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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Ripetizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di indebito per NASPI pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3081/2025 R.G. N. 3081/25
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 14.10.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Ripetizione di indebito per NASPI”; N. _______________ e vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. F. Fortunato del REPERTORIO Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________
n. 119/2025 R.B. Prev. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
Ricorrente
Discusso nel termine del 14.10.2025 e con scambio di note scritte
, in persona del art. 127 ter cpc Parte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Deposito minuta Per_1
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura _________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3081/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 14.10.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 16.05.2025, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava i provvedimenti dell' in data 06.02.2023 e in data 13.11.2024, coi quali l' CP_1 [...]
chiedeva ad essa ricorrente la restituzione della somma di CP_2
euro 924,22, indebitamente percepita sull'indennità NASPI;
quindi, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero disposto dall' con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente trattenute e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 14.10.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere CP_1
riesaminato la pratica in questione, ha accolto la domanda in via di autotutela e ha annullato l'indebito (cfr. all. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo del
Giudizio n. 3081/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 resistente ). Pt_2
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell' in via di CP_1
autotutela, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in CP_1
favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, in quanto l'accoglimento della domanda in autotutela è stato effettuato dall' solo Pt_2
successivamente all'instaurazione del contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_1
16.05.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 21,50 per spese vive ed euro 450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 14.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3081/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1