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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. RT EN Presidente
- Dr. LO LB Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6948/2025, introdotta da
TRA
OMA (RM), 24/07/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
UBALDI PATRIZIA;
E
(RO (RM), 12/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CAMILLO AMBRA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/06/1997 in
RO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1997, atto 00374, parte 2, serie A05), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda sita Roma (RM), Via Nuxis n. 77, int. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella disponibilità esclusiva della CP_1 stessa, che ci vivrà con i figli maggiorenni e Per_1 Per_2
C) il sig. , che si è già da tempo allontanato dalla casa coniugale, non vi farà Pt_1 più rientro, avendo già provveduto al ritiro di tutti i suoi beni ed effetti personali;
D) il sig. ha infatti già anche effettuato il cambio di residenza, avendo Pt_1 acquistato altro immobile;
E) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pt_1 CP_1 mese, a partire da giugno 2025, a mezzo bonifico, la somma complessiva di €. 350,00, a titolo di mantenimento della stessa, il tutto con rivalutazione annua secondo gli indici
ISTAT come per legge;
F) il sig. , qualora il figlio - maggiorenne ma allo stato ancora non Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente - non venga assunto presso la Società dove, come sopra già spiegato, è in attesa di essere assunto, si impegnerà a continuare a far prestare allo stesso servizio di collaborazione, adeguatamente retribuito, presso la sua azienda;
G) i ricorrenti, qualora il figlio - maggiorenne ma allo stato ancora non Per_2 economicamente autosufficiente - non venga assunto presso la Società dove, come detto, è in attesa di essere assunto, provvederanno, ciascuno nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito nel Protocollo emanato dal Tribunale di Roma in materia;
H) i ricorrenti si impegnano a provvedere, entro la prima udienza di comparizione delle parti, alla chiusura del conto corrente ancora cointestato presso;
CP_2
I) ciascun ricorrente rimarrà proprietario esclusivo dell'immobile ad oggi allo stesso intestato così come rimarrà proprietario delle autovetture ad oggi allo stesso intestate, non avendo così più le parti nulla a che pretendere l'una dall'altra; L) ciascun ricorrente conserverà altresì le somme ad oggi in essere sul conto corrente allo stesso esclusivamente intestato;
M) spese compensate”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (RO (RM), Parte_1
24/07/1970) e (RO (RM), 12/12/1970), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 07/06/1997 in RO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1997, atto 00374, parte 2, serie A05), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO LB RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. RT EN Presidente
- Dr. LO LB Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6948/2025, introdotta da
TRA
OMA (RM), 24/07/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
UBALDI PATRIZIA;
E
(RO (RM), 12/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CAMILLO AMBRA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/06/1997 in
RO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1997, atto 00374, parte 2, serie A05), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda sita Roma (RM), Via Nuxis n. 77, int. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella disponibilità esclusiva della CP_1 stessa, che ci vivrà con i figli maggiorenni e Per_1 Per_2
C) il sig. , che si è già da tempo allontanato dalla casa coniugale, non vi farà Pt_1 più rientro, avendo già provveduto al ritiro di tutti i suoi beni ed effetti personali;
D) il sig. ha infatti già anche effettuato il cambio di residenza, avendo Pt_1 acquistato altro immobile;
E) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pt_1 CP_1 mese, a partire da giugno 2025, a mezzo bonifico, la somma complessiva di €. 350,00, a titolo di mantenimento della stessa, il tutto con rivalutazione annua secondo gli indici
ISTAT come per legge;
F) il sig. , qualora il figlio - maggiorenne ma allo stato ancora non Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente - non venga assunto presso la Società dove, come sopra già spiegato, è in attesa di essere assunto, si impegnerà a continuare a far prestare allo stesso servizio di collaborazione, adeguatamente retribuito, presso la sua azienda;
G) i ricorrenti, qualora il figlio - maggiorenne ma allo stato ancora non Per_2 economicamente autosufficiente - non venga assunto presso la Società dove, come detto, è in attesa di essere assunto, provvederanno, ciascuno nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito nel Protocollo emanato dal Tribunale di Roma in materia;
H) i ricorrenti si impegnano a provvedere, entro la prima udienza di comparizione delle parti, alla chiusura del conto corrente ancora cointestato presso;
CP_2
I) ciascun ricorrente rimarrà proprietario esclusivo dell'immobile ad oggi allo stesso intestato così come rimarrà proprietario delle autovetture ad oggi allo stesso intestate, non avendo così più le parti nulla a che pretendere l'una dall'altra; L) ciascun ricorrente conserverà altresì le somme ad oggi in essere sul conto corrente allo stesso esclusivamente intestato;
M) spese compensate”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (RO (RM), Parte_1
24/07/1970) e (RO (RM), 12/12/1970), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 07/06/1997 in RO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1997, atto 00374, parte 2, serie A05), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO LB RT EN