Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2012, n. 7998
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Sentenza 21 maggio 2012

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In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2012, n. 7998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7998
    Data del deposito : 21 maggio 2012

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