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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2528/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento vertente
tra
CF , rappresentato e difeso, dall'Avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Amirante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C. V. Via Mazzocchi
45 -domicilio eletto-
attore
CONTRO
in S. Maria C.V. “CAM 52”, sito al Corso Aldo Moro Controparte_1
n.52, in persona dell'amministratore p.t. rappr.to e difeso dall'avv. Giovanni Leuci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C V Traversa Mario Fiore Pal.
Aversano 32 – domicilio eletto-
convenuto
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni
Per il convenuto : come da comparsa di costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 181 /2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del , con il quale si è ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 8388,18 oltre interessi per il mancato pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'intero edificio condominiale.
Con la spiegata opposizione il ha contestato nel merito il credito ingiunto Parte_1
deducendo : la carenza del potere di firma del direttore dei lavori e del collaudatore Part amministrativo nella sottoscrizione del (e del certificato di pagamento) oggetto della ingiunzione di pagamento;
l' aumento non autorizzato di talune voci dei costi rispetto al computo metrico allegato al capitolato d'appalto approvato dai condomini.; infine la insussistenza dei presupposi di legge per l'emissione della ingiunzione di pagamento
Sulla scorta delle predette argomentazioni parte opponente ha chiesto la revoca decreto ingiuntivo n°181/16 emesso dal Tribunale di S Maria C V con vittoria sulle spese di lite
Si è regolarmente costituto il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. che, contestate le deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione il Tribunale concedeva i termini ex art 183 6 comma cpc all'esito dei quali, ritenuta la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, l'opponente provvedeva a corrispondere l'importo ingiunto , della circostanza ne dava atto parte opposta alla udienza del 18.4.18.
Dopo alcuni rinvii e cambio di giudice istruttore, la presente controversia è stata assegnata allo pag. 2/8 scrivente che alla udienza del 13.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che l'opponente ha provveduto a versare al condomino opposto la sorte dedotta Parte_1
nella ingiunzione oggetto del presente giudizio ad esclusione delle spese liquidate per la fase monitoria.
In tal modo è stato dedotto in giudizio un fatto estintivo della obbligazione posta a base della richiesta azionata con il procedimento monitorio .
Orbene , nel procedimento monitorio, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto, l'eventuale causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere ed il decreto opposto va revocato.
Parimenti, anche nel caso in cui risulti, anche parzialmente, fondata un'eccezione di pagamento del debito, come nel caso in esame, pur se avvenuto in un momento posteriore all'emissione del decreto, il provvedimento opposto va revocato in toto e sostituito dalla sentenza di merito.
Infatti, per costante orientamento del Supremo LE, nel caso in cui per altre ragioni decada il titolo giustificativo del credito, il decreto dovrà essere revocato.
Ai fini della legittimità dell'ingiunzione, infatti, non è sufficiente che il titolo del credito, allegato al ricorso monitorio, sia valido ed efficace nel momento di emissione del provvedimento, ma è necessario che permanga tale per tutto il corso del giudizio di opposizione( ex plurimis Cass Civ 11660/20027).
Ebbene, come riferito alla udienza del 18..412 le parti hanno dato atto che il debitore ha provveduto al versamento della sorte costituente l'obbligazione dedotta nella ingiunzione n°
181/2016; ne consegue che sul punto è cessata la materia del contendere il che, conformemente alla giurisprudenza su evidenziata, impone la revoca del provvedimento opposto.
pag. 3/8 Del resto, è noto che, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ( come rappresentato dalle parti nel presente procedimento) e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto (Cass Civ n. 24234/16).
Infatti, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Ebbene, il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa ( opposizione) basata su criteri di verosimiglianza ( Cass Civ VI sez 24714/22) che il giudice deve compiere sulla base degli atti processuali.
La condanna alle spese, in sfatte ipotesi, nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( ex plurimis Cass. Civ n. 10009/03 ; Cass. Civ n. 11744/04).
Infine, in tema di esecuzione del pagamento ingiunto intervenuto nel corso del giudizio di opposizione , come nel caso in esame, la Corte di Legittimità ha osservato con la sentenza n°
26922/22 III sez Civ che :“Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo
pag. 4/8 svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.”;
Ciò premesso, ai fini della soccombenza virtuale, si ritiene che possa farsi ricorso alla valutazione del merito della controversia mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più pronta ed evidente soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa creditoria della parte opposta (attore in senso sostanziale), nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
Il opposto ha ingiunto al il pagamento delle somme dedotte nella CP_1 Pt_1
ingiunzione n° 181/2016 per complessivi € 8388,18 oltre interessi derivanti da oneri condominiali e quote relative ai lavori di ristrutturazione dell'edificio di cui è parte l'immobile e di proprietà dell'opponente.
Nel caso di specie, il con sede in S. Maria C. V., ha Controparte_1
congruamente assolto al proprio onere probatorio avendo dato prova del titolo negoziale da cui ha tratto origine il credito di cui al D.I. impugnato.
pag. 5/8 In atti sono state prodotte tutte le delibere assembleari, che hanno dato origine all'ingiunzione oggi opposta, le quali non risultano essere state impugnate e dunque sono pienamente valide ed efficaci;
in particolare è stata prodotta la delibera con cui sono stati approvati i lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato condominiale , la delibera con cui veniva approvato il contratto di appalto, nonché le successive delibere da cui origina il credito posto a base della ingiunzione di cui è causa.
A fronte di ciò parte opponente non ha fornito alcuna idonea allegazione volta ad evidenziare la nullità genetica ed assoluta dei predetti atti deliberativi , la quale, come è noto scendo il costante orientamento del Supremo LE , è l'unico aspetto che può essere valutato dal giudice in quanto idoneo ad inficiare l'efficacia dell'atto deliberativo.
Inoltre neppure risulta dedotto e provato che le predette delibere sino state oggetto di impugnazione, pertanto le stesse, quale titolo su cui si fonda la pretesa creditoria dedotta nel procedimento monitorio, sono da ritenersi valide, efficaci e vincolanti per tutti i condomini .
Pertanto a sostegno della domanda dedotta dall'opponente, manca qualsiasi prova dell'esistenza di un fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa che, invece, risulta essere stata estinta unicamente attraverso il pagamento della sorte ingiunta nel corso del giudizio.
Orbene tali circostanze sono all'evidenza del giudice ai fini della valutazione della c. d soccombenza virtuale che è in esame;
ai fini della predetta valutazione va altresì considerato il principio giurisprudenziale in merito alla vicenda de quo secondo il quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali sulla scorta di delibera assembleare , il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c. ( Cass. n. 9262/2022, conf. Cass. SS.UU. n. 4421/2007).
Parte opponente , sul punto, non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale ai sensi dell'art
1137 cc , la sola che avrebbe imposto una valutazione in ordine alla validità delle deliberazioni dedotte quale fonte della obbligazione azionata, pur entro i limiti e le decadenze fissate dalla norma.
Del resto il ha dedotto quale fatto rilevante a sostegno della domanda di Parte_1
pag. 6/8 revoca della ingiunzione opposta la carenza del potere di firma del direttore dei lavori e del Part collaudatore amministrativo nella sottoscrizione del (e del certificato di pagamento), nonché sull'aumento non autorizzato di talune voci di costi rispetto al computo metrico di cui al capitolato d'appalto approvato dai condomini.
Le predette eccezioni, come innanzi evidenziato, attenendo al merito delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale che non è sindacabile in questa sede, tenuto conto che l'opponente non ha le ha introdotte in via riconvenzionale proponendo la necessaria domanda di nullità o annullabilità delle delibere né il deliberato sul punto risulta essere stato impugnato nei temini di legge.
Medesime considerazioni valgono anche per l'ulteriore doglianza sollevata con l'opposizione risultando pacifica la circostanza che i deliberati non sono mai stati impugnati, con la conseguenza che permane intonsa l'efficacia degli stessi da cui legittimamente traggono supporto le pretese di pagamento dedotte in sede monitoria e che depongono per il rigetto delle domande formulate con l'opposizione al decreto ingiuntivo 181 /16 .
Ciò posto così valutata la c.d. soccombenza virtuale nel procedimento di cui è causa, ne consegue che le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche entro i parametri minimi ivi previsti in considerazione dell'esito complessivo della controversia e del fatto che le questioni giuridiche affrontate non appaiono di particolare complessità e non hanno imposto uno studio ed un impegno particolarmente gravoso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°181/2016 emesso dal Tribunale di S Maria C.V. in favore del Controparte_1 [...]
C.V. “CAM 52”persona del amministratore p.t. Parte_3
- condanna l'opponente alle spese sia della fase monitoria che del presente Parte_1
giudizio che si liquidano, entro i parametri minimi in complessive €. 3.225,50, di cui €.145,50 per esborsi, €.540,00 per la fase monitoria ed €.2.540,00 per compensi oltre rimborso pag. 7/8 forfettario in ragione del 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni
Leuci, antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 6.4.2025
Il Giudice
Dott Armando Pacione
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2528/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento vertente
tra
CF , rappresentato e difeso, dall'Avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Amirante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C. V. Via Mazzocchi
45 -domicilio eletto-
attore
CONTRO
in S. Maria C.V. “CAM 52”, sito al Corso Aldo Moro Controparte_1
n.52, in persona dell'amministratore p.t. rappr.to e difeso dall'avv. Giovanni Leuci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C V Traversa Mario Fiore Pal.
Aversano 32 – domicilio eletto-
convenuto
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni
Per il convenuto : come da comparsa di costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 181 /2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del , con il quale si è ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 8388,18 oltre interessi per il mancato pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'intero edificio condominiale.
Con la spiegata opposizione il ha contestato nel merito il credito ingiunto Parte_1
deducendo : la carenza del potere di firma del direttore dei lavori e del collaudatore Part amministrativo nella sottoscrizione del (e del certificato di pagamento) oggetto della ingiunzione di pagamento;
l' aumento non autorizzato di talune voci dei costi rispetto al computo metrico allegato al capitolato d'appalto approvato dai condomini.; infine la insussistenza dei presupposi di legge per l'emissione della ingiunzione di pagamento
Sulla scorta delle predette argomentazioni parte opponente ha chiesto la revoca decreto ingiuntivo n°181/16 emesso dal Tribunale di S Maria C V con vittoria sulle spese di lite
Si è regolarmente costituto il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. che, contestate le deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione il Tribunale concedeva i termini ex art 183 6 comma cpc all'esito dei quali, ritenuta la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, l'opponente provvedeva a corrispondere l'importo ingiunto , della circostanza ne dava atto parte opposta alla udienza del 18.4.18.
Dopo alcuni rinvii e cambio di giudice istruttore, la presente controversia è stata assegnata allo pag. 2/8 scrivente che alla udienza del 13.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che l'opponente ha provveduto a versare al condomino opposto la sorte dedotta Parte_1
nella ingiunzione oggetto del presente giudizio ad esclusione delle spese liquidate per la fase monitoria.
In tal modo è stato dedotto in giudizio un fatto estintivo della obbligazione posta a base della richiesta azionata con il procedimento monitorio .
Orbene , nel procedimento monitorio, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto, l'eventuale causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere ed il decreto opposto va revocato.
Parimenti, anche nel caso in cui risulti, anche parzialmente, fondata un'eccezione di pagamento del debito, come nel caso in esame, pur se avvenuto in un momento posteriore all'emissione del decreto, il provvedimento opposto va revocato in toto e sostituito dalla sentenza di merito.
Infatti, per costante orientamento del Supremo LE, nel caso in cui per altre ragioni decada il titolo giustificativo del credito, il decreto dovrà essere revocato.
Ai fini della legittimità dell'ingiunzione, infatti, non è sufficiente che il titolo del credito, allegato al ricorso monitorio, sia valido ed efficace nel momento di emissione del provvedimento, ma è necessario che permanga tale per tutto il corso del giudizio di opposizione( ex plurimis Cass Civ 11660/20027).
Ebbene, come riferito alla udienza del 18..412 le parti hanno dato atto che il debitore ha provveduto al versamento della sorte costituente l'obbligazione dedotta nella ingiunzione n°
181/2016; ne consegue che sul punto è cessata la materia del contendere il che, conformemente alla giurisprudenza su evidenziata, impone la revoca del provvedimento opposto.
pag. 3/8 Del resto, è noto che, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ( come rappresentato dalle parti nel presente procedimento) e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto (Cass Civ n. 24234/16).
Infatti, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Ebbene, il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa ( opposizione) basata su criteri di verosimiglianza ( Cass Civ VI sez 24714/22) che il giudice deve compiere sulla base degli atti processuali.
La condanna alle spese, in sfatte ipotesi, nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( ex plurimis Cass. Civ n. 10009/03 ; Cass. Civ n. 11744/04).
Infine, in tema di esecuzione del pagamento ingiunto intervenuto nel corso del giudizio di opposizione , come nel caso in esame, la Corte di Legittimità ha osservato con la sentenza n°
26922/22 III sez Civ che :“Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo
pag. 4/8 svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.”;
Ciò premesso, ai fini della soccombenza virtuale, si ritiene che possa farsi ricorso alla valutazione del merito della controversia mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più pronta ed evidente soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa creditoria della parte opposta (attore in senso sostanziale), nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
Il opposto ha ingiunto al il pagamento delle somme dedotte nella CP_1 Pt_1
ingiunzione n° 181/2016 per complessivi € 8388,18 oltre interessi derivanti da oneri condominiali e quote relative ai lavori di ristrutturazione dell'edificio di cui è parte l'immobile e di proprietà dell'opponente.
Nel caso di specie, il con sede in S. Maria C. V., ha Controparte_1
congruamente assolto al proprio onere probatorio avendo dato prova del titolo negoziale da cui ha tratto origine il credito di cui al D.I. impugnato.
pag. 5/8 In atti sono state prodotte tutte le delibere assembleari, che hanno dato origine all'ingiunzione oggi opposta, le quali non risultano essere state impugnate e dunque sono pienamente valide ed efficaci;
in particolare è stata prodotta la delibera con cui sono stati approvati i lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato condominiale , la delibera con cui veniva approvato il contratto di appalto, nonché le successive delibere da cui origina il credito posto a base della ingiunzione di cui è causa.
A fronte di ciò parte opponente non ha fornito alcuna idonea allegazione volta ad evidenziare la nullità genetica ed assoluta dei predetti atti deliberativi , la quale, come è noto scendo il costante orientamento del Supremo LE , è l'unico aspetto che può essere valutato dal giudice in quanto idoneo ad inficiare l'efficacia dell'atto deliberativo.
Inoltre neppure risulta dedotto e provato che le predette delibere sino state oggetto di impugnazione, pertanto le stesse, quale titolo su cui si fonda la pretesa creditoria dedotta nel procedimento monitorio, sono da ritenersi valide, efficaci e vincolanti per tutti i condomini .
Pertanto a sostegno della domanda dedotta dall'opponente, manca qualsiasi prova dell'esistenza di un fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa che, invece, risulta essere stata estinta unicamente attraverso il pagamento della sorte ingiunta nel corso del giudizio.
Orbene tali circostanze sono all'evidenza del giudice ai fini della valutazione della c. d soccombenza virtuale che è in esame;
ai fini della predetta valutazione va altresì considerato il principio giurisprudenziale in merito alla vicenda de quo secondo il quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali sulla scorta di delibera assembleare , il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c. ( Cass. n. 9262/2022, conf. Cass. SS.UU. n. 4421/2007).
Parte opponente , sul punto, non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale ai sensi dell'art
1137 cc , la sola che avrebbe imposto una valutazione in ordine alla validità delle deliberazioni dedotte quale fonte della obbligazione azionata, pur entro i limiti e le decadenze fissate dalla norma.
Del resto il ha dedotto quale fatto rilevante a sostegno della domanda di Parte_1
pag. 6/8 revoca della ingiunzione opposta la carenza del potere di firma del direttore dei lavori e del Part collaudatore amministrativo nella sottoscrizione del (e del certificato di pagamento), nonché sull'aumento non autorizzato di talune voci di costi rispetto al computo metrico di cui al capitolato d'appalto approvato dai condomini.
Le predette eccezioni, come innanzi evidenziato, attenendo al merito delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale che non è sindacabile in questa sede, tenuto conto che l'opponente non ha le ha introdotte in via riconvenzionale proponendo la necessaria domanda di nullità o annullabilità delle delibere né il deliberato sul punto risulta essere stato impugnato nei temini di legge.
Medesime considerazioni valgono anche per l'ulteriore doglianza sollevata con l'opposizione risultando pacifica la circostanza che i deliberati non sono mai stati impugnati, con la conseguenza che permane intonsa l'efficacia degli stessi da cui legittimamente traggono supporto le pretese di pagamento dedotte in sede monitoria e che depongono per il rigetto delle domande formulate con l'opposizione al decreto ingiuntivo 181 /16 .
Ciò posto così valutata la c.d. soccombenza virtuale nel procedimento di cui è causa, ne consegue che le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche entro i parametri minimi ivi previsti in considerazione dell'esito complessivo della controversia e del fatto che le questioni giuridiche affrontate non appaiono di particolare complessità e non hanno imposto uno studio ed un impegno particolarmente gravoso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°181/2016 emesso dal Tribunale di S Maria C.V. in favore del Controparte_1 [...]
C.V. “CAM 52”persona del amministratore p.t. Parte_3
- condanna l'opponente alle spese sia della fase monitoria che del presente Parte_1
giudizio che si liquidano, entro i parametri minimi in complessive €. 3.225,50, di cui €.145,50 per esborsi, €.540,00 per la fase monitoria ed €.2.540,00 per compensi oltre rimborso pag. 7/8 forfettario in ragione del 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni
Leuci, antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 6.4.2025
Il Giudice
Dott Armando Pacione
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