici lavoratori agricoli- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2077 pronunciata il 27 ottobre 2023
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'avverso ricorso con vittoria Pt_1 di spese e competenze di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, Controparte_1 premessa la propria qualità di bracciante agricola iscritta agli elenchi del comune di residenza, lamentava che l aveva cancellato le 102 giornate iscritte nel Pt_1
2015 per rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Sanfilippo Salvatore, riconoscendogliene solo 34. Chiedeva la condanna dell a reiscrivere il Pt_1 rapporto nella sua interezza.
Nella resistenza dell espletata prova per testi, con sentenza n° 2077 Pt_1 pronunciata in data 27 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando l a rimborsare le spese alla attrice. Pt_1 N° 777/23 r.g.l.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 6 novembre 2023. Pt_1
Nella contumacia della , acquisiti documenti, depositate note di Controparte_1 trattazione scritta entro il 28 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma 5, secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è stato consegnato tempestivamente in data 10 novembre
2023 all'indirizzo pec corrispondente a quello Email_4 dichiarato in primo grado dal difensore della . Non essendosi Controparte_1 quest'ultima costituita, ne va dichiarata la contumacia.
Il tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della cancellazione, pubblicata dal 15 settembre al 3 ottobre 2016 nel secondo elenco di variazione sul sito internet dell'istituto, osservando che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo è stato rispettato perché la vi aveva provveduto già il 5 ottobre. Constatato che Controparte_1
l non ha adottato alcun provvedimento entro i novanta giorni, il tribunale ha Pt_1 considerato che il termine di 120 giorni dal silenzio rifiuto scadesse il 27 maggio
2017, rilevando che la lavoratrice aveva iniziato l'azione giudiziaria il 12 maggio.
Questa Corte ha rilevato con l'ordinanza dell'8 luglio 2024 che il tribunale sembra avere calcolato il termine iniziale dal 27 ottobre 2016, data della ricevuta piuttosto che dal 5 ottobre, data che lo stesso tribunale individua come Pt_1 giorno della presentazione del ricorso amministrativo. L invitato a chiarire Pt_1 sul punto, con le note di trattazione scritta depositate il 19 luglio 2024, ha chiarito che la data 27 ottobre 2016 si riferiva alla delega a trasmettere conferita al difensore della . Ovviamente la presentazione del ricorso non Controparte_1 poteva che seguire temporalmente tale delega, e risulta dunque confermato che il dies a quo è il 27 ottobre. I novanta giorni di spatium deliberandi consentiti all scadevano perciò il 25 gennaio 2017 e i successivi centoventi il 25 maggio Pt_1
2017.
L'appello è dunque infondato riguardo alla questione preliminare.
L appella tuttavia anche nel merito. Il tribunale ha ritenuto affidabili le Pt_1 deposizioni dei testimoni che "senza apparente contraddizione, hanno confermato sia l'esistenza sia la natura onerosa del rapporto", e le ha considerate prevalenti sul verbale formato dagli ispettori perché si fonderebbe solo su loro deduzioni. Pt_1
L ha buon gioco a ribaltare il ragionamento. Pt_1
In primo luogo, riguardo ai testimoni, anche richiamando precedenti di questa
Corte, ha lamentato come il tribunale abbia omesso di considerare che i testimoni escussi avevano un interesse convergente a fare risultare la genuinità dell'intero impianto aziendale, con conseguente necessità di un vaglio particolarmente
Pag. 2 di 3 N° 777/23 r.g.l.
attento con puntuale valorizzazione di tutti gli elementi di segno contrario.
L'istituto segnala dunque che il teste ha reso dichiarazioni lacunose Tes_1 sulla durata del rapporto di , e il teste addirittura nemmeno Controparte_1 Tes_2 conosceva la appellata.
Sotto altro aspetto, l argomenta sulla serietà dell'impianto risultante dal Pt_1 verbale ispettivo che, lungi dal basarsi esclusivamente su deduzioni, reca notizia di fatti caduti sotto la diretta percezione degli ispettori, e dei quali questa Corte ha avuto già modo di occuparsi in altri giudizi intentati da sedicenti dipendenti della ditta Sanfilippo Salvatore. Emerge in particolare che questi, dopo avere dichiarato di avere assunto dipendenti per appena 127 giornate nel 2011, nessuna nel 2010 e
2013, e 482 (solo cinque dipendenti) nel 2012, all'improvviso, e senza offrire alcuna giustificazione, ha assunto 17 dipendenti per 1386 giornate nel 2014 e addirittura 21 dipendenti per 1.677 giornate nel 2015, a fronte di ricavi di soli
64.609,00 euro nel 2014, scesi a 45.028,00 nel 2015 in assenza di dichiarazioni iva e nella costante omissione del pagamento dei contributi per i dipendenti dichiarati. Nel primo sopralluogo non è stata inoltre riscontrata la presenza di animali ma solo di colture ad olivo e a nocciolo per le quali, pur considerando la notevole estensione del terreno, il numero di giornate dichiarate è spropositato.
Non una parola l'appellato ha speso per confutare questi dati che, al contrario di quelli provenienti dalle deposizioni dei colleghi, sono puntuali e convergenti.
L'appello è dunque fondato. Le spese seguono la soccombenza. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. In questo caso si può ritenere che il valore sia quello minimo, inferiore dunque ai 26.000,01 euro che farebbe scattare il quarto scaglione. Vanno tuttavia applicati i minimi tariffari per l'evidente semplicità della controversia.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul-
l'appello proposto con ricorso depositato il 6 novembre 2023 dall
[...] contro , avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2077 pronunciata in data 27 ottobre
2023, dichiara la contumacia della appellata, accoglie l'appello rigettando le domande di quest'ultima e condannandola a rimborsare all le spese di lite, Pt_1 liquidate in 2.697,00 euro quanto al primo grado e 2.906,00 euro per l'appello, tutte oltre accessori di legge e contributo unificato versato.
Messina 29 gennaio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 3 di 3