Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 dicembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 febbraio 1971 |
Commentari • 11
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettiveRoberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 26 settembre 2024
(Università di Genova 24 maggio 2024) Relazione introduttiva di Roberto Romboli Sommario: 1. Premessa: il significato della indipendenza della magistratura e le ipotesi di riforma attualmente in discussione. – 2. L'indipendenza esterna: l'autonomia da ogni altro potere e la proposta di sopprimere il termine “altro”. – 3. Segue: la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Le ipotesi di riforma: quale Csm (organo amministrativo o costituzionale; organo rappresentativo o di garanzia)? - 4. Segue: le proposte di riforma relative alla composizione (il rapporto numerico tra laici e togati; la legge elettorale per membri togati e il sistema del sorteggio; la elezione dei membri …
Leggi di più… - 3. L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettiveRoberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
(Università di Genova 24 maggio 2024) Relazione introduttiva di Roberto Romboli Sommario: 1. Premessa: il significato della indipendenza della magistratura e le ipotesi di riforma attualmente in discussione. – 2. L'indipendenza esterna: l'autonomia da ogni altro potere e la proposta di sopprimere il termine “altro”. – 3. Segue: la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Le ipotesi di riforma: quale Csm (organo amministrativo o costituzionale; organo rappresentativo o di garanzia)? - 4. Segue: le proposte di riforma relative alla composizione (il rapporto numerico tra laici e togati; la legge elettorale per membri togati e il sistema del sorteggio; la elezione dei membri …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- I Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Umbria, Veneto e Sicilia - con atto depositato presso la Corte di cassazione il 21 settembre 2021 - hanno promosso un referendum abrogativo con riguardo al seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore …
Leggi di più… - 5. La riforma costituzionale della magistratura e l’Alta Corte: le possibili conseguenze della sottrazione al CSM della potestà disciplinareGenantonio Chiarelli Dalila Federici · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. La sottrazione all'organo di autogoverno del suo potere più rilevante: la potestà disciplinare sui propri componenti Nella relazione al Progetto di Costituzione il Presidente Giovanni Leone affermò che l'assegnazione della funzione disciplinare al Consiglio superiore della magistratura era ciò che rendeva pienamente indipendente e autonoma la magistratura dall'esecutivo[1]. Effettivamente, l'attribuzione all'organo di autogoverno anche di tale funzione, prima esercitata dalla Suprema Corte disciplinare[2] poi dalla Corte disciplinare per la Magistratura con sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia[3], ha completato definitivamente il processo di riconoscimento del principio di …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 08/03/2022, n. 60Provvedimento: SENTENZA N. 60 ANNO 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, AN MODUGNO, GU Antonio AR, IU SP, OV OR, FR IG, UC IN, AN TI, LO SC, LA RE, MA RO SA IO, FI RO GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e …Leggi di più...
- giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum·
- contraddittorio·
- carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta·
- esclusione di un diritto a partecipare al procedimento·
- controllo sull'ammissibilità·
- condizioni·
- facoltà dell'intervento ammessa dalla corte costituzionale·
- soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione·
- limiti·
- referendum abrogativo·
- ammissibilità della richiesta. (classif. 214002).·
- referendum sull'elezione di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale·
- chiarezza e omogeneità del quesito·
- oggetto della richiesta·
- referendum
- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/06/2020, n. 6708Provvedimento: Pubblicato il 19/06/2020 N. 06708/2020 REG.PROV.COLL. N. 15270/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15270 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo “Studio Clarizia” in Roma, via Principessa Clotilde, 2; contro Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti …Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- annullamento di delibera del CSM·
- indipendenza da impropri condizionamenti·
- trasparenza e correttezza nella pubblica amministrazione·
- incompatibilità con incarichi extragiudiziari·
- Circolare CSM P-14858/2015·
- procedura di conferma quadriennale·
- illegittimità di pareri ministeriali·
- valutazione della condotta del magistrato·
- art. 45 e 46 d.lgs. n. 160/2006·
- eccesso di potere·
- non conferma nelle funzioni direttive·
- indagini penali·
- difetto di motivazione
- 3. Corte Cost., sentenza 10/05/1982, n. 87Provvedimento: N. 87 SENTENZA 7 MAGGIO 1982 Deposito in cancelleria: 10 maggio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 137 del 20 maggio 1982. Pres. ELIA - Rel. PALADIN LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. PO ELIA, Presidente - Dott. CH SA - Prof. NT DE NO - Prof. EL SE - Avv. NZ EA - Avv. LB MA - Prof. VI PALADIN - Dott. NA AR - Prof. IO LA RG - Prof. IR OL - Prof. SE RR - Dott. CE JA - Prof. NI CONSO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema elettorale del Consiglio …Leggi di più...
- composizione·
- posti ad essi riservati·
- non fondatezza della questione.·
- magistrati di cassazione·
- sent. 87/82 c. consiglio superiore della magistratura·
- termini·
- sent. 87/82 b. consiglio superiore della magistratura·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- intervento del presidente del consiglio dei ministri·
- insussistenza·
- magistrati di appello·
- esclusione.·
- asserita violazione degli artt. 3, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, cost.·
- ipotesi di "conversione" dell'intervento·
- sent. 87/82 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
- 4. Corte Cost., sentenza 30/04/1973, n. 51Provvedimento: Sentenza 51/1973 (ECLI:IT:COST:1973:51) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: BONIFACIO - Redattore: - Relatore: ROSSI Udienza Pubblica del 21/03/1973; Decisione del 16/04/1973 Deposito de˙l 30/04/1973; Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: 6643 Atti decisi: Massima n. 6643 Titolo SENT. 51/73. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DELIBERAZIONI - DIVIETO PER I MEMBRI ELETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLE DELIBERAZIONI SUI RICORSI E RECLAMI AVVERSO GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI DI CUI QUELLI ABBIANO GIA' FATTO PARTE - D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 54, ULTIMO COMMA - ESCLUDE DAL …Leggi di più...
- deliberazioni·
- sent. 51/73. consiglio superiore della magistratura·
- disparita' di trattamento tra membri elettivi e membri di diritto·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54, ultimo comma·
- esclude dal divieto il primo presidente della corte di cassazione
- 5. Corte Cost., sentenza 02/02/1971, n. 12Provvedimento: N. 12 SENTENZA 29 GENNAIO 1971 Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 10 febbraio 1971. Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. SE BRANCA, Presidente - Prof. MI AG - Prof. TI TA - Prof. SE HI - Dott. SE VE - Dott. NI TT NE - Prof. ES PA BONIFACIO - Dott. IG IO - Dott. AN DE CO - Avv. ER TI - Prof. EN AL - Prof. VINCEN MI HI - Prof. VE AF - Dott. OL RE - Prof. PA RO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e …Leggi di più...
- procedimenti disciplinari a carico dei magistrati·
- non fondatezza.·
- r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, secondo comma·
- sent. 12/71 b. ordine giudiziario·
- carattere e finalita'·
- principio della pubblicita'·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- procedimenti giudiziari·
- rappresentanza di interessi di gruppo·
- diversa giustificazione e discrezionalita' del legislatore nel processo penale e negli altri giudizi·
- sent. 12/71 d. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- principio dell'intervento di tutti i componenti·
- indipendenza dell'ordine e dei singoli magistrati·
- eccezioni·
- non soggiace a tutte le regole proprie del processo penale
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.
Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.
Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.
II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , sulle guarentigie della magistratura". - Art. 2.
L' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento. ((1)) Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. ((1)) Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.
Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale. ((1)) I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. ((1)) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo , secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale". - Art. 3.
L' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonche' dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.
I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza".