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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
LL LUCIANO, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 906/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011855129000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250011855129000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla società Ricorrente_1 srl il versamento dell'importo di € 14.219,66, a seguito del recupero del credito imposta per l'anno 2019, dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito della emissione del ruolo n.
2025/250072.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio.
A motivi della impugnazione ha eccepito la illegittimità della pretesa sul presupposto che il recupero derivava da un errore meramente formale nella redazione della dichiarazione;
la presentazione di dichiarazioni integrative regolarizzando il riporto del credito di imposta;
il difetto di motivazione e chiarezza;
la violazione delle disposizioni in materia di riscossione, di contenuto del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, mancando le notizie ed informazioni utili allo svolgimento di una adeguata difesa;
la mancata indicazione del calcolo degli interessi sul debito tributario preteso.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nelle proprie ragioni, rilevando che la errata compilazione della dichiarazione non dà luogo ad una violazione meramente formale ma sostanziale.
Con successive memorie illustrative l'Agenzia delle Entrate comunica di aver provveduto allo sgravio totale della cartella in via di autotutela a seguito della conoscenza del PVC della Guardia di Finanza depositato in giudizio, chiedendo, pertanto, la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza di discussione pubblica del 3/2/2026, il rappresentante dell'Ufficio presente si riporta agli atti depositati insistendo per la estinzione del giudizio con compensazione delle speese.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, emette la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'intervenuta emissione dello sgravio e della richiesta della resistente di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della pendenza tributaria, per cui ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 che dispone in tali sensi, con compensazione delle spese del giudizio così come richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
LL LUCIANO, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 906/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011855129000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250011855129000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla società Ricorrente_1 srl il versamento dell'importo di € 14.219,66, a seguito del recupero del credito imposta per l'anno 2019, dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito della emissione del ruolo n.
2025/250072.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio.
A motivi della impugnazione ha eccepito la illegittimità della pretesa sul presupposto che il recupero derivava da un errore meramente formale nella redazione della dichiarazione;
la presentazione di dichiarazioni integrative regolarizzando il riporto del credito di imposta;
il difetto di motivazione e chiarezza;
la violazione delle disposizioni in materia di riscossione, di contenuto del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, mancando le notizie ed informazioni utili allo svolgimento di una adeguata difesa;
la mancata indicazione del calcolo degli interessi sul debito tributario preteso.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nelle proprie ragioni, rilevando che la errata compilazione della dichiarazione non dà luogo ad una violazione meramente formale ma sostanziale.
Con successive memorie illustrative l'Agenzia delle Entrate comunica di aver provveduto allo sgravio totale della cartella in via di autotutela a seguito della conoscenza del PVC della Guardia di Finanza depositato in giudizio, chiedendo, pertanto, la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza di discussione pubblica del 3/2/2026, il rappresentante dell'Ufficio presente si riporta agli atti depositati insistendo per la estinzione del giudizio con compensazione delle speese.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, emette la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'intervenuta emissione dello sgravio e della richiesta della resistente di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della pendenza tributaria, per cui ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 che dispone in tali sensi, con compensazione delle spese del giudizio così come richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese